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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/11/2025, n. 8955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8955 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 36877/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/10/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
29/10/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MAIMONE GIACOMA e dall'avv. FUSCO FILOMENA con studio in Via
Ripamonti n. 204 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON
AVV. Curatore speciale dei minori nato a [...] il CP_2 Persona_1
3.1.2019 e nata a [...] il [...], nominato con provvedimento del Parte_2
30.7.2024 ,con studio in Via Cadore n.26 Milano
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6.11.2023
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Per questo e per altri motivi oggettivi si chiede che il Tribunale voglia nell'interesse supremo dei minori:
– Revocare l'incarico ai Servizi Sociali e l'affido degli stessi che aveva come unico motivo quello di fare degli incontri protetti con la madre che viveva all'estero, ma stante che tale motivazione è fallita platealmente e che quindi crea nel concreto soltanto disagi a coloro che in teoria andrebbero protetti e che non vi è nessun motivo oggettivo esplicitato di mantenere affido all'Ente per motivi che attengano il padre dei minori ed i minori stessi;
– disporre l'affido esclusivo dei minori al padre , affinchè lo stesso come sta già facendo in maniera puntuale scrupolosa e concreta provvedere alle esigenze dei minori;
– mantenere collocamento come attualmente stabilito e la residenza presso il padre dei minori in Bollate via IV Novembre 64;
– confermare l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento così come disposto pari ad euro 500 mensili oltre indice Istat oltre che la corresponsione di tutti gli arretrati dal deposito del ricorso alla data attuale;
– disporre l'applicazione del Protocollo di Milano per quanto attiene le spese straordinarie con carico del 50% delle stesse a ciascun genitore;
– disporre la corresponsione dell'assegno unico per i minori al 100% in favore del signor Parte_1 a far data dall'apertura della presente procedura e del collocamento dei minori presso il padre;
– disporre che ove la madre dei minori abbia a voler intraprendere un percorso ed esercitare un diritto di visita possa rivolgersi agli enti preposti o comunque rivolgersi al Tribunale.
Per il CURATORE SPECIALE
“ Affidare i minori in via super esclusiva al padre, signor , con collocamento degli stessi, Parte_1 anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione e ex articolo 337 quater comma 3 c.c., eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni maggiori interesse per i figli relative alle istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con il dovere di informare e rendere partecipe la madre, residuando in capo alla stessa il diritto- dovere di vigilare sulla loro istruzione di educazione;
-Confermare la delega all'Ente affidatario individuato nei Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori di regolamentare i rapporti tra gli stessi e la madre, eventualmente in modalità protetta e osservata o comunque secondo la modalità ritenuta più tutelante per i minori dagli operatori incaricati, con facoltà di sospendere le visite in caso di pregiudizio per i medesimi;
-Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare e confermare tutte le deleghe già conferite e richiamate dai precedenti provvedimenti (Decreto di fissazione udienza n. cronol. 7625/2024 del 13/05/2024) relativamente ai supporti di carattere psicologico e/o psicoterapeutico a favore dei minori nonché, ivi compreso il supporto di educativa domiciliare presso la residenza paterna e, ove ve ne siano i presupposti, la prosecuzione dei percorsi di supporto individuale e genitoriale a favore delle parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: hanno intrattenuto una reazione more uxorio da cui Parte_3 Controparte_1 sono nati a Milano i figli (3.1.2019) (10.10.2020). Per_1 Pt_2
Con ricorso depositato il 19.10.2023 chiedeva l'affido in via esclusiva dei figli Parte_3 ed il loro collocamento presso di sé a Bollate via IV Novembre, il mantenimento degli incarichi ai
Servizi sociali di Bollate dell'Asst Rhodense, già disposti dal tribunale per i Minorenni investito a seguito di richiesta di affido dei minori da lui avanzata ex art 330, 333 336 c.c. e 737 cpc attesa l'oggettiva sottrazione dei minori medesimi, procedimento poi dichiarato estinto a seguito del rientro dei bambini in Italia,
a sostegno della domanda deduceva che la famiglia, pur se formalmente residente a Milano aveva sempre vissuto a Bollate, dove i figli erano iscritti a scuola e dove il rapporto di coppia, seppur non senza attriti e contrasti, era proseguito fino a quando la resistente non aveva deciso di porvi fine per recarsi in Germania portando con sé, con uno stratagemma, anche i due minori, affermava quindi che la compagna lo avrebbe raggirato convincendolo di volersi soltanto recare per pochi in Germania a trovare la madre, lì residente, che aveva appena avuto un bambino, mentre in realtà non aveva più fatto rientro poiché il vero motivo della partenza era l'avere instaurato una relazione affettiva con un cugino di primo grado pure residente in Germania, sicché una volta giuntavi gli aveva comunicato che la relazione era finita, e non aveva più fatto rientro con i figli, proseguiva riferendo che la resistente era tornata in Italia, solo per presenziare all'udienza innanzi al TM, ma senza i bambini, aumentando in lui la preoccupazione dettata soprattutto dall'essersi ragionevolmente convinto che la figlia, di appena 4 anni, fosse stata promessa in sposa ad un uomo adulto, accertando ciò da una foto vista sui “social” che ritraeva la bambina mentre con velo islamico baciava l'anello ad un uomo, gesto inequivocabile per un turco, ribadiva che la compagna aveva intenzione di rimanere in Germania anche con i figli, avendolo in tal senso più volte avvertito, mettendo anche in atto meccanismi ricattatori per spillargli denaro, piano che tuttavia era fallito quando, rientrata in Italia con i bambini, le venivano ritirati i loro documenti quale conseguenza del processo penale pendente per sottrazione internazionale di minori: i bambini, pertanto erano rimasti con lui, a Bollate, con conseguente estinzione del giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni, fissata la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé il G.I. disponeva con decreto che, preliminarmente, le parti comparissero davanti al GOT dott.ssa per un tentativo di Per_2 conciliazione, tuttavia non andato a buon fine per la mancata costituzione in giudizio della resistente, all' udienza del 4 aprile 2024 svoltasi innanzi al Giudice delegato, la resistente, rimasta contumace, compariva personalmente, negando di aver avuto intenzione di sottrarre i bambini, che auspicava potessero tornare con lei in Germania dove dichiarava di voler rimanere non perché avesse una relazione affettiva ma per lavorare, avendo trovato un'occupazione a tempo pieno con retribuzione mensili di € 2.000,00 solo per errore indicato a verbale in € 200,00 pertanto il Giudice, verbalizzate le dichiarazioni di entrambe le parti, fallito il tentativo di conciliazione stante a mancata costituzione della resistente, si riservava sull'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e, con ordinanza del 12.5.2024, rilevata l'alta conflittualità tra le parti e letta la relazione di aggiornamento dei servizi sociali già incaricati dal TM che reputavano allo stato inadeguati entrambi i genitori, affidava i minori ai servizi sociali di Bollate, luogo di effettiva residenza dei minori, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli, tuttavia mantenendo le decisioni di carattere ordinario in capo al padre presso il quale manteneva anche il loro collocamento prevalente;
confermava gli incarichi già conferiti ai
Servizi Sociali di Bollate col provvedimento del Tribunale per i Minorenni, nel contempo incaricandoli di procedere con interventi di educativa domiciliare presso la residenza paterna ed alla regolamentazione delle frequentazioni dei minori con la madre tramite videochiamata o quando in territorio italiano in presenza, ma sempre con la supervisione di un educatore;
disponeva poi che i servizi specialistici del territorio, previa disponibilità delle stesse parti e per quanto riguarda la resistente compatibilmente con la presenza della stessa a Bollate, procedessero alla valutazione psicodiagnostica dei genitori e a predisporre interventi di supporto psicologico ai minori, e alla genitorialità per il padre e per la madre ove quest'ultima si fosse recata presso i Servizi, invitando questi ultimi in collaborazione con il ricorrente a contattare la resistente per programmare gli incontri con i minori e per gli altri interventi prodromici alle frequentazione madre/figli; nominava Curatore
Speciale dei minori l'Avv. concedendole un termine per la costituzione in giudizio;
CP_2 infine poneva a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mendiate il versamento della somma di € 500,00 mensili - che ella stessa in udienza si era dimostrata disponibile a pagare- oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano , quindi rinviava la causa al 23.10.2024 – poi d'ufficio al 18.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc - assegnando ai Servizi sociali affidatari un termine per il deposito di una relazione di aggiornamento;
con comparsa del 18.10.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale che anche alla luce della relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 11.10.2024, in comparazione con la precedente dell'aprile, reputava necessario nell'interesse dei minori mantenere una stretta osservazione soprattutto sul nucleo familiare paterno, la cui tendenza ad estromettere ed offuscare la figura della madre poteva essere di grande nocumento ai bambini, molto affezionati a lei, che dal canto suo sarebbe stata potenzialmente adeguata a prendersene cura, se fosse rientrata in Italia;
pertanto, concludeva allo stato per la conferma dei provvedimenti provvisori in attesa del completamento delle indagini disposte, depositate dal ricorrente e dal curatore speciale le note sostitutive dell'udienza del 18.11.2024, con ordinanza del 2.12.2024 il G.D. integrava gli interventi già demandati ai servizi sociali inserendo l'educativa domiciliare presso l'abitazione paterna non ancora attivata e rinviava la causa al 31.3.2025 sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc scaduto il termine assegnato, lette le note scritte sostitutive dell'udienza e le relazioni dei servizi sociali , rinviava per la decisione ai sensi dell'art. 473 cpc n. 28 all'udienza del 25.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte, concedendo termine alle parti per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie conclusionali e repliche, depositati gli atti conclusivi, nelle more dell'udienza parte ricorrente istava per ottenere autorizzazione urgente ad avviare percorsi di psicomotricità e logopedia per la figlia decisione Pt_2 che il G.D. riteneva di dover riservare al Collegio, essendo la causa già matura per la decisione e di imminente definizione, la causa veniva rimessa al Collegio con ordinanza del 29.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti. Il contenzioso è infatti circoscritto agli aspetti inerenti all'affidamento dei minori e la permanenza con ciascun genitore, e sul punto il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti, in considerazione soprattutto delle numerose ed approfondite relazioni dei servizi sociali e specialistici e delle rappresentazioni del Curatore speciale.
Quanto agli aspetti economici l'attuale regolamentazione è frutto di un “sostanziale” accordo tra le parti – la resistente ha proposta la cifra ed il ricorrente nulla ha eccepito - che non è stato mai più rimesso in discussione sicché, anche considerato il consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n.
25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e le dichiarazioni rese in udienza dalle parti.
La responsabilità genitoriale
L'attuale regime giuridico, determinato dall'ordinanza del 12.5.2024 vede i due minori affidati ai servizi sociali del Comune di Bollate. Soluzione questa, cui il G.D. con provvedimento del tutto condivisibile è dovuto necessariamente arrivare, in considerazione della peculiarità della situazione, delle oggettive difficoltà di gestione in considerazione della permanenza all'estero della madre ma soprattutto dell'altissima conflittualità allora esistente tra le parti a cagione della sottrazione dei bambini da parte della che, seppur non si dubiti della sua buonafede, ha agito d'impulso, CP_1 senza tenere conto del loro benessere e dei diritti paterni, prima ancora che della normativa internazionale probabilmente da lei non conosciuta.
La resistente, poi, ha anche scientemente deciso di non costituirsi in giudizio, limitando la sua presenza alla comparizione personale delle parti, senza difensore e ad alcuni incontri con i servizi affidatari, saltuari e privi di una effettiva costanza, spesso mettendo le sue necessità ed interessi davanti all'esigenza di un percorso sulla genitorialità congiunto col compagno e di sostegno personale indispensabili per raggiungere l'obiettivo dell'affidamento, seppur condiviso, dei bambini.
Attualmente, quindi, il Collegio non ha a disposizione né sue difese né sue istanze, e non può non rilevare come indubbiamente queste sue scelte, che denotano un interesse pacificamente non pieno alle sorti dei minori, pesino nelle decisioni da prendere .
Il percorso paterno, invece, ha dato dei risultati, condivisi tanto dagli operatori dei servizi affidatari e specialistici quanto dal curatore speciale, che indirizzano verso una riespansione del suo diritto ad esercitare la piena responsabilità genitoriale, seppur con dei necessari supporti dai quali non può prescindersi.
Ciò necessariamente evidenziato e premesso, ritiene il collegio che seppure la non CP_1 possa essere considerata un genitore pienamente capace, ella tuttavia nel lungo percorso ha comunque evidenziato dei buoni margini affettivi e di sincero legame con i minori, che non vanno recisi e che anzi è compito del Tribunale cercare di rinsaldare nel precipuo interesse di e Per_1 Pt_2 che hanno diritto di crescere con l'ausilio ed il supporto genitoriale pieno, seppur con il limiti obiettivi dati dalla peculiarità della situazione. I bambini, tra l'altro, hanno dato sempre dimostrazione di gioia e piacere a passare del tempo con la madre, sebbene osservato, o anche solo alle videochiamate, sicchè, ferma restando l'attuale sospensione degli incontri, è indispensabile tentare di giungere ad un loro graduale ripristino. Ovviamente ciò non può prescindere dalla collaborazione materna, per cui verrà lasciata alla determinazione dei servizi sociali la scelta delle modalità più consone per cercare di raggiungere il risultato auspicato, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale paterna esclusivamente con riferimento a tale profilo.
Del resto, come chiaramente emerge dalle relazioni in atti, la presenza supportante dei servizi sociali e specialistici è anche indispensabile per un sostegno al padre che, sebbene possa essere considerato genitore ragionevolmente adeguato, ha comunque necessità di ulteriormente rinforzarsi e, soprattutto, di uscire da un'ottica volta a relegare ai margini la resistente. Egli, anzi, deve fattivamente collaborare per evitare che il suo nucleo familiare di origine, molto presente, giunga nell'intento di offuscare la figura della madre, già da tempo messo in atti.
Pertanto, se da un lato può accogliersi l'istanza, coincidente, di parte ricorrente e curatore speciale di affidamento super esclusivo dei minori al padre, dall'altro va rigettata la richiesta del di elisione di ogni intervento a supporto e ad osservazione del nucleo. Quindi, anche in Pt_1 accoglimento della domanda del Curatore speciale, verranno mantenuti tutti gli incarichi ai servizi meglio indicati in dispositivo.
Dall'affidamento super esclusivo al padre discende automaticamente che questi possa autonomamente decidere sull'avvio del percorso di logopedia e psicomotricità per cessando Pt_2 quindi la materia del contendere sull'istanza del 15.10.2025.
Le condizioni economiche
Il provvedimento del G.D., frutto di un sostanziale accordo tra le parti, compatibile con i redditi dichiarati dalla resistente e non contestati, e soprattutto non rimesso in discussione dal resistente che ne chiede la conferma risulta congruo e adeguato ai sensi dell'art. 337 cc, .Pertanto, viene definitivamente posto a carico della madre il versamento al padre di un assegno perequativo al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuove linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 dettagliatamente riportate in dispositivo.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente percepito dal genitore Pt_1 affidatario in via esclusiva.
Le spese di lite
Visto l'accordo tra le parti con riferimento agli aspetti economici, considerata la contumacia della e le decisioni in ordine all'affidamento dei minori ed al diritto di visita materno, ritiene CP_1 il Collegio di compensare per 2/3 e le spese di lite e di porre il restante 1/3 a carico della resistente contumace soccombente.
La spese del curatore speciale ammesso al Gratuito patrocinio verranno liquidate con separato decreto a seguito di idonea istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. (3.1.2019) (10.10.2020) in via esclusiva al padre - presso il quale Persona_3 Pt_2 vivranno prevalentemente e rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione Bollate Via IV Novembre n. 64 - che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi - con limitazione della sua responsabilità genitoriale esclusivamente con riferimento alle decisioni in ordine al diritto di visita materno ed alla regolamentazione degli incontri - con solo diritto/dovere della madre di vigilanza.
2.Dispone che Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori, attualmente Bollate, mantengano allo stato sospesi gli incontri tra i minori e la madre, ripristinandoli con gradualità solo a seguito di fattivo e costante interesse della stessa, stabilendoli con le modalità più tutelanti e più consone alla serena crescita di e e pertanto eventualmente regolamentandoli in modalità protetta Per_1 Pt_2
e osservata in presenza o in videochiamata secondo quanto di volta in volta ritenuto opportuno
3.Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti mantengano il monitoraggio del nucleo familiare e proseguano negli interventi di supporto di carattere psicologico e/o psicoterapeutico a favore dei minori , tenendo in debito conto eventuali interventi di carattere privato disposti su decisione del padre affidatario esclusivo, nonché nell'educativa domiciliare presso la residenza paterna,
4.Invita le parti, compatibilmente con la residenza estera della resistente a proseguire i percorsi di supporto individuale e genitoriale, già disposti ed attivati dai servizi sociali e specialistici ,
5.Pone definitivamente a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma mensile complessiva di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2024), oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente da Parte_3
7.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella quota di 1/3 Controparte_1 Pt_1 che si liquidano, per tale quota, in € 2.400,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
8.Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 2/3
Così deciso in Milano li 12.11.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel. est. dott. Valentina Di Peppe Giudice dott. Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 20/10/2023, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del
29/10/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 12/11/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. MAIMONE GIACOMA e dall'avv. FUSCO FILOMENA con studio in Via
Ripamonti n. 204 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E CON
AVV. Curatore speciale dei minori nato a [...] il CP_2 Persona_1
3.1.2019 e nata a [...] il [...], nominato con provvedimento del Parte_2
30.7.2024 ,con studio in Via Cadore n.26 Milano
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 6.11.2023
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Per questo e per altri motivi oggettivi si chiede che il Tribunale voglia nell'interesse supremo dei minori:
– Revocare l'incarico ai Servizi Sociali e l'affido degli stessi che aveva come unico motivo quello di fare degli incontri protetti con la madre che viveva all'estero, ma stante che tale motivazione è fallita platealmente e che quindi crea nel concreto soltanto disagi a coloro che in teoria andrebbero protetti e che non vi è nessun motivo oggettivo esplicitato di mantenere affido all'Ente per motivi che attengano il padre dei minori ed i minori stessi;
– disporre l'affido esclusivo dei minori al padre , affinchè lo stesso come sta già facendo in maniera puntuale scrupolosa e concreta provvedere alle esigenze dei minori;
– mantenere collocamento come attualmente stabilito e la residenza presso il padre dei minori in Bollate via IV Novembre 64;
– confermare l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento così come disposto pari ad euro 500 mensili oltre indice Istat oltre che la corresponsione di tutti gli arretrati dal deposito del ricorso alla data attuale;
– disporre l'applicazione del Protocollo di Milano per quanto attiene le spese straordinarie con carico del 50% delle stesse a ciascun genitore;
– disporre la corresponsione dell'assegno unico per i minori al 100% in favore del signor Parte_1 a far data dall'apertura della presente procedura e del collocamento dei minori presso il padre;
– disporre che ove la madre dei minori abbia a voler intraprendere un percorso ed esercitare un diritto di visita possa rivolgersi agli enti preposti o comunque rivolgersi al Tribunale.
Per il CURATORE SPECIALE
“ Affidare i minori in via super esclusiva al padre, signor , con collocamento degli stessi, Parte_1 anche ai fini della residenza anagrafica, presso l'abitazione e ex articolo 337 quater comma 3 c.c., eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni maggiori interesse per i figli relative alle istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i minori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con il dovere di informare e rendere partecipe la madre, residuando in capo alla stessa il diritto- dovere di vigilare sulla loro istruzione di educazione;
-Confermare la delega all'Ente affidatario individuato nei Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori di regolamentare i rapporti tra gli stessi e la madre, eventualmente in modalità protetta e osservata o comunque secondo la modalità ritenuta più tutelante per i minori dagli operatori incaricati, con facoltà di sospendere le visite in caso di pregiudizio per i medesimi;
-Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare e confermare tutte le deleghe già conferite e richiamate dai precedenti provvedimenti (Decreto di fissazione udienza n. cronol. 7625/2024 del 13/05/2024) relativamente ai supporti di carattere psicologico e/o psicoterapeutico a favore dei minori nonché, ivi compreso il supporto di educativa domiciliare presso la residenza paterna e, ove ve ne siano i presupposti, la prosecuzione dei percorsi di supporto individuale e genitoriale a favore delle parti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che: hanno intrattenuto una reazione more uxorio da cui Parte_3 Controparte_1 sono nati a Milano i figli (3.1.2019) (10.10.2020). Per_1 Pt_2
Con ricorso depositato il 19.10.2023 chiedeva l'affido in via esclusiva dei figli Parte_3 ed il loro collocamento presso di sé a Bollate via IV Novembre, il mantenimento degli incarichi ai
Servizi sociali di Bollate dell'Asst Rhodense, già disposti dal tribunale per i Minorenni investito a seguito di richiesta di affido dei minori da lui avanzata ex art 330, 333 336 c.c. e 737 cpc attesa l'oggettiva sottrazione dei minori medesimi, procedimento poi dichiarato estinto a seguito del rientro dei bambini in Italia,
a sostegno della domanda deduceva che la famiglia, pur se formalmente residente a Milano aveva sempre vissuto a Bollate, dove i figli erano iscritti a scuola e dove il rapporto di coppia, seppur non senza attriti e contrasti, era proseguito fino a quando la resistente non aveva deciso di porvi fine per recarsi in Germania portando con sé, con uno stratagemma, anche i due minori, affermava quindi che la compagna lo avrebbe raggirato convincendolo di volersi soltanto recare per pochi in Germania a trovare la madre, lì residente, che aveva appena avuto un bambino, mentre in realtà non aveva più fatto rientro poiché il vero motivo della partenza era l'avere instaurato una relazione affettiva con un cugino di primo grado pure residente in Germania, sicché una volta giuntavi gli aveva comunicato che la relazione era finita, e non aveva più fatto rientro con i figli, proseguiva riferendo che la resistente era tornata in Italia, solo per presenziare all'udienza innanzi al TM, ma senza i bambini, aumentando in lui la preoccupazione dettata soprattutto dall'essersi ragionevolmente convinto che la figlia, di appena 4 anni, fosse stata promessa in sposa ad un uomo adulto, accertando ciò da una foto vista sui “social” che ritraeva la bambina mentre con velo islamico baciava l'anello ad un uomo, gesto inequivocabile per un turco, ribadiva che la compagna aveva intenzione di rimanere in Germania anche con i figli, avendolo in tal senso più volte avvertito, mettendo anche in atto meccanismi ricattatori per spillargli denaro, piano che tuttavia era fallito quando, rientrata in Italia con i bambini, le venivano ritirati i loro documenti quale conseguenza del processo penale pendente per sottrazione internazionale di minori: i bambini, pertanto erano rimasti con lui, a Bollate, con conseguente estinzione del giudizio innanzi al Tribunale per i minorenni, fissata la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé il G.I. disponeva con decreto che, preliminarmente, le parti comparissero davanti al GOT dott.ssa per un tentativo di Per_2 conciliazione, tuttavia non andato a buon fine per la mancata costituzione in giudizio della resistente, all' udienza del 4 aprile 2024 svoltasi innanzi al Giudice delegato, la resistente, rimasta contumace, compariva personalmente, negando di aver avuto intenzione di sottrarre i bambini, che auspicava potessero tornare con lei in Germania dove dichiarava di voler rimanere non perché avesse una relazione affettiva ma per lavorare, avendo trovato un'occupazione a tempo pieno con retribuzione mensili di € 2.000,00 solo per errore indicato a verbale in € 200,00 pertanto il Giudice, verbalizzate le dichiarazioni di entrambe le parti, fallito il tentativo di conciliazione stante a mancata costituzione della resistente, si riservava sull'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e, con ordinanza del 12.5.2024, rilevata l'alta conflittualità tra le parti e letta la relazione di aggiornamento dei servizi sociali già incaricati dal TM che reputavano allo stato inadeguati entrambi i genitori, affidava i minori ai servizi sociali di Bollate, luogo di effettiva residenza dei minori, con limitazione della responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli, tuttavia mantenendo le decisioni di carattere ordinario in capo al padre presso il quale manteneva anche il loro collocamento prevalente;
confermava gli incarichi già conferiti ai
Servizi Sociali di Bollate col provvedimento del Tribunale per i Minorenni, nel contempo incaricandoli di procedere con interventi di educativa domiciliare presso la residenza paterna ed alla regolamentazione delle frequentazioni dei minori con la madre tramite videochiamata o quando in territorio italiano in presenza, ma sempre con la supervisione di un educatore;
disponeva poi che i servizi specialistici del territorio, previa disponibilità delle stesse parti e per quanto riguarda la resistente compatibilmente con la presenza della stessa a Bollate, procedessero alla valutazione psicodiagnostica dei genitori e a predisporre interventi di supporto psicologico ai minori, e alla genitorialità per il padre e per la madre ove quest'ultima si fosse recata presso i Servizi, invitando questi ultimi in collaborazione con il ricorrente a contattare la resistente per programmare gli incontri con i minori e per gli altri interventi prodromici alle frequentazione madre/figli; nominava Curatore
Speciale dei minori l'Avv. concedendole un termine per la costituzione in giudizio;
CP_2 infine poneva a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mendiate il versamento della somma di € 500,00 mensili - che ella stessa in udienza si era dimostrata disponibile a pagare- oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano , quindi rinviava la causa al 23.10.2024 – poi d'ufficio al 18.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter cpc - assegnando ai Servizi sociali affidatari un termine per il deposito di una relazione di aggiornamento;
con comparsa del 18.10.2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale che anche alla luce della relazione di aggiornamento dei servizi sociali del 11.10.2024, in comparazione con la precedente dell'aprile, reputava necessario nell'interesse dei minori mantenere una stretta osservazione soprattutto sul nucleo familiare paterno, la cui tendenza ad estromettere ed offuscare la figura della madre poteva essere di grande nocumento ai bambini, molto affezionati a lei, che dal canto suo sarebbe stata potenzialmente adeguata a prendersene cura, se fosse rientrata in Italia;
pertanto, concludeva allo stato per la conferma dei provvedimenti provvisori in attesa del completamento delle indagini disposte, depositate dal ricorrente e dal curatore speciale le note sostitutive dell'udienza del 18.11.2024, con ordinanza del 2.12.2024 il G.D. integrava gli interventi già demandati ai servizi sociali inserendo l'educativa domiciliare presso l'abitazione paterna non ancora attivata e rinviava la causa al 31.3.2025 sempre ai sensi dell'art. 127 ter cpc scaduto il termine assegnato, lette le note scritte sostitutive dell'udienza e le relazioni dei servizi sociali , rinviava per la decisione ai sensi dell'art. 473 cpc n. 28 all'udienza del 25.10.2025 sostituita dal deposito di note scritte, concedendo termine alle parti per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie conclusionali e repliche, depositati gli atti conclusivi, nelle more dell'udienza parte ricorrente istava per ottenere autorizzazione urgente ad avviare percorsi di psicomotricità e logopedia per la figlia decisione Pt_2 che il G.D. riteneva di dover riservare al Collegio, essendo la causa già matura per la decisione e di imminente definizione, la causa veniva rimessa al Collegio con ordinanza del 29.10.2025 e decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 7 Reg. Ue 1111/19 in quanto la figlia minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per la figlia minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto
è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti. Il contenzioso è infatti circoscritto agli aspetti inerenti all'affidamento dei minori e la permanenza con ciascun genitore, e sul punto il materiale probatorio in atti è adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti, in considerazione soprattutto delle numerose ed approfondite relazioni dei servizi sociali e specialistici e delle rappresentazioni del Curatore speciale.
Quanto agli aspetti economici l'attuale regolamentazione è frutto di un “sostanziale” accordo tra le parti – la resistente ha proposta la cifra ed il ricorrente nulla ha eccepito - che non è stato mai più rimesso in discussione sicché, anche considerato il consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n.
25618, Cass. 28.1.2011 n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate e le dichiarazioni rese in udienza dalle parti.
La responsabilità genitoriale
L'attuale regime giuridico, determinato dall'ordinanza del 12.5.2024 vede i due minori affidati ai servizi sociali del Comune di Bollate. Soluzione questa, cui il G.D. con provvedimento del tutto condivisibile è dovuto necessariamente arrivare, in considerazione della peculiarità della situazione, delle oggettive difficoltà di gestione in considerazione della permanenza all'estero della madre ma soprattutto dell'altissima conflittualità allora esistente tra le parti a cagione della sottrazione dei bambini da parte della che, seppur non si dubiti della sua buonafede, ha agito d'impulso, CP_1 senza tenere conto del loro benessere e dei diritti paterni, prima ancora che della normativa internazionale probabilmente da lei non conosciuta.
La resistente, poi, ha anche scientemente deciso di non costituirsi in giudizio, limitando la sua presenza alla comparizione personale delle parti, senza difensore e ad alcuni incontri con i servizi affidatari, saltuari e privi di una effettiva costanza, spesso mettendo le sue necessità ed interessi davanti all'esigenza di un percorso sulla genitorialità congiunto col compagno e di sostegno personale indispensabili per raggiungere l'obiettivo dell'affidamento, seppur condiviso, dei bambini.
Attualmente, quindi, il Collegio non ha a disposizione né sue difese né sue istanze, e non può non rilevare come indubbiamente queste sue scelte, che denotano un interesse pacificamente non pieno alle sorti dei minori, pesino nelle decisioni da prendere .
Il percorso paterno, invece, ha dato dei risultati, condivisi tanto dagli operatori dei servizi affidatari e specialistici quanto dal curatore speciale, che indirizzano verso una riespansione del suo diritto ad esercitare la piena responsabilità genitoriale, seppur con dei necessari supporti dai quali non può prescindersi.
Ciò necessariamente evidenziato e premesso, ritiene il collegio che seppure la non CP_1 possa essere considerata un genitore pienamente capace, ella tuttavia nel lungo percorso ha comunque evidenziato dei buoni margini affettivi e di sincero legame con i minori, che non vanno recisi e che anzi è compito del Tribunale cercare di rinsaldare nel precipuo interesse di e Per_1 Pt_2 che hanno diritto di crescere con l'ausilio ed il supporto genitoriale pieno, seppur con il limiti obiettivi dati dalla peculiarità della situazione. I bambini, tra l'altro, hanno dato sempre dimostrazione di gioia e piacere a passare del tempo con la madre, sebbene osservato, o anche solo alle videochiamate, sicchè, ferma restando l'attuale sospensione degli incontri, è indispensabile tentare di giungere ad un loro graduale ripristino. Ovviamente ciò non può prescindere dalla collaborazione materna, per cui verrà lasciata alla determinazione dei servizi sociali la scelta delle modalità più consone per cercare di raggiungere il risultato auspicato, con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale paterna esclusivamente con riferimento a tale profilo.
Del resto, come chiaramente emerge dalle relazioni in atti, la presenza supportante dei servizi sociali e specialistici è anche indispensabile per un sostegno al padre che, sebbene possa essere considerato genitore ragionevolmente adeguato, ha comunque necessità di ulteriormente rinforzarsi e, soprattutto, di uscire da un'ottica volta a relegare ai margini la resistente. Egli, anzi, deve fattivamente collaborare per evitare che il suo nucleo familiare di origine, molto presente, giunga nell'intento di offuscare la figura della madre, già da tempo messo in atti.
Pertanto, se da un lato può accogliersi l'istanza, coincidente, di parte ricorrente e curatore speciale di affidamento super esclusivo dei minori al padre, dall'altro va rigettata la richiesta del di elisione di ogni intervento a supporto e ad osservazione del nucleo. Quindi, anche in Pt_1 accoglimento della domanda del Curatore speciale, verranno mantenuti tutti gli incarichi ai servizi meglio indicati in dispositivo.
Dall'affidamento super esclusivo al padre discende automaticamente che questi possa autonomamente decidere sull'avvio del percorso di logopedia e psicomotricità per cessando Pt_2 quindi la materia del contendere sull'istanza del 15.10.2025.
Le condizioni economiche
Il provvedimento del G.D., frutto di un sostanziale accordo tra le parti, compatibile con i redditi dichiarati dalla resistente e non contestati, e soprattutto non rimesso in discussione dal resistente che ne chiede la conferma risulta congruo e adeguato ai sensi dell'art. 337 cc, .Pertanto, viene definitivamente posto a carico della madre il versamento al padre di un assegno perequativo al mantenimento dei figli nella misura di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie come da nuove linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 dettagliatamente riportate in dispositivo.
L'assegno unico per il nucleo familiare verrà interamente percepito dal genitore Pt_1 affidatario in via esclusiva.
Le spese di lite
Visto l'accordo tra le parti con riferimento agli aspetti economici, considerata la contumacia della e le decisioni in ordine all'affidamento dei minori ed al diritto di visita materno, ritiene CP_1 il Collegio di compensare per 2/3 e le spese di lite e di porre il restante 1/3 a carico della resistente contumace soccombente.
La spese del curatore speciale ammesso al Gratuito patrocinio verranno liquidate con separato decreto a seguito di idonea istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. (3.1.2019) (10.10.2020) in via esclusiva al padre - presso il quale Persona_3 Pt_2 vivranno prevalentemente e rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione Bollate Via IV Novembre n. 64 - che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che li riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi - con limitazione della sua responsabilità genitoriale esclusivamente con riferimento alle decisioni in ordine al diritto di visita materno ed alla regolamentazione degli incontri - con solo diritto/dovere della madre di vigilanza.
2.Dispone che Servizi Sociali del Comune di residenza dei minori, attualmente Bollate, mantengano allo stato sospesi gli incontri tra i minori e la madre, ripristinandoli con gradualità solo a seguito di fattivo e costante interesse della stessa, stabilendoli con le modalità più tutelanti e più consone alla serena crescita di e e pertanto eventualmente regolamentandoli in modalità protetta Per_1 Pt_2
e osservata in presenza o in videochiamata secondo quanto di volta in volta ritenuto opportuno
3.Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti mantengano il monitoraggio del nucleo familiare e proseguano negli interventi di supporto di carattere psicologico e/o psicoterapeutico a favore dei minori , tenendo in debito conto eventuali interventi di carattere privato disposti su decisione del padre affidatario esclusivo, nonché nell'educativa domiciliare presso la residenza paterna,
4.Invita le parti, compatibilmente con la residenza estera della resistente a proseguire i percorsi di supporto individuale e genitoriale, già disposti ed attivati dai servizi sociali e specialistici ,
5.Pone definitivamente a carico della resistente l'obbligo di corrispondere al ricorrente la somma mensile complessiva di euro 500,00 a titolo di mantenimento dei figli con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2024), oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale di Milano del giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame);
h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente da Parte_3
7.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella quota di 1/3 Controparte_1 Pt_1 che si liquidano, per tale quota, in € 2.400,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
8.Compensa le spese di lite tra le parti nella restante quota di 2/3
Così deciso in Milano li 12.11.2025
Il Presidente rel est.
dott. Laura Maria Cosmai