Art. 19.
Chiunque contraffa' gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini e' punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.
Chiunque contraffa' gli scontrini delle scommesse o manomette le registrazioni o, non avendo partecipato alla contraffazione o alla manomissione, fa uso di tali scontrini e' punito con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da L. 1.000.000 a L. 10.000.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.