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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4285/2022
Udienza “cartolare” del 4.2.2025
Il Giudice, viste le conclusioni di entrambe le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 4550/2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1395/2021, promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Carla Parte_1 C.F._1
Giorgetti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Milano, Via Guastalla n. 15, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona della titolare Controparte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Zanetti (C.F. ) ed Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carrara (MS), Via Capitano Michele Fiorillo n. 1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli _2 C.F._4
avv.ti Alessandro Bertani (C.F. ) e Giuseppe Toscano (C.F. C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Lucca, Via C.F._6
Borgo Giannotti n. 109, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
TERZO CHIAMATO
(P.Iva: , con sede in Seravezza Controparte_3 P.IVA_2
(LU) Via Esterna n. 467, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa CP_4
dalla ER nella persona dei soci professionisti Controparte_5
avv. Tommaso ER (C.F. ) ed avv. Simone Domenici (C.F. C.F._7 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Viareggio, Via C.F._8
Virgilio n.162, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
TE AM
(P.IVA ), con Controparte_6 P.IVA_3
sede in Milano, Via G. B. Cassinis n. 21, in persona del procuratore speciale dott. CP_7 rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi (C.F. ) ed C.F._9
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Graziana Casarosa in Pisa, Via R. Fucini n. 49, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
TE AM
(P.IVA ), con Controparte_8 P.IVA_4
sede in Torino, Piazza San Carlo n. 161 – Palazzo Villa.
TE AM CONTUMACE
Conclusioni delle parti: per l'opponente: “Nel merito in via principale 1) revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace omissis il decreto ingiuntivo opposto, nonché rigettare la domanda riconvenzionale proposta da
; 2) accertare omissis l'inesistenza, l'invalidità, l'inefficacia Controparte_1
e/o la nullità del contratto di appalto 29 luglio 2020 anche ai sensi dell'art. 1418 c.c.; 3) accertare
e quantificare omissis l'equo indennizzo per le opere svolte da , Controparte_1 considerando il pagamento già ricevuto dall'impresa per € 430.255,46; 4) accertare, in via CP_1
riconvenzionale, omissis il diritto di credito della Sig.ra nei confronti di Pt_1 [...]
per la somma di € 235.100,96 a titolo di risarcimento danni per ritardi e vizi Controparte_1 dell'opera o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa;
5) per l'effetto, condannare, a Controparte_1
corrispondere alla Sig.ra la differenza tra equo indennizzo e il diritto di credito Parte_1 vantato dall'opponente, differenza da quantificarsi nella misura che sarà accertata in corso di causa;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo;
6) accertare omissis la responsabilità di nel danno procurato Controparte_3 alla Sig.ra a causa dei vizi dell'opera di sua competenza e, per l'effetto, condannare Pt_1
al ristoro dei danni accertati quantificati nella somma non Controparte_3 inferiore a € 29.059,73, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella diversa somma, maggiore
o minore, che sarà ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa. In via subordinata 7) revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto omissis e per l'effetto
accertare che nulla è dovuto da a a titolo di Parte_1 Controparte_1
contratto di appalto;
8) e, in via riconvenzionale omissis accertare e quantificare i danni subiti e subendi dalla Sig.ra per effetto delle opere compiute dal Parte_1 Controparte_1
, danni quantificati nella somma di € 235.100,96 o nella diversa somma, maggiore
[...]
o minore, ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa;
per l'effetto, condannare
[...]
al risarcimento dei danni così quantificati, il tutto oltre interessi legali Controparte_1
e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo. In via istruttoria si chiede l'ammissione di prova testimoniale omissis”. per l'opposta: “nel merito, in via principale, accertata e dichiarata la fondatezza delle richieste economiche di parte convenuta opposta avanzate nel proprio ricorso per decreto ingiuntivo, rigettare l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1395/2021 del Tribunale di
Lucca promosso dalla Sig.ra , poiché totalmente infondato, sia in fatto che in Parte_1
diritto; ii) sempre nel merito, in via principale, condannare la Sig.ra a Parte_1
corrispondere alla , oltre alle somme ingiunte con il decreto opposto, la somma di Controparte_1
€ 235.000,00 a causa della risoluzione del contratto di appalto, assolutamente ingiustificata e posta in violazione delle norma di legge, oppure l'importo maggiore o minore che verrà ritenuto equo e giusto dall'On. Giudice adito;
iii) sempre nel merito, in considerazione del comportamento tenuto da parte attrice opponente, la quale ha promosso un'opposizione a decreto ingiuntivo completamente infondata e dilatoria, condannare la stessa al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; iv) sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale, condannare la Sig.ra al Parte_1
pagamento dell'importo maggiore o minore che verrà ritenuta equo e giusto dall'On. Giudice adito tenuto conto della CTU;
v) in ogni caso, manlevare la da Controparte_1
qualsiasi responsabilità in ordine ai vizi lamentati dalla Committente , in quanto Parte_1 da attribuirsi esclusivamente alla come rileva dall'espletata CTU;
vi) in Controparte_3
ogni caso, con vittoria di compensi, anticipazioni, spese generali, C.n.p.a., come per legge omissis del procedimento monitorio, di quello per sequestro conservativo, di quello di ATP e di quello di opposizione, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per il terzo chiamato “- in via preliminare, accertare e dichiarare, la nullità e/o CP_2
l'inammissibilità delle domande svolte dalla e, per l'effetto, pronunciare sentenza Controparte_1 di nullità della MA dell'Arch. e estromettere lo stesso dal giudizio;
_2
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Arch.
con conseguente immediata estromissione dello stesso dal giudizio;
- in _2
via subordinata e denegata, nel merito, rigettare ogni pretesa e domanda ex adverso avanzata, in quanto priva di qualsivoglia fondamento fattuale e giuridico e non provata;
- in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della , qualora fosse accertata una Controparte_1 qualsivoglia responsabilità, di ogni natura e titolo, a carico dell'arch. _2
graduare le responsabilità dei singoli soggetti ritenuti responsabili e condannarli per quanto di loro competenza e nei limiti esclusivi della accertata responsabilità nella causazione degli eventuali danni, esclusa ogni solidarietà; - in ogni caso, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande della , e salvo gravame, dichiarare tenuta la RZ Controparte_1 MA RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e rilevare indenne da
[...] ogni conseguenza pregiudizievole l'arch. e per l'effetto condannare la _2
suddetta RZ MA a dare, pagare e corrispondere direttamente alla parte convenuta opposta le somme che a quest'ultima dovessero essere riconosciute come dovute e liquidate sul presupposto di una accertata, anche concorrente, responsabilità dell'arch. per i fatti _2
ed i titoli di cui è causa o, comunque ed in ogni caso, a dare, corrispondere, pagare e rimborsare all'arch. tutte le somme che quest'ultimo fosse chiamato a versare alla _2
parte convenuta opposta sempre per i titoli e le ragioni tutte di cui al presente giudizio, comprese le somme eventualmente dovute come spese di lite di giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di competenze e spese tutte del presente giudizio e salvo e riservato ogni altro diritto, ragione, eccezione e prova”.
Per la RZ MA “in via preliminare: Controparte_6 Controparte_6 rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei _2
confronti della RZ MA per intervenuta Controparte_6 RT decadenza dello stesso arch. dal diritto al riconoscimento dell'indennizzo assicurativo CP_2
di cui alla polizza nr. 47926325, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: rigettare la domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della _2 RZ MA , previo rigetto delle domande RT svolte dall'impresa nei suoi confronti in quanto infondate in Controparte_1
fatto e in diritto, non sussistendo qualsivoglia responsabilità dello stesso arch. in CP_2 relazione all'incarico svolto e ai fatti dedotti nel presente giudizio. Nel merito, in subordine: per la
denegata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva e garanzia formulata dall'arch. nei confronti della RZ MA _2 RT
, limitare l'eventuale condanna di quest'ultima nei limiti del massimale e della
[...] franchigia di polizza Spese e compensi professionali rifusi”.
Per la RZ MA “dichiarare inammissibile e/o rigettare ogni e Controparte_3
qualsiasi domanda proposta dalla convenuta nei confronti Controparte_1 della In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22.09.21 questo tribunale emetteva il decreto ingiuntivo n. 1395/2021, con il quale veniva ingiunto a di pagare a favore di la somma di € 109.203,65, di cui Parte_1 Controparte_1 alle fatture n. 23 e 24 del 2021, per lavori eseguiti presso l'immobile di sua proprietà sito in Forte dei Marmi.
Le parti il 29.07.20 avevano infatti sottoscritto un contratto di appalto per la ristrutturazione e l'ampliamento del suddetto immobile.
La proponeva opposizione, riferendo che nel giugno 2021 si era resa conto che alcune Pt_1 delle opere di cui l'impresa aveva richiesto il pagamento non erano mai state realizzate, quindi aveva chiesto a un resoconto dei lavori svolti, ma la ditta aveva abbandonato il Controparte_1 cantiere senza completare i lavori;
l'attrice aveva intimato quindi alla convenuta di riprendere i lavori, contestandole la presenza di vizi nell'immobile, ma aveva risposto Controparte_1 contestando l'inadempimento dell'attrice e chiedendo il pagamento di opere extra contratto.
L'attrice aveva pertanto deciso di risolvere il contratto di appalto per inadempimento imputabile alla controparte comunicando la decisione con lettera del 08.08.2021.
Eccepiva la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. per l'assenza della sottoscrizione del legale rappresentante di e che quindi era necessario stabilire un equo indennizzo da Controparte_1
corrispondere alla impresa, da cui sottrarre il risarcimento dovuto all'attrice.
Contestava l'inadempimento della ditta, che non aveva rispettato il termine del 30 aprile 2021 per la conclusione dei lavori, generando il diritto dell'attrice di richiedere il pagamento della penale per il ritardo;
eccepiva inoltre che aveva realizzato opere extra contratto mai autorizzate dalla proprietaria, dal direttore dei lavori o dall'architetto e non aveva eseguito i lavori a regola d'arte, in quanto l'opera presentava gravi vizi che legittimavano una richiesta di risarcimento del danno in via riconvenzionale. Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per l'illegittimità della somma richiesta, dal momento che i lavori previsti dal contratto (fattura 23) non erano stati completati e la convenuta non aveva provato quali opere extra contratto (fattura 24) erano state eseguite e in ogni caso non erano mai state autorizzate;
inoltre il quantum richiesto era eccessivo.
si costituiva in giudizio, sostenendo che il contratto di appalto era pienamente Controparte_1 valido, in quanto sottoscritto da un dipendente all'uopo incaricato e in accordo con la controparte per motivi di tempo;
che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e i ritardi erano dovuti alle richieste della committente di modifiche al progetto iniziale e di esecuzione di opere extra contratto;
che era stata l'attrice ad impedire all'impresa l'accesso al cantiere dal giugno 2021; che l'impresa aveva subito un grave danno per la risoluzione ingiustificata del contratto operata dalla , Pt_1
pertanto chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento del danno.
Formulava istanza di MA in causa del direttore dei lavori arch. e dell'impresa CP_2
che aveva fornito il massetto ed eseguito i lavori di pavimentazione oggetto di Controparte_3
contestazione da parte della , formulando domanda di manleva nei loro confronti. Pt_1
Si costituiva sostenendo l'inammissibilità della sua MA in causa, dal Controparte_3
momento che non esisteva alcun vincolo contrattuale con la convenuta in forza del quale formulare una domanda di garanzia;
il pavimento era infatti stato posato dalla società su incarico della
. Pt_1
In ogni caso, affermava l'assenza di vizi nelle opere realizzate e la maturata decadenza da ogni azione.
Si costituiva il contestando la nullità della MA in causa di terzi per mancanza dei CP_2 contenuti di cui all'art. 163 cpc e la sua inammissibilità per eterogeneità del rapporto dedotto dall'attrice e di quello oggetto della MA in causa;
il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto le contestazioni sollevate dalle parti non attenevano alla sua opera professionale;
l'insussistenza di alcuna sua responsabilità. In ogni caso chiamava in causa l'assicurazione
, formulando domanda di manleva nei confronti della stessa, che si costituiva chiedendone Pt_2
il rigetto.
In occasione della prima udienza, la estendeva la domanda di risarcimento del danno per la Pt_1 presenza di vizi nell'immobile alla società Controparte_3
All'udienza dell'11.07.23 veniva tentata la conciliazione tra le parti con esito negativo;
la causa veniva quindi istruita tramite interrogatorio delle parti e CTU, nominando il Geom.
[...]
Per_1 All'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La nullità del contratto di appalto
L'attrice eccepisce la nullità del contratto di appalto stipulato con in data 29.07.20 Controparte_1
(doc. 1 di parte opponente), in quanto non sottoscritto dal legale rappresentante Controparte_1
ma tale eccezione è del tutto infondata.
In sede di interrogatorio, ha dichiarato che il contratto è stato firmato da Controparte_1 Per_2
capo cantiere dell'impresa, che aveva sempre tenuto i contatti con la committente;
[...]
pertanto, al dipendente era stato conferito il potere di stipulare tale contratto.
In ogni caso, anche se avesse sottoscritto il contratto quale rappresentante senza Persona_2
potere, il contratto non sarebbe stato nullo o annullabile, ma soltanto inefficace perché suscettibile di perfezionamento in un secondo momento tramite ratifica del soggetto pseudo rappresentato (ex multis: Cass. 15841/2022).
Inoltre, nel caso di specie la ratifica dovrebbe essere considerata come intervenuta, in quanto ha dato esecuzione al contratto, realizzando le opere di ristrutturazione Controparte_1 sull'immobile.
L'illegittimità della somma ingiunta
L'opponente contesta l'illegittimità della somma richiesta con il decreto ingiuntivo sulla base delle fatture n. 23/2021 per lavori previsti dal contratto e n. 24/2021 per lavori extra contratto.
È stata disposta la CTU per quantificare l'importo delle opere eseguite dalla convenuta alla luce del contratto di appalto, oltre alle spese extra capitolato ai prezzi correnti di mercato.
Il Geom. ha concluso che l'importo delle opere accertabili eseguite da Per_1 Controparte_1 alla luce del contratto di appalto è pari ad € 419.746,32 (IVA esclusa), mentre quelle extra capitolato accertabili ammontano ad € 56.629,89 (IVA esclusa).
Il CTU non ha potuto verificare la realizzazione di alcune opere, in quanto l'immobile risultava completato al momento della redazione della perizia e mancava un verbale relativo allo stato dei luoghi al momento del rilascio del cantiere da parte della ditta convenuta.
In merito alle opere non verificabili, quantificate dal CTU sulla base della documentazione allegata dalle parti, si ritiene di dover riconoscere soltanto l'importo relativo alle opere previste dal contratto riconosciute da parte attrice, pari ad € 14.061,20 (IVA esclusa).
Pertanto, l'importo totale delle opere eseguite dalla risulta pari ad € 490.437,41 Controparte_9
(IVA esclusa) ed € 510.054,91 (IVA al 4% inclusa). È pacifico che l'opponente ha corrisposto alla convenuta l'importo di € 430.255,46 (IVA inclusa), pertanto il diritto di credito di ammonta ad € 79.799,45 (510.054,91 - 430.255,46), Controparte_1
IVA inclusa.
L'inadempimento del contratto per la presenza di vizi
Parte opponente contesta la presenza nell'immobile di alcuni vizi indicati analiticamente nell'atto di citazione, richiedendo a e a il risarcimento di tutti i danni. Controparte_1 Controparte_3
È stato richiesto al CTU di verificare la presenza dei vizi e di indicare cause e costi per eliminarli.
Il Geom. ha evidenziato che alcuni dei vizi contestati non erano più accertabili, in Per_1 quanto già eliminati con interventi di altre imprese, come riferito dalla nell'atto di Pt_1
citazione.
Il CTU ha riconosciuto sussistenti i seguenti vizi: la presenza nella pavimentazione di 10 mattonelle lesionate (4 all'interno del piano terreno e 6 in vari punti all'esterno); l'errata posa del rivestimento dove è poggiato il televisore;
il mancato scolo delle acque nella zona della pompeiana;
il ristagno d'acqua sulla terrazza e la rottura delle mattonelle in prossimità dei parapetti in vetro;
l'errata esecuzione dei fori dei discendenti di raccolta delle acque piovane.
Non deve essere invece tenuto in considerazione il vizio nel montaggio della cimasa soprastante i parapetti, in quanto non contestato dalla nell'atto di citazione. Pt_1
L'unico vizio imputabile esclusivamente all'operato di è l'errata esecuzione dei Controparte_1
fori dei discendenti di raccolta delle acque piovane, per cui il CTU ha riconosciuto dovuta la somma di € 2.800,00 quale svalutazione in via equitativa.
Per quanto attiene al mancato scolo delle acque nella zona della pompeiana e sulla terrazza, sulla base della CTU deve essere riconosciuta la responsabilità sia di , che ha realizzato il Controparte_1
massetto, sia di che ha posato la pavimentazione;
pertanto, deve essere posto a Controparte_3 carico dell'opposta il 50% del costo di rifacimento di entrambe le aree, per un totale di € 23.216,62
(€ 17.407:2 + € 29.026,25:2).
L'importo totale dovuto da a titolo di risarcimento del danno per la presenza di vizi Controparte_1 nell'immobile ammonta quindi ad € 26.016,62 (IVA esclusa) ed € 27.057,29 (IVA al 4% inclusa).
Deve essere invece rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata nei confronti di dal momento che risulta fondata l'eccezione relativa alla maturata Controparte_3 decadenza dall'azione di garanzia della , la quale non ha provato di aver denunciato la Pt_1 presenza dei vizi entro 60 giorni dalla scoperta, come previsto dall'art. 1667 c.c.
La penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori L'opponente chiede altresì a il pagamento della penale per il ritardo nella Controparte_1 conclusione dei lavori, prevista dall'art. 8 par. 5 del contratto (doc. 1 di parte opponente).
È necessario premettere che il CTU ha accertato che la ha richiesto di eseguire opere extra Pt_1
contratto per un importo totale di € 70.691,09, pertanto è evidente che l'opposta ha dovuto realizzare importanti modifiche delle opere durante l'esecuzione del contratto.
La Suprema Corte ha affermato che: “In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti;
l'efficacia della penale è tuttavia conservata se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera,
l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore” (ex multis: Cass. 12396/2024).
Per quanto sopra, avendo l'opponente richiesto notevoli variazioni contrattuali e non avendo le parti concordato un nuovo termine per la conclusione dei lavori, l'efficacia della penale prevista nel contratto è venuta meno.
Inoltre, la non ha nemmeno provato la colpa dell'appaltatore nella ritardata consegna Pt_1 dell'opera ai fini del risarcimento del danno.
L'abbandono del cantiere, contestato dall'opponente con lettera del 30.06.21 (doc. 26 di parte opposta), risulta infatti collegato al mancato pagamento delle opere extra capitolato, come riferito da nella comunicazione del 30.06.21 (doc. 27 di parte opposta). Controparte_1
La domanda non risulta quindi meritevole di accoglimento.
Le ulteriori domande formulate da Controparte_1
non ha in alcun modo provato la responsabilità dell'Arch. progettista e
[...] CP_2
direttore dei lavori, nei confronti del quale ha formulato una generica domanda, che deve essere rigettata.
L'opposta chiede altresì, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno nei confronti dell'opponente per tutti i danni subiti a causa della risoluzione del contratto di appalto e dei ritardi dovuti al comportamento della committente, del progettista e direttore dei lavori e delle ditte terze assunte dalla committente. Anche tale domanda deve essere rigettata, in quanto è rimasta priva di ogni elemento di prova.
Conclusioni e spese Per tutto quanto sopra, accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto opposto, per l'effetto condanna al pagamento di € 57.742,16 a favore di Parte_1 Controparte_1
, pari alla differenza tra la somma dovuta dall'opponente nei confronti della opposta (€
[...]
79.799,45) e l'importo dovuto dall'opposta a titolo di risarcimento del danno (€ 27.057,29).
Le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa, seguono la soccombenza ma, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, devono essere compensate nella misura di 1/3 tra l'opponente e l'opposta; nella stessa misura vanno definitivamente liquidate le spese di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, in contumacia di Controparte_8
, accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto opposto;
[...]
- rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
- condanna al pagamento di € 57.742,16 a favore di Parte_1 Controparte_1
, nonché di due terzi delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 7.616,00 per compenso
[...]
professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e l'opposta nella misura di 1/3 dell'intero;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di e _2
che liquida in €. 5000,00 per compenso Controparte_6
professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali per ogni parte;
- condanna l'opponente e l'opposta in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti di che liquida in €. 5000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e Controparte_3
maggiorazione spese generali;
-pone le spese di CTU a carico definitivo dell'opponente per due terzi, e dell'opposta per un terzo.
Il Giudice
Giacomo Lucente