Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 26/06/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 614/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 614/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 26.03.2025, congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.07.1972 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliata in Pistoia, Piazza G. Garibaldi n. 5, presso e nello Studio dell'Avvocato Massimiliano Gori dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nato a [...] C.F._2
Firenze il 16.02.1971 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Pistoia, Via Cavour n. 37, presso e nello Studio dell'Avvocato Iole Vannucci dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
e
PM in sede;
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 26.03.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto Parte_2 matrimonio in Pistoia il 25.06.2000, precisavano che dalla loro unione era nata la figlia , il 14.04.2010, minore ed Per_1 economicamente non autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che al seguito di verificarsi di eventi che rendevano intollerabile la prosecuzione della convivenza, da mesi i coniugi vivevano separati di fatto.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di rinunciare l'uno verso l'altro ad ogni pretesa reciproca di corresponsione di assegno di mantenimento.
2. La figlia minore sarà affidata ai genitori in maniera Per_1 condivisa.
Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale e, solo limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitarla anche disgiuntamente.
Le decisioni di carattere straordinario e comunque maggior interesse per , relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, allo Per_1 sport ed agli hobbies, saranno infatti prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
3. I tempi e le modalità della permanenza di presso ciascun Per_1 genitore sì come sub infra indicati potranno essere variati d'accordo tra loro, nell'interesse della figlia, nel rispetto dei Suoi impegni hobbistici, sportivi e scolastici e della Sua volontà.
2 4. Dalla fine dell'attività lavorativa stagionale materna
(orientativamente, settembre) al mese di maggio compreso
(orientativamente) continuerà a vivere con la madre in Per_1
Pistoia, Via Erbosa n. 9, dove trasferirà ivi la propria residenza anagrafica, in uno alla madre, entro il termine di mesi sei dalla comunicazione della sentenza di separazione ai rispettivi legali.
In questi mesi il padre avrà diritto di tenere con sè la figlia nelle settimane pari dal venerdì pomeriggio dalle ore 14.00 fino alla domenica sera dopo cena mentre, nelle altre settimane (c.d. dispari), nelle quali essa trascorrerà il week-end con la madre, il padre avrà diritto di tenere con sè la figlia ogni venerdì pomeriggio dalle ore 14 fino al sabato mattina alle ore 10,00.
trascorrerà con la madre l'intero mese di agosto presso e Per_1 nella località di Cecina (LI), dove la RA esercita la propria Pt_1 attività lavorativa.
Durante tale mese il padre potrà recarsi a far visita alla figlia quando vorrà, previo accordo diretto con la stessa. Qualora Egli decida di soggiornare per uno o più giorni, anche non consecutivi, in Cecina
(LI) in albergo o residence o struttura similare, la figlia potrà, se lo desideri, anche pernottare col padre.
Viceversa, nei mesi di giugno, luglio e settembre si Per_1 trasferirà presso il padre nell'immobile ex coniugale, e la madre potrà naturalmente recarsi ivi a farLe visita, fermo restando che se la figlia lo vorrà e sarà possibile –in accordo col IG. –Ella Pt_2 potrà trascorrere una o più giornate presso il domicilio materno di
Cecina (LI).
In caso di impossibilità della madre a recarsi a far visita alla figlia per gli impegni lavorativi, se ed in quanto il IG. sia Pt_2 disponibile e libero e la figlia lo vorrà, Egli potrà condurre CP_1 presso la sede lavorativa materna, individuata in atti (Cecina di
Livorno).
Le vacanze pasquali e natalizie, e quelle c.d. rosse da calendario, saranno da trascorse con i genitori ad anni alterni ed in Per_1 parti eguali, previi assumendi accordi e nel rispetto della Sua volontà.
3 La Pasqua 2025 la trascorrerà con il padre, e nei successivi Per_1 giorni di vacanza si recherà presso la sede lavorativa della madre in Cecina (LI).
Quanto sopra, con modalità organizzative ed orari che i genitori concorderanno almeno nei sette giorni antecedenti, affinchè
possa beneficiare della presenza costante dei genitori, Per_1 anche durante tali festività, assicurandoLe così il minor distacco possibile dall'uno o dall'altro.
Resta inteso che, nell'ottica della cooperazione reciproca, il padre potrà condurre la minore a scuola e riprenderla, anche quando essa pernotterà presso la madre, ovviamente nei limiti dei propri impegni lavorativi e della volontà di . Per_1
5. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario di con la Per_1 corresponsione alla IG.ra della somma mensile di € Parte_1
100,00 nei mesi di aprile-settembre compresi, e con la corresponsione alla IG.ra della somma complessiva di Parte_1 euro 300,00 negli altri mesi.
Detta somma, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, dovrà essere versata anticipatamente, entro il giorno 10 di ogni mese di riferimento, tramite bonifico bancario sul conto corrente di cui è titolare la RA (Iban già noto al IG. , oppure a Pt_1 Pt_2 proprie mani.
6. Ciascun genitore contribuirà in ragione del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per
, così come individuate nell'art. 6 del Protocollo di Intesa Per_1 tra Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del
01.10.2018, note ai ricorrenti ma che si trascrivono integralmente:
-Spese extra che non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie, di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito
S.S.N., compresi i relativi “tickets” sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (es: spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e le lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
4 b) scolastiche: tasse universitarie, libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitaria;
tablet e pc per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative a mezzi di locomozione
(bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse
(bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
-Spese extra che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nella facoltà universitaria, per la formazione o la specializzazione universitarie o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
pre scuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: baby sitter dopo la separazione;
viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico –ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
5 corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corso di informativa ecc…); spese per festeggiamenti dedicati ai figli.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (sms, e-mail, fax, pec, ecc…) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto entro cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa.
Entrambi i genitori provvederanno al pagamento, ciascuno per la propria quota, delle spese extra per i figli.
L'eventuale genitore anticipatario dovrà richiedere il rimborso della spesa entro 15 giorni dall'effettuazione, previa esibizione e consegna di idonea documentazione, e l'altro dovrà provvedere entro 5 giorni dalla richiesta.
7. Nell'affrontare le questioni relative alla figlia le parti si impegnano a rispettare l'interesse morale e materiale, privilegiando in particolare la continuità del rapporto con ciascun genitore.
8.Le parti si impegnano, in ogni caso, ad astenersi dal denigrare l'altro genitore, dall'utilizzare per comunicare con l'altro, Per_1 dall'emarginare l'altro genitore dalla Sua cura ed educazione.
Qualora uno dei genitori abbia una stabile relazione sentimentale e ritenga opportuno comunicarlo alla minore, si impegna a previamente coinvolgere l'altro genitore per condividerne i tempi ed i modi.
9. Il IG provvederà al pagamento dell'IMU dell'ex abitazione Pt_2 coniugale per la quota parte della moglie, ad iniziare dal corrente anno 2025 (per il periodo successivo al trasferimento della residenza anagrafica in Via Erbosa n. 9).
10. La IG.ra rimborserà in favore del coniuge –a mezzo Parte_1 bonifico bancario -in ragione del 50% la rata del mutuo chirografario acceso negli anni scorsi per finalità di ristrutturazione dell'ex abitazione coniugale, mentre il IG verserà il 50% Pt_2 degli eventuali rimborsi fiscali di essa, a decorrere dall'anno 2026, sul conto corrente bancario di cui è titolare la figlia . Per_1
6 11. La ex casa coniugale resterà assegnata al IG. con tutto Pt_2 quanto l'arreda. A tal proposito le parti specificano che Egli potrà utilizzare anche i beni mobili, di proprietà esclusiva della moglie, costituiti da un cassettone, dai comodini della camera ex nuziale ricevuti in dono dalla nonna, da una conca sita nel locale terrazzo dove è collocata una pianta di azalea. Tutti gli altri beni mobili sono in comproprietà tra i coniugi.
12. Il IG percepirà l'assegno unico per la figlia in ragione del Pt_2
100%.
13. Le parti si rilasciano fin da ora reciproco consenso per l'espatrio e quindi per il rilascio/rinnovo del passaporto od altro documento equipollente sia da soli che unitamente alla figlia minore , Per_1 nonché all'espatrio di con eventuali terzi affidatari. Per_1
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.05.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato Parte_2
a Firenze il 16.02.1971, che hanno contratto matrimonio in Pistoia il 25.06.2000, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 87, P.
2, S. A, anno 2000);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 26.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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