CA
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 17.09.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1643/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
- in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia
APPELLANTE
E
– n.q. di legale rappresentante della - rappresentato e difeso dagli CP_1 CP_2 avv. Giovanni Daniele e Angelo Riccitelli
APPELLATO
In fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.07.2023 l' ha adito questa Corte di Appello impugnando la Pt_1 sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1078 del 24.05.2023 che ha accolto l'opposizione proposta da dichiarando l'intervenuta prescrizione delle somme di cui CP_1 all'ordinanza-ingiunzione n. 0I-000186496 ProtocolloINPS.2000.27/05/2022.0361060. A fondamento del gravame evidenzia la interruzione del termine di prescrizione giuste missive ritualmente versate in atti;
eccependo in via preliminare di avere ricalcolato in autotutela la sanzione dovuta nella minor somma di euro 387,000 e chiedendo che, in caso di accettazione e pagamento da parte del di tale somma, fosse dichiarata cessata la materia del contendere con CP_1 compensazione delle spese di lite.
Il costituitosi in giudizio, ha aderito al pagamento in misura ridotta. CP_1
Alla odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo con contestuale motivazione.
******
Ritiene il Collegio di dover dichiarare cessata la materia del contendere avendo l'Istituto ricalcolato l'importo della sanzione oggetto dell'ordinanza opposta dando facoltà al contribuente di estinguerla con il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla prima udienza.
Il ha adempito al pagamento della somma richiesta dall' sì determinando il venir meno CP_1 Pt_1 della materia del contendere.
Il pagamento in misura ridotta giustifica, altresì, la compensazione delle spese di lite.
PQM
La Corte così decide:
in riforma della gravata sentenza dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi Il Presidente
Dott. Gennaro Iacone