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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/11/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1437/2024, assunta in decisione a all'udienza del 4.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata all'atto di citazione dall'avv. Riccardo Mariotti, presso il cui indirizzo
PEC è elettivamente domiciliata, nonché (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo C.F._2 studio dell'avv. NZ OP che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Attori –
E
(P.IVA , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco D'Urso che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- Convenuto -
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 8 Per l'attrice Come da atto introduttivo e da memorie ex art. 171-ter c.p.c. (cfr. Parte_1 note scritte del 4.11.2025);
Per l'attore : Come da note scritte del 21.10.2025; CP_1
Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'estinzione parziale del giudizio tra l'attore SI.
[...]
e il convenuto, a cagione della sopravvenuta accettazione CP_1 CP_2
della rinuncia agli atti di causa, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite, già separatamente regolamentate tra le ridette parti;
2) nel merito, accertare l'infondatezza sia in punto di fatto che di diritto delle domande introdotte dall'attrice SI.ra , per tutte Parte_1
le ragioni compendiate nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e, per l'effetto, rigettarle;
3) in via subordinata, sempre nel merito, accertare incidentalmente il grave inadempimento negoziale consumato dalla SI.ra
[...]
dapprima nel manifestare un dissenso rispetto alla volontà negoziale Parte_1
manifestata nell'assemblea del 18.05.2022 e, poi, nell'impugnare i pronunciamenti assembleari oggetto di causa;
condannare l'attrice SI.ra al Parte_1
pagamento in favore del convenuto delle competenze professionali e delle CP_2
spese di causa, oltre rimborso spese generali, Iva e C.p.a.”.
Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Parte_1
convenivano in giudizio il , sito a Sperlonga, esponendo di essere Controparte_2 proprietari dell'appartamento ubicato al secondo piano dello stabile condominiale, contraddistinto dall'interno 6, al fine di ottenere la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento della delibera dell'assemblea dei condomini approvata il 19.02.2024,
pagina 2 di 8 relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno (cfr. all. 53 all'atto di citazione), e della delibera dell'1.03.2024, relativamente ai punti 1, 2 e 3 (cfr. all. 63 al fascicolo di parte attrice), con cui il aveva stabilito l'esecuzione di lavori di consolidamento dei solai di tutte le unità CP_2
immobiliari all'interno del fabbricato, approvando la “Relazione d'offerta” dell'ing. CP_3 per complessivi € 313.752,90, oltre IVA e oneri di sicurezza, con inizio lavori entro il mese di aprile 2024 (punto 1), nomina dell'ing. come direttore dei lavori (punto 2) e CP_3 previsione di un compenso extra a favore dell'amministratore del , pari al 2% CP_2
sull'importo netto dei lavori da eseguire (punto 3).
Censuravano, infatti, gli attori l'illegittimità delle predette delibere siccome aventi ad oggetto non già beni condominiali, bensì beni di titolarità esclusiva dei singoli condomini, proprietari delle unità immobiliari ubicate al di sopra e al di sotto degli stessi.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva il Controparte_2
[...
, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Esponeva, in particolare, il convenuto che la scelta di intraprendere un percorso comune di
“messa in sicurezza” di tutti i solai era stata deliberata all'unanimità già in occasione della assemblea condominiale del 18.05.2022, essendosi sul punto formato un impegno negoziale che coinvolgeva anche gli attori. Aggiungeva inoltre che la problematica riguardante i solai non poteva essere affrontata atomisticamente, atteso che il Sindaco del Comune di Sperlonga, con ordinanza sindacale del 23.03.2023, aveva ordinato lo sgombero dell'intero stabile condominiale e ordinato la messa in sicurezza del fabbricato, venendo in rilievo non già il singolo solaio come proprietà individuale, per la sua funzione divisoria, bensì come parte integrante dell'ossatura interna dell'edificio.
Effettuate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, nelle more, si dava luogo alla trattazione dell'istanza cautelare di sospensione, che veniva respinta con ordinanza del 7.08.2024.
Con comparsa del 15.04.2024, si costituiva quindi quale nuovo difensore del l'avv. CP_1
NZ OP, che, con nota del 17.10.2024, dava atto della rinuncia agli atti da parte del proprio assistito, accettata dalla controparte costituita.
pagina 3 di 8 In occasione della prima udienza del 29.10.2024, su richiesta delle parti veniva disposto rinvio per trattative, fallite le quali, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata dal precedente giudice udienza al 4.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per l'assunzione della causa in decisione il tutto con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Assunta la causa in decisione, viene infine pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va innanzitutto premesso che gli attori non hanno depositato le comparse conclusionali e le repliche, avendo peraltro precisato le conclusioni solo nelle note scritte da loro depositate in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025.
Va detto tuttavia che gli stessi hanno avuto rituale comunicazione dell'ordinanza del
21.12.2024, con cui è stato disposto rinvio alla predetta udienza del 4.11.2025 e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Inoltre, occorre rammentare che la presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato il 28.03.2024, allorché era già entrato in vigore il d.lgs. n. 149/2022 di riforma del processo civile di cognizione (c.d. Riforma
Cartabia), che ha modificato tra l'altro la fase decisoria della causa prevedendo lo scambio degli scritti conclusionali prima dell'assunzione della causa in decisione.
In ogni caso, si osserva che non rileva la tardiva precisazione delle conclusioni, rispetto al termine di sessanta giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 189, n. 1) c.p.c., atteso che – secondo consolidata giurisprudenza - “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. ex multis Cass., sez. VI-1, 30 settembre
2013, n. 22360) e il suddetto principio va certamente oggi esteso, per l'evidente analogia, al caso in cui la parte ometta del tutto di depositare le note di precisazione delle conclusioni nel termine assegnato dal giudice ex art. 189 c.p.c.
Peraltro, nelle proprie note scritte, l'attrice non ha fatto altro che richiamare le Parte_1
conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e nelle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., mentre il si è limitato ad insistere per l'estinzione parziale del processo stante la CP_1
propria rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte. pagina 4 di 8 3. Effettuato tale chiarimento, va ulteriormente precisato che non è possibile dichiarare l'estinzione parziale del processo, pure a fronte della rinuncia agli atti effettuata da parte del ed accettata dal . CP_1 Controparte_2
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di , CP_2
l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima;
sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale” (cfr. Cass., sez. II, 26 settembre 2017, n.
22370; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2859; nonché Cass., sez.
II, 17 ottobre 2007, n. 21832).
Si ritiene, in altri termini, di aderire all'impostazione secondo cui il caso dell'impugnazione delle delibere condominiali rientrerebbe tra le ipotesi di litisconsorzio c.d. unitario, ovvero facoltativo quanto alla sua instaurazione, ma necessario nella prosecuzione del giudizio, alla luce della necessità di evitare giudicati tra loro contrastanti (cioè che una delibera sia valida per alcuni condomini e invalida per altri), non potendo quindi trovare applicazione le norme in materia di separazione delle cause (art. 103, secondo comma, c.p.c.) ed essendo le stesse tra loro inscindibili finanche in sede di gravame (art. 331 c.p.c.).
Segue il rigetto della richiesta di estinzione parziale del processo, avanzata dall'attore
, ferma la possibilità di valorizzare la circostanza in sede di pronuncia sulle spese. CP_1
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Va detto infatti che gli attori si sono limitati a censurare, quale profilo di invalidità delle delibere impugnate, il fatto che le stesse inciderebbero sulla loro proprietà individuale e non già su beni comuni ex art. 1117 c.c., venendo in rilievo il consolidato principio secondo cui sarebbe affetta da nullità la delibera condominiale che non si occupi di beni comuni ma di beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi (cfr. Cass., sez. II, 24 giugno 2025, n. pagina 5 di 8 16893, così massimata: “in tema di condominio edilizio, non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea occuparsi dei beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi e, pertanto, è nulla la delibera condominiale con cui si dispone che l'accesso al tetto dell'edificio, parte comune ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., in assenza del consenso unanime dei condomini, avvenga passando sulla proprietà esclusiva del proprietario di una singola unità immobiliare”).
Nel caso di specie, si osserva tuttavia che la delibera condominiale impugnata ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione su tutti i solai interpiano dell'edificio; questo, non con lo scopo di intervenire sulla proprietà individuale ma di rafforzare la stabilità strutturale dell'edificio, a fronte dell'ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Sperlonga in data
23.03.2023 (cfr. all. 29 all'atto di citazione), riguardante l'immediato sgombero di tutte le persone presenti nello stabile e il ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali.
Si legge infatti nella citata ordinanza che, a seguito del sopralluogo eseguito dai Vigili del
Fuoco in data 14.03.2023, era emerso che “i solai che sono stati assoggettati a rimozione di intonaco, in occasione di lavori di ristrutturazione interna in corso, riscontrando un grave ammaloramento, tale da poter asserire che non sono in grado di assolvere alle funzioni di assorbimento dei sovraccarichi accidentali per civili abitazioni (200 Kg/cmq) e che esistono gravi pericoli di crollo localizzati e/o deformazioni plastiche a seguito delle sollecitazioni ordinarie” (cfr. ordinanza sindacale del 23.03.2023).
La delibera non ha, dunque, riguardato il solaio quale proprietà individuale, bensì come parte integrante della struttura interna dell'edificio.
D'altra parte, secondo la stessa impostazione richiamata da parte attrice, “il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani;
tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c.” (cfr. Cass., sez. VI-3, 4 ottobre 2018, n. 24266). pagina 6 di 8 Non si tratta, dunque, di una cosa di proprietà esclusiva del singolo condomino ma di un bene che, per la funzione che assolve, rientra a pieno titolo tra i beni comuni, a prescindere dalla questione relativa alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli stessi.
Segue il rigetto della domanda attorea, in ciò assorbita ogni ulteriore questione, senza necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori previa nomina di un CTU.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per le fasi di studio e introduttiva, e in applicazione dei valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, il tutto tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità. Rispetto a queste ultime due fasi processuali, deve tuttavia disporsi la compensazione delle spese nei rapporti con il che ha dichiarato di rinunciare alla CP_1 propria domanda, senza effetti sul giudizio in ragione dell'inscindibilità della causa.
Devono inoltre essere poste a carico degli attori le spese per la fase cautelare, in applicazione del principio della soccombenza, da liquidarsi in applicazione dei valori minimi di cui al DM n.
55/2014 ratione temporis vigenti, per la particolare semplicità dell'attività processuale svolta, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da e nei Controparte_1 Parte_1
confronti del , a Sperlonga;
Controparte_2
2) Condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_1
refusione delle spese processuali per le fasi di studio e introduttiva a favore del a Sperlonga, che liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre Controparte_2 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali per le fasi Parte_1
istruttoria e decisionale, a favore del a Sperlonga, che Controparte_2 liquida in € 2.356,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
pagina 7 di 8 4) Compensa le spese processuali relative alle fasi istruttoria e decisionale nei rapporti tra e il , a Sperlonga;
Controparte_1 Controparte_2
5) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali per il processo cautelare, nei confronti del , a Sperlonga, che liquida in € 1.615,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Latina, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1437/2024, assunta in decisione a all'udienza del 4.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata all'atto di citazione dall'avv. Riccardo Mariotti, presso il cui indirizzo
PEC è elettivamente domiciliata, nonché (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico n. 38, presso lo C.F._2 studio dell'avv. NZ OP che lo rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Attori –
E
(P.IVA , in persona dell'amministratore Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco D'Urso che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- Convenuto -
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 8 Per l'attrice Come da atto introduttivo e da memorie ex art. 171-ter c.p.c. (cfr. Parte_1 note scritte del 4.11.2025);
Per l'attore : Come da note scritte del 21.10.2025; CP_1
Per il convenuto: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) in via pregiudiziale di rito, dichiarare l'estinzione parziale del giudizio tra l'attore SI.
[...]
e il convenuto, a cagione della sopravvenuta accettazione CP_1 CP_2
della rinuncia agli atti di causa, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite, già separatamente regolamentate tra le ridette parti;
2) nel merito, accertare l'infondatezza sia in punto di fatto che di diritto delle domande introdotte dall'attrice SI.ra , per tutte Parte_1
le ragioni compendiate nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi e, per l'effetto, rigettarle;
3) in via subordinata, sempre nel merito, accertare incidentalmente il grave inadempimento negoziale consumato dalla SI.ra
[...]
dapprima nel manifestare un dissenso rispetto alla volontà negoziale Parte_1
manifestata nell'assemblea del 18.05.2022 e, poi, nell'impugnare i pronunciamenti assembleari oggetto di causa;
condannare l'attrice SI.ra al Parte_1
pagamento in favore del convenuto delle competenze professionali e delle CP_2
spese di causa, oltre rimborso spese generali, Iva e C.p.a.”.
Oggetto: Impugnazione di delibera condominiale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e Controparte_1 Parte_1
convenivano in giudizio il , sito a Sperlonga, esponendo di essere Controparte_2 proprietari dell'appartamento ubicato al secondo piano dello stabile condominiale, contraddistinto dall'interno 6, al fine di ottenere la declaratoria di nullità o comunque l'annullamento della delibera dell'assemblea dei condomini approvata il 19.02.2024,
pagina 2 di 8 relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno (cfr. all. 53 all'atto di citazione), e della delibera dell'1.03.2024, relativamente ai punti 1, 2 e 3 (cfr. all. 63 al fascicolo di parte attrice), con cui il aveva stabilito l'esecuzione di lavori di consolidamento dei solai di tutte le unità CP_2
immobiliari all'interno del fabbricato, approvando la “Relazione d'offerta” dell'ing. CP_3 per complessivi € 313.752,90, oltre IVA e oneri di sicurezza, con inizio lavori entro il mese di aprile 2024 (punto 1), nomina dell'ing. come direttore dei lavori (punto 2) e CP_3 previsione di un compenso extra a favore dell'amministratore del , pari al 2% CP_2
sull'importo netto dei lavori da eseguire (punto 3).
Censuravano, infatti, gli attori l'illegittimità delle predette delibere siccome aventi ad oggetto non già beni condominiali, bensì beni di titolarità esclusiva dei singoli condomini, proprietari delle unità immobiliari ubicate al di sopra e al di sotto degli stessi.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva il Controparte_2
[...
, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Esponeva, in particolare, il convenuto che la scelta di intraprendere un percorso comune di
“messa in sicurezza” di tutti i solai era stata deliberata all'unanimità già in occasione della assemblea condominiale del 18.05.2022, essendosi sul punto formato un impegno negoziale che coinvolgeva anche gli attori. Aggiungeva inoltre che la problematica riguardante i solai non poteva essere affrontata atomisticamente, atteso che il Sindaco del Comune di Sperlonga, con ordinanza sindacale del 23.03.2023, aveva ordinato lo sgombero dell'intero stabile condominiale e ordinato la messa in sicurezza del fabbricato, venendo in rilievo non già il singolo solaio come proprietà individuale, per la sua funzione divisoria, bensì come parte integrante dell'ossatura interna dell'edificio.
Effettuate le verifiche preliminari, la trattazione della causa proseguiva con il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c. e, nelle more, si dava luogo alla trattazione dell'istanza cautelare di sospensione, che veniva respinta con ordinanza del 7.08.2024.
Con comparsa del 15.04.2024, si costituiva quindi quale nuovo difensore del l'avv. CP_1
NZ OP, che, con nota del 17.10.2024, dava atto della rinuncia agli atti da parte del proprio assistito, accettata dalla controparte costituita.
pagina 3 di 8 In occasione della prima udienza del 29.10.2024, su richiesta delle parti veniva disposto rinvio per trattative, fallite le quali, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata dal precedente giudice udienza al 4.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., per l'assunzione della causa in decisione il tutto con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Assunta la causa in decisione, viene infine pronunciata la presente sentenza.
2. Tanto esposto, va innanzitutto premesso che gli attori non hanno depositato le comparse conclusionali e le repliche, avendo peraltro precisato le conclusioni solo nelle note scritte da loro depositate in sostituzione dell'udienza del 4.11.2025.
Va detto tuttavia che gli stessi hanno avuto rituale comunicazione dell'ordinanza del
21.12.2024, con cui è stato disposto rinvio alla predetta udienza del 4.11.2025 e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c. Inoltre, occorre rammentare che la presente controversia è stata introdotta con atto di citazione notificato il 28.03.2024, allorché era già entrato in vigore il d.lgs. n. 149/2022 di riforma del processo civile di cognizione (c.d. Riforma
Cartabia), che ha modificato tra l'altro la fase decisoria della causa prevedendo lo scambio degli scritti conclusionali prima dell'assunzione della causa in decisione.
In ogni caso, si osserva che non rileva la tardiva precisazione delle conclusioni, rispetto al termine di sessanta giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 189, n. 1) c.p.c., atteso che – secondo consolidata giurisprudenza - “nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr. ex multis Cass., sez. VI-1, 30 settembre
2013, n. 22360) e il suddetto principio va certamente oggi esteso, per l'evidente analogia, al caso in cui la parte ometta del tutto di depositare le note di precisazione delle conclusioni nel termine assegnato dal giudice ex art. 189 c.p.c.
Peraltro, nelle proprie note scritte, l'attrice non ha fatto altro che richiamare le Parte_1
conclusioni già rassegnate nell'atto di citazione e nelle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., mentre il si è limitato ad insistere per l'estinzione parziale del processo stante la CP_1
propria rinuncia agli atti del giudizio, accettata dalla controparte. pagina 4 di 8 3. Effettuato tale chiarimento, va ulteriormente precisato che non è possibile dichiarare l'estinzione parziale del processo, pure a fronte della rinuncia agli atti effettuata da parte del ed accettata dal . CP_1 Controparte_2
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di , CP_2
l'impugnazione di una delibera assembleare ad opera di una pluralità di condomini determina, tra gli stessi, una situazione di litisconsorzio processuale, fondato sulla necessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito alla legittimità della deliberazione medesima;
sicché, ove la sentenza che ha deciso su tale impugnativa sia stata appellata soltanto da alcuni dei detti condomini, l'esito dell'impugnazione si estende anche a quelli che, tra gli originari litisconsorti, non l'abbiano proposta, ancorché la decisione concerna - stante la cessazione della materia del contendere - le sole spese di lite, trattandosi di capo accessorio che condivide il carattere di inscindibilità della causa principale” (cfr. Cass., sez. II, 26 settembre 2017, n.
22370; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2859; nonché Cass., sez.
II, 17 ottobre 2007, n. 21832).
Si ritiene, in altri termini, di aderire all'impostazione secondo cui il caso dell'impugnazione delle delibere condominiali rientrerebbe tra le ipotesi di litisconsorzio c.d. unitario, ovvero facoltativo quanto alla sua instaurazione, ma necessario nella prosecuzione del giudizio, alla luce della necessità di evitare giudicati tra loro contrastanti (cioè che una delibera sia valida per alcuni condomini e invalida per altri), non potendo quindi trovare applicazione le norme in materia di separazione delle cause (art. 103, secondo comma, c.p.c.) ed essendo le stesse tra loro inscindibili finanche in sede di gravame (art. 331 c.p.c.).
Segue il rigetto della richiesta di estinzione parziale del processo, avanzata dall'attore
, ferma la possibilità di valorizzare la circostanza in sede di pronuncia sulle spese. CP_1
4. Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Va detto infatti che gli attori si sono limitati a censurare, quale profilo di invalidità delle delibere impugnate, il fatto che le stesse inciderebbero sulla loro proprietà individuale e non già su beni comuni ex art. 1117 c.c., venendo in rilievo il consolidato principio secondo cui sarebbe affetta da nullità la delibera condominiale che non si occupi di beni comuni ma di beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi (cfr. Cass., sez. II, 24 giugno 2025, n. pagina 5 di 8 16893, così massimata: “in tema di condominio edilizio, non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea occuparsi dei beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi e, pertanto, è nulla la delibera condominiale con cui si dispone che l'accesso al tetto dell'edificio, parte comune ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., in assenza del consenso unanime dei condomini, avvenga passando sulla proprietà esclusiva del proprietario di una singola unità immobiliare”).
Nel caso di specie, si osserva tuttavia che la delibera condominiale impugnata ha ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione su tutti i solai interpiano dell'edificio; questo, non con lo scopo di intervenire sulla proprietà individuale ma di rafforzare la stabilità strutturale dell'edificio, a fronte dell'ordinanza emanata dal Sindaco del Comune di Sperlonga in data
23.03.2023 (cfr. all. 29 all'atto di citazione), riguardante l'immediato sgombero di tutte le persone presenti nello stabile e il ripristino delle condizioni di sicurezza dei locali.
Si legge infatti nella citata ordinanza che, a seguito del sopralluogo eseguito dai Vigili del
Fuoco in data 14.03.2023, era emerso che “i solai che sono stati assoggettati a rimozione di intonaco, in occasione di lavori di ristrutturazione interna in corso, riscontrando un grave ammaloramento, tale da poter asserire che non sono in grado di assolvere alle funzioni di assorbimento dei sovraccarichi accidentali per civili abitazioni (200 Kg/cmq) e che esistono gravi pericoli di crollo localizzati e/o deformazioni plastiche a seguito delle sollecitazioni ordinarie” (cfr. ordinanza sindacale del 23.03.2023).
La delibera non ha, dunque, riguardato il solaio quale proprietà individuale, bensì come parte integrante della struttura interna dell'edificio.
D'altra parte, secondo la stessa impostazione richiamata da parte attrice, “il solaio che separa due unità abitative, l'una sovrastante all'altra ed appartenenti a diversi proprietari, deve ritenersi, salvo prova contraria, di proprietà comune ai due piani;
tale presunzione "iuris tantum" vale per tutte le strutture che hanno una funzione di sostegno e copertura, in quanto svolgono una inscindibile funzione divisoria tra i due piani, con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicché le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c.” (cfr. Cass., sez. VI-3, 4 ottobre 2018, n. 24266). pagina 6 di 8 Non si tratta, dunque, di una cosa di proprietà esclusiva del singolo condomino ma di un bene che, per la funzione che assolve, rientra a pieno titolo tra i beni comuni, a prescindere dalla questione relativa alla ripartizione delle spese per la manutenzione degli stessi.
Segue il rigetto della domanda attorea, in ciò assorbita ogni ulteriore questione, senza necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori previa nomina di un CTU.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per le fasi di studio e introduttiva, e in applicazione dei valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, il tutto tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di bassa complessità. Rispetto a queste ultime due fasi processuali, deve tuttavia disporsi la compensazione delle spese nei rapporti con il che ha dichiarato di rinunciare alla CP_1 propria domanda, senza effetti sul giudizio in ragione dell'inscindibilità della causa.
Devono inoltre essere poste a carico degli attori le spese per la fase cautelare, in applicazione del principio della soccombenza, da liquidarsi in applicazione dei valori minimi di cui al DM n.
55/2014 ratione temporis vigenti, per la particolare semplicità dell'attività processuale svolta, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa ed ogni ulteriore richiesta assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta da e nei Controparte_1 Parte_1
confronti del , a Sperlonga;
Controparte_2
2) Condanna e in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_1
refusione delle spese processuali per le fasi di studio e introduttiva a favore del a Sperlonga, che liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre Controparte_2 spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna alla refusione delle spese processuali per le fasi Parte_1
istruttoria e decisionale, a favore del a Sperlonga, che Controparte_2 liquida in € 2.356,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
pagina 7 di 8 4) Compensa le spese processuali relative alle fasi istruttoria e decisionale nei rapporti tra e il , a Sperlonga;
Controparte_1 Controparte_2
5) Condanna gli attori alla refusione delle spese processuali per il processo cautelare, nei confronti del , a Sperlonga, che liquida in € 1.615,00 per Controparte_2 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Latina, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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