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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/04/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1010/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Trovato Luca del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/05/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Collegno (TO) il
13/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II
- Serie A, Anno 1999.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in concordatario in Collegno (TO) il
13/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II -
Serie A, Anno 1999 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, nell'osservanza dei rispettivi obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di TO Po, in Via Viotti n. 33, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , che si occuperà Controparte_1 del pagamento delle relative utenze, fino alla vendita dell'immobile descritto, di proprietà di entrambe le Parti in misura pari al 50% ciascuna, ovvero fino a quando la stessa sig.ra non avrà individuato una nuova abitazione. Il sig. ha già Controparte_1 Parte_1 provveduto ad allontanarsi dalla casa coniugale;
3. si dà atto che tutti gli animali domestici presenti nella casa coniugale rimangono alla moglie fatta eccezione per il gatto regalato dalla Sig.ra al marito, spettante a quest'ultimo; CP_1
4. si dà atto che i riscatti delle polizze vita contratte dai coniugi nel corso del matrimonio saranno divisi al 50% tra gli stessi;
pagina 2 di 3 5. poiché la condizione patrimoniale dei coniugi è pressoché identica, e visto che la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale fino alla vendita di detto Controparte_1 appartamento, ovvero fino a quando la stessa sig.ra non avrà individuato una CP_1 diversa sistemazione, nessun contributo al mantenimento verrà versato da un coniuge all'altro. I Coniugi dichiarano di potersi mantenere autonomamente, quindi senza pretendere nulla l'una dall'altro a tal proposito;
6. si dà atto che i dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare/avere e, quindi, di Pt_2 non vantare nessun credito l'uno nei confronti dell'altra, per nessun titolo e causa, neppure in merito al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
7. si dà atto che le spese del giudizio saranno compensate interamente tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1010/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Trovato Luca del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/05/1977 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Meda Maurizio del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 20/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Collegno (TO) il
13/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II
- Serie A, Anno 1999.
Dall'unione non sono nati figli.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito civile/concordatario in concordatario in Collegno (TO) il
13/10/1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 126, Parte II -
Serie A, Anno 1999 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, nell'osservanza dei rispettivi obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di TO Po, in Via Viotti n. 33, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla sig.ra , che si occuperà Controparte_1 del pagamento delle relative utenze, fino alla vendita dell'immobile descritto, di proprietà di entrambe le Parti in misura pari al 50% ciascuna, ovvero fino a quando la stessa sig.ra non avrà individuato una nuova abitazione. Il sig. ha già Controparte_1 Parte_1 provveduto ad allontanarsi dalla casa coniugale;
3. si dà atto che tutti gli animali domestici presenti nella casa coniugale rimangono alla moglie fatta eccezione per il gatto regalato dalla Sig.ra al marito, spettante a quest'ultimo; CP_1
4. si dà atto che i riscatti delle polizze vita contratte dai coniugi nel corso del matrimonio saranno divisi al 50% tra gli stessi;
pagina 2 di 3 5. poiché la condizione patrimoniale dei coniugi è pressoché identica, e visto che la sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale fino alla vendita di detto Controparte_1 appartamento, ovvero fino a quando la stessa sig.ra non avrà individuato una CP_1 diversa sistemazione, nessun contributo al mantenimento verrà versato da un coniuge all'altro. I Coniugi dichiarano di potersi mantenere autonomamente, quindi senza pretendere nulla l'una dall'altro a tal proposito;
6. si dà atto che i dichiarano di aver definito ogni rapporto di dare/avere e, quindi, di Pt_2 non vantare nessun credito l'uno nei confronti dell'altra, per nessun titolo e causa, neppure in merito al pagamento delle rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale;
7. si dà atto che le spese del giudizio saranno compensate interamente tra le parti.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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