CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/07/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce sede distaccata di Taranto
Sezione Civile nelle persone dei Magistrati
1) dott.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere
3) dott.ssa Monica Sgarro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.316 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione all'udienza del 18.06.2025
Tra
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marangi Cristiano e dall'Avv. Giuseppe Stefanelli;
APPELLANTE
E
(già , in persona del legale rappresentante RO Controparte_2
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Martini e dall'Avv. Marco Rodolfi;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché'
LI CA
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 08.02.2018, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Taranto, ed CA IL deducendo che: Controparte_2
- in data 09.08.2011, verso le ore 20.30, in Ginosa Marina viaggiava, in qualità di terzo trasportato, a bordo del motociclo Suzuki 400 tg. BM 65801, di sua proprietà e nell'occasione condotto da CA IL, assicurato per la r.c.a. con allorquando, mentre Controparte_2 percorrevano la Contrada San Vito in direzione Ginosa Marina, il IL, a causa della presenza di terriccio sull'asfalto, perdeva il controllo del motociclo, che andava ad impattare sul manto
1 stradale;
- in seguito al sinistro, il riportava gravi lesioni tanto da essere trasportato al PS Pt_1 dell'Ospedale SS. Annunziata di Taranto ed ivi ricoverato, in rianimazione, con diagnosi di politraumatismo con interessamento elettivo del rachide dorsale e della corrispondente porzione del midollo spinale;
- successivamente trasferito presso l'ospedale Maggiore di Bologna, veniva dapprima sottoposto ad intervento di stabilizzazione vertebrale con placca metallica e riduzione delle fratture vertebrali e, in seguito, ad ulteriori interventi chirurgici di riparazione del diaframma ed evacuazione dell'emotorace sinistro;
- con verbale del 01.02.2012 del Centro medico legale di Imola, veniva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Con nota del 02.09.2011, il chiedeva alla di essere Pt_1 Controparte_3 risarcito di tutti i danni patiti a causa del sinistro de quo; tuttavia, risultato vano il tentativo di comporre stragiudizialmente la vicenda, adiva il Tribunale affinché, accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del IL, il conducente e la società assicuratrice fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal , con vittoria di Pt_1 spese.
Nell'instaurato giudizio, distinto al N.1402/2018 R.G. del Tribunale di Taranto, il IL
CA rimaneva contumace;
si costituiva eccependo, nella via Controparte_2 preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni per non essere stata l'azione di richiesta esercitata nel termine di legge;
nel merito, contestava: 1) la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice, sostenendo che al momento del sinistro il , e non il IL, si Pt_1 trovasse alla guida del motociclo;
2) l'irrilevanza delle risultanze del procedimento penale nel giudizio civile;
3) la genericità delle voci di danno richieste e l'insussistenza delle prove addotte a sostegno della domanda risarcitoria;
instava per il rigetto “delle domande formulate nei confronti di del tutto infondate in fatto ed in diritto”. (cfr. Controparte_4 comparsa di costituzione pag.13) CP_2
Nelle more del procedimento civile, veniva definito il procedimento penale con Sentenza
n.3081/2016 del Tribunale di Taranto, con la quale e IL CA venivano Parte_1 assolti dai reati loro ascritti (il dal reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 Pt_1 bis, Codice della Strada;
il IL dal reato di cui all'art. 378 cp), evidenziando la pronuncia che il IL era alla guida del motociclo e che il , benché in stato di ebbrezza e privo di patente Pt_1 perché sospesa dalla Polizia di Riccione alcuni giorni prima, si trovasse seduto alle sue spalle quale terzo trasportato.
Istruito il procedimento con l'ammissione delle prove orali richieste dalle parti e della CTU
2 medico legale, precisate le conclusioni, con Sentenza n.1838/2023, pubblicata il 20.07.2023, il
Tribunale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione
(“essendo decorsi…tra le comunicazioni del 20.12.2011, 08.01.2013, 15.10.2014 e 09.10.2017 più di due anni senza che si siano verificati eventi interruttivi del corso della prescrizione…), rigettava la domanda proposta nei confronti di non ricorrendo la fattispecie di Controparte_5 reato ai fini dell'applicazione del maggiore termine prescrizionale e dichiarava la esclusiva responsabilità del IL per la verificazione del sinistro, con la condanna di quest'ultimo al pagamento, in favore di , del risarcimento del danno quantificato in € Parte_1
867.764,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre spese di lite e spese di CTU.
Con atto di citazione ritualmente notificato, impugnava la prefata sentenza, Parte_1 invocandone la riforma, individuando, quali parti del provvedimento appellato “A) alla seconda pagina laddove il Tribunale, a partire dal rigo 27 fino al rigo 11 della sesta pagina” e “B) alla settima pagina dal rigo 20 al rigo 32”, evidenziando, come motivi in diritto, la “Violazione dei disposti dell'art.2947, terzo comma, cc.; Omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto dell'art.115 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art.2054 c.c. e dell'art.2947 c.c.”
In particolare, deduceva, previa digressione dei principi applicabili alla fattispecie, che l'accertamento del giudice civile della responsabilità del conducente del veicolo (individuato nel IL CA), del nesso di causalità tra la condotta di guida e le lesioni, costituiscono fatto reato, implicando la ricorrenza del reato delle lesioni gravissime con decorrenza del più ampio termine di prescrizione, correttamente interrotto dalle lettere del 5.9.11, 6.12.2011, 8.1.2013,
25.2.2013, 15.10.2014 e 6.10.2017 il cui contenuto doveva ritenersi idoneo ai predetti fini.
Concludeva, pertanto, chiedendo “1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
IL CA nella causazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'appellante, in qualità di terzo trasportato, per le causali di cui in atti e come riconosciuto dal giudice di prime cure, e per l'effetto, 2) condannare gli appellati (già convenuti), per i dedotti titoli ed in solido tra loro, al completo ed integrale ristoro di tutti i danni subiti dal sig.
ed al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di €867.764,00 (come Parte_1 accertata nel giudizio di primo grado) o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta e ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
3) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza impugnata ed assumere ogni altro provvedimento che si riterrà di giustizia;
4) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio RO eccependo, preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto limitato ad una generica
3 censura della sentenza gravata, chiedendone, comunque, il rigetto in quanto infondato stante la corretta della decisione del Tribunale in ordine alla prescrizione del diritto azionato nei confronti della società assicuratrice.
Pur ritenendo l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione del tutto assorbente, proponeva appello incidentale evidenziando tre motivi di gravame relativi all'accertamento circa la qualifica di terzo trasportato del , della responsabilità di quest'ultimo, in concorso ex Pt_1 art.1227 c.c. con il IL, nella causazione del sinistro per cui è causa e della omessa motivazione del Tribunale in merito alla liquidazione del cd. danno differenziale.
Instava, quindi, per la conferma della sentenza di primo grado e, in accoglimento dell'appello incidentale, per il rigetto delle domande formulate nei confronti di , con vittoria di spese CP_1 di lite del doppio grado di giudizio.
Alla prima udienza del 07.02.2025, l'appellante rinunciava alla richiesta di inibitoria;
concessi i termini ex art.352 c.p.c., all'udienza del 18.06.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve rilevarsi che, con riguardo all'eccezione di inammissibilità dell'appello per la violazione dell'art.342 c.p.c., l'atto di appello evidenzia i motivi di critica alla sentenza impugnata investendo la configurabilità del fatto reato incidente sul diverso termine prescrizionale.
2. Nel merito parte appellante, in particolare, ha ritenuto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la sussistenza della fattispecie di reato delle lesioni gravissime, incidente sul diverso e maggiore termine di prescrizione di cui all'art. 2947 cc.
In particolare, ha dedotto che l'applicazione da parte del giudice civile dei principi civilistici sulla colpa (comprendenti anche la presunzione, legale e non), con l'utilizzazione degli strumenti di prova a lui riconosciuti, comporta la qualificazione del fatto reato avendo la condotta di guida di IL CA procurato gravissime lesioni personali all'attore.
2.1.Quindi, secondo l'appellante, l'accertamento della responsabilità del conducente del veicolo ai sensi dell'art. 2054 cc, del nesso di causalità tra la condotta di guida e le lesioni, implica il fatto reato.
2.2. La compagnia di assicurazione, peraltro, pur ritenendo corretta la decisione del giudice di primo grado circa l'esclusione di una fattispecie di reato ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione, ha reiterato la contestazione circa la responsabilità di IL CA nella causazione del sinistro in quanto non conducente il motociclo al momento del sinistro e la valenza interruttiva della prescrizione delle lettere allegate dall'appellante.
2.3. E' opportuno premettere che in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, come nel caso oggetto di causa, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato
4 – anche nel caso in cui rivesta la posizione di assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo1 - è esclusivamente quella prevista dall'art.144 C.d.A., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (cfr. Corte di Cassazione
Sentenza n.17963/2021), prevedendo il richiamato articolo, al primo comma, che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi
è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione ed al quarto comma che “l'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile”.
Quest'ultima disposizione deve essere coordinata con l'art.2947, secondo comma, c.c., a norma del quale il diritto al risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli di ogni specie si prescrive in due anni, fatta salva l'ipotesi in cui il fatto sia considerato dalla legge come reato e per esso sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applicherà anche all'azione civile.
2.4. Ai fini del decidere, è utile richiamare i principi affermati a partire dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (SU, n. 27337/2008) e ribaditi anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v., ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 32021 del 2024), secondo cui nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto, atteso che la chiara lettera dell'art. 2947 c.c., comma 3, a tenore della quale “se il fatto è considerato dalla legge come reato”, non consente la differente interpretazione, secondo cui tale maggiore termine sia da porre in relazione con la procedibilità del reato.
Tale ricostruzione, muove proprio dal principio, derivante dalla disciplina del nuovo codice di procedura penale, dell'autonomia di ciascun processo e della piena cognizione, da parte di ogni
Giudice, delle questioni giuridiche e di accertamento dei fatti rilevanti ai fini della propria decisione. In definitiva, è venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile
(artt. 75 e 652 c.p.p. vigente), tanto che il processo civile, eccetto le ipotesi previste dal comma terzo dell'art. 75 cpp, deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, essendo possibile che gli esiti siano nelle diverse sedi addirittura contrastanti in ordine all'apprezzamento di un medesimo fatto (v, ex plurimis, anche Cassazione civile sez. III - 1 Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 3078 del 07/02/2025. 5 12/05/2003, n. 7281; Cass. 10/08/2004, n. 15477; Cass. 9.4.2003, n. 5530; Cass. S.U., ord.,
5.11.2001, n. 13682).
Corollario di quanto innanzi è che il Giudice civile si può avvalere nell'ambito dei suoi accertamenti in merito all'esistenza del fatto considerato come reato, di tutte le prove che il rito civile prevede, tra cui non solo vi è la presunzione, legale o non, ma addirittura vi sono le c.d.
“prove legali”, in cui la legge deroga al principio del libero convincimento del Giudice (art. 239
c.p.c., artt. 2700, 2702, 2705, 2709, 2712, 2713, 2714, 2715, 27120, 2733).
Pertanto, il consolidato orientamento giurisprudenziale, che escludeva la risarcibilità del danno non patrimoniale, allorquando la responsabilità dell'autore materiale del fatto illecito fosse stata affermata non già in base all'accertamento concreto dell'elemento psicologico (cioè almeno la colpa), ma in base a presunzioni, quali quelle stabilite dagli artt. 2050 a 2054 c.c., è stato modificato nella giurisprudenza di legittimità che ha invece ritenuto che “ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 e 185 c.p., non osta il mancato positivo accertamento dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge (come l'art. 2054 c.c.) e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato” (Cass. 12.5.2003, n. 72812; Cassazione civile sez. III - 17/02/2023, n.
5125).
2.5 In specie, l'art. 2054 cc prevede la presunzione di responsabilità in presenza della sussistenza del nesso causale tra la circolazione del veicolo e il danno, salva la prova liberatoria
– a carico del conducente – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero di una condotta idonea a spezzare il predetto nesso causale.
Risulta utile richiamare il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte in forza del quale nel caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, con applicazione dell'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., spetta al vettore la prova
6 liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (Cassazione civile sez. III,
10/01/2024, n.1044; Cass., 3, n. 17963 del 23/6/2021).
2.6. Nel caso concreto, il giudice di prime cure ha correttamente vagliato le risultanze istruttorie ritenendo provato che al momento del sinistro, alla guida del motociclo – di proprietà di – vi fosse IL CA. Parte_1
2.7. Invero, le dichiarazioni confessorie rese dall'appellato contumace, IL CA, in sede di interrogatorio formale reso in primo grado (v. verbale udienza del 7.1.2020), trovano adeguata conferma dall'esame delle ulteriori emergenze processuali e, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal teste , zio dell'appellante e a conoscenza dei fatti avendo Testimone_1 trascorso il pomeriggio in campagna con il nipote ed altri parenti ed avendo, pertanto, visto
IL mettersi alla guida del motociclo sul quale si era posizionato come passeggero. Il Pt_1 teste, quale dipendente presso la Questura di Bologna, ha precisato di essere a conoscenza della intervenuta sospensione della patente a carico del nipote e che, pertanto, non avrebbe consentito al nipote di condurre il motociclo. Inoltre, ha chiarito di essere stato tra i primi ad intervenire dopo il sinistro occorso a distanza di circa 50 mt dalla campagna, di avere chiamato sia il 118 che il 112 e di essersi diretto verso il nosocomio di Taranto ove era stato nel frattempo trasferito il nipote dopo avere aspettato per circa quarantacinque minuti l'arrivo delle forze dell'ordine. IL CA, venne portato via da un'altra ambulanza, non sapendo altro sulle sue sorti.
Dette dichiarazioni, per la loro precisione e concordanza con lo svolgimento dei fatti consentono di ritenere la testimonianza attendibile ed utilizzabile ai fini del decidere.
Il teste, infatti, era in compagnia sia del nipote che del IL ed ha visto quest'ultimo Pt_1 condurre il motociclo;
inoltre, il fatto che il sinistro è intervenuto a distanza di pochi metri dal luogo di partenza, consente di inferire con ragionevole certezza che alla guida sia rimasto il
IL.
Peraltro, giova evidenziare che il teste ha reso dichiarazioni con medesimo contenuto sia nel procedimento penale in cui sia l'appellante che l'appellato contumace hanno rivestito la qualità di imputati, rispettivamente, il per il reato di guida in stato di ebbrezza e il IL per false Pt_1 dichiarazioni ai sensi dell'art. 378 cp sia nel procedimento instaurato dal innanzi al Pt_1
Giudice di Pace avverso il decreto prefettizio di sospensione della patente, concluso favorevolmente al ricorrente.
Benchè la società di assicurazione sia rimasta estranea a detti procedimenti, deve, tuttavia, evidenziarsi che le risultanze documentali dei predetti giudizi, siano comunque utilmente vagliate ai fini del decidere sia in quanto acquisite in giudizio e sopposte a contraddittorio delle parti sia in quanto riguardando il medesimo fatto storico e, in parte, medesime risultanze con
7 riguardo alle dichiarazioni del teste (sulla utilizzabilità degli atti in altro procedimento Tes_1 tra le stesse parti o altre parti, v., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015; Sez. 3,
Sentenza n. 11114 del 28/05/2015; Sez. L - , Sentenza n. 8603 del 03/04/2017).
Le contestazioni svolte dalla società appellata, pertanto, circa l'attendibilità delle dichiarazioni del teste non trovano immediata ed evidente fondatezza non essendo emersi pertinenti Tes_1
e sostanziali elementi a supporto delle stesse.
L'ulteriore contestazione sulla dichiarazione resa “verbalmente” dal IL alle forze dell'ordine sul fatto che alla guida del motociclo vi fosse non risulta fondante ed idonea a confutare Pt_1 il complesso istruttorio acquisito come sopra indicato.
Invero, detta dichiarazione è stata resa, oltrechè verbalmente e, quindi, non suffragata da alcun atto sottoscritto dal IL, anche nella immediatezza del sinistro non potendosi escludere che lo stesso abbia avuto, in quel circostanziato momento, timore di rendere dichiarazioni confessorie a sé sfavorevoli;
sicchè, quanto dichiarato oralmente alle forze dell'ordine non risulta pienamente attendibile avuto riguardo all'esito delle risultanze processuali come sopra descritte.
La testimonianza resa, all'udienza del 02.03.2021, da quale Comandante, Testimone_2 all'epoca dei fatti, della Stazione di Marina di Ginosa, non può, di per sé, fondare una diversa valutazione delle sopra richiamate emerge probatorie in quanto lo stesso teste ha dichiarato che allorquando giunse sul luogo del sinistro, le persone coinvolte nel sinistro non furono rinvenute e, inoltre, ha riferito di avere chiamato, dalla Stazione, il P.S. di Castellaneta e di essere stato messo in contatto con un signore che disse di essere stato trasportato e, quindi, di avere sottoposto il riferito conducente all'esame alcolemico;
ha riferito di non ricordare se il signore contattato telefonicamente rese altre successive dichiarazioni presso la Stazione dei Carabinieri, rinviando alla documentazione redatta in occasione del sinistro.
Emerge, quindi, una testimonianza che complessivamente valutata, anche per la mancanza di idonea documentazione sottoscritta delle iniziali dichiarazioni rese dalla persona contatta telefonicamente al PS, non assume valore prevalente rispetto alle sopra descritte emergenze processuali.
Sicchè, non risulta utile il contenuto del rapporto redatto dalle forze dell'ordine ed acquisito in giudizio.
2.8. La prova della posizione di IL CA di conducente del veicolo, unitamente alla verificazione del sinistro a causa di terriccio presente sulla strada percorsa e del danno a carico di , configurano la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, comma Parte_1 secondo, cc, mancando la prova liberatoria – il cui onere incombeva all'appellato contumace – di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La richiesta avanzata dalla società di assicurazione di acquisire tutti i documenti allegati al
8 rapporto di incidente stradale Legione Carabinieri “Puglia” – Stazione Marina di Ginosa Nr.
40/13 – 4 di Prot.llo e della posizione del ricorrente presso l' è da disattendersi CP_6 condividendosi l'ordinanza emessa sul punto dal giudice di primo grado del 05.07.2019.
2.9. Ne deriva, pertanto, l'esclusione della maturazione del termine prescrizionale breve di cui al secondo comma dell'art. 2947 cc e l'infondatezza del primo motivo dell'appello incidentale.
2.10. Deve, altresì, ritenersi l'idoneità, ai fini della interruzione della prescrizione – che peraltro, in ragione di quanto previsto dall'art. 157 cp, è fissato nella misura di sei anni, dovendosi altresì considerare la ricorrenza della fattispecie di reato delle lesioni gravi o gravissime – dei seguenti documenti: 1) lettera di richiesta del risarcimento indirizzata alla società assicurativa del 5 settembre 2011, nella quale è presente anche il timbro della
Claimexpert, quale ufficio liquidazioni per conto della;
2) mail del 6 dicembre 2011 CP_2 indirizzata alla Claimexpert nella quale è stata sollecitata risposta alla richiesta di risarcimento, riportante il numero del sinistro 11090361 indicato dalla stessa Claimexpert nella richiesta di documenti del 19.9.2011; 3) mail dell'08.01.2013, del 25 febbraio 2013 e del 15.10.2014, indirizzate alla Claimexpert, nelle quali, viene sollecitata la definizione della liquidazione del sinistro identificato con il numero 11090361; 4) richiesta del 9.10.2017 indirizzata alla CP_2 di richiesta di negoziazione assistita.
Trattasi di atti dai quali si evince l'indicazione del soggetto obbligato e l'esplicitazione della pretesa rappresentata dalla liquidazione del risarcimento del danno derivato dal sinistro;
sinistro, giova ribadirlo, esattamente identificato nelle mail inviate alla Claimexpert – quale ufficio liquidatore operante per conto della società di assicurazione – con lo stesso numero riportato nella richiesta di documentazione integrativa del 19.9.2011 proveniente dal liquidatore medesimo.
Sicchè, non possono esservi dubbi sulla manifestazione inequivocabile della volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto con l'effetto sostanziale della costituzione in mora, da presumersi quanto meno conoscibile, ai sensi degli artt. 1334 e 1335 cc, dalla assicurazione, svolgendo su suo mandato la Claimexpert attività di liquidazione dei sinistri;
sicchè, le richieste di liquidazione del sinistro devono ritenersi intervenute nel dominio della compagnia di assicurazione (v., ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 6284 del 2008).
3. La società ha contestato (reiterando, nel presente grado di giudizio, la difesa specifica svolta già in primo grado nella comparsa conclusionale del 23.1.2023) che il comportamento imprudente di , nell'essersi posizionato come passeggero del motociclo pur in Parte_1 stato di ebbrezza, configura un suo concorso di responsabilità rilevante ai fini dell'art. 1227 cc.
3.1 Orbene, premesso che l'art. 1227 cc è norma di applicazione anche ufficiosa (v., ex plurimis, Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8306; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 11138/2025) essendovi, peraltro, il suo espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., deve rilevarsi che le
9 risultanze processuali hanno evidenziato la sussistenza di una cooperazione colposa dell'appellante nella verificazione dell'evento dannoso.
Invero, pacificamente era in stato di ebbrezza al momento del sinistro (v., ad Parte_1 esempio, rapporto Carabinieri intervenuti sul posto, sentenza penale n. 3081/2016); sicchè, la decisione di essere trasportato a bordo del motociclo – privo di abitacolo come le auto e, quindi, di qualsiasi tipo di barriera di protezione - in tali condizioni, implicanti verosimilmente e ragionevolmente mancanza di lucidità e di capacità di prontezza di azione di fronte a situazioni di pericolo, deve ritenersi integrante un comportamento altamente imprudente incidente nel dinamismo causale del danno.
In definitiva, decidendo di essere trasportato come passeggero a bordo di un Parte_1 ciclomotore in stato di ebbrezza ha inciso di per sé sulla sicurezza della marcia, dovendo essere adeguatamente considerato ai fini della ricostruzione dell'eziologia del sinistro, per l'alterazione psico-fisica in cui versava con incidenza sulla possibilità di controllo delle azioni derivanti dalla perdita di controllo del mezzo che, peraltro, neanche poteva condurre sia per tale condizione sia per la pacifica mancanza del relativo titolo abilitativo.
3.2. Pertanto, in ragione di quanto innanzi evidenziato, tale comportamento colposo può essere valutato nella misura del 50% tenuto conto anche delle condizioni di fatto esistenti al momento del sinistro (es. strada extraurbana in ora serale), derivandone la relativa decurtazione dell'importo complessivamente liquidato del giudice di prime cure in complessive €
423.487,00, somma da rivalutarsi dal 18.07.2023 (data della sentenza impugnata) alla presente decisione (pari ad € 9.316,71), oltre interessi legali ex art. 1282 cc dalla presente decisione sino al soddisfo.
Detto importo è dovuto dalla , in solido con IL CA, sino alla concorrenza CP_1 della predetta somma. Invero, IL CA, non ha proposto appello avverso la sentenza n.
1838/2023, rimanendo ferme nei suoi confronti le statuizioni ivi contenute.
4. Parte appellata ha, altresì, lamentato l'omessa motivazione in relazione alla richiesta di detrazione di tutti gli importi erogati in favore del da parte dell' per invalidità civile Pt_1 CP_6 ed indennità di accompagnamento.
La questione è infondata risultando assorbente il rilievo che la liquidazione del danno effettuato in sentenza investe il danno non patrimoniale e la relativa sua personalizzazione con riguardo al danno morale.
Di contro, l'eventuale decurtazione delle somme eventualmente percepite a titolo assistenziale CP_ dall' per l'invalidità civile (pensione e/o indennità di accompagnamento), rilevano sotto il diverso profilo dell'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale rispetto al quale il giudice di prime cure ha disatteso la domanda per difetto di allegazione.
Quanto evidenziato trova conferma nel seguente principio giurisprudenziale in forza del quale
10 “Dall'ammontare del risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese di assistenza devono essere sottratte le somme spettanti al danneggiato a titolo di indennità di accompagnamento, anche laddove non ancora percepite al momento della sentenza, purché determinabili sulla scorta dei presupposti stabiliti dalla normativa di settore”
(Sez.3, Ordinanza n. 31684 del 09/12/2024).
5. In definitiva, per tutte le ragioni sopra riportate, l'appello principale merita accoglimento, limitatamente alla posizione della (mancando, come già evidenziato, la Controparte_7 proposizione di impugnazione della sentenza da parte dell'appellato contumace IL CA), con assorbimento delle questioni proposte dalla società come motivi dell'appello incidentale come in motivazione.
Per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve condannarsi la RO
(già , in solido con IL CA, al pagamento, in favore di Controparte_2 [...]
, del risarcimento del danno derivato dal sinistro di cui è causa fino alla concorrenza Pt_1 della somma di € 423.487,00 – nella misura del 50% rispetto alla liquidazione effettuata in primo grado -, somma da rivalutarsi dal 18.07.2023 (data della sentenza impugnata) alla presente decisione (pari ad € 9.316,71), oltre interessi legali ex artt. 1282-1284 cc dalla presente decisione sino al soddisfo.
5.1. Sulle anzidette somme non possono riconoscersi gli interessi compensativi.
Al riguardo si osserva che, secondo gli ultimi condivisibili approdi della S.C., nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la liquidazione in valori attuali dell'importo dovuto può non reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, ma in tal caso è onere del creditore allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, ovvero quella liquidata in moneta attuale, sia inferiore rispetto a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, effetto che dipende in principalità dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi, c.d. compensativi, costituenti una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore (si vedano da ultimo Cass. 10 marzo 2025, n. 6351 e a ritroso in via non esaustiva Cass. 5 luglio 2023, n. 19063, Cass. ord. 26 novembre 2021 n. 36878, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18564, Cass. 8 novembre 2016, n.
22607, Cass. 12 febbraio 2008, n. 3268, Cass. 25 agosto 2003, n. 12452). Nel caso di specie la domanda non è stata corredata dalla necessaria allegazione e dalla prova del danno da ritardo effettivamente patito sicché la pretesa formulata non è accoglibile.
11 6. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto, nel presente grado di giudizio, del decisum e della concreta attività svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sede distaccata di Taranto, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la Sentenza n 1838/2023 del Tribunale di Taranto così provvede:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata nei confronti di (già RO CP_2
, nonché assorbito l'appello incidentale da quest'ultima proposto, condanna
[...]
in solido con IL CA, al pagamento, in favore di RO [...]
, del risarcimento del danno derivato dal sinistro di cui è causa fino alla Pt_1 concorrenza di € 423.487,00, somma da rivalutarsi dal 18.07.2023 (data della sentenza impugnata) alla presente decisione (pari ad € 9.316,71), oltre interessi legali ex artt. 1282-
1284 cc dalla presente decisione sino al soddisfo;
2) condanna (già , in solido con IL RO Controparte_2
CA, al pagamento in favore della parte appellante delle spese di lite del primo grado, liquidate fino alla concorrenza di € 11.229,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge;
pone le spese di c.t.u. a carico della Compagnia assicuratrice in solido con IL CA;
3) condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese del CP_1 secondo grado di giudizio liquidate in € 7120,00, oltre spese generali nella misura del 15%,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 22.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Monica Sgarro dott.ssa Annamaria Marra
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2V. in motivazione, cpv, paragrafo. 2.2.2 “Ora, il danno, in relazione, ad un determinato fatto, è evidentemente lo stesso, quale che sia
l'aspetto che assume, sotto il profilo psicologico, la condotta del danneggiante, sia nel caso in cui le risultanze processuali siano tali da consentire il positivo accertamento della colpa, sia allorché la prova non sia raggiunta e tuttavia, in mancanza della prova liberatoria da offrirsi dall'autore del danno, essa debba essere presunta. Non può certo negarsi che l'inversione dell'onere della prova uniformi la posizione del danneggiato che non sia in grado di offrila a quella del danneggiato che possa darla, rendendole paritarie mediante l'addossamento dell'onere della prova liberatoria all'autore del danno (convenuto) e la correlativa presunzione di colpa in capo al medesimo. Ed appare incongruo ritenere che, in un contesto connotato da un onere probatorio posto a carico al danneggiante convenuto evidentemente in funzione di tutela della posizione della vittima, ove lo stesso non sia soddisfatto e la prova liberatoria non sia data, il danneggiato attore possa ottenere o no il risarcimento del danno non patrimoniale a seconda che abbia o meno dato la prova di un fatto (colpa) che non gli compete e la cui mancanza va invece provata dall'altra parte. Posto che, se la colpa fosse sussistente, il fatto integrerebbe il reato ed il danno non patrimoniale sarebbe dunque risarcibile, la non superata presunzione di colpa altro non significa che essa agli effetti civili sussiste, sicché il fatto senz'altro corrisponde anche in tale ipotesi alla fattispecie astratta di reato. Vengono qui in considerazione, ovviamente, soltanto gli effetti civili della condotta dell'autore del danno e non anche le conseguenze penali, ovviamente connesse all'effettivo positivo accertamento della colpa, essendo sconosciuto al sistema penale il meccanismo, esclusivamente proprio del diritto civile, di una presunzione legale circa la sussistenza di un elemento del fatto (tra l'altro collegata all'inversione dell'onere della prova, inconcepibile al di fuori del sistema civile)”.