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5 maggio 2001
5 maggio 2001
Art. 22. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 37.050 milioni per l'anno 2001, in lire 116.792 milioni per l'anno 2002 ed in lire 159.484 milioni a decorrere dall'anno 2003 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 22/07/2003, n. 266Provvedimento: […] rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in considerazione del fatto che la norma censurata è integrativa e specificativa di quelle sulla difesa dei non abbienti, sicché ben può affermarsi che essa trova adeguata copertura finanziaria nell'art. 22 della legge n. 134 del 2001, essendone sostanzialmente assimilabile la ratio . […]Leggi di più...
- spese processuali·
- non fondatezza della questione.·
- lamentata mancanza di copertura finanziaria·
- liquidazione a carico dell'erario·
- rigetto.·
- onorario e spese del difensore d'ufficio·
- difetto di presupposti·
- onorario e spese al difensore d’ufficio di persona irreperibile·
- richiesta di estensione di illegittimità in via consequenziale·
- onorario e spese al difensore d'ufficio di persona irreperibile·
- richiesta di estensione di illegittimita' in via consequenziale