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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/05/2025, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Ottava Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est. ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 4647/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8222/2024 pubblicata il 27.09.2024
TRA
(C.F. ), in persona dell'amministratore pro tempore , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Pollena Trocchia alla Piazza delle Orchidee n. 9 presso l'avv.
Franceso Coppola da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti depositata telematicamente in sede di iscrizione a ruolo della causa di appello.
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del curatore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con domicilio eletto presso l'indirizzo digitale del difensore costituito in primo grado avv. Aniello Abbate con studio in Roma alla via Tommasi Salvini n. 2/A.
APPELLATO NON COSTITUITO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha appellato la sentenza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Napoli, Parte_1 revocato il decreto ingiuntivo n. 6326/2021 ottenuto in suo danno dalla per l'importo CP_1 di € 40.260,00 oltre interessi e spese, l'ha condannata al pagamento del medesimo importo in favore del fallimento della , subentrato nella titolarità del credito fatto Controparte_1
pagina 1 di 2 valere in via monitoria, rigettando l'eccezione di pagamento fatta valere dalla società ingiunta con l'atto di opposizione.
Il Collegio, con provvedimento ritualmente comunicato in data 11.03.2025, ha disposto che l'udienza del 21.03.2025 fosse sostituita dal deposito telematico, entro tale data, di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza comunicata il 24.03.2025 si è quindi dato atto del mancato deposito di dette note e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. concedendo alle parti nuovo termine perentorio fino al 09.05.2025 per il deposito di note sostitutive dell'udienza contenenti le sole istanze e conclusioni sottoposte al collegio.
Anche questo secondo termine è inutilmente spirato senza il deposito di note di parte per cui si è verificata la situazione contemplata dal quarto comma dell'art. 127-ter co. 4 c.p.c. il cui tenore è il seguente: “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa altra udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Tale statuizione, come disposto dall'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., deve essere emessa con sentenza senza che nulla occorra disporre quanto alle spese processuali le quali, ai sensi dell'art. 310 u. c. c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede: letto l'art. 127-ter, comma 4, c.p.c. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 13.05.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Alberto Canale Dr. Alessandro Cocchiara
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