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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1142/2024 promossa da:
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA CO elettivamente domiciliata presso il medesimo in Terracina (Latina) alla via Badino n. 104 per procura in calce al ricorso
- PARTE RICORRENTE
CONTRO
:
(C.F: , in persona del Sindaco e legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Alessandra Grenga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina - Via G. Oberdan numero 63 per procura in calce alla memoria difensiva
- PARTE RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 4 dicembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981, roponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 53 del 13/2/2024 emessa dal ..con la quale si ingiungeva il
1 pagamento della somma di € 2.080,22 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'artt. 57 e 84 c. 1 lett. b) L.R. n. 39/2022 e art. 9 lett. G) punto 2 L. R. 53/1998 per avere accertato all'interno di lotto di terreno posseduto dalla ricorrente in corso d'opera la realizzazione ex novo di una opera edile consistente in una recinzione in sostituzione di già esistente ma vetusta, in assenza delle previste autorizzazioni.
A sostegno del ricorso si assumeva l'illegittimità dell'iter amministrativo culminato con l'ordinanza impugnata e nel merito si contestava che nel caso di specie si trattasse di una opera ex novo in quanto si era proceduto ad una mera manutenzione della preesistente recinzione anche mediante la sostituzione di alcuni elementi deteriorati.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della opposizione ed evidenziando Parte_2
la genericità delle contestazioni in merito all'iter amministrativo e l'infondatezza della avversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto direttamente accertato dagli agenti accertatori del Raggruppamento Carabinieri Parchi “Stazione Carabinieri del Parco
che in data 26/04/2022, con Protocollo n. 23/14, effettuava la trasmissione della Pt_2 sanzione amministrativa numero 17 del 11/04/2022, mediante notifica a mani all'obbligato in solido per realizzazione di recinzione in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.
La causa veniva decisa all'udienza del 4 dicembre 2025.
L'opposizione non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
Risulta dagli atti che in data 11 aprile 2022 gli agenti del Raggruppamento Carabinieri
Parchi “Stazione Carabinieri del Parco nel corso di attività di controllo del Pt_2
territorio ebbero ad accertare che all'interno di un lotto di terreno posseduto dalla Pt_1
era stata realizzata senza autorizzazione una recinzione in assenza delle autorizzazioni previste, in violazione degli artt. 57 e 84 c. 1 lett. b) L.R. n. 39/2022 e art. 9 lett. G) punto
2 L. R. 53/1998 elevando la sanzione amministrativa n. 17 del 11/4/2022.
In primo luogo risulta assolutamente generica la contestazione relativa alla violazione dell'iter amministrativo che ha condotto alla emanazione della ordinanza ingiunzione a seguito del mancato adempimento a quanto contestazione con il verbale di accertamento amministrativo, iter documentato dalla Amministrazione resistente.
Riguardo poi alla condotta materiale contestata ovvero la realizzazione di recinzione in area sottoposta a vincolo idrogeologico va ribadito il principio costante secondo cui l'accertamento compiuto dai verbalizzanti è assistito da fede privilegiata e che il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di
2 uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione. L'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
il giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, benché formalmente costruito dagli artt. 22 e segg., L. n. 689/1981, come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della P.A. e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione. L'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento, potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai formali mezzi di prova..
Nel caso di specie i rilievi fotografici in atti confermano quanto oggetto di sanzione in sede amministrativa e di accertamento dei verbalizzanti, risultando pienamente integrata la condotta violativa degli artt. 57 (che prevede che, nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e la realizzazione di opere e movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque deve essere effettuata in conformità alla l.r. 53/1998) e 84 c. 1 lett. b) L.R. n. 39/2022 ( che sanziona l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista) e dell'art. art. 9 lett.
G) punto 2 L. R. 53/1998 che prevede provvedimenti autorizzatori per “ muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri”.
I rilievi fotografici in atti comprovano che non si era trattato di mera sostituzione di singoli elementi di recinzione ma di una nuova recinzione in sostituzione della precedente, in area limitrofa al Lago di Paola in assenza totale di autorizzazione.
Deve pertanto affermarsi che l'ordinanza ingiunzione sia stata legittimamente emessa con quanto conseguente in ordine alla sua conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della lite e della natura documentale della controversia
P.Q.M.
3 Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
in persona del pro-tempore nella misura di € Parte_2 CP_1
1.278,00 oltre rimborso spese generali CPA ed IVA.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. . 6 D. Lgs. 150/2011 dandone lettura in udienza.
Così deciso in Latina, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. ssa Gianna Valeri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1142/2024 promossa da:
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA CO elettivamente domiciliata presso il medesimo in Terracina (Latina) alla via Badino n. 104 per procura in calce al ricorso
- PARTE RICORRENTE
CONTRO
:
(C.F: , in persona del Sindaco e legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Alessandra Grenga ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina - Via G. Oberdan numero 63 per procura in calce alla memoria difensiva
- PARTE RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 4 dicembre 2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981, roponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione n. 53 del 13/2/2024 emessa dal ..con la quale si ingiungeva il
1 pagamento della somma di € 2.080,22 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'artt. 57 e 84 c. 1 lett. b) L.R. n. 39/2022 e art. 9 lett. G) punto 2 L. R. 53/1998 per avere accertato all'interno di lotto di terreno posseduto dalla ricorrente in corso d'opera la realizzazione ex novo di una opera edile consistente in una recinzione in sostituzione di già esistente ma vetusta, in assenza delle previste autorizzazioni.
A sostegno del ricorso si assumeva l'illegittimità dell'iter amministrativo culminato con l'ordinanza impugnata e nel merito si contestava che nel caso di specie si trattasse di una opera ex novo in quanto si era proceduto ad una mera manutenzione della preesistente recinzione anche mediante la sostituzione di alcuni elementi deteriorati.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della opposizione ed evidenziando Parte_2
la genericità delle contestazioni in merito all'iter amministrativo e l'infondatezza della avversa ricostruzione dei fatti rispetto a quanto direttamente accertato dagli agenti accertatori del Raggruppamento Carabinieri Parchi “Stazione Carabinieri del Parco
che in data 26/04/2022, con Protocollo n. 23/14, effettuava la trasmissione della Pt_2 sanzione amministrativa numero 17 del 11/04/2022, mediante notifica a mani all'obbligato in solido per realizzazione di recinzione in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico.
La causa veniva decisa all'udienza del 4 dicembre 2025.
L'opposizione non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
Risulta dagli atti che in data 11 aprile 2022 gli agenti del Raggruppamento Carabinieri
Parchi “Stazione Carabinieri del Parco nel corso di attività di controllo del Pt_2
territorio ebbero ad accertare che all'interno di un lotto di terreno posseduto dalla Pt_1
era stata realizzata senza autorizzazione una recinzione in assenza delle autorizzazioni previste, in violazione degli artt. 57 e 84 c. 1 lett. b) L.R. n. 39/2022 e art. 9 lett. G) punto
2 L. R. 53/1998 elevando la sanzione amministrativa n. 17 del 11/4/2022.
In primo luogo risulta assolutamente generica la contestazione relativa alla violazione dell'iter amministrativo che ha condotto alla emanazione della ordinanza ingiunzione a seguito del mancato adempimento a quanto contestazione con il verbale di accertamento amministrativo, iter documentato dalla Amministrazione resistente.
Riguardo poi alla condotta materiale contestata ovvero la realizzazione di recinzione in area sottoposta a vincolo idrogeologico va ribadito il principio costante secondo cui l'accertamento compiuto dai verbalizzanti è assistito da fede privilegiata e che il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di
2 uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione. L'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
il giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, benché formalmente costruito dagli artt. 22 e segg., L. n. 689/1981, come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della P.A. e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione. L'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento, potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai formali mezzi di prova..
Nel caso di specie i rilievi fotografici in atti confermano quanto oggetto di sanzione in sede amministrativa e di accertamento dei verbalizzanti, risultando pienamente integrata la condotta violativa degli artt. 57 (che prevede che, nei terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione e la realizzazione di opere e movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni stessi e la regimazione delle acque deve essere effettuata in conformità alla l.r. 53/1998) e 84 c. 1 lett. b) L.R. n. 39/2022 ( che sanziona l'esecuzione di lavori o di attività forestali in assenza dell'autorizzazione prevista) e dell'art. art. 9 lett.
G) punto 2 L. R. 53/1998 che prevede provvedimenti autorizzatori per “ muri di sostegno superiori ad un metro di altezza e recinzioni di qualsiasi tipo superiori a 2 metri”.
I rilievi fotografici in atti comprovano che non si era trattato di mera sostituzione di singoli elementi di recinzione ma di una nuova recinzione in sostituzione della precedente, in area limitrofa al Lago di Paola in assenza totale di autorizzazione.
Deve pertanto affermarsi che l'ordinanza ingiunzione sia stata legittimamente emessa con quanto conseguente in ordine alla sua conferma.
Le spese di lite seguono la soccombenza tenuto conto del valore della lite e della natura documentale della controversia
P.Q.M.
3 Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
b) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1
in persona del pro-tempore nella misura di € Parte_2 CP_1
1.278,00 oltre rimborso spese generali CPA ed IVA.
Sentenza emessa ai sensi dell'art. . 6 D. Lgs. 150/2011 dandone lettura in udienza.
Così deciso in Latina, il 4 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. ssa Gianna Valeri
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