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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/04/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3186 RG del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2023, avente per oggetto “Somministrazione” all'esito dell'udienza di discussione orale del 15.04.2025
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Daniele e Parte_1
Francesco Giannuzzi, mandato in atti
ATTORE/OPPONENTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dagli Christian Antonio Pellegrino Faggella, mandato in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
Conclusioni: le parti all'odierna udienza discutevano oralmente la causa.
FATTO E DIRITTO
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto
– “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145:
“La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
****
Con atto di citazione notificato in data 26 aprile 2023 a Controparte_2 parte attrice proponeva opposizione avverso il Decreto ingiuntivo
[...]
n. 485/2023 del 2 marzo 2023 RG 1103/2023, emesso dal Tribunale di Lecce e ritualmente notificato in data 17 marzo 2023 a mezzo del quale veniva ingiunto all'opponente “di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. La somma di € 6.229,56; 2. Gli interessi come da domanda;
3. Le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il 15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge”.
Nell'anzidetto atto di citazione in opposizione l'attore opponente proponeva le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - rigettare qualsivoglia richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti nel presente atto. In via principale: - accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, o comunque l'illegittimità e l'ingiustizia del decreto ingiuntivo opposto per i motivi sopra indicati e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecce, Dott.ssa Anna Rita Pasca, in data 02.03.2023 e notificato il 17/03/2023 - con vittoria di spese e compensi defensionali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si costituiva ritualmente in giudizio impugnando e Controparte_2 contestando tutte le domande svolte dall'opponente, in quanto – come chiaramente evidenziato - esse risultavano prima facie del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, insistendo per il loro integrale rigetto.
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2024 veniva fissata l'udienza del 15 aprile 2025 per discussione assegnando termine sino al 5 aprile 2025 per il deposito di note conclusive.
Nello specifico l'opponente dichiarava (circostanze tutte ammesse dalla controparte) che di aver stipulato contratto con avente ad oggetto il servizio Controparte_1 di fornitura di energia elettrica presso l'immobile sito in Ugento (Le) alla via Rovigo 12.
Che con decorrenza dicembre 2016 il sig. cessava il rapporto contrattuale esistente Pt_1 con presso l'unità immobiliare sita in Ugento. Controparte_2
Che nell' ottobre 2020 faceva richiesta al Servizio Elettrico Nazionale di una nuova fornitura presso l'immobile di Via Rovigo 12 .
Che, in seguito a tale richiesta la società opposta emetteva due fatture, segnatamente: la a 75537750571502A dell 01.11.2020 e la n. 755377505715033 del 07.03.2021 riferite al periodo tra la conclusione contratto del 2016 e la riattivazione nell' ottobre 2020.
Che il sig. per il tramite del proprio difensore, con missiva del 3.5.2021e del Per_1
23.09.2021, a mezzo pec, contestava quanto ex adverso dedotto da Controparte_2
poiché infondato in fatto e diritto, la quale tuttavia, ritenendo la regolarità
[...] delle fatture, insisteva nella richiesta di pagamento.
Nello specifico ribadiva la correttezza delle fatture azionate e, segnatamente della fattura n. 755377505715033 del 7/3/2021 (inerente al POD IT001E728101938, Utenza n. 3, attivata a seguito della richiesta di subentro del 10/11/2020, peraltro riconosciuta dalla stessa opponente (cfr. atto di citazione), nonché l'addebito della fattura n. 075537750571502A di € 6.012,00, emessa a seguito della verifica effettuata dalla società di distribuzione in data 2/10/2020, all'esito della quale i tecnici del Controparte_4 distributore avevano accertato una situazione irregolare circa la misura dei prelievi relativi al punto di prelievo de quo, sito in Ugento (LE), Via Rovigo 12.
In particolare, i tecnici del distributore accertavano il persistente prelievo su fornitura cessata.
Da quanto emerge dalla documentazione prodotta la irregolarità nei consumi non è derivata quindi da un prelievo fraudolento, ma dal fatto che nonostante la richiesta da parte dell'utente di cessazione della fornitura (circostanza pacifica) ed il fatto che avesse chiuso il contratto, non è anche seguita la cessazione della fornitura di energia elettrica, con distacco del contatore.
La verifica ha quindi accertato la presenza di consumi su fornitura priva di copertura contrattuale, ma non una manomissione del contatore o l'utilizzo di altro mezzo illecito o fraudolento atto a sottrarre energia in modo illecito.
In assenza di un prelievo fraudolento ne consegue che la presenza di energia su una fornitura cessata per disdetta può essere spiegata solo con una mancata interruzione della fornitura da parte dei , la quale quindi ha continuato a fornire una fornitura non richiesta che il Codice del consumo disciplina nell'art. 66 quinquies (ex art. 57) Codice del Consumo.
Da cui deriva che “Il consumatore non è tenuto, ai sensi dell'art. 57 del codice del consumo … ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura di energia elettrica non richiesta, né il fornitore può agire nei suoi confronti a titolo di indebito o di arricchimento senza causa, ancorché il medesimo consumatore abbia tratto vantaggio dalla detta fornitura, poiché il legislatore ha inteso fare prevalere gli interessi della parte debole del contratto - con l'esonero dagli oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette - su quelli del professionista, dovendosi riconoscere al citato art. 57 pure una valenza latamente sanzionatoria” (Corte di Cassazione, ordinanza del 12 gennaio 2021 n. 261)..
Da qui l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, decidendo nel presente giudizio così provvede:
- Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 485/2023 emesso dal
Tribunale di Lecce;
- Condanna al pagamento in favore dell'opponente delle spese Controparte_1 legali sostenute che liquida in euro 1.700,00 per competenze professionali, euro 150,00 per spese, oltre accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza pubblicata ex art. 281-sexies c.p.c.
Lecce, 15.4.2025
Il Giudice On. Dott.ssa Merj Giuri