Art. 4.
All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di lire 270.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di imposta sugli spettacoli previsti all'articolo 3, tredicesimo comma, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di lire 270.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di imposta sugli spettacoli previsti all'articolo 3, tredicesimo comma, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.