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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 726/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 24.9.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Montesilvano (PE) al C.so Umberto I n. Parte_1
134/D presso lo studio legale dell'avv.to Jody Joseph Aliano che lo rappresenta e difende, giusta procura agli atti di primo grado
APPELLANTE
E
società che con effetto 05.05.2023 ha incorporato per fusione Controparte_1 [...]
già , in persona del dott. procuratore speciale e CP_2 Controparte_3 CP_4
legale rappresentante per delibera C.d.A. del 15 novembre 2018, rappresentata e difesa in virtù di mandato da intendersi unito alla comparsa di costituzione e risposta in appello dall'Avv. Corrado Del
Peschio Liberatore
APPELLATA
Controparte_5
APPELLATO - CONTUMACE
[...]
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 52/2023 del Tribunale di Lanciano pubblicata in data
13.2.2023, repert. n. 97/2023 del 13.2.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello dell'Aquila, contrariis reiectis:
1 in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza N. 52/2023, il 13.02.2023, in esito al giudizio civile di Pt_2
I° grado iscritto al N. 1153/2018 R.G. presso il Tribunale di Lanciano, Giudice Dott. Nappi, notificata il 29.05.2023, in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui abbiansi per riportate e trascritte, accertato e computato anche l'ulteriore danno esistenziale subito dall'attore appellante in conseguenza del sinistro occorso, accertati e computati gli ulteriori danni da capacità lavorativa generica e specifica, operare così la maggiorazione di 13 punti percentuali sul danno biologico per un totale di 36% I.P. e, per l'effetto. condannare le parti convenute, in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo al risarcimento del danno in favore dell'attore da quantificarsi in complessivi Euro 223.011,81, ovvero nella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
in via subordinata: laddove la Corte di Appello dovesse considerare che l' abbia agito in CP_6
surroga, previa maggiorazione del danno biologico, così come richiesta in via principale, condannare i convenuti al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 55.890,29, a titolo risarcitorio, ovvero nella somma maggiore o minore anch'essa ritenuta di giustizia ed in ogni caso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1223, 2043, 2056 е 2059 c.c. nonché degli artt. 2, 3, 32
e 35 della Cost., all'integrale risarcimento del "danno differenziale" comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio
IN VIA ISTRUTTORIA si opus sit si reiterano, per quanto occorrer possa, le richieste di prove orali siccome formulate nell'atto introduttivo e nelle memorie 183 cpc a suffragio delle emergenze istruttorie e CTU acquisiti
e di integrazione e/o nomina CTU medicolegale volta a rideterminare i danni subiti dall'attore in occasione dell'evento lesivo ovvero, in subordine ammettersi CTU medico-psicologica volta a determinare le conseguenze psicologiche subite dall'odierno appellante in occasione del sinistro de quo, anche al fine di accertare il danno esistenziale>>
Appellata
<< Voglia l'Ecc.ma Corte, riesaminate anche le eccezioni non scrutinate perché assorbite dalla pronuncia di rigetto che qui si abbiano per integralmente riproposte ex art. 346 cpc, disattesa ogni ulteriore indagine istruttoria, respingere l'appello siccome inammissibile improponibile improcedibile e manifestamente infondato, con integrale conferma della sentenza gravata e rivalsa di spese e competenze del gravame, maggiorate anche per lite temeraria.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con la sopraccitata sentenza il Tribunale di Lanciano ha respinto la domanda proposta da il quale, deducendo che, in data 9.2.2011, alle ore 6.30 circa, mentre conduceva Parte_1 regolarmente il proprio autoveicolo modello “Opel Astra” (targato BX419ND) in località San Vito
Chietino (CH), sulla S.S. 16 Adriatica, con direzione Fossacesia-Ortona e con a bordo il Sig. Per_1
in qualità di terzo trasportato, all'altezza del Km. 480+570 veniva violentemente impattato
[...]
da un autocarro IVECO tipo 35C15 t(targato DK175YP) di proprietà della società Controparte_7 condotto nell'occasione da ed assicurato per i rischi r.c.a. dalla compagnia Controparte_5 [...]
riportando gravissime lesioni in relazione alle quali l' gli riconosceva un Controparte_8 CP_6
indennizzo pensionistico, aveva convenuto in giudizio e Controparte_5 Controparte_9
(già affinché fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei Controparte_8
danni non patrimoniali (da invalidità permanente, con componente psicologica, esistenziale, dinamico relazionale ed estetica, e da invalidità temporanea, con ripercussioni pregiudizievoli sull'attività lavorativa svolta) e patrimoniali dallo stesso subiti, per un totale di € 216.274,56 ovvero minore o maggiore ritenuto di giustizia, già computata al netto della somma di € 50.000,00 corrisposta dalla compagnia di assicurazione, oltre rivalutazione ed interessi nella misura di legge. Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'attore precisava la domanda riducendola “in ragione della somma eventualmente dovuta all' ”. CP_6
1.1. In sintesi, nella motivazione della sentenza, viene premesso che l'unica domanda proposta
è quella ex art. 144 d.lgs. 209/2005 nei confronti della impresa di assicurazione del veicolo per r.c.a.
(cd. azione diretta del danneggiato); invece, quella “prospettata” ex art. 2054 c.c., non è stata in realtà proposta poiché l'atto di citazione non veniva notificato all'altra parte convenuta Controparte_5
(conducente del veicolo); inoltre, è evidenziato che l'infondatezza della domanda ha fatto reputare assorbita la questione, non sollevata dalla della omessa instaurazione Controparte_10
del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo assicurato. Nel merito, la decisione risulta basata sulle conclusioni della c.t.u. medico legale (dott. – la quale ha stimato una Persona_2
invalidità temporanea di complessivi giorni 252 (70 totale, 80 al 75%, 60 al 50% e 42 al 25%) e permanente del 23% (in piena conformità alla valutazione emersa in sede anche in fase di CP_6 revisione) nonché spese mediche di € 301,81 – che escludono la sussistenza del “danno differenziale”, sia patrimoniale che non, tenuto conto delle somme corrisposte dall' ed, altresì, dalla CP_6
convenuta compagnia di assicurazione.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attore Parte_1
Si espongono di seguito i motivi posti a sostegno del gravame.
3 2.1. Va censurato il mancato riconoscimento del danno “psico-biologico ed esistenziale”, legato alla patologia del “disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti, in remissione parziale” richiamato nella relazione versata in atti dello psicoterapeuta , che accertava CP_11
anche il danno esistenziale quale ripercussione sulla qualità della vita, e senza trascurare anche l'incidenza sui rapporti famigliari dell' che, dopo il sinistro, si vedeva recapitare richiesta Parte_1 di separazione dalla moglie a cui ha fatto seguito altresì una sofferta sentenza di divorzio nell'anno
2018. Pregiudizi non rientranti nel danno biologico sofferto a seguito dell'incidente e che non hanno più consentito all'appellante di svolgere la propria attività lavorativa di “saldatore” e tutte le attività extra lavorative prima praticate (bicicletta, jogging, sci e palestra), limitando tutte le altre attività della vita quotidiana e di svago. La valutazione della componente psicologica del danno operata dal c.t.u.
è carente come evidenziato anche dalla c.t.p. . Persona_3
2.2. Altresì censurabile è il mancato riconoscimento del danno da capacità lavorativa specifica che è stato erroneamente inquadrato nel danno da capacità lavorativa generica. Il danno alla capacità lavorativa è assorbito nel danno biologico soltanto in caso di lesioni lievi, non in quelle gravi. E' stato dimostrata l'impossibilità di svolgere le precedenti mansioni e l'adibizione dell'appellante ad altre meno gravose ed impegnative. Ciò ha comportato la perdita di prospettive di crescita professionale e, dunque, la possibilità di percepire compensi aggiuntivi.
2.3. La corretta stima delle spese mediche sopportate dall'appellante è di € 4.058,81 di talché quella fatta propria dal Tribunale è ingiustamente riduttiva.
2.4. I danni finali sono stati valutati erroneamente così come è errata la valutazione dell'azione di surroga da parte dell' . Il risarcimento totale spettante all'appellante è di € 273.011,81, a cui
CP_6 va sottratto l'importo di € 50.000,00 già corrisposto dalla compagnia di assicurazione. La domanda è stata limitata al risarcimento del maggior danno subito (danno differenziale), ma l' non ha mai
CP_6 dichiarato di volersi surrogare nei diritti del danneggiato. Le somme erogate dall' risultano poi
CP_6 indeterminate e la compagnia di assicurazione non ha provato di avere pagato alcunché all' .
CP_6
Tuttavia, anche laddove si volesse considerare quella dell' un'azione in surroga, l'appellante CP_6 avrebbe diritto a vedersi riconosciuta l'ulteriore somma di Euro 55.890,29 (risarcimento richiesto
Euro 273.011,81; somme versate dalla Compagnia di Assicurazione Euro 50.000,00; somme versate da Euro 167.121,52; residuo Euro 55.890,29). CP_6
3. Con il deposito di comparsa si è costituita la (di seguito per brevità Controparte_1
Contr società che, con effetto dal 5.5.2023 ha incorporato per fusione già Controparte_2 [...]
subentrandone in tutti i rapporti attivi e passivi) resistendo agli avversi assunti ed altresì CP_3
riproponendo ex art. 346 c.p.c. tutte le eccezioni già formulate in primo grado.
4 4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 24.9.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
5. Il giudice di prime cure ha ritenuto non proposta ma semplicemente “prospettata” la domanda nei confronti del convenuto in quanto l'atto di citazione non veniva notificato a Controparte_5 quest'ultimo. Tale pronuncia non è stata impugnata dall'attore soccombente (invero, nessun motivo di appello attiene al profilo in esame); il convenuto , regolarmente evocato nel presente CP_5
grado del giudizio, è rimasto contumace. Dunque, tale pronuncia in rito – non presente nel dispositivo della sentenza, ma della quale si dà chiaramente atto nella parte motiva –, deve reputarsi passata in giudicato. E', dunque, solo il caso di accennare che più che la mancata proposizione della domanda nei confronti del – domanda che, essendo quest'ultimo indicato quale soggetto destinatario CP_5
della domanda risarcitoria, insieme alla avrebbe dovuto ritenersi proposta Controparte_3
innanzi al giudice adito –, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare e dichiarare l'omessa instaurazione del contraddittorio (nella forma dell'improcedibilità o in altra forma equivalente della domanda), ma ovviamente gli effetti pratici dell'una e dell'altra pronuncia sono i medesimi.
6. Venendo alla ulteriore domanda proposta ex art. 144 d.lgs. 209/2005 (cd. azione diretta) va rilevata la violazione del contraddittorio rispetto al responsabile del danno (il proprietario del veicolo, ossia la società , il quale, ai sensi del comma 3 della citata disposizione, è un Controparte_7
litisconsorte necessario.
6.1. Non può essere condivisa la ratio decidendi del giudice di primo grado il quale, malgrado il difetto del contraddittorio, ha definito nel merito il giudizio rigettando la domanda in base al criterio della “ragione più liquida”. Invero, in disparte il rilievo che a ben vedere una pronuncia inutiliter data non risponde ad alcuna esigenza di economica processuale – essendo esposta al rischio di essere posta nel nulla anche in sede di legittimità –, è principio consolidato della giurisprudenza che, nei giudizi in esame, il contraddittorio deve essere integrato con la conseguenza che il giudice di appello, ove rilevi l'omissione di tale integrazione, deve provvedere alla rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. (v., tra le altre, Cass. 20752/2024, Cass. 8825/2007 e Cass. 6644/2018; sul tema in generale, v. la recentissima sentenza n. 24172/2025 delle Sezioni Unite della Cassazione ove si richiama all'uso responsabile del criterio della “ragione più liquida” e si afferma che, avuto riguardo ai vizi insanabili rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del giudizio – categoria in cui rientra ovviamente il vizio conseguente alla violazione del principio, di rilievo anche costituzionale, del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c. – e ai vizi connessi a “questioni fondanti”
5 la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, la parte che ha interesse a far valere il vizio non è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto e, pertanto, la sua omissione non determina la formazione del giudicato implicito).
6.2. Il rilievo del difetto d'integrazione necessaria del contraddittorio – avuto riguardo, come si
è detto, all'azione diretta proposta nei confronti dell'impresa di assicurazione – preclude al giudice di appello ogni altro statuizione diversa dalla rimessione della causa al giudice di primo grado (cfr.
Cass. 16982/2007), fatta eccezione della regolazione delle spese di lite della fase processuale svoltasi innanzi a sé (cfr. Cass. 13550/2006)
7. Dunque, ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. la causa va rimessa al Tribunale di Lanciano.
8. In ragione del rilievo d'ufficio della questione della necessità dell'integrazione necessaria Contr del contraddittorio, le spese di lite tra l'appellante e l'appellata evono essere Parte_1
integralmente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rimette il procedimento innanzi al Tribunale di Lanciano;
2) spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio dell'1.10.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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