Sentenza 31 maggio 2024
Massime • 1
La persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a partecipare all'incidente di esecuzione promosso dal pubblico ministero per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena conseguente al mancato adempimento degli obblighi risarcitori, trattandosi di soggetto "interessato", nei termini di cui all'art. 666, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la parte civile, in quanto direttamente coinvolta, è altresì in grado di fornire informazioni, anche "in favor", in ordine all'adempimento dell'obbligazione risarcitoria).
Commentario • 1
- 1. Obbligazione condizionalehttps://www.brocardi.it/
Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013 «La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della...» Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 5217 del 29 novembre 2000 «In caso di omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, la sua individuazione dipende dalla natura e...» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13508 del 21 luglio 2004 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2024, n. 27151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27151 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Savona, con ordinanza del 15 febbraio 2024 revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a OT EO con la sentenza 48/2019 del medesimo Tribunale. Il beneficio sospensivo della pena di 20.000 euro di multa inflittagli per il reato di cui all'art. 595 co. 1,3, 4 cod. pen. era subordinato al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno in favore delle parti civili, NI AU, U.D.I., Se Non Ora Quando, Associazione Differenza Donna, Centro per Non Subire Violenza e D.i.R.e. entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza. In ragione del mancato adempimento della condizione cui era subordinata l'operatività del beneficio, il medesimo veniva revocato.
2. Avverso tale ordinanza il condannato, tramite il proprio difensore, presentava ricorso articolando tre motivi di doglianza.
2.1 Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 165 e 168 cod. pen. e dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente avrebbe errato il Tribunale di Savona nel non rilevare - alla luce della documentazione prodotta e in difetto di qualunque attività di- integrazione d'ufficio la grave difficoltà ad adempiere del OT. - Sarebbe errato il provvedimento in quanto, a fronte dei dati probatori forniti dal condannato e indicativi della percezione di redditi modesti, il Tribunale non avrebbe attivato i propri poteri istruttori al fine di completare il quadro probatorio. Avrebbe errato il giudice dell'esecuzione nel non valutare la congruità del termine assegnato per l'adempimento, come rapportato alle ulteriori obbligazioni gravanti sul condannato e alle effettive disponibilità economiche.
2.2 Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. per non avere il Tribunale di Savona disposto rinvio dell'udienza ex art. 666 cod. proc. pen. per legittimo impedimento del difensore. L'istanza di rinvio, tempestivamente comunicata in uno con la documentazione attestante il concomitante impegno istituzionale del difensore quale segretario del locale Consiglio dell'Ordine, veniva respinta in ragione della mancata prova che il concomitante impegno non fosse delegabile ad altri, nonché della presenza di un delegato processuale, al dichiarato fine principale di insistere per il rinvio dell'udienza. La motivazione sul punto sarebbe contraddittoria, poiché, da un lato, la natura istituzionale dell'impegno non avrebbe consentito la sostituzione del delegato e sarebbe lesiva del diritto di difesa, poiché il sostituto processuale, presente al fine di insistere per il rinvio dell'udienza, si era trovato a dovere discutere senza essere 1 stato a ciò preparato e sulla scorta della carente documentazione reperita fino a quel momento. La concessione del rinvio avrebbe tutelato il diritto di difesa del condannato senza pregiudicare le esigenze di giustizia.
2.3. Con il terzo motivo lamentava la citazione di una unica parte civile nel procedimento di esecuzione, nonostante la persona offesa non possa ritenersi soggetto interessato ex art 666 cod. proc. pen. Il Tribunale di Savona avrebbe errato nel respingere l'eccezione, poiché la parte civile AU NI non avrebbe potuto considerarsi parte interessata;
la giurisprudenza citata dal difensore e ritenuta non pertinente dal GE sarebbe, stata, per contro, calzante poiché anche in quel caso si trattava di persona offesa costituta parte civile. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale chiedeva il rigetto del ricorso. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen. in data 24 maggio 2024 il ricorrente insisteva per l'accoglimento dei motivi del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
1.2 Come è noto, in caso di subordinazione del beneficio sospensivo all'obbligo risarcitorio, il giudice (della cognizione) non è tenuto a svolgere un preventivo accertamento in ordine alle condizioni economiche dell'imputato, dovendo tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse, se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. In tale scia è stato, altresì, osservato che è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta, con la conseguenza che non è sufficiente che l'imputato si limiti a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito (Sez. 5, n. 26175 del 4/5/2022, Papa, Rv. 283591 - 01; Sez. 6, n. 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348 01; Sez. 6, n. 22094 del 18/3/2021, A., Rv. 281510 01; Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, Genna, Rv. 280407 - 01; Sez. 5, n. 40480 del 24/6/2019, P., Rv. 278381 - 02). Per contro, il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di revoca del beneficio sospensivo, concesso nella fase del merito - ove, con tutta evidenza, non erano state allegate ragioni impeditive né erano emerse condizioni che non 2 consentissero di porre tale condizione deve valutare l'assoluta impossibilità di adempiere che impedisce la revoca del beneficio. In motivazione la Corte, nell'enunciare il principio, ha ulteriormente precisato che incombe al condannato l'onere di provare l'assoluta impossibilità dell'adempimento. (Sez. 3, n. 3197 del 13/11/2008, Calandra, Rv. 242177 - 01). Ciò in quanto, pur avendo il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen., natura dichiarativa e richiedendo al giudice una attività meramente ricognitiva del mancato assolvimento della condizione, tuttavia non impedisce di prendere in considerazione l'assoluta impossibilità, dedotta dal condannato in sede esecutiva, di adempiere agli obblighi imposti nei termini stabiliti dal provvedimento di concessione del beneficio. (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466 -01). L'impugnata ordinanza ha ampiamente motivato sulle dedotte e, nei limiti di quanto documentato dall'interessato, comprovate condizioni economiche dell'obbligato, ritenendo, come visto, che non sia stata provata una assoluta impossibilità di adempiere alla condizione, dovuta a causa non imputabile al condannato, ovvero una situazione che renda gravemente difficoltoso l'adempimento. Rilevava, infatti, come non fosse stata provata l'incolpevole inadempienza, stante il fatto che il condannato ricopriva anche all'epoca dei fatti la carica di Sindaco del Comune di Pontivrea, che disponeva di un'abitazione in locazione e di altri redditi assimilati. Circa, poi, il mancato esercizio dei poteri ufficiosi da parte del Tribunale di Savona, al fine di completare la prova solo parzialmente resa dal condannato in punto di assoluta e incolpevole impossibilità di adempiere, è evidente l'infondatezza di tale rilievo critico. Il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art. 190 cod. proc. pen., essendo essenziale l'accertamento dei fatti, nel semplice rispetto della libertà morale delle persone e con le garanzie del contradditorio. (Sez. 2, n. 3954 del 18/01/2017, Raccagno, Rv. 269250 01). A fronte dell'oggettivo inadempimento della condizione che, di per sé, come visto, farebbe operare di diritto, trattandosi di attività meramente ricognitiva del giudice dell'esecuzione, la revoca del beneficio, è onere del condannato che alleghi una causa impeditiva, provare la stessa e certamente non incombe sul giudice dell'esecuzione alcun onere istruttorio di natura surrogatoria sul punto. Il potere di integrazione istruttoria del giudice dell'esecuzione, infatti, è previsto dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. ed è correlato alla necessità ai fini del decidere, così come accade in qualunque altro caso in cui l'ordinamento preveda la possibilità di integrazione ex officio del quadro probatorio. Tale attività officiosa costituisce sempre una facoltà dell'organo giudicante e mai un diritto della parte, soprattutto non è mai attività volta a surrogare carenze probatorie delle parti, come nel caso specifico sarebbe. A fronte dell'inadempimento della condizione cui era subordinato il beneficio sospensivo, fatto oggettivo, il condannato aveva l'onere di provare la sussistenza di una situazione oggettiva che gli avesse impedito di ottemperare agli obblighi impostigli. inIn difetto di prova sul punto, ovvero in presenza di una prova ritenuta esito al vaglio del giudice dell'esecuzione non idonea a provare l'assoluto - impedimento, il quadro probatorio poteva certamente dirsi completo ai fini del decidere, tanto è vero che il giudice dell'esecuzione ha deciso, né può lamentarsi il condannato per la mancata piena integrazione del quadro istruttorio, posto che solo su di lui incombeva il relativo onere. Sempre, poi, in considerazione del fatto che al giudice dell'esecuzione non competa, se non eccezionalmente, attività di cognizione, non poteva come sostenuto dal ricorrente - essergli richiesto di valutare la congruità del termine già assegnato dal giudice di merito per l'adempimento della condizione. In ogni caso, la valutazione della congruità del termine non può essere effettuata in astratto, ma deve essere rapportata alle condizioni economiche e personali dell'obbligato che, giova ribadirlo, avrebbe avuto lui solo l'onere di provare la impossibilità di adempiere anche sotto il profilo della incongruità del termine.
2.2. Circa, poi, la mancata concessione di un rinvio per legittimo impedimento, si osserva, in via generale, che « l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche nel procedimento di esecuzione, sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza; trattasi di interpretazione delle mutate esigenze procedimentali da parte della giurisprudenza di legittimità, progressivamente maturata nel tempo, alla luce dei principi costituzionali in tema di "giusto processo", per il rafforzamento del ruolo difensivo nel processo odierno, il rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa tecnica, il perseguimento di un contraddittorio sempre più lontano da profili meramente formalistici e sempre più vicini ad approdi autenticamente sostanziali». (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058-01). ор Ciò comporta che anche nel giudizio di esecuzione il legittimo impedimento che impone il rinvio dell'udienza debba avere le caratteristiche operative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità per il giudizio di cognizione e, pertanto, è necessario che il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei due impegni e rappresenti l'impossibilità nel concomitante impegno di natura pubblica di essere sostituito da altro soggetto idoneo allo svolgimento della medesima funzione, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., nel processo di cui si chiede il rinvio» (Sez. 5, n. 2083 del 12/11/2018, dep. 2019, Ginevra, Rv. 275303 - 01); in ogni caso l'assoluta impossibilità a comparire del difensore non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, quale impedimento materiale che ne impedisca la presenza fisica all'udienza, ma può avere riguardo anche a situazioni diverse e riconducibili ad eventi gravi sotto il profilo umano e morale» (Sez. 4, n. 18069 del 10/02/2015, Saluci, Rv. 263438-01). I GE, nel rigettare l'istanza di rinvio, rilevava la non assolutezza dell'impedimento, visto che il difensore era stato delegato a partecipare all'evento a ridosso dell'evento stesso e non era stato documentato che nessun altro potesse partecipavi in sua vece, e, secondariamente, vista la presenza di un sostituto di udienza, non era stata adeguatamente provata la impossibilità di avvalersi del medesimo a fini defensionali. Nel caso in esame, inoltre, non ricorreva una ipotesi di legittimo impedimento, poichè l'impegno concomitante, cioè l'impegno istituzionale, era stato assunto precedentemente all'accettazione dell'incarico, mentre il meccanismo previsto dall'art. 420 ter cod. proc. pen. intende tutelare solo gli impedimenti sopravvenuti alla nomina;
infatti, il difensore che, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina e accettazione del mandato difensivo (Sez. 5, n. 4591 del 04/12/2023, dep. 2024, T., Rv. 286015). Di fatto, « le cause dell'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, secondo l'attività ermeneutica della Corte di legittimità, vanno circoscritte oltre che ad impedimenti fisici e a contestuali impegni professionali rigorosamente provati, a situazioni eccezionali ed imprevedibili (quali lutti e gravi malattie), comportanti ineludibili ricadute nella sfera etica e dei rapporti solidaristici familiari, all'assolvimento di munera pubblici di assorbente rilievo, con esclusione della rilevanza di attività che non abbiano il carattere della cogenza e costituiscano frutto di una scelta del legale destinata ad essere recessiva rispetto 5 он alle esigenze di concentrazione e speditezza del processo». (Sez. 2, n. 28363 del 26/05/2017, Gerardi, Rv. 270079). L'impedimento legittimo è integrato, infatti, «dall'impossibilità defensionale che deriva da altra e prevalente esigenza difensiva in ragione della necessità di garantire il concreto ed effettivo esercizio delle prerogative difensive di sicuro rango costituzionale, e deve essere distinto dalla " mera richiesta di rinvio,dovuta alle più varie, anche se legittime, ragioni, private o professionali che siano, che non possano assumere la connotazione e la caratura dell'impedimento assoluto", inidonee a fondare un diritto al rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01). La legittimità non deve, cioè essere parametrata al motivo lecito dell'attività alternativa all'impegno difensivo, bensì alla ragione ostativa che rende assolutamente impossibile la comparizione;
ragione ostativa che, chiaramente, non deve dipendere da scelte liberamente operate dal difensore (Sez. 3, n. 4426 del 31/01/1994, Geraci, Rv. 197331). Se, dunque costituisce legittimo impedimento del difensore la mancata comparizione determinata da evenienze sopravvenute alla fissazione che ostano all' assolvimento della funzione in termini assoluti, come nel caso di situazioni eccezionali ed imprevedibili di natura oggettiva ( calamità, avversi fenomeni atmosferici), di gravi e documentate esigenze personali o familiari ovvero contestuali impegni di carattere professionale di cui risulti allegata e giustificata la prevalenza rispetto a quello da rinviare, nel concorso delle ulteriori condizioni previste dalla legge, non costituiscono legittima ragione di differimento dell'udienza le attività paralegali, tra cui quelle intese alla formazione, il cui pur meritorio svolgimento non può incidere sui tempi della giurisdizione, anche alla luce delle norme convenzionali che riconoscono alla ragionevole durata del processo un valore costitutivo, esponendo lo Stato a sanzioni in caso di inosservanza (Sez. 2, n. 28363 del 26/05/2017 cit.). Pertanto, del tutto correttamente il GE ha respinto l'istanza difensiva poiché l'impegno dedotto non è suscettibile di essere qualificato alla stregua di un assoluto impedimento, sia in difetto delle condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità più sopra richiamate, sia perché è frutto di una scelta personale dell'istante, confliggente con le esigenze della giurisdizione e recessivo rispetto alle stesse alla stregua dei requisiti previsti dalla legge.
2.3. Parimenti è infondato il terzo motivo di ricorso. Il ricorrente si duole della partecipazione all'udienza ex art. 666 cod. proc. pen. di una parte civile, richiamando l'insegnamento di questa Corte secondo cui non è legittimata a proporre incidente di esecuzione per ottenere la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessa al condannato, per 6 mancato adempimento dell'obbligazione risarcitoria entro il termine prescritto, la persona offesa già costituitasi parte civile nel processo di cognizione, attesa la tassatività dei diritti e dei poteri dalla stessa esercitabili (Sez. 1, n. 35841 del 29/05/2015, Lavigna, Rv. 262639-01). A tale pronuncia ne è seguita altra, più recente, di segno diametralmente opposto, che, al contrario, afferma che la persona offesa costituitasi parte civile nel processo di cognizione è legittimata a proporre incidente di esecuzione, trattandosi di soggetto che può essere ricompreso nella nozione di "interessato" cui fa riferimento l'art. 666, comma 1, cod. proc. pen (Sez. 3, n. 2013 del 21/11/2019, dep. 2020, Calicchia, Rv. 277725-01). Con il termine "interessato", volutamente generico ed indeterminato, l'art. 666 cod. proc. pen. fa riferimento a qualsiasi soggetto, che abbia partecipato o meno al giudizio di cognizione e sia titolare di situazioni giuridiche soggettive alle quali potrebbe derivare un vantaggio o un pregiudizio in seguito al consolidamento o alla rimozione di un determinato deliberato (Sez. 3, n. 225 del 23/01/1996, Lega Ambiente in proc. NI ed altro, Rv. 205382 - 01) Se, dunque, al fine di valutare nello specifico se la parte civile sia legittimata o meno a proporre incidente di esecuzione, è necessario vagliare la concretezza dell'interesse circa la domanda azionata, si deve sottolineare -per contro che nel caso in esame si tratta della mera legittimazione a partecipare, in qualità di soggetto "interessato", all'udienza. Conseguentemente, il vaglio che deve essere operato non può avere ad oggetto l'interesse concreto della parte alla domanda di revoca del beneficio, che è stata proposta dal Pubblico Ministero, e che infatti non è stata proposta né avrebbe potuto esserlo dalla parte civile, ma più semplicemente un qualche interesse a partecipare al contradditorio sul punto. Sotto questo ultimo profilo, la persona offesa del reato, costituita parte civile, può essere considerata soggetto interessato a partecipare all'incidente di esecuzione che ha ad oggetto la richiesta di revoca del beneficio sospensivo per mancato adempimento degli obblighi risarcitori, promosso dal P.M., trattandosi di parte direttamente coinvolta in grado di fornire informazioni anche in favor circa lo stato dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.
3. L'infondatezza dei motivi di ricorso ne impone il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7 а Così deciso il 31 maggio 2024 Il Consigliere estensore MA EC CU Норсок Il Presidente IU De Marzo qingler EXTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale Depositata in Cancelleria oggi Roma, lì 0.9. LUG. 2024 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Marin Calcagni 0 0