Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 23/04/2026, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 100/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 38036 del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:
XX, nato a XX il XX (C.F. XX), ivi residente alla Via XX, elettivamente domiciliato in Bari alla Via G. La Pira n. 3, presso lo studio dell’Avv. LA Lieggi, che lo rappresenta e difende;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura regionale, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;
Visto il Codice di Giustizia Contabile;
Uditi, all’udienza in data 23 aprile 2026 con l’assistenza del Segretario dott.ssa LA AM, l’avv. Lieggi per il ricorrente e l’avv. De Leonardis per l’I.N.P.S.;
Considerato in
TO E TT
Con ricorso depositato in data 21 novembre 2025, XX, come sopra generalizzato, riferisce:
· di aver prestato ininterrottamente attività lavorativa dal 1° gennaio 1976 sino al 30 novembre 2011 alle dipendenze della società “ENTE GOVERNATIVA FERROVIE CALABRO LUCANE”, successivamente divenuta “AZIENDA FERROVIE APPULO LUCANE GEST. COMMIS. GOVER.” e, infine, “S.R.L. UNIP. FERROVIE APPULO LUCANE - S.R.L.”;
· di essere stato obbligatoriamente iscritto al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (c.d. Fondo Autoferrotranvieri), un regime pensionistico speciale sostitutivo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), storicamente caratterizzato da regole di calcolo e requisiti di accesso più favorevoli rispetto al regime generale;
· di essere transitato d’ufficio a far data dal 1° gennaio 1996, a seguito della soppressione di detto Fondo speciale, disposta dal D. Lgs. n. 414/1996 in attuazione della L. n. 335/1995 (c.d. "Riforma Dini"), al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) gestito dall’I.N.P.S.;
· di aver ottenuto il trattamento pensionistico di vecchiaia, categoria VO, certificato n. XX, con decorrenza dal 1° dicembre 2011;
· che tuttavia in sede di liquidazione, l’I.N.P.S. ha operato un calcolo palesemente erroneo e penalizzante, avendo omesso di applicare correttamente il meccanismo di calcolo “pro rata” imposto dall’art. 3 del D. Lgs. n. 414/1996, norma di salvaguardia posta a tutela dei diritti quesiti e delle aspettative maturate dagli iscritti ai fondi soppressi;
· di aver notificato in data 24 settembre 2025, a mezzo P.E.C. un formale “Atto di costituzione in mora e diffida ad adempiere ex art. 1219 c.c.”, cui ha fatto seguito, nel silenzio, un sollecito.
Tutto ciò premesso, il ricorrente, con il supporto di perizia contabile di parte, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico, in applicazione del sistema di calcolo "pro rata" previsto dall'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 41, nella misura indicata nella perizia di parte o in altra da determinarsi anche mediante CTU.
Con memoria in vista dell’udienza, la difesa del ricorrente ha chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione in vista della riassunzione dinanzi al Giudice ordinario.
Si è costituito l’I.N.P.S., il quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione, in quanto l’odierna controversia non concerne una pensione direttamente a carico dello Stato, non coinvolge un rapporto di impiego pubblico ma un rapporto previdenziale ordinario, seppur parzialmente derivante da un fondo speciale soppresso.
Nel merito, l’Ente previdenziale ha comunque contestato la pretesa, eccependo in via subordinata la prescrizione.
All’udienza in data 23 aprile 2026, le parti hanno insistito per la declaratoria del difetto di giurisdizione.
La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del dispositivo in aula.
Come concordemente osservato dalle parti, va dichiarato il difetto giurisdizione di questa Corte rientrando la controversia nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.
E infatti, va preliminarmente rammentato che la giurisdizione di questa Corte è limitata ai sensi degli artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934, alle pensioni "in tutto o in parte a carico dello Stato" o a quelle attribuite da leggi speciali.
Nel caso in esame, il ricorrente, ex dipendente della Unip. Ferrrovie Appulo-Lucane s.r.l. (già Ente Governativo Ferrovie Calabro Lucane, divenuto successivamente Azienda Ferrovie Appulo Lucane Gest. Comm. Gover.), è stato iscritto presso il Fondo speciale per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (c.d. Fondo Ferrotranvieri).
A seguito della soppressione del suddetto Fondo, ad opera dell’art. 1 del D.lgs. n.414/1996, il personale delle aziende esercenti pubblico servizio di trasporto è stato iscritto nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Il nuovo regime pensionistico, dunque, non può ritenersi rientrare nella categoria di “… pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato …”, con la conseguenza che sussiste il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario, competente a giudicare controversie pensionistiche di personale, quale il ricorrente a decorrere dal 1996, iscritto al Fondo Pensionistico Lavoratori Dipendenti presso l’I.N.P.S.
La definizione della controversia mediante questione preliminare che impinge sull’ammissibilità della domanda comporta che vi siano i presupposti per la compensazione delle spese.
PER QUESTI MOTIVI
la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 38036, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Così deciso in Bari all’udienza in data 23 aprile 2026.
IL CE
Depositata il 23.04.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
LA AM
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
DISPONE
che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.
IL CE
Depositata il 23.04.2026 Andrea Costa Il Funzionario F.to digitalmente
LA AM
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il Funzionario
LA AM
F.to digitalmente