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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2731/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia Nazionale Per L'Attrazione Degli Investimenti E Lo S - P.IVA_1
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1460/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110019063829000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120016506615000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022252980000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140014293072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150010063979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150010063979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160028853303000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024290605000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024290605000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220018386948000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 23/01/2026
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Resistente_1I – , con ricorso notificato in data 27.02.2024 ad Agenzia Entrate
Riscossione, alla Regione Calabria, alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
Sviluppo di impresa, impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, l'intimazione di pagamento n. 094 2023 9007737920/000 con cui era ingiunto il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
1) n. 094 2011 001906382900 per € 98,02, a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anno 2006, asseritamente notificata in data 11.07.2011, della;
2) n. 094 2012 0016506615000 per € 77,72, a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anno 2007, asseritamente notificata in data 18.07.2012;
3) n. 094 2013 0022252980000 per € 568,95, a titolo di Tassa Automobilistica, inerente anno 2007, asseritamente notifica in data 19.12.2013;
4) n. 094 2014 0010424373000 per € 7.711,50, a titolo di Rate finanziamento agevolato, anno 2012, asseritamente notificata in data 01.12.2014.
5) n. 094 2014 0014293072000, per € 548,37, a titolo di Tassa Automobilistica, anno 2008, asseritamente notificata in data 01.12.2014;
6) n. 094 2015 0010063979000 per € 1.045,64, a titolo di Tassa Automobilistica, anni
2009/2010, asseritamente notificata in data 22.10.2015;
7) n. 094 2016 0028853303000 per € 404,78, a titolo di IVA, anno 2013, asseritamente notificata in data 12.02.2017;
8) n. 094 2018 0024290605000 per € 128,57, a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anni 2014/2016, asseritamente notificata in data 01.01.2019;
9) n. 094 2022 0018386948000 per € 87,62, a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anno 2017, asseritamente notificata in data 08.10.2022.
Il ricorrente eccepiva, in sintesi, la mancata notifica dei titoli sottostanti l'intimazione impugnata e la prescrizione/decadenza delle pretese.
Si costituivano tutti gli enti convenuti, instando per il rigetto del ricorso, segnatamente sulla base della documentazione prodotta da ADER, attestante l'avvenuta notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi. L'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa eccepiva altresì il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Ordinario. Con sentenza n. 1460/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'AGO, in relazione alla cartella
09420140010424373000 sub 4), accogliendo al riguardo l'eccezione della predetta Agenzia
Nazionale. Nel resto, ha accolto il ricorso, rilevando, in sostanza, che non soccorreva, in relazione alle altre cartelle, la prova della notifica di taluno degli atti integranti la sequela procedimentale prescritta dal legislatore. Le spese di lite sono state poste, in solido, a carico degli uffici resistenti, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ADER, sottolineando che tutte le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate e che era stata già documentata in primo grado la notifica dei seguenti atti della riscossione, nelle suddette date:
• 25/02/2017 09420179000210585000 Avvisi di Intimazione;
• 06/03/2020 09480201900020721000 Preavviso di Fermo;
• 30/11/2021 09420219000761237000 Avvisi di Intimazione;
• 08/10/2022 09420229005214203000 Avvisi di Intimazione.
Ha sottolineato, ancora, che dalla consultazione del documento denominato
“certificazione istruttoria”, già prodotto, è possibile abbinare tali atti a ciascuna delle cartelle di pagamento alle quali essi si riferiscono, nei termini che seguono:
- Cartella n. -829: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -203
20/08/2012);
- Cartella n. -980: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -237
30/11/2021);
- Cartella n. -615: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -237
30/11/2021);
- Cartella n. -072: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -237
30/11/2021); - Cartella n. -979: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -237
30/11/2021);
- Cartella n. -303: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione -619
20/08/2022);
- Cartella n. -605: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione -237
30/11/2021);
- Cartella n. -948: credito non prescritto, cartella ritualmente notificata a persona di famiglia a mezzo posta in data 08/10/2022.
Ha osservato, altresì, che il corso della prescrizione era stato sospeso dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20. Ha concluso, dunque, per l'integrale riforma della sentenza gravata (salvo che nel capo dichiarativo del difetto di giurisdizione), con vittoria di spese.
L'ADE si è costituita, assumendo una posizione adesiva alle richieste dell'appellante, gli altri uffici sono rimasti contumaci in appello.
Il contribuente si è costituito, tardivamente, soltanto in data 16.1.26.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III – Va preliminarmente sottolineato che il contribuente si è costituito in appello soltanto 5 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, financo oltre il termine fissato per il deposito di memorie illustrative ex art. 32 co. II d.lgs. 546/92, sì da precludere alle controparti qualsivoglia possibilità di instaurare un proficuo contraddittorio in merito alle deduzioni difensive ivi spiegate.
Nel merito, l'appello si appalesa comunque fondato.
Non risultano condivisibili le notazioni del primo giudice, laddove rilevano la mancata prova della valida notifica di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle, né laddove si soffermano su vizi di notifica riguardante atti sottostanti a quelli ritualmente notificati e non impugnati. Difatti, la documentazione prodotta in primo grado assume valenza probante in ordine alla notifica di precedenti intimazioni di pagamento, che, in relazione a tutte le cartelle richiamate nell'intimazione oggi impugnata, avevano interrotto la prescrizione, rendendo altresì improponibili, in sede di impugnazione di atti successivi, le eccezioni già suscettibili di essere fatte valere impugnando tali precedenti intimazioni. In sostanza, il primo giudice, nella misura in cui ha rilevato vizi di notifica degli avvisi di accertamento ovvero delle cartelle, pur seguite dalla notifica di altre intimazioni non impugnate, ha obliterato il fondamentale principio informatore del processo tributario, di cui all'art. 19 co. III D.lgs.
546/92, a mente del quale ciascun atto notificato è impugnabile esclusivamente per vizi propri.
Né può sostenersi che le intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2 D.P.R.
602/73 dall'agente della riscossione siano atti impugnabili soltanto in via facoltativa, poiché non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2
DPR 602/73. La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita.
Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass.
23832/07 e 31240/19 (secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”).
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del
05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513;
Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n.
31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez.
5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”. Più recentemente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione relativa al vizio di notifica della sottostante cartella o del sottostante avviso di accertamento diventa inammissibile.
Ciò posto sul piano interpretativo, venendo alla specifica disamina della documentazione riguardante le notifiche documentate da ADER, deve rilevarsi che, quanto alla cartella sub 1), essendo l'ultimo atto interruttivo identificabile con l'intimazione n.
09420229005214203000 - notificata l'08/10/2022, a mezzo posta, a mani di familiare convivente (tale Nominativo_1), che sottoscrisse la cartolina postale - la prescrizione è stata utilmente interrotta, né è maturata la prescrizione medio tempore, tra la notifica di detta intimazione e la notifica dell'intimazione impugnata in questo procedimento. A fronte di ciò, per le ragioni sopra illustrate, non vi è luogo per approfondire se, all'atto della notifica della predetta intimazione n. 09420229005214203000, notificata l'08/10/2022, la prescrizione fosse o meno già maturata, atteso che un siffatto vizio avrebbe dovuto essere denunciato in sede di impugnazione di essa intimazione notificata, quale “vizio proprio” della medesima. Non essendo stata tale intimazione impugnata, il contribuente non è più legittimato a far valere tale vizio, potendo censurare la successiva intimazione esclusivamente per vizi propri, come sopra chiarito.
Analogamente, in relazione alle cartelle sub. 2), 3), 5), 6), 8), è intervenuta la notifica dell'intimazione n. 09420219000761237000, eseguita ex art. 140 c.p.c. e perfezionatasi con l'inoltro della CAD, recapitata in data 30/11/2021, come da sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento (sottoscrizione che appare riconducibile proprio al contribuente
“Resistente_1”). Anche in questo caso, non è maturato il termine prescrizionale tra la notifica di tale intimazione e la notifica di quella quivi impugnata. In relazione alla cartella sub 7), la prescrizione è stata da ultimo interrotta dalla notifica dell'intimazione n. 09420229005829619, notificata a mezzo posta in data 8.10.22 (e non invece il 20.8.22, come dedotto nell'appello), nelle mani della predetta “Nominativo_1”, che ebbe a sottoscrivere, con grafia perfettamente leggibile, la cartolina di ricevimento.
Nella stessa data, e con le stesse modalità, fu notificata la cartella sub 9).
È peraltro pacifico, in seno alla giurisprudenza di legittimità che, in alle notifiche eseguite a mezzo raccomandata postale, il contribuente può dolersi del mancato invio di una seconda raccomandata informativa, atteso che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del
d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata). [Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016 (Rv. 640025); v. anche, ex multis, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024].
Pertanto, l'intimazione oggi impugnata è intervenuta a ridosso dei predetti atti interruttivi, sì che, in relazione a nessuno dei crediti tributaria azionati, può dirsi maturata nelle more la prescrizione.
La sentenza di prime cure, dunque – fermo restando il capo, non impugnato, riguardante il difetto di giurisdizione - deve essere integralmente riformata.
Tale decisione è stata, con tutta evidenza, condizionata, da un lato, dalla difficoltà di lettura della documentazione prodotta in quel grado da ADER, documentazione non indicizzata e “caricata” in file differenti, per gli atti interruttivi e per le relative notifiche, sì da rendere estremamente dispendioso il relativo abbinamento, e, dall'altro, dalla genericità delle difese spiegate, in quel grado di giudizio, da essa ADER, che si era ivi limitata a dedurre, genericamente, l'avvenuta notifica delle cartelle e degli atti prodromici, senza neppure soffermarsi sui successivi atti interruttivi e senza effettuare una disamina analitica, atto per atto, come invece effettuato in appello (sia pure incorrendo in taluni refusi).
Si ritiene, comunque, che ciò non valga ad integrare una inammissibilità dell'atto di appello, per novità delle eccezioni, con violazione dell'art. 57 D.lgs. 546/92, poiché tali difese erano state comunque, sia pure genericamente, spiegate in primo grado e perché non si è al cospetto di eccezioni in senso tecnico, ma di mere difese, sì che, alla stregua della documentazione versata in atti dalla resistente, il primo giudice avrebbe dovuto, in ogni caso, rilevare l'utile interruzione della prescrizione e respingere il ricorso. Ciò può essere valutato, tuttavia, sul piano del regime delle spese, di cui si dispone perciò l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado, in relazione a tutte le cartelle inerenti la giurisdizione del giudice tributario.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
RE GA
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice PANTANO GIULIA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2731/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_4 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia Nazionale Per L'Attrazione Degli Investimenti E Lo S - P.IVA_1
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1460/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO CALABRIA sez. 1 e pubblicata il 21/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420239007737920000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420110019063829000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420120016506615000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420130022252980000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420140014293072000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150010063979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420150010063979000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160028853303000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024290605000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180024290605000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420220018386948000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 76/2026 depositato il 23/01/2026
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Resistente_1I – , con ricorso notificato in data 27.02.2024 ad Agenzia Entrate
Riscossione, alla Regione Calabria, alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
Sviluppo di impresa, impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria, l'intimazione di pagamento n. 094 2023 9007737920/000 con cui era ingiunto il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:
1) n. 094 2011 001906382900 per € 98,02, a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anno 2006, asseritamente notificata in data 11.07.2011, della;
2) n. 094 2012 0016506615000 per € 77,72, a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anno 2007, asseritamente notificata in data 18.07.2012;
3) n. 094 2013 0022252980000 per € 568,95, a titolo di Tassa Automobilistica, inerente anno 2007, asseritamente notifica in data 19.12.2013;
4) n. 094 2014 0010424373000 per € 7.711,50, a titolo di Rate finanziamento agevolato, anno 2012, asseritamente notificata in data 01.12.2014.
5) n. 094 2014 0014293072000, per € 548,37, a titolo di Tassa Automobilistica, anno 2008, asseritamente notificata in data 01.12.2014;
6) n. 094 2015 0010063979000 per € 1.045,64, a titolo di Tassa Automobilistica, anni
2009/2010, asseritamente notificata in data 22.10.2015;
7) n. 094 2016 0028853303000 per € 404,78, a titolo di IVA, anno 2013, asseritamente notificata in data 12.02.2017;
8) n. 094 2018 0024290605000 per € 128,57, a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anni 2014/2016, asseritamente notificata in data 01.01.2019;
9) n. 094 2022 0018386948000 per € 87,62, a titolo di Diritto Annuale Camera di
Commercio, anno 2017, asseritamente notificata in data 08.10.2022.
Il ricorrente eccepiva, in sintesi, la mancata notifica dei titoli sottostanti l'intimazione impugnata e la prescrizione/decadenza delle pretese.
Si costituivano tutti gli enti convenuti, instando per il rigetto del ricorso, segnatamente sulla base della documentazione prodotta da ADER, attestante l'avvenuta notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi. L'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa eccepiva altresì il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Ordinario. Con sentenza n. 1460/25, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in favore dell'AGO, in relazione alla cartella
09420140010424373000 sub 4), accogliendo al riguardo l'eccezione della predetta Agenzia
Nazionale. Nel resto, ha accolto il ricorso, rilevando, in sostanza, che non soccorreva, in relazione alle altre cartelle, la prova della notifica di taluno degli atti integranti la sequela procedimentale prescritta dal legislatore. Le spese di lite sono state poste, in solido, a carico degli uffici resistenti, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello ADER, sottolineando che tutte le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate e che era stata già documentata in primo grado la notifica dei seguenti atti della riscossione, nelle suddette date:
• 25/02/2017 09420179000210585000 Avvisi di Intimazione;
• 06/03/2020 09480201900020721000 Preavviso di Fermo;
• 30/11/2021 09420219000761237000 Avvisi di Intimazione;
• 08/10/2022 09420229005214203000 Avvisi di Intimazione.
Ha sottolineato, ancora, che dalla consultazione del documento denominato
“certificazione istruttoria”, già prodotto, è possibile abbinare tali atti a ciascuna delle cartelle di pagamento alle quali essi si riferiscono, nei termini che seguono:
- Cartella n. -829: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -203
20/08/2012);
- Cartella n. -980: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -237
30/11/2021);
- Cartella n. -615: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -237
30/11/2021);
- Cartella n. -072: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -237
30/11/2021); - Cartella n. -979: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione n. -237
30/11/2021);
- Cartella n. -303: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione -619
20/08/2022);
- Cartella n. -605: credito non prescritto (ultimo atto interruttivo: intimazione -237
30/11/2021);
- Cartella n. -948: credito non prescritto, cartella ritualmente notificata a persona di famiglia a mezzo posta in data 08/10/2022.
Ha osservato, altresì, che il corso della prescrizione era stato sospeso dalla normativa emergenziale di cui all'art. 68 d.l. 18/20. Ha concluso, dunque, per l'integrale riforma della sentenza gravata (salvo che nel capo dichiarativo del difetto di giurisdizione), con vittoria di spese.
L'ADE si è costituita, assumendo una posizione adesiva alle richieste dell'appellante, gli altri uffici sono rimasti contumaci in appello.
Il contribuente si è costituito, tardivamente, soltanto in data 16.1.26.
All'esito della udienza odierna, il giudizio è stato quindi deciso, come da dispositivo.
III – Va preliminarmente sottolineato che il contribuente si è costituito in appello soltanto 5 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione, financo oltre il termine fissato per il deposito di memorie illustrative ex art. 32 co. II d.lgs. 546/92, sì da precludere alle controparti qualsivoglia possibilità di instaurare un proficuo contraddittorio in merito alle deduzioni difensive ivi spiegate.
Nel merito, l'appello si appalesa comunque fondato.
Non risultano condivisibili le notazioni del primo giudice, laddove rilevano la mancata prova della valida notifica di atti interruttivi successivi alla notifica delle cartelle, né laddove si soffermano su vizi di notifica riguardante atti sottostanti a quelli ritualmente notificati e non impugnati. Difatti, la documentazione prodotta in primo grado assume valenza probante in ordine alla notifica di precedenti intimazioni di pagamento, che, in relazione a tutte le cartelle richiamate nell'intimazione oggi impugnata, avevano interrotto la prescrizione, rendendo altresì improponibili, in sede di impugnazione di atti successivi, le eccezioni già suscettibili di essere fatte valere impugnando tali precedenti intimazioni. In sostanza, il primo giudice, nella misura in cui ha rilevato vizi di notifica degli avvisi di accertamento ovvero delle cartelle, pur seguite dalla notifica di altre intimazioni non impugnate, ha obliterato il fondamentale principio informatore del processo tributario, di cui all'art. 19 co. III D.lgs.
546/92, a mente del quale ciascun atto notificato è impugnabile esclusivamente per vizi propri.
Né può sostenersi che le intimazioni di pagamento emesse ex art. 50 co. 2 D.P.R.
602/73 dall'agente della riscossione siano atti impugnabili soltanto in via facoltativa, poiché non ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92. Difatti, l'opposta conclusione risulta avallata dalla presenza, in tale elencazione, alla lettera e), dell'avviso di mora, atto sostituito, nell'attuale sistema di riscossione, dall'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2
DPR 602/73. La mancata eliminazione dell'avviso di mora dall'elencazione di cui all'art. 19 cit., allorché tale atto riscossivo è stato soppiantato dall'intimazione di pagamento, induce a ritenere che tale disposizione debba attualmente riferirsi all'intimazione di pagamento, avente una funzione del tutto equipollente al precedente atto di mora: ragionare diversamente equivarrebbe a fornire una non consentita interpretatio abrogans di una previsione normativa che il legislatore non ha mai inteso abrogare, neppure in via implicita.
Pertanto, si ritiene che l'intimazione di pagamento costituisca un atto soggetto ad impugnazione necessaria e che la mancata impugnazione di tale atto non consenta al debitore di far valere, in sede di impugnazione di un atto successivo, la prescrizione maturata all'atto della notifica della precedente intimazione non impugnata.
L'intimazione de qua è ritenuta, del resto, obbligatoriamente impugnabile da Cass.
23832/07 e 31240/19 (secondo cui: “la contribuente aveva l'onere di impugnare nei termini l'intimazione di pagamento, con cui veniva resa edotta delle cartelle di pagamento, di cui sostiene non aver ricevuto alcuna notifica precedentemente”).
Una conferma circa la correttezza di queste conclusioni è evincibile, peraltro, da un recente pronunciamento della Sezione tributaria della S.C. (Sez. 5, Ordinanza n. 22108 del
05/08/2024), secondo cui “l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante:
Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)”.
La stessa pronuncia evidenzia che la precedente giurisprudenza, incline ad affermare la mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di intimazione “si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513;
Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n.
31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez.
5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti … (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio 2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa).”. Più recentemente, infine, la S.C., con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, ha riaffermato l'orientamento secondo cui l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione ex art. 50 c. 2 DPR 602/73 è un atto riconducibile al novero degli atti tipizzati contemplati dall'art. 19 d.lgs. 546/92, in quanto equiparabile all'avviso di mora. Ciò importa che, qualora, il contribuente non impugni tempestivamente l'intimazione, eccependo l'intervenuta prescrizione del debito tributario, la pretesa si consolida e l'eccezione relativa al vizio di notifica della sottostante cartella o del sottostante avviso di accertamento diventa inammissibile.
Ciò posto sul piano interpretativo, venendo alla specifica disamina della documentazione riguardante le notifiche documentate da ADER, deve rilevarsi che, quanto alla cartella sub 1), essendo l'ultimo atto interruttivo identificabile con l'intimazione n.
09420229005214203000 - notificata l'08/10/2022, a mezzo posta, a mani di familiare convivente (tale Nominativo_1), che sottoscrisse la cartolina postale - la prescrizione è stata utilmente interrotta, né è maturata la prescrizione medio tempore, tra la notifica di detta intimazione e la notifica dell'intimazione impugnata in questo procedimento. A fronte di ciò, per le ragioni sopra illustrate, non vi è luogo per approfondire se, all'atto della notifica della predetta intimazione n. 09420229005214203000, notificata l'08/10/2022, la prescrizione fosse o meno già maturata, atteso che un siffatto vizio avrebbe dovuto essere denunciato in sede di impugnazione di essa intimazione notificata, quale “vizio proprio” della medesima. Non essendo stata tale intimazione impugnata, il contribuente non è più legittimato a far valere tale vizio, potendo censurare la successiva intimazione esclusivamente per vizi propri, come sopra chiarito.
Analogamente, in relazione alle cartelle sub. 2), 3), 5), 6), 8), è intervenuta la notifica dell'intimazione n. 09420219000761237000, eseguita ex art. 140 c.p.c. e perfezionatasi con l'inoltro della CAD, recapitata in data 30/11/2021, come da sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento (sottoscrizione che appare riconducibile proprio al contribuente
“Resistente_1”). Anche in questo caso, non è maturato il termine prescrizionale tra la notifica di tale intimazione e la notifica di quella quivi impugnata. In relazione alla cartella sub 7), la prescrizione è stata da ultimo interrotta dalla notifica dell'intimazione n. 09420229005829619, notificata a mezzo posta in data 8.10.22 (e non invece il 20.8.22, come dedotto nell'appello), nelle mani della predetta “Nominativo_1”, che ebbe a sottoscrivere, con grafia perfettamente leggibile, la cartolina di ricevimento.
Nella stessa data, e con le stesse modalità, fu notificata la cartella sub 9).
È peraltro pacifico, in seno alla giurisprudenza di legittimità che, in alle notifiche eseguite a mezzo raccomandata postale, il contribuente può dolersi del mancato invio di una seconda raccomandata informativa, atteso che “In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del
d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata). [Cass. civ., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12083 del 13/06/2016 (Rv. 640025); v. anche, ex multis, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9866 del 11/04/2024].
Pertanto, l'intimazione oggi impugnata è intervenuta a ridosso dei predetti atti interruttivi, sì che, in relazione a nessuno dei crediti tributaria azionati, può dirsi maturata nelle more la prescrizione.
La sentenza di prime cure, dunque – fermo restando il capo, non impugnato, riguardante il difetto di giurisdizione - deve essere integralmente riformata.
Tale decisione è stata, con tutta evidenza, condizionata, da un lato, dalla difficoltà di lettura della documentazione prodotta in quel grado da ADER, documentazione non indicizzata e “caricata” in file differenti, per gli atti interruttivi e per le relative notifiche, sì da rendere estremamente dispendioso il relativo abbinamento, e, dall'altro, dalla genericità delle difese spiegate, in quel grado di giudizio, da essa ADER, che si era ivi limitata a dedurre, genericamente, l'avvenuta notifica delle cartelle e degli atti prodromici, senza neppure soffermarsi sui successivi atti interruttivi e senza effettuare una disamina analitica, atto per atto, come invece effettuato in appello (sia pure incorrendo in taluni refusi).
Si ritiene, comunque, che ciò non valga ad integrare una inammissibilità dell'atto di appello, per novità delle eccezioni, con violazione dell'art. 57 D.lgs. 546/92, poiché tali difese erano state comunque, sia pure genericamente, spiegate in primo grado e perché non si è al cospetto di eccezioni in senso tecnico, ma di mere difese, sì che, alla stregua della documentazione versata in atti dalla resistente, il primo giudice avrebbe dovuto, in ogni caso, rilevare l'utile interruzione della prescrizione e respingere il ricorso. Ciò può essere valutato, tuttavia, sul piano del regime delle spese, di cui si dispone perciò l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado, in relazione a tutte le cartelle inerenti la giurisdizione del giudice tributario.
Spese interamente compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 22 gennaio 2026
Il Presidente estensore
RE GA