Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 94
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica dei titoli sottostanti l'intimazione

    La Corte ritiene che la mancata impugnazione delle precedenti intimazioni di pagamento, aventi natura di atti impugnabili, precluda la deduzione di vizi relativi alla notifica delle cartelle sottostanti o alla maturazione della prescrizione in quel momento.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza delle pretese

    La Corte, basandosi sulla documentazione prodotta dall'appellante (ADER), ritiene che le notifiche di intimazioni di pagamento successive abbiano validamente interrotto il corso della prescrizione, rendendo improponibili le eccezioni di prescrizione maturate prima di tali atti interruttivi, qualora questi ultimi non siano stati impugnati.

  • Accolto
    Regolare notifica degli atti di riscossione e interruzione della prescrizione

    La Corte accoglie l'appello, ritenendo provata la notifica di intimazioni di pagamento che hanno interrotto la prescrizione. La mancata impugnazione di tali intimazioni rende inammissibili le eccezioni relative alla prescrizione o alla notifica delle cartelle sottostanti.

  • Altro
    Sospensione della prescrizione per normativa emergenziale

    Sebbene menzionata dall'appellante, la Corte non si sofferma specificamente su questo punto nella motivazione principale, concentrandosi sull'interruzione della prescrizione tramite intimazioni e sulla loro impugnabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 26/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 94
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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