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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/09/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 478 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa
da
in persona del Ministro p.t., Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia;
appellanti contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Colacci;
appellato
OGGETTO: APPELLO IN RIASSUNZIONE – ALTRE IPOTESI DI
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE NON RICOMPRESE NELLE
ALTRE MATERIE (ART. 2043 C.C. E NORME SPECIALI).
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale, in accoglimento del presente gravame e in
riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare
che, a seguito del tamponamento descritto in premessa, la
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale proprietaria del rimorchio è tenuta (in
solido con il proprietario della motrice e il conducente
dell'autoarticolato) al pagamento, in favore del
[...]
, della somma di € 1.467,60 ovvero della Parte_1
maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del
sinistro fino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di tutti e quattro i gradi di giudizio.”;
per parte appellata: “ – in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio per la
mancata riassunzione nel termine di legge dal deposito
dell'ordinanza della Corte di Cassazione;
- in subordine,
nel merito, si insiste per l'accoglimento delle
conclusioni svolte da parte appellata nella propria
comparsa di costituzione e risposta sopra riprodotta,
anche con riferimento alla necessità di integrazione del
contraddittorio nei confronti di Controparte_2
, quale compagnia assicuratrice del veicolo tamponante
[...]
ovvero nei confronti di quale Controparte_3
impresa designata per la regione Umbria del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada. Con vittoria di
spese e competenze professionali del presente giudizio
oltre Spese generali, Iva e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., il chiedeva l'integrale riforma della Parte_1
pag. 2/11 sentenza appellata.
1.1. A fondamento della riassunzione proposta,
l'Amministrazione rappresentava:
- che, in data 16.4.2012, l'Assistente Capo della
Polizia di Stato a bordo del proprio Persona_1
autoveicolo, veniva tamponato da tergo da un autoarticolato (targato DP 505 JL), formato da una motrice di proprietà della e da un rimorchio di CP_4
proprietà di;
Controparte_1
- che i postumi riportati dal dipendente dell'Amministrazione appellante costringevano il medesimo dipendente ad un periodo di assenza dal lavoro;
- che, pertanto, il conveniva, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Terni, il conducente dell'autotreno, il proprietario della motrice (risultata sprovvista di copertura assicurativa) e Controparte_1
proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni commisurati agli emolumenti versati al dipendente durante il periodo di assenza dal servizio, per i postumi conseguenti al suddetto incidente stradale;
- che il Giudice di Pace pronunciava sentenza non definitiva (n. 967/2015 del 21.11.2015), con cui dichiarava il difetto di legittimazione passiva di
[...]
disponendo, con separata ordinanza, la CP_1
prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri pag. 3/11 convenuti;
- che il proponeva appello, Parte_1
avanti al Tribunale di Perugia, avverso la suddetta sentenza, per violazione dell'art. 2054 c.c., deducendo che del fatto illecito del terzo dovevano rispendere in solido sia il proprietario della motrice, sia il proprietario del rimorchio;
- che con sentenza n. 1101/2016, pubblicata in data
24.5.2016, il Tribunale di Perugia rigettava l'appello,
confermando le statuizioni rese dalla sentenza di primo grado;
- che, a seguito di impugnazione per Cassazione, la
Corte di Cassazione accoglieva il ricorso mediante ordinanza n. 27371/2017 del 20.9.2017 (depositata in data
17.11.2017), disponendo il rinvio della causa al Tribunale
di Perugia, ai sensi dell'art. 383 c.p.c.;
- che, pertanto, sussisteva l'interesse del
[...]
alla riassunzione della presente causa, al Parte_1
fine di ottenere l'accoglimento dell'appello proposto,
secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e rilevando:
- che il aveva erroneamente Parte_1
riassunto la causa dinanzi all'intestato Tribunale non già
con atto di citazione, bensì mediante ricorso, notificato pag. 4/11 oltre i termini di legge;
- che, pertanto, il giudizio doveva dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., in quanto tardivamente riassunto;
- che, nel merito, l'impugnazione proposta doveva considerarsi infondata, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado.
1.3. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 21.5.2025, all'esito della quale il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. La riassunzione proposta dal Parte_1 Parte_1
è tardiva, ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
2.1. Secondo quanto disposto dalla norma in commento,
“la riassunzione della causa davanti al giudice del
rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre
tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di
cassazione” (art. 392, c.1, c.p.c.). Il termine per la riassunzione ha, quindi, quale dies a quo, la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione,
effettuata mediante deposito in cancelleria (cfr. art. 133
c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile).
L'art. 392 c.p.c. precisa, inoltre, che “la
riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” (c.
2).
pag. 5/11 Tale ultima disposizione deve essere coordinata con il principio generale per cui il giudizio di rinvio deve essere riassunto con la stessa forma (citazione o ricorso)
prevista per l'instaurazione del giudizio originario.
In altri termini, la riassunzione della causa in seguito a cassazione con rinvio, ex art. 392 c.p.c., si effettua con atto di citazione, tranne i casi in cui il rito applicabile alla controversia sia quello speciale (come quello del lavoro o camerale), per i quali è richiesta la forma prevista dal rito stesso, ossia il ricorso.
Ne consegue come, ai fini del rispetto del termine perentorio previsto dalla norma, sia necessaria l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione ad almeno una delle parti che devono partecipare al giudizio, ovvero il deposito del ricorso in cancelleria, laddove questa sia la forma dell'atto introduttivo imposta dal rito applicabile alla controversia. In particolare, nelle controversie soggetto al rito del lavoro, e comunque in tutti quelli che hanno avvio con ricorso, la riassunzione deve essere effettuata mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice di rinvio, successivamente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
È, infatti, il deposito del ricorso entro il termine ad evitare ogni decadenza, a prescindere dalle successive vicende della vocatio in ius, così da impedire la pag. 6/11 pronuncia di estinzione del giudizio;
ipotesi, questa,
che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie.
Nel presente giudizio, invero, il rito applicabile risulta essere quello ordinario, quale rito originario con cui si è svolta la controversia, e, di conseguenza,
l'instaurazione del giudizio di riassunzione avrebbe dovuto seguire le forme dell'atto di citazione.
Tuttavia, il ha erroneamente Parte_1
introdotto il presente giudizio mediante ricorso,
depositato presso l'intestato Tribunale in data 30.1.2018
e notificato a a mezzo del servizio Controparte_1
postale, in data 28.3.2018, come risulta dalla documentazione in atti.
Posto che la cassazione con rinvio della sentenza impugnata è avvenuta con la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 27371/2017, depositata in data 17.11.2017,
la notifica del ricorso, assieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparazione, è, quindi,
avvenuta ben oltre il termine perentorio previsto dalla norma sopra citata. Si evidenzia, infatti, che nell'ipotesi in cui la riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, la stessa potrà
ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, soltanto nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dal citato art. 392 c.1, c.p.c.; cosa, nel caso concreto, non è
pag. 7/11 avvenuta, atteso che la notificazione del ricorso è stata effettuata – come già sopra esposto - in data 28.3.20218,
quindi oltre il termine ultimo (17.2.2018) per la proposizione della riassunzione.
Sul punto, l'Avvocatura dello Stato si è difesa,
rappresentando come la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio sia mera attività di impulso processuale, tesa ad instaurare un processo che ha, quale unico fine, il riesame della questione - già decisa - alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Considerato, dunque, che lo scopo della riassunzione è la mera manifestazione della volontà dell'istante di conseguire una pronuncia sulla domanda, i cui elementi sono precisati e immutabili, tale finalità non può – in tesi - ritenersi inficiata a causa del modello di atto processuale prescelto per la instaurazione del giudizio;
e ciò alla luce del principio dell'equivalenza delle forme degli atti processuali, di cui all'art. 156 c.p.c.
Tali deduzioni non colgono nel segno, atteso che la validità dell'atto di riassunzione deve, ad ogni modo,
coordinarsi con il rispetto dei termini processuali previsti per l'instaurazione del giudizio.
È pur vero che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, bensì come attività processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la pag. 8/11 sentenza cassata.
Il giudizio di rinvio, infatti, a differenza di quello di appello (che si caratterizza per il suo effetto devolutivo), è un giudizio “chiuso” che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della Corte
di Cassazione, non quella di primo grado;
in particolare,
diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di
Cassazione ed alle parti è inibito rimetterli in discussione. Ne discende che per la validità dell'atto di riassunzione non deve ritenersi imposta l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (cfr. Cass. n. 37200/2022).
Ciò non toglie, però, che, a prescindere dall'adozione dell'atto di citazione o di ricorso per l'introduzione del giudizio, lo stesso debba rispettare, appunto, i termini processuali previsti per il rito che doveva essere seguito. Termini che non costituiscono un mero formalismo e sui quali si fonda sia l'affidamento riposto dalle altre parti in ordine alle attività processuali che possono essere compiute, sia – conseguentemente - il principio della certezza dei rapporti giuridici.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto,
dovrà essere dichiarata la tardività della riassunzione pag. 9/11 proposta e, per l'effetto, l'estinzione dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 393 c.p.c..
Ovviamente nel caso di specie l'estinzione opera per il solo segmento di processo che interessa l'odierna parte appellata (avendo il Giudice di Pace separato la domanda proposta nei confronti di da quella formulata CP_1
contro altre parti).
3. Quanto alle spese dei giudizi, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate così come stabilito dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.. Sul punto si veda anche il principio espresso da Cassazione sent. n.
1368 del 1985.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 478 del
2018 sul ricorso in appello proposto da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1)- dichiara la tardività del ricorso in riassunzione proposto da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara l'estinzione dell'intero processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Perugia, il 12.9.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
pag. 10/11 pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 478 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018 e promossa
da
in persona del Ministro p.t., Parte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Perugia;
appellanti contro
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Colacci;
appellato
OGGETTO: APPELLO IN RIASSUNZIONE – ALTRE IPOTESI DI
RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE NON RICOMPRESE NELLE
ALTRE MATERIE (ART. 2043 C.C. E NORME SPECIALI).
CONCLUSIONI:
per parte appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale, in accoglimento del presente gravame e in
riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare
che, a seguito del tamponamento descritto in premessa, la
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale proprietaria del rimorchio è tenuta (in
solido con il proprietario della motrice e il conducente
dell'autoarticolato) al pagamento, in favore del
[...]
, della somma di € 1.467,60 ovvero della Parte_1
maggior o minor somma ritenuta di giustizia, oltre
rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del
sinistro fino al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di tutti e quattro i gradi di giudizio.”;
per parte appellata: “ – in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio per la
mancata riassunzione nel termine di legge dal deposito
dell'ordinanza della Corte di Cassazione;
- in subordine,
nel merito, si insiste per l'accoglimento delle
conclusioni svolte da parte appellata nella propria
comparsa di costituzione e risposta sopra riprodotta,
anche con riferimento alla necessità di integrazione del
contraddittorio nei confronti di Controparte_2
, quale compagnia assicuratrice del veicolo tamponante
[...]
ovvero nei confronti di quale Controparte_3
impresa designata per la regione Umbria del Fondo di
Garanzia per le vittime della strada. Con vittoria di
spese e competenze professionali del presente giudizio
oltre Spese generali, Iva e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., il chiedeva l'integrale riforma della Parte_1
pag. 2/11 sentenza appellata.
1.1. A fondamento della riassunzione proposta,
l'Amministrazione rappresentava:
- che, in data 16.4.2012, l'Assistente Capo della
Polizia di Stato a bordo del proprio Persona_1
autoveicolo, veniva tamponato da tergo da un autoarticolato (targato DP 505 JL), formato da una motrice di proprietà della e da un rimorchio di CP_4
proprietà di;
Controparte_1
- che i postumi riportati dal dipendente dell'Amministrazione appellante costringevano il medesimo dipendente ad un periodo di assenza dal lavoro;
- che, pertanto, il conveniva, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Terni, il conducente dell'autotreno, il proprietario della motrice (risultata sprovvista di copertura assicurativa) e Controparte_1
proprietaria del semirimorchio agganciato alla motrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni commisurati agli emolumenti versati al dipendente durante il periodo di assenza dal servizio, per i postumi conseguenti al suddetto incidente stradale;
- che il Giudice di Pace pronunciava sentenza non definitiva (n. 967/2015 del 21.11.2015), con cui dichiarava il difetto di legittimazione passiva di
[...]
disponendo, con separata ordinanza, la CP_1
prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri pag. 3/11 convenuti;
- che il proponeva appello, Parte_1
avanti al Tribunale di Perugia, avverso la suddetta sentenza, per violazione dell'art. 2054 c.c., deducendo che del fatto illecito del terzo dovevano rispendere in solido sia il proprietario della motrice, sia il proprietario del rimorchio;
- che con sentenza n. 1101/2016, pubblicata in data
24.5.2016, il Tribunale di Perugia rigettava l'appello,
confermando le statuizioni rese dalla sentenza di primo grado;
- che, a seguito di impugnazione per Cassazione, la
Corte di Cassazione accoglieva il ricorso mediante ordinanza n. 27371/2017 del 20.9.2017 (depositata in data
17.11.2017), disponendo il rinvio della causa al Tribunale
di Perugia, ai sensi dell'art. 383 c.p.c.;
- che, pertanto, sussisteva l'interesse del
[...]
alla riassunzione della presente causa, al Parte_1
fine di ottenere l'accoglimento dell'appello proposto,
secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e rilevando:
- che il aveva erroneamente Parte_1
riassunto la causa dinanzi all'intestato Tribunale non già
con atto di citazione, bensì mediante ricorso, notificato pag. 4/11 oltre i termini di legge;
- che, pertanto, il giudizio doveva dichiararsi estinto, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., in quanto tardivamente riassunto;
- che, nel merito, l'impugnazione proposta doveva considerarsi infondata, con conseguente conferma della sentenza resa in primo grado.
1.3. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 21.5.2025, all'esito della quale il giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
2. La riassunzione proposta dal Parte_1 Parte_1
è tardiva, ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
2.1. Secondo quanto disposto dalla norma in commento,
“la riassunzione della causa davanti al giudice del
rinvio, può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre
tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di
cassazione” (art. 392, c.1, c.p.c.). Il termine per la riassunzione ha, quindi, quale dies a quo, la pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione,
effettuata mediante deposito in cancelleria (cfr. art. 133
c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile).
L'art. 392 c.p.c. precisa, inoltre, che “la
riassunzione si fa con citazione, la quale è notificata
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti” (c.
2).
pag. 5/11 Tale ultima disposizione deve essere coordinata con il principio generale per cui il giudizio di rinvio deve essere riassunto con la stessa forma (citazione o ricorso)
prevista per l'instaurazione del giudizio originario.
In altri termini, la riassunzione della causa in seguito a cassazione con rinvio, ex art. 392 c.p.c., si effettua con atto di citazione, tranne i casi in cui il rito applicabile alla controversia sia quello speciale (come quello del lavoro o camerale), per i quali è richiesta la forma prevista dal rito stesso, ossia il ricorso.
Ne consegue come, ai fini del rispetto del termine perentorio previsto dalla norma, sia necessaria l'avvenuta notificazione dell'atto di citazione ad almeno una delle parti che devono partecipare al giudizio, ovvero il deposito del ricorso in cancelleria, laddove questa sia la forma dell'atto introduttivo imposta dal rito applicabile alla controversia. In particolare, nelle controversie soggetto al rito del lavoro, e comunque in tutti quelli che hanno avvio con ricorso, la riassunzione deve essere effettuata mediante deposito di ricorso nella cancelleria del giudice di rinvio, successivamente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
È, infatti, il deposito del ricorso entro il termine ad evitare ogni decadenza, a prescindere dalle successive vicende della vocatio in ius, così da impedire la pag. 6/11 pronuncia di estinzione del giudizio;
ipotesi, questa,
che, tuttavia, non ricorre nel caso di specie.
Nel presente giudizio, invero, il rito applicabile risulta essere quello ordinario, quale rito originario con cui si è svolta la controversia, e, di conseguenza,
l'instaurazione del giudizio di riassunzione avrebbe dovuto seguire le forme dell'atto di citazione.
Tuttavia, il ha erroneamente Parte_1
introdotto il presente giudizio mediante ricorso,
depositato presso l'intestato Tribunale in data 30.1.2018
e notificato a a mezzo del servizio Controparte_1
postale, in data 28.3.2018, come risulta dalla documentazione in atti.
Posto che la cassazione con rinvio della sentenza impugnata è avvenuta con la pronuncia della Corte di
Cassazione n. 27371/2017, depositata in data 17.11.2017,
la notifica del ricorso, assieme al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparazione, è, quindi,
avvenuta ben oltre il termine perentorio previsto dalla norma sopra citata. Si evidenzia, infatti, che nell'ipotesi in cui la riassunzione avvenga erroneamente con ricorso anziché con atto di citazione, la stessa potrà
ritenersi tempestiva, secondo le regole generali, soltanto nel caso in cui la notificazione del ricorso sia effettuata entro il termine perentorio previsto dal citato art. 392 c.1, c.p.c.; cosa, nel caso concreto, non è
pag. 7/11 avvenuta, atteso che la notificazione del ricorso è stata effettuata – come già sopra esposto - in data 28.3.20218,
quindi oltre il termine ultimo (17.2.2018) per la proposizione della riassunzione.
Sul punto, l'Avvocatura dello Stato si è difesa,
rappresentando come la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio sia mera attività di impulso processuale, tesa ad instaurare un processo che ha, quale unico fine, il riesame della questione - già decisa - alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione.
Considerato, dunque, che lo scopo della riassunzione è la mera manifestazione della volontà dell'istante di conseguire una pronuncia sulla domanda, i cui elementi sono precisati e immutabili, tale finalità non può – in tesi - ritenersi inficiata a causa del modello di atto processuale prescelto per la instaurazione del giudizio;
e ciò alla luce del principio dell'equivalenza delle forme degli atti processuali, di cui all'art. 156 c.p.c.
Tali deduzioni non colgono nel segno, atteso che la validità dell'atto di riassunzione deve, ad ogni modo,
coordinarsi con il rispetto dei termini processuali previsti per l'instaurazione del giudizio.
È pur vero che la riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura non già come atto di impugnazione, bensì come attività processuale volta a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la pag. 8/11 sentenza cassata.
Il giudizio di rinvio, infatti, a differenza di quello di appello (che si caratterizza per il suo effetto devolutivo), è un giudizio “chiuso” che ha come riferimento immediato la sentenza rescissoria della Corte
di Cassazione, non quella di primo grado;
in particolare,
diversamente da quanto accade nel giudizio di appello, nel giudizio di rinvio il giudice deve pronunciare in base ai presupposti di fatto accertati dalla sentenza di
Cassazione ed alle parti è inibito rimetterli in discussione. Ne discende che per la validità dell'atto di riassunzione non deve ritenersi imposta l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (cfr. Cass. n. 37200/2022).
Ciò non toglie, però, che, a prescindere dall'adozione dell'atto di citazione o di ricorso per l'introduzione del giudizio, lo stesso debba rispettare, appunto, i termini processuali previsti per il rito che doveva essere seguito. Termini che non costituiscono un mero formalismo e sui quali si fonda sia l'affidamento riposto dalle altre parti in ordine alle attività processuali che possono essere compiute, sia – conseguentemente - il principio della certezza dei rapporti giuridici.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto,
dovrà essere dichiarata la tardività della riassunzione pag. 9/11 proposta e, per l'effetto, l'estinzione dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 393 c.p.c..
Ovviamente nel caso di specie l'estinzione opera per il solo segmento di processo che interessa l'odierna parte appellata (avendo il Giudice di Pace separato la domanda proposta nei confronti di da quella formulata CP_1
contro altre parti).
3. Quanto alle spese dei giudizi, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate così come stabilito dall'art. 310 ultimo comma c.p.c.. Sul punto si veda anche il principio espresso da Cassazione sent. n.
1368 del 1985.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado,
definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 478 del
2018 sul ricorso in appello proposto da
[...]
contro così provvede: Parte_1 Controparte_1
1)- dichiara la tardività del ricorso in riassunzione proposto da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara l'estinzione dell'intero processo;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Perugia, il 12.9.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
pag. 10/11 pag. 11/11