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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/7429
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Seconda sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7429/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CREMONA DIEGO Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PARTE CONVENUTA con il patrocinio dell'avv. CREMONA DIEGO CP_2
PARTE TERZA INTERVENUTA
Il Giudice dott. Massimo Maione Mannamo, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Parte terza intervenuta ha avanzato istanza di rimessione della causa sul ruolo in quanto, definito il giudizio con sentenza n. 126/2025 quanto al rapporto processuale tra parte attrice, e gli altri convenuti, alcuna pronuncia è stata emessa in Parte_1 ordine alla domanda proposta dagli intervenuti così che, essendovi tra le due cause- quella proposta da parte attrice e quella avanzata dagli intervenuti- una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il giudice ben potrebbe, ai sensi dell'art. 279 co II nn. 4) e 5) e co III cpc, disporre con separata ordinanza la prosecuzione della causa instaurata dagli intervenuti, previa rimessione con separata(rispetto alla sentenza già emessa)ordinanza della causa sul ruolo.
L'istanza non può essere accolta poiché la norma invocata riguarda l'ipotesi, per quel che interessa in questa sede, di sentenze non definitive che, proprio perché tali, necessitano di ulteriore istruzione.
Nella fattispecie, per contro, la sentenza emessa nella causa proposta da Parte_1
è da qualificarsi come definitiva, non essendo state avanzate
[...]
, o comunque essendo state implicitamente rigettate, mentre riguardo alla domanda degli intervenuti non vi è stata alcuna pronuncia: vizio(omessa pronuncia) da far valere o con la proposizione di una nuova domanda o con l'appello.
Né, d'altra parte, la causa degli intervenuti necessitava di ulteriore istruttoria, tanto che nella sentenza definitiva alcun cenno viene fatto all'autonoma giudizio degli intervenuti, ancorché connesso a quello principale.
Pagina 1
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Si comunichi
Firenze, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. M allora toglitissimo Maione Mannamo
Pagina 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
Seconda sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 7429/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CREMONA DIEGO Parte_1
PARTE ATTRICE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PARTE CONVENUTA con il patrocinio dell'avv. CREMONA DIEGO CP_2
PARTE TERZA INTERVENUTA
Il Giudice dott. Massimo Maione Mannamo, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Parte terza intervenuta ha avanzato istanza di rimessione della causa sul ruolo in quanto, definito il giudizio con sentenza n. 126/2025 quanto al rapporto processuale tra parte attrice, e gli altri convenuti, alcuna pronuncia è stata emessa in Parte_1 ordine alla domanda proposta dagli intervenuti così che, essendovi tra le due cause- quella proposta da parte attrice e quella avanzata dagli intervenuti- una ipotesi di litisconsorzio facoltativo, il giudice ben potrebbe, ai sensi dell'art. 279 co II nn. 4) e 5) e co III cpc, disporre con separata ordinanza la prosecuzione della causa instaurata dagli intervenuti, previa rimessione con separata(rispetto alla sentenza già emessa)ordinanza della causa sul ruolo.
L'istanza non può essere accolta poiché la norma invocata riguarda l'ipotesi, per quel che interessa in questa sede, di sentenze non definitive che, proprio perché tali, necessitano di ulteriore istruzione.
Nella fattispecie, per contro, la sentenza emessa nella causa proposta da Parte_1
è da qualificarsi come definitiva, non essendo state avanzate
[...]
, o comunque essendo state implicitamente rigettate, mentre riguardo alla domanda degli intervenuti non vi è stata alcuna pronuncia: vizio(omessa pronuncia) da far valere o con la proposizione di una nuova domanda o con l'appello.
Né, d'altra parte, la causa degli intervenuti necessitava di ulteriore istruttoria, tanto che nella sentenza definitiva alcun cenno viene fatto all'autonoma giudizio degli intervenuti, ancorché connesso a quello principale.
Pagina 1
P.Q.M.
Rigetta l'istanza.
Si comunichi
Firenze, 19 marzo 2025
Il Giudice
dott. M allora toglitissimo Maione Mannamo
Pagina 2