Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 19102/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
ORDINANZA di rigetto di ricorso ex art. 700 c.p.c.
Il Giudice,
a seguito dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. del 13.2.2025, nel procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Novara, Via Canobio n. 16, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Melone (C.F.
), che lo rappresenta e difende C.F._2
RICORRENTE contro
(P.IVA con sede in Novara, via Morera n. 2, e TE P.IVA_1
(C.F. , anche in proprio, elettivamente domiciliati in CP C.F._3
Novara, via Negroni n. 1/G, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ancora (C.F.
) che lo rappresenta e difende;
C.F._4
RESISTENTE
e contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Novara, Controparte_3 C.F._5 via Magnani Ricotti nn. 7 e 7/a, presso lo studio dell'Avv. Daniela Borré (C.F.
) che lo rappresenta e difende C.F._6
TERZO INTERVENUTO
OSSERVATO QUANTO SEGUE
1) Con ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. depositato il 30.10.2024, Parte_1
in qualità di socio di ha chiesto, unitamente alla
[...] TE nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., la revoca del liquidatore della società,
nominato con delibera assembleare del 27.7.2023, imputandogli di aver CP commesso gravi irregolarità nella gestione della società.
2) Questa, in sintesi, la prospettazione del ricorrente:
- egli è titolare di una quota pari al 33,33% del capitale sociale di TE
, mentre le restanti quote sono detenute da e da
[...] CP _3
, rispettivamente per il 55.56% e per il 11,11% del capitale sociale;
[...]
- l'attività della società era incentrata, fino alla sua messa in liquidazione, sulla gestione di una discoteca in Novara, ed è entrata in crisi a seguito della pandemia da Covid-19;
e contestualmente è stato nominato liquidatore il CP
- questi, il 6.9.2023, senza darne notizia al ricorrente, ha stipulato un contratto di affitto d'azienda con la società GI. interamente partecipata dagli stessi e CP_4 CP [...]
ed amministrata da quest'ultimo; _3
- in seguito, egli, pur dopo molte resistenze da parte del liquidatore, ha ottenuto l'accesso agli atti della società, effettuandolo il 18.1.2024;
- in questa occasione, ha appreso molte irregolarità nella gestione del liquidatore, contestandole poi allo stesso con pec del 4.4.2024;
- nel frattempo, ha formulato una proposta di acquisto dell'azienda, al prezzo di € 450.000, ma ad essa non è stato dato alcun riscontro da parte del né è mai stata oggetto di CP esame da parte dei soci, neppure in occasione della successiva assemblea tenutasi il 4 luglio
2024 per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al 2023;
- anche tale assemblea si è svolta in assenza del ricorrente, perché egli, recatosi il 3.7.2024 presso la sede sociale per consultare il progetto di bilancio, ha scoperto che questa non era presidiata da alcuno e quindi non ha potuto esaminare gli atti (il che a suo parere comporterebbe una violazione dell'art. 2429 c.c.), con la conseguenza che ha ritenuto di non partecipare all'assemblea e ne ha chiesto il differimento, ma senza successo;
- la proposta di acquisto della società da parte del è stata rinnovata una seconda Parte_1 volta nell'ottobre 2024, ed è stata nuovamente del tutto ignorata dal liquidatore.
Su queste basi fattuali, il prospetta che il liquidatore, nel momento in cui ha Parte_1 stipulato il contratto di affitto d'azienda, abbia agito in conflitto di interessi con la , e CP_1 in violazione del mandato ricevuto, posto che in questo modo ha precluso il ricorso al mercato per la liquidazione dell'attivo societario contraendo un vincolo contrattuale di lunga durata, da cui la non può sciogliersi per l'assenza della previsione della possibilità di CP_1 recedere dal contratto di affitto, e caratterizzato da condizioni inique e dall'assenza di qualunque forma di garanzia.
In via ulteriore, il avrebbe anche commesso ulteriori irregolarità, e precisamente: CP
- avrebbe violato i doveri di informare e consentire l'accesso ai documenti inerenti alla gestione della società al socio ricorrente, attuando a più riprese comportamenti ostruzionistici volti a rendere difficoltoso e oneroso tale accesso, e non differendo l'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'anno 2023 nonostante la sua legittima richiesta;
- avrebbe omesso di convocare l'assemblea dei soci a fronte della richiesta in tal senso formulata dal il 30.10.2023, e di mettere all'ordine del giorno Parte_1 dell'assemblea del luglio 2024 l'esame della sua offerta;
- avrebbe effettuato, tra il 1.2.2021 e il 16.3.2022, rimborsi di finanziamento soci in proprio favore per € 44.500, in spregio della postergazione di tali crediti;
- avrebbe effettuato altre irregolarità contabili, già oggetto di contestazione con la pec del 4.4.2004.
3) La società e il liquidatore , anche in proprio, si difendono sostenendo che: CP Part
- dall'affitto dell'azienda alla società non deriverebbe alcun danno per la CP_4 società, assicurando anzi esso le entrate che consentono di onorare i debiti societari;
pag. 2 di 7 - la soluzione dell'affitto di azienda è pienamente consentita e compatibile con la decisione di liquidare la società;
- questo evidenzierebbe anche l'assenza di alcun conflitto di interesse in capo al liquidatore;
- il ricorrente non ha mai impugnato né la delibera assembleare di nomina del liquidatore né il contratto stesso;
- l'accesso agli atti è sempre stato consentito al ricorrente, e tutte le assemblee sono state regolarmente convocate;
- la proposta di acquisto del ricorrente appare inaccettabile ed inopportuna, perché prevede un pagamento articolato in ben 72 rate e nessuna indicazione sulla provenienza del denaro;
- non sussiste alcun periculum in mora in ragione del lasso di tempo intercorso tra le condotte contestate e il ricorso all'autorità giudiziaria.
4) A sua volta, il terzo socio ha effettuato intervento, sicuramente Controparte_3 ammissibile anche in fase cautelare, con il quale contesta anch'egli le ragioni dell'urgenza della tutela cautelare, ed evidenzia la validità delle assemblee tenutesi e delle deliberazioni in esse adottate, l'insussistenza di un qualche danno per la società e del conflitto di interessi in capo al liquidatore in occasione della stipula del contratto di affitto d'azienda.
Inoltre, rappresenta la non adeguatezza della proposta di acquisto di per ragioni Parte_1 analoghe a quelle evidenziate dal CP
5) Nel merito, in primo luogo, si può certamente escludere che sussistano violazioni del diritto di accesso del socio di minoranza alla documentazione sociale che assumano significato ai fini dell'adozione del provvedimento richiesto. Infatti, il ricorrente si lamenta dell'eccessività del lasso di tempo intercorso tra la richiesta inoltrata il 7.12.2023 (doc. 6 ric.) e l'accesso effettivo, avvenuto il 18.1.2024. Questo, già all'evidenza, esclude che vi sia una qualche violazione attuale del diritto, il che è assorbente ai fini che qui interessano.
In ogni caso, dallo scambio di comunicazioni tra le parti risulta che alla richiesta formulata dal il 7.12.2023 è stato dato tempestivo riscontro con comunicazione del Parte_1
14.12.2023, nella quale erano indicate una serie di possibili date per consultare la documentazione sociale, la prima delle quali il 18.1.2024 (doc. 7 ric.). Questa data è stata poi individuata a seguito dell'ulteriore corrispondenza tra le parti (doc. 8, 9 e 10 ric.).
Pertanto, non si può ritenere che il diritto sia stato violato, tenuto conto che dalla richiesta all'accesso è decorso poco più di un mese, e anche del fatto che il periodo interessato comprendeva anche i giorni delle festività natalizie, notoriamente caratterizzati da una minore operatività.
6) Altrettanto irrilevante è la questione del mancato rinvio dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al 2023.
Al riguardo, il ricorrente rappresenta che, ricevuta regolare convocazione per l'assemblea del
4 luglio 2024 egli, il giorno prima e per mezzo di un suo delegato, si è recato presso la sede sociale trovandola chiusa. A quel punto, ha inviato al liquidatore richiesta di rinvio dell'assemblea per non aver potuto consultare il progetto di bilancio, ipotizzando una violazione dell'articolo 2429 c.c. nella parte in cui prescrive il deposito nel progetto medesimo presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti alla data dell'assemblea.
pag. 3 di 7 Così descritto, il fatto non assume alcun rilievo né per la violazione in sé (il che per la verità è pacifico perché la delibera non risulta mai impugnata da parte del ricorrente) ma neppure nel senso, voluto dal ricorrente, di dimostrare l'ostilità del liquidatore nei suoi confronti e l'opacità delle sue condotte. Infatti, l'art. 2429 c.c. non può certo imporre all'amministratore/liquidatore di predisporre un presidio della sede sociale 24 ore su 24, ma come tutte le norme che disciplinano i rapporti sociali, deve essere interpretato secondo correttezza e buona fede.
Sarebbe stato quindi onere del ricorrente, che peraltro ragionevolmente non poteva non sapere se la società avesse dipendenti che ne presidiavano la sede, di preavvisare della sua intenzione di consultare in loco il progetto di bilancio, o di concordare altre modalità. Invece, egli neppure allega di avere in qualche modo fatto richiesta di avere copia della documentazione, o di avere annunciato che si sarebbe recato presso la sede sociale nella giornata del 3 luglio, e neppure chiarisce in che fascia oraria vi si sia recato, con il che, in definitiva, il fatto di essere andato il giorno prima dell'assemblea presso una sede che, verosimilmente, poteva immaginare essere sfornita di presidio, si presta ad essere interpretato come una condotta ostruzionistica e dilatoria.
7) Infine, per la tutela d'urgenza nessun rilievo assumono il pagamento di debiti postergati, avvenuto secondo la stessa prospettazione del ricorrente ormai negli anni 2021 e 2022, e le asserite ulteriori irregolarità contabili che non sono neppure descritte con adeguata precisione, né nel ricorso né nella pec del 4.4.2024 cui il ricorso rinvia, e sarebbero comunque sprovviste di ogni supporto probatorio.
8) Più complessa, anche se ugualmente infondata, è la questione relativa all'esistenza, in capo al di una situazione di conflitto di interesse che giustifichi la sua revoca CP dall'incarico di liquidatore. ParCont Infatti, da un lato, anche se il contratto di affitto d'azienda, per conto di è stato stipulato dall'altro amministratore , è indubbio che anche il vi abbia _3 CP ParCont interesse, posto che egli di è co-amministratore e socio di maggioranza. Inoltre, è vero che il contratto presenta delle anomalie rispetto a quanto normalmente si riscontra negli affitti che hanno la funzione di traghettare l'azienda nella fase di liquidazione, perché non è previsto alcun diritto di recedere in capo alla concedente e perché nessuna garanzia assiste l'obbligo di pagamento del canone in capo all'affittuaria. Però, dall'altro lato, è anche vero che l'affitto di azienda non è in generale incompatibile con la fase di liquidazione, potendo anzi essere uno strumento utile a perseguire il miglior interesse della società, né, d'altra parte, l'art. 2487 c.c. prevede disposizioni che possano essere interpretate in senso contrario, posto che non pone limiti temporali alla fase liquidatoria ed anzi annovera tra le attività possibili dopo l'accertamento della causa di scioglimento anche l'esercizio provvisorio.
La stessa delibera assembleare del 27.7.23 (doc. 2 ric. e doc. 2 , mai impugnata dal CP
, espressamente conferisce al liquidatore il potere «[…] a mero titolo Parte_1 esemplificativo e non esaustivo […] di vendere o affittare l'intera azienda sociale, rami di essa, singoli beni o diritti aziendali o blocchi di essi, attenendosi ai criteri di cui agli articoli
2484 e seguenti del codice civile».
pag. 4 di 7 In questa situazione, si deve allora ricordare che la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, ha escluso che la presenza di un semplice interesse personale in capo all'amministratore determini l'annullabilità dell'atto da lui adottato, ponendo invece l'accento sull'esigenza che l'amministratore favorisca il proprio interesse personale a discapito di quello della società, producendo a quest'ultima un danno almeno potenziale. Così, ad esempio, Cass. 10889/2024 ha chiarito che “In tema di società di capitali, la delibera di quantificazione del compenso all'amministratore non è invalida per conflitto di interessi, ancorché adottata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che abbia partecipato all'assemblea in veste di socio, poiché essa, pur consentendogli di conseguire un suo interesse personale, non comporta, di per sé, un pregiudizio all'interesse sociale”. In termini analoghi, Cass. 7279/2023, ricorda che “In tema di società, il contratto concluso in conflitto di interessi integra l'illecito di cui all'art. 2476
c.c. allorché l'amministratore abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia per essa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione della condotta, operata secondo un giudizio "ex ante", che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione”.
Nella giurisprudenza di merito, nello stesso senso si sono espressi in periodo recente, Trib.
Roma, Sez. Imprese, 794/2023 e Trib. Catanzaro, Sez. Imprese 4.7.2022, che per comodità si riporta integralmente nel passaggio di interesse: “Affinché sussista un conflitto di interessi idoneo ad annullare il contratto è necessario che il rappresentante persegua interessi incompatibili con quelli del rappresentato, di talché la salvaguardia dei primi impedisce al rappresentante di tutelare adeguatamente quelli facenti capo al
“dominus” (v. Cass., n. 15981 del 18 luglio 2007). Tale valutazione non va condotta in termini ipotetici o astratti, ma con riferimento alle concrete caratteristiche del negozio, al fine di verificare se la creazione dell'utile per una parte implichi il sacrificio dell'altra
(v. Cass., n. 14481 del 30 maggio 2008). Da ciò la giurisprudenza della S.C., più volte pronunciatasi in materia — e, segnatamente, nel caso di fideiussione emessa da una società in favore di un'altra il cui amministratore sia contemporaneamente amministratore della prima — ha dedotto il logico corollario per cui l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la società e il proprio amministratore, ai sensi dell'art. 1394 c.c., ai fini dell'annullabilità del contratto, non può essere fatta discendere da un'aprioristica considerazione della soggettiva coincidenza dei ruoli di amministratore delle due società, ma dev'essere accertata in concreto, sulla base di una comprovata relazione antagonistica d'incompatibilità degli interessi di cui sono portatori, rispettivamente, la società ed il suo amministratore (v. ex multis Cass. n. 10103 del 10 aprile 2019, conf. a Cass., n. 29475 del 7 dicembre 2017 e Cass.,
n. 25361 del 17 ottobre 2008)”.
Pertanto, applicando questi principi alla fattispecie in esame, per poter affermare che il nelle sue funzioni di liquidatore, agisca in una posizione di conflitto di interesse CP con la incompatibile con la sua permanenza nell'incarico, non è sufficiente la CP_1 circostanza che egli abbia un interesse personale nella società che ha affittato l'azienda, ma occorrerebbe la prova, almeno indiziaria in questa sede, che questo abbia prodotto un qualche pregiudizio alla società.
Tale prova però è insufficiente.
pag. 5 di 7 Infatti, in primo luogo, si consideri che, come già osservato, in astratto l'affitto d'azienda può essere una soluzione vantaggiosa a fini liquidatori, perché, a fronte di costi ridotti essenzialmente a quelli fiscali, consente di generare i ricavi necessari per pagare i debiti pregressi, e preservare così integro il valore della società ai fini della futura cessione a titolo definitivo.
Di conseguenza, il ricorrente avrebbe dovuto dedurre e provare perché in concreto, nel caso in esame, l'affitto sarebbe invece soluzione pregiudizievole, e quindi, ad esempio, dedurre e provare che il canone pattuito non sia congruo, o comunque che sia insufficiente a consentire, nell'orizzonte temporale previsto, il soddisfacimento dei debiti e la conservazione del valore della società, o che detto valore potrebbe essere disperso in ragione di condotte dell'affittuario.
Invece, nel ricorso non è neppure allegato quale sia la situazione debitoria di , e se il CP_1 canone di affitto sia sufficiente o meno al pagamento dei debiti, così come nessuna prova è offerta sull'eventuale incongruità del canone stesso.
In secondo luogo, nessuno elemento concreto è offerto neppure per poter ritenere pregiudizievole la decisione del liquidatore di ignorare l'offerta di acquisto formulata dal
. Parte_1
Questi, infatti, a fronte delle contestazioni sollevate dalle controparti, non offre elementi sufficienti per valutare, neppure a livello indiziario, la convenienza della sua proposta rispetto alla prosecuzione del contratto di affitto, limitandosi ad osservare che essa prevederebbe il pagamento di due rate consistenti, una da € 27.000 alla sottoscrizione e una da € 72.000 entro l'aprile 2027, e per il resto un rateo mensile più alto, pari a e 4.500 a fronte degli € 3.000 previsti dal contratto di affitto.
Si tratta però di considerazioni non convincenti, soprattutto a fronte delle contestazioni degli altri soci, che ad un primo esame non paiono prive di consistenza.
Infatti, se la proposta fosse accolta sarebbe effettuata la cessione dell'azienda a titolo definitivo, con una dilazione del prezzo molto lunga, di 6 anni e mezzo (78 rate), e senza alcuna garanzia dei pagamenti e forma di indicizzazione del prezzo stesso.
A questo punto la convenienza, rispetto alla prosecuzione dell'affitto, appare davvero dubbia, se si considera che esso genera comunque un'entrata di € 3.000 mensili e che, alla scadenza del 6 settembre 2029, la società rientrerà in possesso dell'azienda e potrà disporne a titolo definitivo.
9) In conclusione, per tutto quanto sin qui esposto, allo stato e sulla base del materiale probatorio in atti, non è ravvisabile un quadro indiziario sufficiente del fatto che l'attuale liquidatore abbia causato un qualche pregiudizio alla società per favorire i suoi interessi, e non vi sono quindi ragioni per procedere alla sua revoca.
Ogni altra questione dedotta dalle parti è assorbita.
10) Le spese seguono la soccombenza, anche nei confronti del terzo intervenuto (cfr. Cass.
20659/2024), e sono liquidate in dispositivo in misura compresa tra i valori minimi e quelli medi previsti per i giudizi cautelari di valore indeterminabile, tenuto conto della semplicità della fase di trattazione, dell'assenza di istruttoria e delle attività complessivamente compiute.
P.Q.M.
pag. 6 di 7 Respinge integralmente il ricorso.
Condanna a pagare in favore di e le Parte_1 TE CP spese di lite, che liquida in € 5.000, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Condanna a pagare in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_3 che liquida in € 5.000, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Si comunichi
Torino, 07/03/2025
Il giudice
Stefano Demontis
pag. 7 di 7