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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 13/11/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
- Dott. RO NI Presidente
- Dott. NU De GO Consigliere relatore
- Dott. Marco Gaeta Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 58/2022 del R.G.C.A. promossa
DA
, con sede legale a in Piazza Vittorio Veneto n. 1, P.iva Parte_1 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, P.IVA_1 dall'Avv. Angelo Bernunzio (c.f. ) con studio a AN in Via Veneto C.F._1
n. 17 e con domicilio digitale eletto ai fini della presente procedura all'indirizzo PEC
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APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva ) – Albo Gruppi Bancari 3158 – ABI – Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
REA MI- 1619654), in persona in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_2
rappresenta e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Andrea Davide Arnaldi
[...]
(C.F. , e-mail: fax n. CodiceFiscale_2 Email_2
0236709729) con domicilio digitale eletto, ai sensi dell'art 16-sexies DL 179/2012 conv. in L.
221/2012 come modificato dal DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, all'indirizzo PEC
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1 APPELLATA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
interessi ex D.lgs. 231/2002.
CONCLUSIONI
Per il come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 30.10.2025, Parte_1 depositate in data 29.10.2025 e come da atto di appello: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, previa ogni eventuale e/o necessaria declaratoria, così giudicare: - In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 578/2021, pubblicata il 30.12.2021, notificata il 10.01.2022, emessa nel procedimento recante R.G. n. 13/2018 Tribunale di Gela;
- In via principale, accogliere l'appello spiegato e, in riforma della sentenza n. 578/2021, pubblicata il 30.12.2021, emessa nel procedimento recante R.G. n. 13/2018 Tribunale di Gela, dichiarare e ritenere non dovute le somme richieste a titolo di interessi commerciali ex d. lgs. 231/2002 e per
l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 449/17, emesso dal Tribunale di Gela in data 31/10/2017 nel proc. n. 1318/2017 R.G; Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la come da note per la trattazione scritta dell'udienza del 30.10.2025, Controparte_1 depositate in data 29.10.2025 e come da comparsa di costituzione in appello: “IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO: rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 578/2021. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 449/2017, del 31.10.2017, il Tribunale di Gela ha ingiunto al
[...]
di pagare a la somma di € 827.497,38, oltre interessi ex d.lgs. Parte_1 Controparte_1
231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in € 5.055,00, di cui € 870,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Il credito azionato in sede monitoria da è stato ritenuto provato sulla Controparte_1 base di fatture emesse tra il 2012 e il 2015 da nei confronti del Parte_2
, per i servizi di gestione integrata dei rifiuti, ed è stato acquistato da Parte_1 [...]
[..
[...] [...]
giusta cessione pro-soluto notificata al debitore ceduto ai sensi dell'art. 37 D.L. CP_3
66/2014, convertito in L. 89/2014.
Con atto di citazione del 29.12.2017, il ha proposto opposizione avverso Parte_1 il suddetto decreto ingiuntivo, deducendo che, in ragione della natura giuridica dell' Parte_2
il credito ceduto a non può produrre gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del
[...] CP_1
2002, non trattandosi di un credito riconducibile ad una transazione commerciale.
Il ha sostenuto che riveste natura pubblica, per Parte_1 Parte_3 quanto abbia la forma di società per azioni, talché non sarebbero dovute le somme richieste in sede monitoria a titolo di interessi commerciali ex d. lgs. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza delle singole fatture.
costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1 in quanto sostiene che siano dovuti, sulla sorte capitale portata dalle fatture elencate nel ricorso monitorio, gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002.
Con sentenza n. 578/2021, pubblicata il 30.12.2021, il Tribunale di Gela ha rigettato l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n. 449/2017 e ha compensato le Parte_1 spese del giudizio di opposizione.
Il giudice di prime cure, anzitutto, ha osservato che il non ha contestato Parte_1
l'esistenza del credito per sorte, ma si è limitato ad eccepire l'inapplicabilità degli interessi commerciali previsti dal d. lgs. 231/2002, sul presupposto che la EN, Parte_2
debba qualificarsi come ente di natura pubblica e non come impresa commerciale.
[...]
Il Tribunale di Gela ha ritenuto che, in assenza di contestazione sulla sorte capitale per come risultante dalle fatture elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo, la sola questione da decidere sia quella della debenza o meno degli interessi commerciali di cui al d. lgs. 231/2002
e che la debenza della sorte capitale non sia in discussione.
Il Tribunale di Gela ha ritenuto che la clausola contrattuale contenuta nelle condizioni generali di cessione del credito – con cui le parti della cessione hanno convenuto l'inclusione degli interessi ex D.Lgs. 231/2002 – non sia vincolante nei confronti del debitore ceduto, dovendosi unicamente verificare se il credito ceduto rientri obiettivamente nell'ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo.
Il giudice di primo grado ha sostenuto che la natura pubblicistica o privatistica di un ente deve essere valutata in relazione alla specifica attività svolta;
che un ente a partecipazione pubblica può essere qualificato come ente di diritto privato quando agisce secondo moduli imprenditoriali, in regime di concorrenza e con assunzione del rischio economico.
In applicazione di tali principi, ha ritenuto che pur essendo una società Parte_2
3 a partecipazione pubblica, abbia operato, nell'ambito del contratto di appalto per la gestione integrata dei rifiuti stipulato con il , come un operatore economico e non Parte_1 come un'amministrazione pubblica, sicché i crediti maturati devono essere qualificati come derivanti da transazioni commerciali e quindi soggetti alla disciplina degli interessi ex D.lgs.
231/2002.
In conclusione, ha ritenuto fondata la domanda degli interessi commerciali ex D.lgs. 231/2002 sulla sorte per come avanzata da e ha rigettato integralmente l'opposizione Controparte_1 del confermando il decreto ingiuntivo opposto. Le spese processuali del giudizio di Pt_1 opposizione sono state interamente compensate tra le parti a motivo della novità e complessità delle questioni giuridiche trattate.
La sentenza è stata appellata dal . Parte_1
Con l'unico articolato motivo di appello il censura la decisione del giudice di prime cure Pt_1 laddove ha ritenuto che i crediti acquisiti dall' poi ceduti a Parte_2 CP_1 siano produttivi di interessi ex d.lgs. 231/2002.
L'appellante ha dedotto che i crediti ceduti da a poi Parte_2 CP_1 azionati in sede monitoria, non derivano da un rapporto di natura commerciale tra le parti, ma da un rapporto di natura pubblicistica, instaurato nell'ambito del sistema di gestione integrata dei rifiuti disciplinato dal D.lgs. 152/2006.
L' - ad avviso dell'appellante - sebbene formalmente costituita nella forma Parte_2 di una società per azioni, è un ente pubblico partecipato esclusivamente da soggetti pubblici e istituito in attuazione del D.lgs. 152/2006 per l'esercizio integrato delle competenze comunali in materia di gestione dei rifiuti in un ambito territoriale ottimale. Tale società, pertanto, non ha agito come imprenditore commerciale bensì come autorità d'ambito territoriale, ossia come articolazione organizzativa dei comuni aderenti, incaricata ex lege di garantire l'erogazione del servizio pubblico. Part Quindi, secondo il appellante, i rapporti economici intercorsi tra l' ed i singoli enti Pt_1 comunali non hanno avuto natura contrattuale o commerciale ma derivano direttamente dalla legge e si fondano su un vincolo organico interno al sistema di governance pubblica del servizio di raccolta dei rifiuti. In tale prospettiva, l'asserito “contratto di appalto” - posto a base della decisione di primo grado - non sarebbe esistente ed infatti non è mai stato prodotto in giudizio.
Il ha dedotto che il giudice di prime cure ha errato nella qualificazione Parte_1 giuridica del rapporto e che ha presunto l'esistenza di un contratto di appalto tra lo stesso e in mancanza di documentazione idonea e senza considerare Pt_1 Parte_2 la normativa che disciplina le Autorità d'Ambito nell'ambito del territorio siciliano.
L'appellante ha esposto la funzione dell'ATO nella gestione del servizio rifiuti, precisando che la
4 organizza e gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per Controparte_4 conto dei Comuni dell'ambito territoriale, determinando una tariffa a carico degli enti locali in proporzione ai costi sostenuti, coperti a dalla riscossione della Tale rapporto, di natura CP_5 pubblicistica, regolato direttamente dal legislatore, escluderebbe qualsiasi connotato di scambio sinallagmatico tipico delle transazioni commerciali.
L'appellante, previa richiesta dell'accoglimento dell'inibitoria, ha rassegnato le conclusioni come da atto di appello, in epigrafe trascritte.
La costituitasi nel giudizio di appello, ha contestato le argomentazioni dell'appellante, CP_1 insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo emesso, insistendo per la natura privatistica della Part EN , fatto che legittimerebbe l'applicazione disciplina sulla maturazione automatica degli interessi di mora nelle transazioni commerciali, di cui al d. lgs. 231/2002.
Quindi, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
La Corte, con ordinanza depositata in data 16.12.2022, ha rigettato la richiesta di inibitoria formulata dal ravvisando la carenza del presupposto del periculum in mora, e ha rinviato ad una Pt_1 successiva udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 30.10.2025, sostituita dal deposito delle note ex art. 127
– ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni, come in atti, e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni indicato dall'art. 281-sexies c.p.c.
§§§
In via preliminare, l'impugnazione è ammissibile ex art. 342 c.p.c.
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 10916/2017; Cass. S.U. n.
27199/2017), infatti, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto, “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
E poiché l'appello in esame riporta in modo specifico e puntuale le contestazioni alla decisione del primo giudice in ordine alla ricostruzione sia fattuale che giuridica della vicenda, ad eccezione che
5 dei motivi di cui di seguito si dirà, il gravame deve ritenersi proposto nelle forme di legge.
Nel merito, l'appello è fondato.
Con l'unico articolato motivo di appello, il ha dedotto l'inapplicabilità della Parte_1 disciplina sugli interessi commerciali ex d.lgs. 231/2002, tenuto conto della natura del rapporto intercorso tra l' ed il . Parte_2 Parte_1
La questione controversa impone la qualificazione dei rapporti tra ed il Parte_2
, con riguardo alla gestione del servizio rifiuti. Parte_1
La Corte rileva che, dalla visura CCIAA in atti, è provato che Parte_2
è stata costituita il 30/12/2002, è iscritta nel registro delle imprese dal 10/02/2003 ed è in scioglimento e liquidazione dal 11/09/2017.
L'oggetto sociale di risultante dal registro delle imprese è Parte_2
“L'attività di corretta gestione del sistema della tariffa, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'ambito territoriale ottimale indicato dal commissario emergenza rifiuti con il nome di
CL2”.
Il Capitale sociale in euro, interamente versato, era pari a € 1.320.000,00.
I soci di sono: (quota del 47,85%), Parte_2 Parte_4 Parte_5
(quota del 16,52%), AN (quota del 10%),
[...] Parte_6 Parte_1
(quota del 7,74%), (quota del 7,03%),
[...] Parte_7 Parte_8
(quota del 4,76%), (quota del 3,33%), (quota del 2,78%). Parte_9 Parte_10
La insieme al bilancio, ha depositato la dichiarazione che l'elenco Parte_2 dei soci e le quote sono sempre rimaste immutate.
La per come si evince dalla lettura dell'art. 1 del suo statuto, è stata Parte_2 costituita come società per azioni, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale siciliana 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, tra la ed i comuni dell' Controparte_6 Controparte_7
per assicurare la gestione integrata dei rifiuti di propria competenza.
[...]
Va ricordato che l'art. 22 della L. 142/1990 (oggi abrogato) stabiliva che “I comuni e le province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: [...] e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.”.
Lo statuto della società ammetteva l'ingresso di soci privati (ove la società avesse deliberato in questo senso) ma l'art. 10 dello statuto stabiliva che le quote in mano pubblica, in ogni caso, avrebbero dovuto rappresentare almeno il 51% del capitale (maggioranza pubblica).
6 L'art. 6 dello statuto (Erogazione dei Servizi), così disponeva: << L'erogazione dei servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti sarà assicurata dalla società con le modalità previste dalla vigente normativa. Il consiglio d'amministrazione della società entro il 30 settembre di ogni anno aggiornando la pianificazione d'ambito ove necessario delibera annualmente con riferimento all'anno successivo l'eventuale avvio di nuovi servizi da espletare o l'estensione territoriale di servizi già espletati prevedendo la copertura dei relativi costi. Gli enti soci dovranno comunicare alla società, entro 30 giorni dalla ricezione del piano, la data da cui dovrà decorrere l'espletamento del relativo servizio;
tale data dovrà, comunque, ricadere tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio. Nel caso in cui l'ente socio non effettua tale comunicazione o comunica una data successiva al 31 dicembre dell'anno di avvio del servizio, esso dovrà partecipare, in proporzione alla propria quota, agli oneri di spesa generali che la società sosterrà per l'avvio del servizio stesso a decorrere dal 1 gennaio del suddetto anno. Il costo di ciascun servizio principale svolto dalla società dovrà essere perequato per tutti gli enti soci appartenenti allo stesso ambito, prescindendo dalla localizzazione degli impianti e da tutta l'organizzazione del servizio, e sarà assunto in parte ponendo l'onere a carico direttamente dei cittadini utenti in misura percentuale non inferiore alla copertura del servizio di RSU stabilita annualmente dalle disposizioni di finanza locale per gli enti locali e la restante parte verrà posta a carico degli enti pubblici in proporzione alla quota di partecipazione. Per gli altri servizi a richiesta si provvederà convenzionalmente. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società svolge le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei comuni e della
Provincia Regionale ivi comprese quelle di riscossione della TARSU e/o tariffa per gli r.s.u. nei confronti degli utenti>>.
In base alla documentazione in atti, il rapporto tra e Parte_1 Parte_2
non scaturisce da un contratto di natura commerciale, quale un appalto di servizi, ma
[...] trova la sua fonte esclusiva nella legge e, segnatamente, per il periodo che in questa sede interessa, nella articolata normativa, nazionale e regionale, che ha imposto ai Comuni di gestire la raccolta e smaltimento dei rifiuti tenendo conto dell'ambito territoriale ottimale.
Il richiamo contenuto nell'art. 1 dello statuto di all'art. 22 della Parte_2 legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito dalla legge regionale siciliana 11 dicembre 1991, n.
48, e successive modifiche ed integrazioni, porta a ritenere che si tratti di società d'ambito costituita in forza dell'art. 22 legge 142/1990, costituente modalità di gestione di servizio pubblico in forma associativa e collettiva di tutti gli enti pubblici dell'ambito ottimale, diretta perseguire finalità pubbliche e non scopi di lucro e quindi pur costituendo una formula organizzativa ad hoc dei servizi di igiene ambientale, esprime compiti istituzionalmente di competenza degli enti locali soci della stessa Parte_2
7 La stessa sebbene avente la forma di una società per azioni a Parte_2 prevalente capitale pubblico, può qualificarsi, sul piano sostanziale, come una organizzazione locale intermedia a base territoriale, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile - n. 2983 del 31 maggio 1999 (Immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella regione siciliana), Pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n.132 dell'8 giugno 1999, per lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale, assommante in sé i poteri della Provincia e dei Comuni inclusi nell'ambito territoriale al fine di soddisfare esigenze generali della collettività non aventi carattere industriale o commerciale.
Ai sensi dell'art. 21, comma diciassettesimo, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, i Comuni hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura delle spese della gestione integrata dei rifiuti, e rispondono sussidiariamente dei debiti contratti dalla società d'ambito.
Con l'art. 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, le società d'ambito istituite nella Regione siciliana ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 sono state poste in liquidazione, con riserva all'autorità amministrativa del potere di procedere alla nomina di un liquidatore, ove i
Comuni interessati non vi provvedano.
Al fine di favorire la conclusione delle procedure di liquidazione, l'art. 45, comma sesto, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 19 settembre
2012, n. 49, e l'ordinanza del Presidente della Regione siciliana n. 8/rif. del 27 settembre 2013 hanno previsto il trasferimento l'istituzione di una gestione liquidatorie, le cui funzioni sono state poi trasferite ad un ufficio speciale istituito ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n.
9.
Un Ambito Territoriale Ottimale (ATO) per i rifiuti è un'area geografica definita dalle regioni, su cui è organizzato e gestito il servizio di gestione dei rifiuti.
L'obiettivo è garantire servizi pubblici integrati, come quelli per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, su un territorio omogeneo.
Il D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) ha previsto che i Comuni esercitino le loro funzioni in forma collettiva, sulla base di questi ambiti, per gestire il servizio in modo efficiente dal punto di vista dell'economicità e della tutela ambientale.
Ulteriori spunti di riflessione sulla natura di possono trarsi dalla Parte_2 sentenza 5313/2010 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione secondo cui
«L'affidamento da parte dell'ente locale della gestione dei rifiuti urbani ad un gestore esterno, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non comporta, né consente, il trasferimento del
8 potere di determinare la tariffa prevista dal successivo art. 49, sia perché deve essere l'ente impositore, assumendosene la responsabilità politica, ad individuare il gettito ritenuto sufficiente per la gestione del servizio da affidare a terzi, sia perché, altrimenti, operando il gestore in regime di monopolio, la tariffa sarebbe determinata al di fuori di ogni tipo di controllo, sia quello privato della concorrenza, sia quello politico.>>. Nella richiamata decisione della Sezioni Unite è stato evidenziato, proprio con riferimento al tema dell'emergenza ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Sicilia, che « il potere di determinare la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'art. 49 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, non si è trasferito dall'ente locale alle società di ambito per la gestione integrata del servizio, costituite ai sensi dell'art.
2-bis, comma 2, dell'ordinanza Min. Int. 31 maggio 1999, n. 2983, introdotto con ordinanza Min. Int. 22 marzo 2002, n. 3190, sia perché le predette ordinanze - pur essendo state emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e potendo, quindi, disporre in deroga ad ogni disposizione vigente - devono, comunque, operare nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, tra i quali rientra quello della riserva di legge in materia di esercizio del potere impositivo
(art. 23 Cost.) che non può essere delegato ad enti non direttamente investiti, "ex lege", della
"potestas impositionis", sia perché l'attribuzione di un potere straordinario di imposizione fiscale è possibile solo se espressamente contenuto nei limiti cronologici dell'emergenza, mentre la tariffa opera per tutti i periodi successivi di imposta, anche quando l'emergenza stessa sia superata. Né detto trasferimento può ritenersi incluso nella sanatoria dei provvedimenti emergenziali - tra i quali le predette ordinanze - prevista dall'art.
1-ter del D.L. 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, nella Legge 8 aprile 2003, n. 62, non potendosi, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico, da rispettare anche nell'emergenza, ritenere una società di diritto privato investita "a posteriori" di un potere impositivo che nemmeno "ex ante" poteva essere trasferito. ».
In tale quadro normativo, nazionale e regionale, i crediti di nei Parte_2 confronti del , documentati dalle fatture emesse negli anni 2012- Parte_1
2015, successivamente ceduti da in liquidazione a Parte_2 CP_1
di cui al decreto ingiuntivo opposto (crediti mai contestati dal
[...] Parte_1 quanto alla sorte capitale) non sono riconducibili ad un contratto di appalto di servizio concluso tra il e all'esito di una gara pubblica, aperta Parte_1 Parte_2 alla concorrenza dei privati, ma ad obbligazioni derivanti dalla legge e da rapporti istituzionali di collaborazione tra un ente pubblico territoriale (il e una società per azioni Pt_1 interamente partecipata dagli enti territoriali compresi nell' Controparte_7
Parte denominato e individuato dalla legge.
Invero, alcun contratto di appalto è mai stato depositato in giudizio da Controparte_1
9 (su cui incombeva l'onere probatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale) e non sono mai state prodotte le fatture ma solo un elenco riportante il numero delle fatture, gli importi e la data delle stesse.
Dal predetto elenco fatture, come correttamente dedotto dall'appellante, non può inferirsi l'esistenza di un contratto di appalto, né corrisponde al vero che la circostanza dell'esistenza di un presunto contratto di appalto risulti incontestata tra le parti considerato che il , Parte_1 sin dall'atto introduttivo del giudizio, ha escluso l'esistenza di un contratto di appalto tra e riconducendo la gestione dei rifiuti da Parte_1 Parte_2 parte della detta s.p.a. ad un fatto obbligatorio all'interno del sistema di “gestione integrata dei rifiuti” cosi come introdotto dal capo III del D. Lgs. 152 del 2006.
Invero, il rapporto tra e non è contrattuale ma trova Parte_2 Parte_1 fondamento nel sistema di gestione integrata dei rifiuti.
La formalmente ha la veste di società per azioni ma è partecipata Parte_2 in maniera maggioritaria da soggetti pubblici ed è deputata all'esercizio di funzioni pubblicistiche, quali quelle connesse alla gestione del ciclo dei rifiuti;
pertanto ha sostanza di ente locale intermedio a base territoriale a cui è affidata la gestione del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale individuato dalla legge regionale. Parte L organizza tale servizio per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ambito ottimale non perché si è aggiudicata un appalto superando l'offerta di altre società, pubbliche o private, ma perché ciò costituisce in sé il sistema di “gestione integrata dei rifiuti” introdotto a partire dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2983 del 31 maggio
1999 per giungere, infine, al D.lgs. 152 del 2006. Parte Il rapporto tra ed non ha “carattere commerciale”, come sostenuto dalla CP_8 sentenza impugnata, ma è determinato, imposto e regolato dalla legge.
Ne deriva che i rapporti tra la stessa e il non hanno fonte in una Pt_2 Parte_1
“transazione commerciale” ma nella legge che ha istituito il sistema di gestione integrata dei rifiuti, oltre che negli specifici provvedimenti adottati in Sicilia dal Commissario straordinario per la gestione dei rifiuti, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui al D. lgs 231/2002 sugli interessi commerciali.
Infatti la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 10 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. 5734/2019).
Gli interessi moratori disciplinati dal d.lgs. n. 231 del 2002 sono stati introdotti in attuazione della direttiva 2000/35/CE, al fine di svolgere una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo nelle transazioni commerciali, definite dall'art. 2 d.lgs. cit. Anche se il "solvens" è un imprenditore commerciale, non possono, pertanto, essere conteggiati quando è proposta l'azione di ripetizione dell'indebito, per mezzo della quale è semplicemente chiesto in restituzione quanto sia stato pagato in assenza di una causa giustificativa
(Cass. 36595/2022).
In tema di interessi da ritardo di pagamento, la nozione di transazione commerciale, rilevante ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, va intesa quale contratto di scambio che opera la creazione o circolazione della ricchezza, stipulato da soggetti qualificati e caratterizzato dal pagamento di un prezzo (cfr. Cass. 1265/2025).
Nella specie, il rapporto intercorso tra l' ed il Parte_2 Parte_1 non è di natura sinallagmatica, basato su uno scambio di prestazioni a titolo oneroso che trova fonte in una transazione commerciale, poiché si fonda su una convenzione pubblicistica che ripartisce gli oneri economici del servizio tra enti che cooperano nell'esercizio di una funzione pubblica (la gestione del ciclo dei rifiuti).
In altri termini, non ha agito come operatore economico, che si è Parte_2 affacciato liberamente sul mercato concludendo una transazione commerciale con l'Amministrazione Comunale, bensì quale soggetto che è espressione dello stesso ente territoriale, che partecipa al capitale sociale, incaricato, in conseguenza del suo stesso statuto e della legge istitutiva degli ambiti territoriali ottimali, di svolgere il pubblico servizio di raccolta dei rifiuti (anche) per il territorio di . D'altronde, è indubbio che “La Parte_1 gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse” (cfr art. 177, 2° comma del T.U.
Ambiente, d. lgs. 152/2006).
Alla luce di quanto detto, gli oneri documentati dalle fatture elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo, connessi al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio comunale di
, non attengono ad una transazione commerciale, poiché la fonte di obbligazione non è Parte_1 negoziale ma scaturisce direttamente dalla legge.
Sul punto, è persuasivo l'orientamento giurisprudenziale che ha escluso l'operatività del D.lgs.
231/2002 a fattispecie analoghe a quella in esame (cfr. Sent. n. 5291 del 20.11.2015, con cui il
Consiglio di Stato, sez. V, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, promosso da una s.p.a. nei confronti della , concernente una condanna ex art. 35, comma 2, Controparte_9
11 d.lgs. n. 80/1998 al pagamento della revisione sul corrispettivo di un contratto di servizio di trasporto pubblico, per il triennio 2004-2006 di proroga, ha ritenuto non fondata la richiesta della Pt_2 di condannare l'amministrazione a versarle gli interessi compensativi al saggio legale e gli interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002 (“Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”) e ciò in quanto gli interessi dovuti dalla sono quelli da computarsi al tasso legale e non già quelli di mora previsti dal citato d.lgs. Parte_6
n. 231/2002, dal momento che le «transazioni commerciali» cui fa riferimento l'art. 2, comma 1, lett. a), ai fini dell'applicabilità del tasso di mora sono quelle «tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo».
Anche la Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza n. 1599 del 31.07.2019, in una controversia sulla gestione dei rifiuti che contrapponeva al Parte_11
, ha ritenuto che non siano dovuti gli interessi c.d. comunitari di cui al Controparte_10
D.lgs. 231/2002 sul rilievo che non si verte in materia di transazioni commerciali.
Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, il non contesta la Parte_1 debenza della sorte capitale indicata nel decreto ingiuntivo opposto, ma degli interessi di cui al D.lgs.
231/2002, con cui l'Italia ha recepito la Direttiva 2000/35/CE sulla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, quindi anche la loro decorrenza automatica dalla scadenza delle singole fatture, senza necessità di atto di costituzione in mora.
L'art. 1 del d.lgs. 231/2002 prevede che l'ambito applicativo del decreto è quello delle transazioni commerciali.
Il successivo art. 2 definisce sia l'ambito di applicazione oggettivo che quello soggettivo della norma.
In particolare, vengono definite transazioni commerciali “i contratti, comunque denominati, tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”.
In merito all'applicazione soggettiva delle disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002, la norma definisce il concetto di pubblica amministrazione, rinviando alla definizione fornita dal Codice dei Contratti pubblici, nonché quella di imprenditore (quest'ultimo individuato in ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata, o una libera professione).
Il d.lgs. 231/2002 impone al debitore un tasso di mora particolarmente elevato, diretto non solo a ristorare il creditore del danno subito per il ritardo nel pagamento, ma anche a sanzionare lo stesso autore del ritardo nell'adempimento della prestazione pecuniaria, con funzione dissuasiva di comportamenti abusivi del debitore.
12 La ratio della previsione è resa esplicita dalla stessa Direttiva 2000/35/CE di cui il decreto è attuazione, secondo cui il meccanismo dei tassi di mora mira ad introdurre un sistema idoneo a limitare al massimo i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, nella consapevolezza che gli eccessivi ritardi impongono pesanti oneri finanziari alle imprese – specie quelle di piccole e medie dimensioni e agli artigiani – e costituiscono una tra le principali cause di insolvenza, determinando la perdita di numerosi posti di lavoro (cfr. par. 7 Direttiva 2000/35/CE).
Se, per un verso, non può dubitarsi della applicabilità della disciplina anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni – espressamente incluse nell'ambito di applicazione della normativa in esame – è altrettanto indubbio che, ai fini della applicabilità del D.lgs. 231/2002, è necessario che il rapporto tra la pubblica amministrazione e l'impresa abbia la sua fonte in un contratto di natura commerciale e che costituisca una “transazione commerciale”, vale a dire un rapporto contrattuale di natura privatistica che si svolga, dal punto di vista dell'impresa a tutela della quale è dettata la disciplina, in regime di concorrenza.
Di conseguenza, vanno esclusi dall'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2002 i corrispettivi dovuti per quei rapporti aventi contenuto il proprio della gestione di un servizio pubblico (la raccolta dei rifiuti), laddove l'Amministrazione Comunale non può liberamente scegliere il gestore del servizio in regime di concorrenza e lo stesso ente che gestisce il servizio è interamente partecipato (come risulta dallo statuto di da pubbliche Parte_2 amministrazioni.
In conclusione, i crediti vantati da nei confronti del Parte_2 Parte_1
, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, documentati dalle fatture
[...] elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo e documentazione ulteriore allegata dalla cessionaria del credito non derivano da un contratto di diritto privato concluso da Controparte_1 detta s.p.a. col avente una causa di scambio. Parte_1
Pertanto, tale rapporto non integra una transazione commerciale ai sensi dell'art. 2, D.lgs.
231/2002, che presuppone la prestazione di beni o servizi dietro un corrispettivo, all'esito di una gara in cui la Amministrazione Comunale liberamente sceglie il soggetto (pubblico o privato)
a cui affidare la gestione di raccolta dei rifiuti sul territorio comunale.
Ne consegue che, nella specie, non è applicabile la disciplina sugli interessi in caso di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, cui rinviano i nuovi 4° e 5° comma dell'art. 1284 cod. civ., segnatamente la disciplina in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al D.lgs. 231/2002, ma soltanto quella degli interessi legali di cui all'art. 1284, primo comma, cod. civ.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'appello merita accoglimento nei limiti del motivo dedotto,
13 dovendosi dichiarare e ritenere non dovute le somme richieste da in sede Controparte_1 monitoria a titolo di interessi commerciali ex d. lgs. 231/2002.
Atteso che, tuttavia, non vi è stato alcun motivo di appello sulla sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo opposto, ma solo sulle somme richieste a titolo di interessi commerciali ex d. lgs. 231/2002, ne deriva che si è formato il giudicato sul thema decidendum delle somme richieste per sorte capitale.
E' ben noto che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. tra le tante Cass. 19944/2023) e tuttavia occorre considerare che, nel presente giudizio, sulla debenza delle somme richieste per sorte si è formato il giudicato implicito, non avendo il Parte_1
impugnato la relativa statuizione della sentenza di primo grado.
[...]
Infatti il giudicato implicito richiede, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso e quella che si deduce essere stata risolta implicitamente sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione e che la questione decisa in modo espresso non sia stata impugnata (cfr. Cass. 7115/2020).
Atteso che il si è limitato, in sede di appello, a sostenere che sulle Parte_1 somme richieste in sede monitoria da non sono dovuti gli interessi di Controparte_1 cui al D.lgs. 231/2002, è evidente come lo stesso non abbia inteso proporre appello, Pt_1 con conseguente formazione del giudicato sul punto, sulla statuizione, pure contenuta nella sentenza impugnata, relativa alla debenza del capitale richiesto in sede monitoria e documentato dalle fatture elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Quindi, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, il deve essere Parte_1 condannato a pagare in favore di la complessiva somma di euro Controparte_1
827.424,18 (pari alla sorte capitale indicata nell'elenco di fatture azionate in sede monitoria), essendosi sul punto della sorte capitale formato il giudicato, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo.
La circostanza che, al caso di specie, non trattandosi di transazioni commerciali, non possa applicarsi la nuova disciplina di attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D.lgs. n. 231 del 2002 - che ha dettato una minuziosa disciplina della decorrenza degli interessi moratori stabilendone la automatica decorrenza, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, con riferimento ad una pluralità di fatti, quali la data di ricevimento della fattura da parte del debitore, o quella di ricevimento di una richiesta equivalente di pagamento,
14 o quella di altri eventi (ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi o dell'accettazione o della verifica ai fini della conformità delle merci o dei servizi rispetto alle previsioni contrattuali), finanche quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento (art. 4 D.lgs. 231/2001) - comporta che gli interessi al tasso legale siano dovuti solo a decorrere dalla domanda giudiziale, difettando la prova che vi sia stata una preEN costituzione in mora del . Parte_1
Le spese processuali del doppio grado di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo e finale dello stesso, sono interamente compensate, ravvisandosi i giusti motivi, in ragione della complessità delle questioni giuridiche esaminate, implicanti l'interpretazione della complessa e talora oscura normativa in tema di gestione integrata dei rifiuti.
In ragione dell'accoglimento dell'appello, non sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n 115 del 2002 per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo della proposta impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
la Corte di Appello di AN, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del
Tribunale di Gela n. 578/2021, pubblicata in data 30.12.2021, appellata dal , Parte_1 così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 449/2017, emesso dal Tribunale di Gela in data 30-
31/10/2017, in favore di Controparte_1
2) condanna il a pagare in favore di la complessiva Parte_1 Controparte_1 somma di euro 827.424,18 per sorte capitale portata dalle fatture elencate nel ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi al tasso legale su tale somma dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo.
3) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
AN, 7 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
NU De GO RO NI
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