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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17489 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
81772 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori
Dott. Luigi Argan Presidente relatore
Dott. Alfredo Sacco Giudice
Dott.ssa Maria Luparelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 81772/2018 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 54, presso lo studio degli Avv.ti Emanuela Pasca
e LE Di NA, che la rappresentano e difendono giusta procura unita all'atto di citazione.
-ATTRICE-
E
, E Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 elettivamente domiciliati in Roma, Via Giacinto Carini n. 58, presso lo studio dell'Avv. Valerio
Cutonilli, che li rappresenta e difende giusta procura unita all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente in data 02.04.2021.
-CONVENUTI-
-ATTORI IN RICONVENZIONALE-
OGGETTO: riduzione per lesione di legittima – divisione ereditaria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2018, conveniva in Parte_1 giudizio i germani fratelli e Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Esponeva all'uopo a)- che, in data 25.12.1990, era deceduto, ab intestato, il di lei padre Per_1
, nato a [...] il [...], lasciando quali eredi legittimi, ella stessa, la moglie
[...]
, nonché gli altri figli Persona_2 Controparte_1 [...]
e ; b)- che, alla data di apertura della successione, il CP_2 Controparte_3 patrimonio ereditario comprendeva: i)- appartamento sito in Roma alla Via Flaminia n. 109, int.
9, piano 5, mq. circa 320, censito al NCEU al foglio 550, part. 28, sub. 17, Cat. A/2 classe 3, vani
12; ii)- quota pari all'8% di locali commerciali condominiali siti in Roma alla Via Flaminia civici da 107 a 117 e Piazzale della Marina nn. 17-18-19, piano terra, consistenti in locali concessi in locazione;
iii)- immobile sito in IE (PZ), Via Santa Maria delle Grazie n. 5, piano terra, distinto in Catasto alla Partita n. 268, foglio 45, sub. 5 Cat. C/2, classe 1; iv)- immobile sito in
IE (PZ), Via Santa Maria delle Grazie n. 5, piani 1-2-3, distinto in Catasto alla Partita n.
1767, foglio 45, sub. 6 Cat. A/2, classe 1; v)- immobile sito in IE (PZ), Via Fratelli
Bandiera n. 11, distinto in Catasto alla Partita n. 1767, foglio 45, sub. 3 Cat. C/2, classe 3; vi)- quota pari a 5/10 dell'immobile sito in IE (PZ) distinto in Catasto alla Partita n. 7991, foglio 45, n. 596, sub. 2, porzione fabbricato rurale, Cat. C/2, classe 3; vii)- terreno agricolo censito in Catasto alla Partita n. 6593, foglio 35, particella 49, di mq 1440; viii)- terreno censito in Catasto alla Partita n. 7569, foglio 35, particella 45, di Are 48,50; ix)- fabbricato rurale fatiscente censito in Catasto alla Partita n. 6594, foglio 35, particella 48, di mq 280 circa;
x)- cappella gentilizia presso il cimitero vecchio di IE (PZ), Cappella 28 Campo 4; xi)- tomba della famiglia nel cimitero vecchio di Potenza, Comparto 3 Lato Valle Edicola 3 ex Cimitero Nuovo;
CP_1 xii)- biblioteca di orientalistica e meridionalistica in IE (PZ); xiii)- gli Controparte_1 arredi, gli oggetti, i preziosi e le collezioni di proprietà esclusiva del de cuius esistenti nell'appartamento di Via Flaminia n. 109 e nella casa di IE;
c)- che, in data 22.1.2004, il convenuto , con atto di donazione, trasferiva al di lei fratello Controparte_1 CP_1
la quota di sua proprietà pari ad 1/6 dell'intero appartamento di Roma, Via CP_2
Flaminia n. 109, nonché la quota di comproprietà pari ad 1,5% dei locali condominiali in Roma, come sopra descritti;
d)- che, oltre a ciò, , coniuge del defunto, Persona_2 in data 30.12.1998, vendeva un immobile di pregio, di sua esclusiva proprietà, ereditato dallo zio materno, sito in Roma alla Via Alessandro Serpieri n. 14, secondo piano, composto da 14 vani, mq. 457, censito al N.C.E.U. al foglio 547, particella 119, sub 5, cat. A/10 e vano cantina, oltre a doppio box auto di mq 18, censito al N.C.E.U. al foglio 547, particella 119, sub. 11, cat. C/6; e)- che, successivamente alla suddetta vendita, i convenuti e Controparte_2 [...]
, tra il 2004 e il 2011, acquistavano la proprietà, in quota parte del 50% ciascuno, Controparte_3 dei seguenti immobili: i)- in data 22.1.2004, box auto di mq 27 sito in Roma, Via di Villa Ruffo
n. 11, piano terra, catastalmente contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 550, particella 181, sub 1, cat. c/6; ii)- in data 2.12.2005, box auto di mq 34 sito in Roma, Via Girolamo Boccardo n. 20, piano terra, catastalmente contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 242, particella 267, sub 30, cat.
C/6; iii)- sempre in data 2.12.2005, box auto di mq 34 sito in Roma, Via Fabi n. 16, catastalmente contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 241, particella 1323, sub. 87, cat. C/6; iv)- in data 13.04.2011, negozio di mq 59 sito in Roma, Viale Angelico n. 56, piano terra, catastalmente contraddistinto al
N.C.E.U. al foglio 397, particella 22, sub 1, cat. C/1; f)- che, oltre agli acquisti di cui sopra, i convenuti e , acquistavano le seguenti Controparte_1 Controparte_2 autovetture d'epoca: i)- IA EL B24 Spider del 1955; ii)- IA EL B24 Convertibile del 1957; iii)- IA Flaminia Sport Zagato del 1961; iv)- Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior del 1968; v)- almeno cinque rare Fiat 500, di cui una del 1957 , una nuova 500 color Pt_2
Verde chiaro, una normale del 1958 color Avorio chiaro, una 500 Sport tetto chiuso e un'altra che Con si trovava parcheggiata all'interno del cortile del palazzo onis in IE;
vi)- una Abarth
595; g)- che essi convenuti non avevano mai svolto attività lavorativa, se non sporadicamente, e, pertanto, non disponevano di patrimonio e di redditi loro propri per cui i descritti loro acquisti dovevano essere senz'altro frutto di liberalità materne;
h)- che, in data 23.3.2013, decedeva
, madre dell'odierna attrice e degli odierni convenuti;
i)- che la Persona_2 relativa successione era regolata da testamento olografo pubblicato in data 23.01.2017 per atto del
Dott. Notaio in Roma, Rep. 134841, Raccolta n. 30653, con il quale la de cuius Persona_3 istituiva suoi eredi universali i soli figli e , Controparte_2 Controparte_3 escludendo gli altri due figli, e lei stessa Controparte_1 Parte_1
l)- che, al momento dell'apertura della successione, il patrimonio ereditario della
[...] defunta era rappresentato dalle quote di proprietà immobiliari ereditate dal marito premorto
[...]
di cui al precedente punto b), dagli arredi, dagli oggetti e dai preziosi esistenti Persona_1 all'interno dell'appartamento di famiglia di Via Flaminia n. 109 e dell'immobile di IE, nonché dai depositi titoli e/o dalle somme esistenti sui conti correnti intestati e/o cointestati presso la e l CP_4 Controparte_5
E concludeva pertanto chiedendo i)- che, accertata la lesione della quota di legittima a lei spettante, venissero ridotte le disposizioni testamentarie e le denunciate donazioni, anche indirette, poste in essere dalla de cuius in favore dei soli figli e Persona_2 CP_1 CP_2
, col danaro riveniente dalla vendita, in data 30.11.1998, dell'immobile di sua esclusiva CP_3 proprietà, sito in Roma alla Via Serpieri n. 14, con conseguente reintegrazione della stessa quota di legittima;
ii)- che venisse quindi disposto lo scioglimento della comunione per l'effetto costituitasi sul patrimonio materno;
iii)- che venisse altresì sciolta la comunione ereditaria relativa patrimonio del defunto padre;
con vittoria di spese. Persona_1
Costituitisi unico actu in giudizio, i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
e , preliminarmente, eccepivano l'intervenuta prescrizione del
[...] Controparte_3 diritto dell'attrice di accettare l'eredità del defunto padre , deducevano quindi Persona_1 che essa aveva già ricevuto quanto a lei spettante per la stessa eredità, essendo stata soddisfatta con la somma di Lit. 250.000.000 in titoli, quale da lei sottratta dal patrimonio ereditario paterno,
e con altri numerosi beni mobili a lei stessa consegnati dalla madre, e che, comunque, essi avevano, nel tempo, usucapito tale ultimo patrimonio;
assumevano, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni - anche contestando l'attorea descrizione dei relitti beni immobili, per cui, loro dire, la cappella gentilizia in Petragalla, nella quota dalla de cuius ereditata dallo stesso Per_1
suo coniuge premorto, non sarebbe stata di proprietà, come dedotto dalla controparte, ma
[...] diversamente oggetto di concessione, e negando comunque l'appartenenza all'asse ereditario dei beni mobili da quest'ultima come tali indicati, per essere essi di esclusiva proprietà di uno di loro
- che la proposta domanda di riduzione per lesione della quota di legittima all'attrice spettante nella successione della comune madre , era, nel merito, Persona_2 infondata;
e concludevano pertanto chiedendo che tutte le avverse domande venissero respinte ed, in via riconvenzionale, che venisse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione dei beni appartenenti all'asse ereditario del defunto padre , con condanna dell'attrice al Persona_1 risarcimento dei danni per lite temeraria, relativamente alla domanda di divisione del patrimonio paterno, e vittoria di spese.
All'udienza del 19.1.2022, i convenuti formulavano proposta conciliativa, consistente nel pagamento della somma di € 350.000,00 in contanti, onnicomprensiva, all'atto della definizione dell'accordo, a tacitazione di ogni pretesa della parte attrice, che quest'ultima, tuttavia, non accettava (cfr. verbali ud. 19.1.2022 e 11.5.2022).
Con ordinanza in data 28.10.2022, stanti le rilevate assorbenti carenze documentali, prima di tutto consistenti nella mancata produzione degli atti di acquisto dei beni immobili in ipotesi compresi nei patrimoni ereditari dei defunti comuni genitori delle parti, e Persona_1 [...] , venivano respinte le istanze istruttorie tempestivamente formulate dalle Persona_2 parti.
Trattenuta una prima volta in decisione, la causa, con ordinanza in data 8.2.2024, veniva rimessa sul ruolo, osservandosi che “ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, quale dai convenuti proposta con riferimento alla successione paterna in funzione della domanda di divisione proposta dall'attrice, risulta necessario esaminare, nel merito, le istanze istruttorie delle parti relative alle circostanze rispetto ad essa eccezione rilevanti”.
All'udienza dell'8.5.2024, i convenuti dichiaravano di rinunziare a tutte le formulate istanze istruttorie, escluse quelle in funzione di prova contraria.
Con ordinanza in data 15.8.2024, venivano nuovamente respinte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, osservandosi che esse “concernono circostanze del tutto inconferenti rispetto all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna in funzione della relativa domanda di divisione dalla stessa attrice proposta.”
All'udienza del 3.10.2024, avendo le parti concluso riportandosi ai precedenti rispettivi scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'apertura della successione
Innanzitutto, devesi, a norma dell'art. 456 c.c., dichiarare l'apertura delle successioni di i)- Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a Roma in data 25.10.1990, e ii)- di
[...] [...]
, nata a [...] il [...] e deceduta a Roma in data 23.03.2013 Persona_2
(v. certificati di morte, in fascicolo di parte convenuta).
II]- Del regolamento delle due distinte successioni
A]- Della successione paterna
Il defunto padre non lasciava testamento, per cui, a norma degli artt. 566 (“Al Persona_1 padre e alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti eguali.”) e 581 c.c. (“Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.”) la di lui eredità veniva devoluta, per successione legittima, in ragione di 1/3, in favore della coniuge superstite , e, in ragione di 2/3, in favore dei quattro figli odierni Persona_2 contendenti;
spettando pertanto all'attrice la quota 1/6 del patrimonio Parte_1 ereditario (2/3 x 1/4 = 2/12 = 1/6).
B]- Della successione materna
Con testamento olografo datato 20.5.2008, pubblicato il 23.1.2017, la defunta Persona_2
ha istituito quale suoi eredi universali i soli due convenuti figli
[...] Controparte_2
e (v. testamento cit., in fascicolo di parte attrice, all. doc. n. 14:
[...] Controparte_3
“Roma 20 maggio 2008. Io sottoscritta vedova nata a [...]_1
Potenza il 12/04/1928, residente a [...], in pieno possesso delle mie facoltà mentali dispongo quanto segue. Nomino miei eredi universali i figli e CP_2 Controparte_3
); così escludendo dalla sua successione i due altri figli e
[...] Parte_1
. Controparte_1
III]- Della domanda attorea di divisione del patrimonio ereditario del defunto padre Per_1
[...]
La domanda in esame deve essere a priori disattesa poiché l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità del defunto padre Parte_1 Per_1
, quale dai convenuti , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
tempestivamente formulata con la comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_3 telematicamente in data 5.9.2019, è fondata per le ragioni di seguono esposte.
1)- In primo luogo, non risulta – la circostanza non è stata neppure allegata - che l'attrice abbia espressamente accettato l'eredità in discussione entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 480, I co, c.c., quale, a norma del II co del medesimo articolo, decorrente dall'apertura della successione, quale, nella specie, risalente al 25.10.1990, e quindi scaduto il giorno 25.10.2000, molti anni prima dell'introduzione del presente giudizio (18.12.2018).
2)- Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la circostanza che quest'ultima, da vari decenni, inserisca nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili di Via Flaminia n. 109 e quelli di IE, quali ricompresi nel patrimonio del defunto padre, non può a priori, trattandosi di adempimento di natura squisitamente tributaria, essere, di per sé, interpretata quale comportamento concludente idoneo a manifestare tacitamente la volontà di accettare la relativa eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., a mente del quale, “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; essendo noto, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (così, Cass. Civ. n. 4843/19; conf., tra le tante, Cass. Civ. 22769/24, n. 11478/21, n. 10796/09, n. 4783/09, n. 5275/1986).
Né, ai fini della pretesa accettazione tacita dell'eredità paterna, assumono valenza di sorta le pretese ammissioni dei convenuti, i quali hanno dedotto che l'attrice sarebbe stata, in via di fatto, soddisfatta per la quota a lei spettante nella successione paterna, vuoi avendo ella sottratto titoli appartenenti all'asse ereditario di valore pari a Lit. 250.000.000 (v., sul punto, infra, sub 4), vuoi avendo ricevuto altri beni mobili dalla madre, coniuge superstite del de cuius; poiché i)- le circostanze in esame sono state nella specie allegate in via subordinata, rispetto all'eccezione di prescrizione in esame, al successivo diverso fine di dimostrare, come detto, che (per il caso in cui l'eccezione fosse disattesa)
l'attrice avesse, comunque, già, per tal modo, ottenuto la quota ereditaria a lei spettante (v. comparsa di costituzione dei convenuti, conclusioni, sub d), per cui la relativa deduzione non può valere quale ammissione dei convenuti riferibile alla eccezione di prescrizione stessa, mentre ii)- le stesse condotte di sottrazione di beni ereditari e di ricezione di beni mobili, come, questi ultimi, così genericamente descritte, per cui non è neppure allegata la relativa appartenenza all'asse ereditario, non possono essere considerati quali atti di esercizio dei diritti ereditari, ossia tali che il chiamato all'eredità non potrebbe compiere altro che nella veste di erede. Non la prima (sottrazione dei beni ereditari) perché essa si accompagna spesso, secondo comune esperienza, alla volontà contraria di non accettare l'eredità, tantoché l'art. 527 c.c., nel disciplinare autonomamente la fattispecie, stabilisce, in funzione di tutela dei creditori dell'asse (v. Cass. Civ. n. 21384/14), che i chiamati all'eredità, i quali si rendano responsabili di siffatta condotta, sono sanzionati colla decadenza dal diritto di rinunziarvi e sono considerati eredi puri e semplici, nonostante l'eventuale loro rinunzia (v. infra, sub 5); non la seconda
(ricezione di beni mobili) perché non essendo stato indicato per quale specifico titolo l'attrice abbia, nell'occasione ricevuto beni mobili dalla madre, né se si tratti o meno di beni compresi nel patrimonio ereditario paterno, essa non è inequivocamente riferibile ad attività divisoria, nella quale l'accipiens sia intervenuta nella sua qualità di erede del padre, essendo, per contro, perfettamente compatibile con la diversa intenzione delle parti – madre e figlia – di rispettivamente dare e ricevere semplici regalie.
3)- La contro eccezione, con cui la parte attrice intende far valere l'accettazione cd. presunta o ex lege dell'eredità paterna, ai sensi dell'art 485, I e II co, c.c., per cui il chiamato all'eredità, che, trovandosi,
a qualsiasi titolo, nel possesso dei beni ereditari, non abbia compiuto l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, è considerato erede puro e semplice, deve essere dichiarata inammissibile, siccome tardivamente formulata con l'ultima comparsa conclusionale depositata in data 1.12.2024, dopo la maturazione delle preclusioni stabilite dall'art. 183, V co, c.p.c., a mente del quale, le eccezioni, che, come nel caso di specie, sono conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto debbono essere, pena la decadenza, proposte nel corso dell'udienza di prima comparizione
(v. Cass. Civ. n. 17708/13: “L'art. 183 cod. proc. civ. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma.).
4)- Mentre l'allegazione, di cui si è già detto (v. supra, sub 3), per cui l'attrice avrebbe sottratto dei titoli già appartenenti al defunto padre, per complessivo valore di Lit. 250.000.000, dai convenuti formulata per dimostrare che l'attrice stessa abbia già ricevuto la parte di eredità, quale a lei spettante nella successione del padre, non può nemmeno supportare l'applicazione dell'art. 527 c.c., a mente del quale “I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia”, per il seguente ordine di ragioni: i)- perché, come detto, la sottrazione dei beni ereditari è fatto illecito sanzionato colla assunzione della qualità di erede puro e semplice in esclusiva funzione di tutela dei creditori del de cuius, (v. Cass. Civ. n. 21384/14), per cui, essa non potrebbe essere, da colui che se ne sia reso responsabile, opposta agli altri chiamati all'eredità, per far valere la propria qualità di erede;
ii)- perché la circostanza, è stata nella specie, come detto (v. supra, sub 3) dai convenuti dedotta, in subordine rispetto alla preliminare eccezione di prescrizione in esame, al successivo diverso fine di dimostrare che (per il caso in cui l'eccezione stessa fosse disattesa) l'attrice avesse, comunque, già, per tal modo, ottenuto la quota ereditaria a lei spettante (v. comparsa di costituzione dei convenuti, conclusioni, sub d), per cui, anche in questo caso, la relativa deduzione non può valere quale ammissione dei convenuti riferibile alla stessa eccezione di prescrizione;
iii)- essendo stata recisamente contestata dall'attrice, la circostanza stessa, pur dovendolo, non è stata da alcuna delle parti comunque provata;
ché il biglietto a firma “ ”, che corrisponde al Parte_1 prenome dell'attrice, dai convenuti in copia prodotto, nel quale si legge “venerdì 27.3. - ho preso io i certificati e ho aperto un deposito titoli al BdN Non preoccupatevi” (v. comparsa di costituzione, all. n. 3), è all'uopo privo di qualsivoglia valenza, per la duplice ragione a)- che, stante l'incompletezza della data, che reca solo l'indicazione del giorno e del mese (27.3), non è dato sapere se esso riguardi fatti anteriori o posteriori alla morte del comune padre , e b)- che Persona_1 il generico riferimento ai “certificati”, senza indicazione della relativa specifica tipologia, del valore nominale, e della persona o delle persone alla quale essi appartenessero, non consente comunque di stabilire, con adeguato grado di certezza, che si tratti proprio dei titoli, in ipotesi compresi nell'asse ereditario paterno, che, secondo la descritta allegazione dei convenuti, sarebbero stati dall'attrice sottratti.
IV]- Della domanda di usucapione del patrimonio ereditario paterno, quale in via riconvenzionale proposta
Per effetto della reiezione della domanda che precede, di divisione del patrimonio del defunto comune padre delle parti in causa, a motivo dell'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice, di accettare l'eredità, implica, in base ad interpretazione estensiva e sistematica dell'art. 552 c.c. (accrescimento nella successione legittima per rinunzia del coerede), in rapporto all'art. 674 c.c. (accrescimento nella successione testamentaria per il caso in cui il coerede non voglia o non possa accettare), generalmente praticata nella giurisprudenza di merito (v., ad es., Tribunale Napoli Nord, n. 2096/22), che la quota di quest'ultima si accresca, in parti eguali, agli altri convenuti coeredi;
con la conseguenza che non v'è luogo a provvedere in ordine alla domanda di usucapione del patrimonio paterno, quale, in via riconvenzionale, proposta dai convenuti, rimanendo la stessa, all'evidenza, assorbita dalla prima.
V]- Della domanda di riduzione per lesione di legittima, quale dall'attrice proposta con riferimento alla successione della defunta madre Persona_2
Come detto, l'attrice è stata, nella successione della di lei defunta Parte_1 comune madre , per testamento, totalmente pretermessa (v. supra, Persona_2 sub II.b). Cionondimeno la domanda di riduzione per lesione di legittima dalla stessa attrice proposta non può essere accolta per avere ella omesso di adeguatamente allegare e provare la consistenza del patrimonio ereditario e le dedotte donazioni indirette, quali, in favore dei convenuti suoi fratelli, in ipotesi, dalla de cuius compiute.
1)- Dell'onere di prova e di allegazione gravante sull'attore in riduzione. Come è noto, per stabilire se vi sia lesione di legittima, ossia della quota ereditaria per legge riservata ad una determinata categoria di successibili, occorre, a norma dell'art. 556 c.p.c., preliminarmente compiere un'operazione contabile, detta riunione fittizia, consistente nel formare la massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della sua morte, detraendo gli eventuali debiti (relictum), e ad essa riunire fittiziamente i beni donati (donatum); determinare il complessivo valore, al tempo dell'apertura della successione, dei beni così riuniti, e quindi il valore della quota di cui il defunto poteva disporre nonché quello della quota riservata al legittimario che lamenta la relativa lesione;
confrontare, infine, per differenza, detto ultimo valore con quello - sempre riferito al tempo dell'apertura della successione-, dei beni eventualmente dallo stesso legittimario conseguiti, e, così, verificare l'esistenza e determinare l'ammontare della denunciata lesione. Con la conseguenza che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'attore in riduzione è gravato dell'onere di allegare e provare i)- la consistenza del patrimonio ereditario, con riferimento a ciascuno dei beni, mobili ed immobili, che lo compongono, ii)- le eventuali donazioni, dirette o indirette, dal de cuius compiute in vita e, quindi, iii)- la lesione della quota di legittima a lui riservata (v., tra le tante, Cass. Civ. n.
18199/20; n. 1357/17; n. 20830/16; n. 14473/11; n. n. 13310/02; n. 11432/92; n. 3661/75; n.
12297/71).
2)- Della rilevanza dell'appartenenza all'asse ereditario dei beni dall'attore indicati come relitti.
Da quanto appena esposto si evince con chiarezza che l'appartenenza all'asse ereditario dei beni dall'attore indicati come relitti, e quindi il loro acquisto da parte del de cuius ovvero dal soggetto al quale egli sia succeduto mortis causa, costituisce, non già un mero fatto storico influente per la decisione, ma, diversamente, uno degli elementi costitutivi del fatto complesso dal quale origina il diritto alla riduzione per lesione di legittima, dall'attore stesso fatto valere;
poiché, all'evidenza,
l'esistenza e la misura della lesione dipendono innanzitutto, anche se non solo, dalla consistenza dell'asse ereditario. Allo stesso tempo, gli stessi beni relitti, costituiscono anche l'oggetto della pretesa dell'attore legittimario, quale consistente nella reintegrazione della quota di legittima in ipotesi lesa, che, come noto, si realizza, quando sufficiente, mediante attribuzione, al legittimario, di quota di essi di valore pari a quello della accertata lesione (v. art. 555 c.c.).
3)- Della ricostruzione del patrimonio ereditario (relictum).
a)- Dei beni immobili. Tanto premesso, deve osservarsi che l'attrice non ha provato l'appartenenza all'asse ereditario dei beni immobili, quali tutti, indicati come dalla de cuius, in ragione della quota di 1/3, per successione legittima, ereditati in proprietà dal coniuge premorto (per Persona_1 il relativo elenco analitico, v. supra, in Svolgimento del processo, I cpv, sub b), non avendo ella tempestivamente depositato, nei termini di cui all'art. 183, VI co, c.p.c., i relativi atti di acquisto, né avendone, ove mai essi non fossero per lei agevolmente individuabili e reperibili, richiesto l'esibizione da parte dei convenuti. Mentre, sebbene il presente giudizio di riduzione per lesione di legittima non abbia direttamente ad oggetto l'accertamento della proprietà dei beni di cui si tratta, talché non sia necessaria la cd. probatio diabolica (dimostrazione della proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione), quale richiesta per l'azione di rivendica, la proprietà stessa, poiché, come detto, fondamento, in termini di appartenenza all'asse ereditario, ed oggetto materiale della domanda, deve comunque essere provata attraverso i relativi titoli contrattuali di acquisto (nella specie, non sono dedotti acquisti a titolo originario), dai quali soli è dato evincere, con certezza, l'effettività dell'acquisto stesso, la natura dell'atto stesso e del diritto reale acquisito, l'esatta individuazione dei beni che ne costituiscono l'oggetto e l'esistenza o meno di concorrenti diritti.
D'altronde, qualora, il fatto costitutivo del diritto azionato sia, come nella specie, rappresentato da un atto per il quale, come quelli di trasferimento di diritti immobiliari, la legge richieda la forma scritta ad substantiam (v. art. 1350 c.c. – ma lo stesso varrebbe se fosse richiesto la forma dell'atto pubblico, come per il caso delle donazioni, v. Cass. Civ. n. 5786/06), la relativa prova può essere data solo per via documentale, con la produzione dell'atto scritto, poiché l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza del diritto fatto valere (così, Cass. Civ. n. 2599/18 e precedenti richiamati in motivazione;
conf. Cass.
Civ. n. 5673/03); con conseguente esclusione di prova testimoniale e presunzioni, e conseguente irrilevanza delle risultanze catastali ed ipotecarie, che, in quanto forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale, hanno valore meramente indiziario.
Né la non contestazione delle allegazioni di cui trattasi, da parte dei convenuti (in realtà, parziale – v. supra, in Svolgimento del processo, paragrafo relativo alla costituzione dei convenuti), consente di superare, a norma dell'art. 115 c.p.c., il rilevato difetto di prova documentale perché, come detto, la forma, quando prescritta ad substantiam, non pertiene al tema della prova del fatto storico contratto, ma a quello, ontologicamente del tutto diverso, della relativa efficacia (v. Cass. Civ. n. 2599/18; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 11765/02; 11054/01; n. 326/81); tantoché, come noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non è all'uopo sufficiente neppure la confessione della controparte (v., tra le più recenti, Cass. Civ. n. 25999/18; n. 6262/17, n. 4431/17).
La conclusione cui si è pervenuti non si pone, a ben vedere, in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, per cui “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo
l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.” (così, Cass. Civ. n. 18199/20; conf. n. 1357/17, n. 12297/71); poiché nessuna delle pronunce sul tema, quali aventi ad oggetto profili di natura diversa rispetto a quello appena discusso, quali la prova della inesistenza di altri beni relitti, ulteriori rispetto a quelli indicati dall'attore e dell'esistenza di donazioni indirette (v. Cass. Civ. n. 18199/20, anche in motivazione), ovvero dello specifico elemento della entità della lesione (v. Cass. Civ. n. 1357/17, in motivazione, trattandosi di un caso in cui gli atti di provenienza relativi ai beni relitti erano stat i regolarmente prodotti), enuncia alcuna eccezione alla normale disciplina dei contratti formali, ed in particolare a quella degli acquisti immobiliari qui applicata.
b)- Dei beni mobili. Con riferimento ai beni mobili deve osservarsi che, sebbene la prova indiziaria sia consentita, l'attrice non ha indicato analiticamente e con esattezza quali fossero i beni di siffatta natura in ipotesi appartenenti all'asse ereditario della de cuius; essendosi essa limitata a formulare una generica elencazione di oggetti presenti presso gli immobili di famiglia (quadri d'autore, tra i quali…; collezione di incisioni di artisti del XX secolo;
tappeti antichi cinesi e persiani;
collezione di statuette orientali di giada porcellana e quarzo;
tre servizi completi di posateria di argento;
servizi di valore di cristalleria;
collezione orologi di epoca…; argenti e porcellane di arredo;
gioelli pezzi unici a cera persa, diamanti da investimento e sterline d'oro), supportata da riprese fotografiche, prive di data certa, di ambienti domestici e dei relativi arredi (v. doc. all. nn. 15-16-17-18, in fascicolo di parte attrice); senza, oltretutto, indicare quali, tra di essi, fossero, in ipotesi, di originaria proprietà della de cuius e quali, diversamente, fossero a quest'ultima, pervenuti solo pro quota, per successione, dal premorto coniuge (v., per tutto, atto di citazione, par. 11, 12 e 13). Per cui, non Persona_1 avendo l'attrice stessa adeguatamente assolto all'onere di allegazione quale su di lei gravante in base al principio già esposto sub 1), non è possibile - a prescindere da ogni questione di natura istruttoria relativa alla proprietà dei beni stessi, che i convenuti assumono appartenere tutti ad uno di loro - ricomprendere, nella ricostruzione del patrimonio ereditario, alcun bene mobile rientrante nelle categorie dall'attrice stessa indicate.
c)- Dei saldi attivi di conto corrente e dei depositi di titoli. Anche in questo caso, l'attrice si è limitata ad affermare, in termini del tutto vaghi e generici, che il patrimonio ereditario fosse costituito anche “dai depositi titoli e/o dalle somme esistenti sui conti correnti alla stessa [de cuius] intestati
e/o cointestati presso la e l (v. atto di citazione, par. 11), CP_4 Controparte_5 senza documentare alcunché. Con la conseguenza che, per le medesime ragioni, appena esposte sub
3), al di là di ogni questione di natura istruttoria, non è possibile ricomprendere nell'asse ereditario alcun credito derivante da rapporti bancari.
4)- Delle dedotte liberalità (donatum). Come detto (v. supra, in Svolgimento del processo), l'attrice assume a)- che la defunta madre , in data 30.12.1998, abbia Persona_2 venduto un immobile di pregio, di sua esclusiva proprietà, ereditato dallo zio materno, sito in Roma alla Via Alessandro Serpieri n. 14, composto da 14 vani;
b)- che, successivamente alla suddetta vendita, i convenuti e , tra il 2004 e il 2011, Controparte_2 Controparte_3 abbiano acquistato la proprietà, in quota parte del 50% ciascuno, dei seguenti immobili: i)- in data
22.1.2004, box auto di mq 27 sito in Roma, Via di Villa Ruffo n. 11; ii)- in data 2.12.2005, box auto di mq 34 sito in Roma, Via Girolamo Boccardo;
iii)- sempre in data 2.12.2005, box auto di mq 34 sito in Roma, Via Fabi;
iv)- in data 13.04.2011, negozio di mq 59 sito in Roma, Viale Angelico;
c)- che, oltre a ciò, i convenuti e , abbiano Controparte_1 Controparte_2 acquistato le seguenti autovetture d'epoca: i)- IA EL B24 Spider del 1955; ii)- IA EL
B24 Convertibile del 1957; iii)- IA Flaminia Sport Zagato del 1961; iv)- Alfa Romeo Giulia GTA
1300 Junior del 1968; v)- almeno cinque rare Fiat 500, di cui una del 1957 , una nuova 500 Pt_2 color Verde chiaro, una normale del 1958 color Avorio chiaro, una 500 Sport tetto chiuso e un'altra Con che si trova parcheggiata all'interno del cortile del palazzo onis in IE;
vi)- una Abarth
595; e d)- che gli stessi convenuti non avevano mai svolto attività lavorativa, se non sporadicamente,
e, pertanto, non disponevano di patrimonio e di redditi loro propri;
per cui i descritti loro acquisti erano senz'altro frutto di liberalità materne.
Così riassunte le argomentazioni di parte attrice, deve concludersi che la conseguente domanda, con la quale quest'ultima chiede, nell'anzidetto modo, l'accertamento delle descritte liberalità, qualificandole in termini incerti, ora come donazioni dirette, ora come donazioni indirette (v. atto di citazione, pp. 11 e s.), deve, a fronte delle contestazioni dei convenuti, essere in tutto disattesa per difetto di prova, anche presuntiva, in ordine ai fatti che ne costituiscono il fondamento, poiché l'attrice stessa i)- non ha prodotto l'atto relativo alla allegata vendita, da parte della de cuius dell'appartamento di sua proprietà, sito in Roma alla Via Serpieri, talché non è dimostrato che quest'ultima disponesse effettivamente della disponibilità di contanti da destinare a liberalità in favore dei convenuti, ed eventualmente in quale misura;
ii)- non ha prodotto alcuno degli atti di compravendita relativi ai beni, che, secondo allegazione, sarebbero stati, dai convenuti, acquistati con danari forniti dalla de cuius, talché non si dispone di alcun elemento certo in ordine alla effettività ed all'oggetto degli allegati acquisti, alla entità dei corrispettivi pattuiti nonché alle modalità di pagamento degli stessi ed all'identità delle persone che, in sede di stipula, vi abbiano provveduto;
iii)- non ha prodotto alcuna documentazione contabile bancaria dalla quale emerga il trasferimento di somme di danaro, quale, in ipotesi, dalla de cuius operato in favore dei convenuti ovvero dei venditori dei beni da questi ultimi acquistati;
iv)- non ha comunque, in alcun modo dimostrato che i convenuti medesimi, avendo già ereditato pro quota la fortuna paterna ed essendo, al tempo dei fatti, tutti adulti ultratrentenni, non disponessero dei mezzi necessari per sostenere gli allegati acquisti, dovendosi, sul tema osservare che l'ordine di esibizione, dall'attrice stessa richiesto nei loro confronti, con riferimento a tutte le loro dichiarazioni dei redditi relative agli anni correnti tra il 1997 e l'anno di introduzione del presente giudizio (v. memoria ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c. di parte attrice), correttamente non è stato ammesso, anche perché, all'evidenza, in concreto connotato da finalità squisitamente esplorativa.
5)- Della lesione della quota di legittima. Poiché, come si è visto, non è stato possibile accertare l'appartenenza di alcun bene all'asse ereditario, né alcuna delle dedotte liberalità, l'operazione di riunione fittizia (v. supra, sub 1), conduce alla evidente conclusione che non sussista la denunciata lesione della quota di legittima, quale all'attrice, in ragione di 1/6, per legge riservata nella successione della defunta madre (v. supra, sub II.B), per la Persona_2 semplice ragione che la stessa quota di legittima risulta nella specie di valore pari a zero (relictum =
0; donatum = 0; massa di calcolo ex art. 556 c.c. relictum + donatum = 0; quota di legittima = massa di calcolo pari a 0 : 6 = 0). Di talché difetta in radice il fatto posto a fondamento della proposta domanda di riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni, quale dall'attrice stessa proposta relativamente alla successione materna.
VI]- Della consequenziale domanda attorea di divisione del patrimonio ereditario della defunta madre
La reiezione della domanda di riduzione per lesione di legittima, quale dalla dall'attrice proposta con riferimento alla successione della defunta comune madre , Persona_2 comporta, di necessità, anche la reiezione della consequenziale domanda di divisione del patrimonio ereditario materno, per l'evidente ragione che, essendo stata l'attrice stessa, per testamento, esclusa dalla relativa successione, essa non partecipa alla comunione ereditaria.
VII]- Della domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, quale dai convenuti proposta nei confronti dell'attrice, relativamente alla domanda di divisione del patrimonio paterno
La domanda in esame non può essere accolta poiché i convenuti, che la domanda stessa propongono, non hanno provato di avere subito, in conseguenza della disattesa avversa domanda di divisione del patrimonio paterno, pregiudizi distinti e maggiori rispetto al costo del presente giudizio.
VIII]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara aperta la successione legittima di , nato a IE (PZ) in [...] Persona_1
6.11.1926 e deceduto in Roma il 25.10.1990;
-dichiara aperta la successione testamentaria di , nata a Persona_2
Potenza in data 12.4.1928 e deceduta in Roma il 23.3.2023;
-respinge la domanda di divisione del patrimonio ereditario del defunto comune padre
[...]
, quale formulata dall'attrice nei confronti dei fratelli Persona_1 Parte_1
e ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
-dichiara che la quota all'attrice spettante nella successione del defunto , Persona_1 si è accresciuta, in parti eguali, ai convenuti coeredi Controparte_1 Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3
-dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di accertamento dell'usucapione del patrimonio ereditario di esso defunto , quale dai convenuti, in via riconvenzionale, Persona_1 proposta nei confronti dell'attrice;
-respinge la domanda di riduzione per lesione di legittima, quale dall'attrice proposta con riferimento alla successione della defunta comune madre;
Parte_1
-respinge la consequenziale domanda di divisione del patrimonio ereditario della stessa
[...]
; Parte_1
-respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale proposta dai convenuti nei confronti dell'attrice;
-condanna l'attrice al rimborso in favore dei convenuti Parte_1 [...]
e , delle spese del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, lì 26 giugno 2025 Il Presidente est. - dott. Luigi Argan Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Civile VIII, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori
Dott. Luigi Argan Presidente relatore
Dott. Alfredo Sacco Giudice
Dott.ssa Maria Luparelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 81772/2018 del ruolo generale
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 54, presso lo studio degli Avv.ti Emanuela Pasca
e LE Di NA, che la rappresentano e difendono giusta procura unita all'atto di citazione.
-ATTRICE-
E
, E Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 elettivamente domiciliati in Roma, Via Giacinto Carini n. 58, presso lo studio dell'Avv. Valerio
Cutonilli, che li rappresenta e difende giusta procura unita all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente in data 02.04.2021.
-CONVENUTI-
-ATTORI IN RICONVENZIONALE-
OGGETTO: riduzione per lesione di legittima – divisione ereditaria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 18.12.2018, conveniva in Parte_1 giudizio i germani fratelli e Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Controparte_3
Esponeva all'uopo a)- che, in data 25.12.1990, era deceduto, ab intestato, il di lei padre Per_1
, nato a [...] il [...], lasciando quali eredi legittimi, ella stessa, la moglie
[...]
, nonché gli altri figli Persona_2 Controparte_1 [...]
e ; b)- che, alla data di apertura della successione, il CP_2 Controparte_3 patrimonio ereditario comprendeva: i)- appartamento sito in Roma alla Via Flaminia n. 109, int.
9, piano 5, mq. circa 320, censito al NCEU al foglio 550, part. 28, sub. 17, Cat. A/2 classe 3, vani
12; ii)- quota pari all'8% di locali commerciali condominiali siti in Roma alla Via Flaminia civici da 107 a 117 e Piazzale della Marina nn. 17-18-19, piano terra, consistenti in locali concessi in locazione;
iii)- immobile sito in IE (PZ), Via Santa Maria delle Grazie n. 5, piano terra, distinto in Catasto alla Partita n. 268, foglio 45, sub. 5 Cat. C/2, classe 1; iv)- immobile sito in
IE (PZ), Via Santa Maria delle Grazie n. 5, piani 1-2-3, distinto in Catasto alla Partita n.
1767, foglio 45, sub. 6 Cat. A/2, classe 1; v)- immobile sito in IE (PZ), Via Fratelli
Bandiera n. 11, distinto in Catasto alla Partita n. 1767, foglio 45, sub. 3 Cat. C/2, classe 3; vi)- quota pari a 5/10 dell'immobile sito in IE (PZ) distinto in Catasto alla Partita n. 7991, foglio 45, n. 596, sub. 2, porzione fabbricato rurale, Cat. C/2, classe 3; vii)- terreno agricolo censito in Catasto alla Partita n. 6593, foglio 35, particella 49, di mq 1440; viii)- terreno censito in Catasto alla Partita n. 7569, foglio 35, particella 45, di Are 48,50; ix)- fabbricato rurale fatiscente censito in Catasto alla Partita n. 6594, foglio 35, particella 48, di mq 280 circa;
x)- cappella gentilizia presso il cimitero vecchio di IE (PZ), Cappella 28 Campo 4; xi)- tomba della famiglia nel cimitero vecchio di Potenza, Comparto 3 Lato Valle Edicola 3 ex Cimitero Nuovo;
CP_1 xii)- biblioteca di orientalistica e meridionalistica in IE (PZ); xiii)- gli Controparte_1 arredi, gli oggetti, i preziosi e le collezioni di proprietà esclusiva del de cuius esistenti nell'appartamento di Via Flaminia n. 109 e nella casa di IE;
c)- che, in data 22.1.2004, il convenuto , con atto di donazione, trasferiva al di lei fratello Controparte_1 CP_1
la quota di sua proprietà pari ad 1/6 dell'intero appartamento di Roma, Via CP_2
Flaminia n. 109, nonché la quota di comproprietà pari ad 1,5% dei locali condominiali in Roma, come sopra descritti;
d)- che, oltre a ciò, , coniuge del defunto, Persona_2 in data 30.12.1998, vendeva un immobile di pregio, di sua esclusiva proprietà, ereditato dallo zio materno, sito in Roma alla Via Alessandro Serpieri n. 14, secondo piano, composto da 14 vani, mq. 457, censito al N.C.E.U. al foglio 547, particella 119, sub 5, cat. A/10 e vano cantina, oltre a doppio box auto di mq 18, censito al N.C.E.U. al foglio 547, particella 119, sub. 11, cat. C/6; e)- che, successivamente alla suddetta vendita, i convenuti e Controparte_2 [...]
, tra il 2004 e il 2011, acquistavano la proprietà, in quota parte del 50% ciascuno, Controparte_3 dei seguenti immobili: i)- in data 22.1.2004, box auto di mq 27 sito in Roma, Via di Villa Ruffo
n. 11, piano terra, catastalmente contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 550, particella 181, sub 1, cat. c/6; ii)- in data 2.12.2005, box auto di mq 34 sito in Roma, Via Girolamo Boccardo n. 20, piano terra, catastalmente contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 242, particella 267, sub 30, cat.
C/6; iii)- sempre in data 2.12.2005, box auto di mq 34 sito in Roma, Via Fabi n. 16, catastalmente contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 241, particella 1323, sub. 87, cat. C/6; iv)- in data 13.04.2011, negozio di mq 59 sito in Roma, Viale Angelico n. 56, piano terra, catastalmente contraddistinto al
N.C.E.U. al foglio 397, particella 22, sub 1, cat. C/1; f)- che, oltre agli acquisti di cui sopra, i convenuti e , acquistavano le seguenti Controparte_1 Controparte_2 autovetture d'epoca: i)- IA EL B24 Spider del 1955; ii)- IA EL B24 Convertibile del 1957; iii)- IA Flaminia Sport Zagato del 1961; iv)- Alfa Romeo Giulia GTA 1300 Junior del 1968; v)- almeno cinque rare Fiat 500, di cui una del 1957 , una nuova 500 color Pt_2
Verde chiaro, una normale del 1958 color Avorio chiaro, una 500 Sport tetto chiuso e un'altra che Con si trovava parcheggiata all'interno del cortile del palazzo onis in IE;
vi)- una Abarth
595; g)- che essi convenuti non avevano mai svolto attività lavorativa, se non sporadicamente, e, pertanto, non disponevano di patrimonio e di redditi loro propri per cui i descritti loro acquisti dovevano essere senz'altro frutto di liberalità materne;
h)- che, in data 23.3.2013, decedeva
, madre dell'odierna attrice e degli odierni convenuti;
i)- che la Persona_2 relativa successione era regolata da testamento olografo pubblicato in data 23.01.2017 per atto del
Dott. Notaio in Roma, Rep. 134841, Raccolta n. 30653, con il quale la de cuius Persona_3 istituiva suoi eredi universali i soli figli e , Controparte_2 Controparte_3 escludendo gli altri due figli, e lei stessa Controparte_1 Parte_1
l)- che, al momento dell'apertura della successione, il patrimonio ereditario della
[...] defunta era rappresentato dalle quote di proprietà immobiliari ereditate dal marito premorto
[...]
di cui al precedente punto b), dagli arredi, dagli oggetti e dai preziosi esistenti Persona_1 all'interno dell'appartamento di famiglia di Via Flaminia n. 109 e dell'immobile di IE, nonché dai depositi titoli e/o dalle somme esistenti sui conti correnti intestati e/o cointestati presso la e l CP_4 Controparte_5
E concludeva pertanto chiedendo i)- che, accertata la lesione della quota di legittima a lei spettante, venissero ridotte le disposizioni testamentarie e le denunciate donazioni, anche indirette, poste in essere dalla de cuius in favore dei soli figli e Persona_2 CP_1 CP_2
, col danaro riveniente dalla vendita, in data 30.11.1998, dell'immobile di sua esclusiva CP_3 proprietà, sito in Roma alla Via Serpieri n. 14, con conseguente reintegrazione della stessa quota di legittima;
ii)- che venisse quindi disposto lo scioglimento della comunione per l'effetto costituitasi sul patrimonio materno;
iii)- che venisse altresì sciolta la comunione ereditaria relativa patrimonio del defunto padre;
con vittoria di spese. Persona_1
Costituitisi unico actu in giudizio, i convenuti , Controparte_1 Controparte_2
e , preliminarmente, eccepivano l'intervenuta prescrizione del
[...] Controparte_3 diritto dell'attrice di accettare l'eredità del defunto padre , deducevano quindi Persona_1 che essa aveva già ricevuto quanto a lei spettante per la stessa eredità, essendo stata soddisfatta con la somma di Lit. 250.000.000 in titoli, quale da lei sottratta dal patrimonio ereditario paterno,
e con altri numerosi beni mobili a lei stessa consegnati dalla madre, e che, comunque, essi avevano, nel tempo, usucapito tale ultimo patrimonio;
assumevano, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni - anche contestando l'attorea descrizione dei relitti beni immobili, per cui, loro dire, la cappella gentilizia in Petragalla, nella quota dalla de cuius ereditata dallo stesso Per_1
suo coniuge premorto, non sarebbe stata di proprietà, come dedotto dalla controparte, ma
[...] diversamente oggetto di concessione, e negando comunque l'appartenenza all'asse ereditario dei beni mobili da quest'ultima come tali indicati, per essere essi di esclusiva proprietà di uno di loro
- che la proposta domanda di riduzione per lesione della quota di legittima all'attrice spettante nella successione della comune madre , era, nel merito, Persona_2 infondata;
e concludevano pertanto chiedendo che tutte le avverse domande venissero respinte ed, in via riconvenzionale, che venisse accertato l'avvenuto acquisto per usucapione dei beni appartenenti all'asse ereditario del defunto padre , con condanna dell'attrice al Persona_1 risarcimento dei danni per lite temeraria, relativamente alla domanda di divisione del patrimonio paterno, e vittoria di spese.
All'udienza del 19.1.2022, i convenuti formulavano proposta conciliativa, consistente nel pagamento della somma di € 350.000,00 in contanti, onnicomprensiva, all'atto della definizione dell'accordo, a tacitazione di ogni pretesa della parte attrice, che quest'ultima, tuttavia, non accettava (cfr. verbali ud. 19.1.2022 e 11.5.2022).
Con ordinanza in data 28.10.2022, stanti le rilevate assorbenti carenze documentali, prima di tutto consistenti nella mancata produzione degli atti di acquisto dei beni immobili in ipotesi compresi nei patrimoni ereditari dei defunti comuni genitori delle parti, e Persona_1 [...] , venivano respinte le istanze istruttorie tempestivamente formulate dalle Persona_2 parti.
Trattenuta una prima volta in decisione, la causa, con ordinanza in data 8.2.2024, veniva rimessa sul ruolo, osservandosi che “ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità, quale dai convenuti proposta con riferimento alla successione paterna in funzione della domanda di divisione proposta dall'attrice, risulta necessario esaminare, nel merito, le istanze istruttorie delle parti relative alle circostanze rispetto ad essa eccezione rilevanti”.
All'udienza dell'8.5.2024, i convenuti dichiaravano di rinunziare a tutte le formulate istanze istruttorie, escluse quelle in funzione di prova contraria.
Con ordinanza in data 15.8.2024, venivano nuovamente respinte le istanze istruttorie formulate dalla parte attrice, osservandosi che esse “concernono circostanze del tutto inconferenti rispetto all'eccezione di prescrizione del diritto di accettare l'eredità paterna in funzione della relativa domanda di divisione dalla stessa attrice proposta.”
All'udienza del 3.10.2024, avendo le parti concluso riportandosi ai precedenti rispettivi scritti difensivi, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini di legge per deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I]- Dell'apertura della successione
Innanzitutto, devesi, a norma dell'art. 456 c.c., dichiarare l'apertura delle successioni di i)- Per_1
, nato a [...] il [...] e deceduto a Roma in data 25.10.1990, e ii)- di
[...] [...]
, nata a [...] il [...] e deceduta a Roma in data 23.03.2013 Persona_2
(v. certificati di morte, in fascicolo di parte convenuta).
II]- Del regolamento delle due distinte successioni
A]- Della successione paterna
Il defunto padre non lasciava testamento, per cui, a norma degli artt. 566 (“Al Persona_1 padre e alla madre succedono i figli legittimi e naturali, in parti eguali.”) e 581 c.c. (“Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.”) la di lui eredità veniva devoluta, per successione legittima, in ragione di 1/3, in favore della coniuge superstite , e, in ragione di 2/3, in favore dei quattro figli odierni Persona_2 contendenti;
spettando pertanto all'attrice la quota 1/6 del patrimonio Parte_1 ereditario (2/3 x 1/4 = 2/12 = 1/6).
B]- Della successione materna
Con testamento olografo datato 20.5.2008, pubblicato il 23.1.2017, la defunta Persona_2
ha istituito quale suoi eredi universali i soli due convenuti figli
[...] Controparte_2
e (v. testamento cit., in fascicolo di parte attrice, all. doc. n. 14:
[...] Controparte_3
“Roma 20 maggio 2008. Io sottoscritta vedova nata a [...]_1
Potenza il 12/04/1928, residente a [...], in pieno possesso delle mie facoltà mentali dispongo quanto segue. Nomino miei eredi universali i figli e CP_2 Controparte_3
); così escludendo dalla sua successione i due altri figli e
[...] Parte_1
. Controparte_1
III]- Della domanda attorea di divisione del patrimonio ereditario del defunto padre Per_1
[...]
La domanda in esame deve essere a priori disattesa poiché l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice di accettare l'eredità del defunto padre Parte_1 Per_1
, quale dai convenuti , e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
tempestivamente formulata con la comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_3 telematicamente in data 5.9.2019, è fondata per le ragioni di seguono esposte.
1)- In primo luogo, non risulta – la circostanza non è stata neppure allegata - che l'attrice abbia espressamente accettato l'eredità in discussione entro il termine decennale di prescrizione stabilito dall'art. 480, I co, c.c., quale, a norma del II co del medesimo articolo, decorrente dall'apertura della successione, quale, nella specie, risalente al 25.10.1990, e quindi scaduto il giorno 25.10.2000, molti anni prima dell'introduzione del presente giudizio (18.12.2018).
2)- Contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la circostanza che quest'ultima, da vari decenni, inserisca nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili di Via Flaminia n. 109 e quelli di IE, quali ricompresi nel patrimonio del defunto padre, non può a priori, trattandosi di adempimento di natura squisitamente tributaria, essere, di per sé, interpretata quale comportamento concludente idoneo a manifestare tacitamente la volontà di accettare la relativa eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., a mente del quale, “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”; essendo noto, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “ai fini dell'accettazione tacita dell'eredità, sono privi di rilevanza tutti quegli atti che, attese la loro natura e finalità, non sono idonei ad esprimere in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, quali la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Infatti, trattandosi di adempimenti di prevalente contenuto fiscale, caratterizzati da scopi conservativi, il giudice del merito, a cui compete il relativo accertamento, può legittimamente escludere, con riferimento ad essi, il proposito di accettare l'eredità; peraltro, siffatto accertamento non può limitarsi all'esecuzione di tali incombenze, ma deve estendersi al complessivo comportamento dell'erede potenziale ed all'eventuale possesso e gestione anche solo parziale dell'eredità” (così, Cass. Civ. n. 4843/19; conf., tra le tante, Cass. Civ. 22769/24, n. 11478/21, n. 10796/09, n. 4783/09, n. 5275/1986).
Né, ai fini della pretesa accettazione tacita dell'eredità paterna, assumono valenza di sorta le pretese ammissioni dei convenuti, i quali hanno dedotto che l'attrice sarebbe stata, in via di fatto, soddisfatta per la quota a lei spettante nella successione paterna, vuoi avendo ella sottratto titoli appartenenti all'asse ereditario di valore pari a Lit. 250.000.000 (v., sul punto, infra, sub 4), vuoi avendo ricevuto altri beni mobili dalla madre, coniuge superstite del de cuius; poiché i)- le circostanze in esame sono state nella specie allegate in via subordinata, rispetto all'eccezione di prescrizione in esame, al successivo diverso fine di dimostrare, come detto, che (per il caso in cui l'eccezione fosse disattesa)
l'attrice avesse, comunque, già, per tal modo, ottenuto la quota ereditaria a lei spettante (v. comparsa di costituzione dei convenuti, conclusioni, sub d), per cui la relativa deduzione non può valere quale ammissione dei convenuti riferibile alla eccezione di prescrizione stessa, mentre ii)- le stesse condotte di sottrazione di beni ereditari e di ricezione di beni mobili, come, questi ultimi, così genericamente descritte, per cui non è neppure allegata la relativa appartenenza all'asse ereditario, non possono essere considerati quali atti di esercizio dei diritti ereditari, ossia tali che il chiamato all'eredità non potrebbe compiere altro che nella veste di erede. Non la prima (sottrazione dei beni ereditari) perché essa si accompagna spesso, secondo comune esperienza, alla volontà contraria di non accettare l'eredità, tantoché l'art. 527 c.c., nel disciplinare autonomamente la fattispecie, stabilisce, in funzione di tutela dei creditori dell'asse (v. Cass. Civ. n. 21384/14), che i chiamati all'eredità, i quali si rendano responsabili di siffatta condotta, sono sanzionati colla decadenza dal diritto di rinunziarvi e sono considerati eredi puri e semplici, nonostante l'eventuale loro rinunzia (v. infra, sub 5); non la seconda
(ricezione di beni mobili) perché non essendo stato indicato per quale specifico titolo l'attrice abbia, nell'occasione ricevuto beni mobili dalla madre, né se si tratti o meno di beni compresi nel patrimonio ereditario paterno, essa non è inequivocamente riferibile ad attività divisoria, nella quale l'accipiens sia intervenuta nella sua qualità di erede del padre, essendo, per contro, perfettamente compatibile con la diversa intenzione delle parti – madre e figlia – di rispettivamente dare e ricevere semplici regalie.
3)- La contro eccezione, con cui la parte attrice intende far valere l'accettazione cd. presunta o ex lege dell'eredità paterna, ai sensi dell'art 485, I e II co, c.c., per cui il chiamato all'eredità, che, trovandosi,
a qualsiasi titolo, nel possesso dei beni ereditari, non abbia compiuto l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione, è considerato erede puro e semplice, deve essere dichiarata inammissibile, siccome tardivamente formulata con l'ultima comparsa conclusionale depositata in data 1.12.2024, dopo la maturazione delle preclusioni stabilite dall'art. 183, V co, c.p.c., a mente del quale, le eccezioni, che, come nel caso di specie, sono conseguenza delle eccezioni proposte dal convenuto debbono essere, pena la decadenza, proposte nel corso dell'udienza di prima comparizione
(v. Cass. Civ. n. 17708/13: “L'art. 183 cod. proc. civ. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al
d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e non anche, a pena di inammissibilità rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma.).
4)- Mentre l'allegazione, di cui si è già detto (v. supra, sub 3), per cui l'attrice avrebbe sottratto dei titoli già appartenenti al defunto padre, per complessivo valore di Lit. 250.000.000, dai convenuti formulata per dimostrare che l'attrice stessa abbia già ricevuto la parte di eredità, quale a lei spettante nella successione del padre, non può nemmeno supportare l'applicazione dell'art. 527 c.c., a mente del quale “I chiamati all'eredità, che hanno sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa, decadono dalla facoltà di rinunziarvi e si considerano eredi puri e semplici, nonostante la loro rinunzia”, per il seguente ordine di ragioni: i)- perché, come detto, la sottrazione dei beni ereditari è fatto illecito sanzionato colla assunzione della qualità di erede puro e semplice in esclusiva funzione di tutela dei creditori del de cuius, (v. Cass. Civ. n. 21384/14), per cui, essa non potrebbe essere, da colui che se ne sia reso responsabile, opposta agli altri chiamati all'eredità, per far valere la propria qualità di erede;
ii)- perché la circostanza, è stata nella specie, come detto (v. supra, sub 3) dai convenuti dedotta, in subordine rispetto alla preliminare eccezione di prescrizione in esame, al successivo diverso fine di dimostrare che (per il caso in cui l'eccezione stessa fosse disattesa) l'attrice avesse, comunque, già, per tal modo, ottenuto la quota ereditaria a lei spettante (v. comparsa di costituzione dei convenuti, conclusioni, sub d), per cui, anche in questo caso, la relativa deduzione non può valere quale ammissione dei convenuti riferibile alla stessa eccezione di prescrizione;
iii)- essendo stata recisamente contestata dall'attrice, la circostanza stessa, pur dovendolo, non è stata da alcuna delle parti comunque provata;
ché il biglietto a firma “ ”, che corrisponde al Parte_1 prenome dell'attrice, dai convenuti in copia prodotto, nel quale si legge “venerdì 27.3. - ho preso io i certificati e ho aperto un deposito titoli al BdN Non preoccupatevi” (v. comparsa di costituzione, all. n. 3), è all'uopo privo di qualsivoglia valenza, per la duplice ragione a)- che, stante l'incompletezza della data, che reca solo l'indicazione del giorno e del mese (27.3), non è dato sapere se esso riguardi fatti anteriori o posteriori alla morte del comune padre , e b)- che Persona_1 il generico riferimento ai “certificati”, senza indicazione della relativa specifica tipologia, del valore nominale, e della persona o delle persone alla quale essi appartenessero, non consente comunque di stabilire, con adeguato grado di certezza, che si tratti proprio dei titoli, in ipotesi compresi nell'asse ereditario paterno, che, secondo la descritta allegazione dei convenuti, sarebbero stati dall'attrice sottratti.
IV]- Della domanda di usucapione del patrimonio ereditario paterno, quale in via riconvenzionale proposta
Per effetto della reiezione della domanda che precede, di divisione del patrimonio del defunto comune padre delle parti in causa, a motivo dell'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice, di accettare l'eredità, implica, in base ad interpretazione estensiva e sistematica dell'art. 552 c.c. (accrescimento nella successione legittima per rinunzia del coerede), in rapporto all'art. 674 c.c. (accrescimento nella successione testamentaria per il caso in cui il coerede non voglia o non possa accettare), generalmente praticata nella giurisprudenza di merito (v., ad es., Tribunale Napoli Nord, n. 2096/22), che la quota di quest'ultima si accresca, in parti eguali, agli altri convenuti coeredi;
con la conseguenza che non v'è luogo a provvedere in ordine alla domanda di usucapione del patrimonio paterno, quale, in via riconvenzionale, proposta dai convenuti, rimanendo la stessa, all'evidenza, assorbita dalla prima.
V]- Della domanda di riduzione per lesione di legittima, quale dall'attrice proposta con riferimento alla successione della defunta madre Persona_2
Come detto, l'attrice è stata, nella successione della di lei defunta Parte_1 comune madre , per testamento, totalmente pretermessa (v. supra, Persona_2 sub II.b). Cionondimeno la domanda di riduzione per lesione di legittima dalla stessa attrice proposta non può essere accolta per avere ella omesso di adeguatamente allegare e provare la consistenza del patrimonio ereditario e le dedotte donazioni indirette, quali, in favore dei convenuti suoi fratelli, in ipotesi, dalla de cuius compiute.
1)- Dell'onere di prova e di allegazione gravante sull'attore in riduzione. Come è noto, per stabilire se vi sia lesione di legittima, ossia della quota ereditaria per legge riservata ad una determinata categoria di successibili, occorre, a norma dell'art. 556 c.p.c., preliminarmente compiere un'operazione contabile, detta riunione fittizia, consistente nel formare la massa di tutti i beni appartenenti al defunto al tempo della sua morte, detraendo gli eventuali debiti (relictum), e ad essa riunire fittiziamente i beni donati (donatum); determinare il complessivo valore, al tempo dell'apertura della successione, dei beni così riuniti, e quindi il valore della quota di cui il defunto poteva disporre nonché quello della quota riservata al legittimario che lamenta la relativa lesione;
confrontare, infine, per differenza, detto ultimo valore con quello - sempre riferito al tempo dell'apertura della successione-, dei beni eventualmente dallo stesso legittimario conseguiti, e, così, verificare l'esistenza e determinare l'ammontare della denunciata lesione. Con la conseguenza che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, l'attore in riduzione è gravato dell'onere di allegare e provare i)- la consistenza del patrimonio ereditario, con riferimento a ciascuno dei beni, mobili ed immobili, che lo compongono, ii)- le eventuali donazioni, dirette o indirette, dal de cuius compiute in vita e, quindi, iii)- la lesione della quota di legittima a lui riservata (v., tra le tante, Cass. Civ. n.
18199/20; n. 1357/17; n. 20830/16; n. 14473/11; n. n. 13310/02; n. 11432/92; n. 3661/75; n.
12297/71).
2)- Della rilevanza dell'appartenenza all'asse ereditario dei beni dall'attore indicati come relitti.
Da quanto appena esposto si evince con chiarezza che l'appartenenza all'asse ereditario dei beni dall'attore indicati come relitti, e quindi il loro acquisto da parte del de cuius ovvero dal soggetto al quale egli sia succeduto mortis causa, costituisce, non già un mero fatto storico influente per la decisione, ma, diversamente, uno degli elementi costitutivi del fatto complesso dal quale origina il diritto alla riduzione per lesione di legittima, dall'attore stesso fatto valere;
poiché, all'evidenza,
l'esistenza e la misura della lesione dipendono innanzitutto, anche se non solo, dalla consistenza dell'asse ereditario. Allo stesso tempo, gli stessi beni relitti, costituiscono anche l'oggetto della pretesa dell'attore legittimario, quale consistente nella reintegrazione della quota di legittima in ipotesi lesa, che, come noto, si realizza, quando sufficiente, mediante attribuzione, al legittimario, di quota di essi di valore pari a quello della accertata lesione (v. art. 555 c.c.).
3)- Della ricostruzione del patrimonio ereditario (relictum).
a)- Dei beni immobili. Tanto premesso, deve osservarsi che l'attrice non ha provato l'appartenenza all'asse ereditario dei beni immobili, quali tutti, indicati come dalla de cuius, in ragione della quota di 1/3, per successione legittima, ereditati in proprietà dal coniuge premorto (per Persona_1 il relativo elenco analitico, v. supra, in Svolgimento del processo, I cpv, sub b), non avendo ella tempestivamente depositato, nei termini di cui all'art. 183, VI co, c.p.c., i relativi atti di acquisto, né avendone, ove mai essi non fossero per lei agevolmente individuabili e reperibili, richiesto l'esibizione da parte dei convenuti. Mentre, sebbene il presente giudizio di riduzione per lesione di legittima non abbia direttamente ad oggetto l'accertamento della proprietà dei beni di cui si tratta, talché non sia necessaria la cd. probatio diabolica (dimostrazione della proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione), quale richiesta per l'azione di rivendica, la proprietà stessa, poiché, come detto, fondamento, in termini di appartenenza all'asse ereditario, ed oggetto materiale della domanda, deve comunque essere provata attraverso i relativi titoli contrattuali di acquisto (nella specie, non sono dedotti acquisti a titolo originario), dai quali soli è dato evincere, con certezza, l'effettività dell'acquisto stesso, la natura dell'atto stesso e del diritto reale acquisito, l'esatta individuazione dei beni che ne costituiscono l'oggetto e l'esistenza o meno di concorrenti diritti.
D'altronde, qualora, il fatto costitutivo del diritto azionato sia, come nella specie, rappresentato da un atto per il quale, come quelli di trasferimento di diritti immobiliari, la legge richieda la forma scritta ad substantiam (v. art. 1350 c.c. – ma lo stesso varrebbe se fosse richiesto la forma dell'atto pubblico, come per il caso delle donazioni, v. Cass. Civ. n. 5786/06), la relativa prova può essere data solo per via documentale, con la produzione dell'atto scritto, poiché l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza del diritto fatto valere (così, Cass. Civ. n. 2599/18 e precedenti richiamati in motivazione;
conf. Cass.
Civ. n. 5673/03); con conseguente esclusione di prova testimoniale e presunzioni, e conseguente irrilevanza delle risultanze catastali ed ipotecarie, che, in quanto forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale, hanno valore meramente indiziario.
Né la non contestazione delle allegazioni di cui trattasi, da parte dei convenuti (in realtà, parziale – v. supra, in Svolgimento del processo, paragrafo relativo alla costituzione dei convenuti), consente di superare, a norma dell'art. 115 c.p.c., il rilevato difetto di prova documentale perché, come detto, la forma, quando prescritta ad substantiam, non pertiene al tema della prova del fatto storico contratto, ma a quello, ontologicamente del tutto diverso, della relativa efficacia (v. Cass. Civ. n. 2599/18; conf., tra le tante, Cass. Civ. n. 11765/02; 11054/01; n. 326/81); tantoché, come noto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, non è all'uopo sufficiente neppure la confessione della controparte (v., tra le più recenti, Cass. Civ. n. 25999/18; n. 6262/17, n. 4431/17).
La conclusione cui si è pervenuti non si pone, a ben vedere, in contrasto con il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, per cui “Nel caso di esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo
l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.” (così, Cass. Civ. n. 18199/20; conf. n. 1357/17, n. 12297/71); poiché nessuna delle pronunce sul tema, quali aventi ad oggetto profili di natura diversa rispetto a quello appena discusso, quali la prova della inesistenza di altri beni relitti, ulteriori rispetto a quelli indicati dall'attore e dell'esistenza di donazioni indirette (v. Cass. Civ. n. 18199/20, anche in motivazione), ovvero dello specifico elemento della entità della lesione (v. Cass. Civ. n. 1357/17, in motivazione, trattandosi di un caso in cui gli atti di provenienza relativi ai beni relitti erano stat i regolarmente prodotti), enuncia alcuna eccezione alla normale disciplina dei contratti formali, ed in particolare a quella degli acquisti immobiliari qui applicata.
b)- Dei beni mobili. Con riferimento ai beni mobili deve osservarsi che, sebbene la prova indiziaria sia consentita, l'attrice non ha indicato analiticamente e con esattezza quali fossero i beni di siffatta natura in ipotesi appartenenti all'asse ereditario della de cuius; essendosi essa limitata a formulare una generica elencazione di oggetti presenti presso gli immobili di famiglia (quadri d'autore, tra i quali…; collezione di incisioni di artisti del XX secolo;
tappeti antichi cinesi e persiani;
collezione di statuette orientali di giada porcellana e quarzo;
tre servizi completi di posateria di argento;
servizi di valore di cristalleria;
collezione orologi di epoca…; argenti e porcellane di arredo;
gioelli pezzi unici a cera persa, diamanti da investimento e sterline d'oro), supportata da riprese fotografiche, prive di data certa, di ambienti domestici e dei relativi arredi (v. doc. all. nn. 15-16-17-18, in fascicolo di parte attrice); senza, oltretutto, indicare quali, tra di essi, fossero, in ipotesi, di originaria proprietà della de cuius e quali, diversamente, fossero a quest'ultima, pervenuti solo pro quota, per successione, dal premorto coniuge (v., per tutto, atto di citazione, par. 11, 12 e 13). Per cui, non Persona_1 avendo l'attrice stessa adeguatamente assolto all'onere di allegazione quale su di lei gravante in base al principio già esposto sub 1), non è possibile - a prescindere da ogni questione di natura istruttoria relativa alla proprietà dei beni stessi, che i convenuti assumono appartenere tutti ad uno di loro - ricomprendere, nella ricostruzione del patrimonio ereditario, alcun bene mobile rientrante nelle categorie dall'attrice stessa indicate.
c)- Dei saldi attivi di conto corrente e dei depositi di titoli. Anche in questo caso, l'attrice si è limitata ad affermare, in termini del tutto vaghi e generici, che il patrimonio ereditario fosse costituito anche “dai depositi titoli e/o dalle somme esistenti sui conti correnti alla stessa [de cuius] intestati
e/o cointestati presso la e l (v. atto di citazione, par. 11), CP_4 Controparte_5 senza documentare alcunché. Con la conseguenza che, per le medesime ragioni, appena esposte sub
3), al di là di ogni questione di natura istruttoria, non è possibile ricomprendere nell'asse ereditario alcun credito derivante da rapporti bancari.
4)- Delle dedotte liberalità (donatum). Come detto (v. supra, in Svolgimento del processo), l'attrice assume a)- che la defunta madre , in data 30.12.1998, abbia Persona_2 venduto un immobile di pregio, di sua esclusiva proprietà, ereditato dallo zio materno, sito in Roma alla Via Alessandro Serpieri n. 14, composto da 14 vani;
b)- che, successivamente alla suddetta vendita, i convenuti e , tra il 2004 e il 2011, Controparte_2 Controparte_3 abbiano acquistato la proprietà, in quota parte del 50% ciascuno, dei seguenti immobili: i)- in data
22.1.2004, box auto di mq 27 sito in Roma, Via di Villa Ruffo n. 11; ii)- in data 2.12.2005, box auto di mq 34 sito in Roma, Via Girolamo Boccardo;
iii)- sempre in data 2.12.2005, box auto di mq 34 sito in Roma, Via Fabi;
iv)- in data 13.04.2011, negozio di mq 59 sito in Roma, Viale Angelico;
c)- che, oltre a ciò, i convenuti e , abbiano Controparte_1 Controparte_2 acquistato le seguenti autovetture d'epoca: i)- IA EL B24 Spider del 1955; ii)- IA EL
B24 Convertibile del 1957; iii)- IA Flaminia Sport Zagato del 1961; iv)- Alfa Romeo Giulia GTA
1300 Junior del 1968; v)- almeno cinque rare Fiat 500, di cui una del 1957 , una nuova 500 Pt_2 color Verde chiaro, una normale del 1958 color Avorio chiaro, una 500 Sport tetto chiuso e un'altra Con che si trova parcheggiata all'interno del cortile del palazzo onis in IE;
vi)- una Abarth
595; e d)- che gli stessi convenuti non avevano mai svolto attività lavorativa, se non sporadicamente,
e, pertanto, non disponevano di patrimonio e di redditi loro propri;
per cui i descritti loro acquisti erano senz'altro frutto di liberalità materne.
Così riassunte le argomentazioni di parte attrice, deve concludersi che la conseguente domanda, con la quale quest'ultima chiede, nell'anzidetto modo, l'accertamento delle descritte liberalità, qualificandole in termini incerti, ora come donazioni dirette, ora come donazioni indirette (v. atto di citazione, pp. 11 e s.), deve, a fronte delle contestazioni dei convenuti, essere in tutto disattesa per difetto di prova, anche presuntiva, in ordine ai fatti che ne costituiscono il fondamento, poiché l'attrice stessa i)- non ha prodotto l'atto relativo alla allegata vendita, da parte della de cuius dell'appartamento di sua proprietà, sito in Roma alla Via Serpieri, talché non è dimostrato che quest'ultima disponesse effettivamente della disponibilità di contanti da destinare a liberalità in favore dei convenuti, ed eventualmente in quale misura;
ii)- non ha prodotto alcuno degli atti di compravendita relativi ai beni, che, secondo allegazione, sarebbero stati, dai convenuti, acquistati con danari forniti dalla de cuius, talché non si dispone di alcun elemento certo in ordine alla effettività ed all'oggetto degli allegati acquisti, alla entità dei corrispettivi pattuiti nonché alle modalità di pagamento degli stessi ed all'identità delle persone che, in sede di stipula, vi abbiano provveduto;
iii)- non ha prodotto alcuna documentazione contabile bancaria dalla quale emerga il trasferimento di somme di danaro, quale, in ipotesi, dalla de cuius operato in favore dei convenuti ovvero dei venditori dei beni da questi ultimi acquistati;
iv)- non ha comunque, in alcun modo dimostrato che i convenuti medesimi, avendo già ereditato pro quota la fortuna paterna ed essendo, al tempo dei fatti, tutti adulti ultratrentenni, non disponessero dei mezzi necessari per sostenere gli allegati acquisti, dovendosi, sul tema osservare che l'ordine di esibizione, dall'attrice stessa richiesto nei loro confronti, con riferimento a tutte le loro dichiarazioni dei redditi relative agli anni correnti tra il 1997 e l'anno di introduzione del presente giudizio (v. memoria ex art. 183, VI co, n. 2, c.p.c. di parte attrice), correttamente non è stato ammesso, anche perché, all'evidenza, in concreto connotato da finalità squisitamente esplorativa.
5)- Della lesione della quota di legittima. Poiché, come si è visto, non è stato possibile accertare l'appartenenza di alcun bene all'asse ereditario, né alcuna delle dedotte liberalità, l'operazione di riunione fittizia (v. supra, sub 1), conduce alla evidente conclusione che non sussista la denunciata lesione della quota di legittima, quale all'attrice, in ragione di 1/6, per legge riservata nella successione della defunta madre (v. supra, sub II.B), per la Persona_2 semplice ragione che la stessa quota di legittima risulta nella specie di valore pari a zero (relictum =
0; donatum = 0; massa di calcolo ex art. 556 c.c. relictum + donatum = 0; quota di legittima = massa di calcolo pari a 0 : 6 = 0). Di talché difetta in radice il fatto posto a fondamento della proposta domanda di riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni, quale dall'attrice stessa proposta relativamente alla successione materna.
VI]- Della consequenziale domanda attorea di divisione del patrimonio ereditario della defunta madre
La reiezione della domanda di riduzione per lesione di legittima, quale dalla dall'attrice proposta con riferimento alla successione della defunta comune madre , Persona_2 comporta, di necessità, anche la reiezione della consequenziale domanda di divisione del patrimonio ereditario materno, per l'evidente ragione che, essendo stata l'attrice stessa, per testamento, esclusa dalla relativa successione, essa non partecipa alla comunione ereditaria.
VII]- Della domanda di condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria, quale dai convenuti proposta nei confronti dell'attrice, relativamente alla domanda di divisione del patrimonio paterno
La domanda in esame non può essere accolta poiché i convenuti, che la domanda stessa propongono, non hanno provato di avere subito, in conseguenza della disattesa avversa domanda di divisione del patrimonio paterno, pregiudizi distinti e maggiori rispetto al costo del presente giudizio.
VIII]- Del regolamento delle spese processuali
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara aperta la successione legittima di , nato a IE (PZ) in [...] Persona_1
6.11.1926 e deceduto in Roma il 25.10.1990;
-dichiara aperta la successione testamentaria di , nata a Persona_2
Potenza in data 12.4.1928 e deceduta in Roma il 23.3.2023;
-respinge la domanda di divisione del patrimonio ereditario del defunto comune padre
[...]
, quale formulata dall'attrice nei confronti dei fratelli Persona_1 Parte_1
e ; Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
-dichiara che la quota all'attrice spettante nella successione del defunto , Persona_1 si è accresciuta, in parti eguali, ai convenuti coeredi Controparte_1 Controparte_2
e ;
[...] Controparte_3
-dichiara non luogo a provvedere in ordine alla domanda di accertamento dell'usucapione del patrimonio ereditario di esso defunto , quale dai convenuti, in via riconvenzionale, Persona_1 proposta nei confronti dell'attrice;
-respinge la domanda di riduzione per lesione di legittima, quale dall'attrice proposta con riferimento alla successione della defunta comune madre;
Parte_1
-respinge la consequenziale domanda di divisione del patrimonio ereditario della stessa
[...]
; Parte_1
-respinge la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, quale proposta dai convenuti nei confronti dell'attrice;
-condanna l'attrice al rimborso in favore dei convenuti Parte_1 [...]
e , delle spese del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 presente giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00, per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso, in Roma, lì 26 giugno 2025 Il Presidente est. - dott. Luigi Argan Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott. Stefano D'Innocenzo.