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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n.2815/ 2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, in data 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2815 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 P.IVA_1
in atti, dall'avv. Criscuolo Marco, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
AVV. OLGA CALIFANO, C.F./P.I. , rapp.ta e difesa da sé stessa. C.F._1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme cartolari, le parti costituite hanno concluso alle proprie memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19.03.2018 il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva, su ricorso dell'Avv. Olga FA, decreto ingiuntivo n. 568/18, con il quale ingiungeva al di pagare in Parte_1 favore dell'istante la somma di € 10.074,95 nonché di provvedere al pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per esborsi ed al pagamento di € 500,00 per onorari in favore del difensore costituito, oltre C.P.A. ed I.V.A.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il condominio proponeva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto, e spiegava domanda riconvenzionale, convenendo innanzi a Codesto Tribunale l'Avv. Olga FA per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del D.I. opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
A sostegno della propria opposizione deduceva, in via preliminare, la carenza dei requisiti previsti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, in particolare per la mancanza di un espresso mandato conferito dal per tutti i giudizi che l'opposta indica a base del Parte_1
decreto ingiuntivo.
Al riguardo, parte opponente faceva rilevare come da atto di nomina dell'amministratore p.t. del avvenuta in data 24.04.2015, l'avv. Olga FA veniva nominata Parte_1 legale del suindicato limitatamente, però, all'eventuale proposizione di un'azione Parte_1 giudiziaria nei confronti del precedente amministratore p.t., per non aver quest'ultimo provveduto a consegnare la documentazione ancora in suo possesso.
Inoltre faceva rilevare, in difetto di pattuizione scritta del compenso concordato con il cliente, la totale assenza di prova in punto di misura del compenso del professionista, idonea ad incidere anche sulla determinazione ad opera del giudice visto che l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto -legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
L'opponente lamentava, inoltre, come l 'avv. Olga FA poneva a base del credito asseritamente avanzato a titolo di spettanze professionali in qualità di legale del la Parte_1 Parte_1
complessiva somma pari ad euro 10.042,95, senza tuttavia indicare di aver ricevuto dal
[...]
, a titolo di acconto per spese legali in relazione ai giudizi posti a base del ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo, 3 pagamenti in contanti dell'importo, cadauno, pari ad euro 854,00 e così per un totale complessivo pari ad euro 2.562,00; all'uopo, l'opponente allegava all'opposizione fatture firmate e quietanzate dall'avv. Olga FA.
All'esito dell'opposizione, parte opponente proponeva domanda riconvenzionale facendo valere la responsabilità della ricorrente per male gestio sia in qualità di legale che di amministratore p.t..
In particolare, l'avv. Olga FA in data 24.04.2015 veniva nominata, come detto, legale del condominio limitatamente all'eventuale proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti della precedente amministratrice p.t. per non aver quest'ultima, all'epoca, consegnato dei documenti condominiali in corso di passaggio di consegne. Parte opposta, tuttavia, non avvertiva i condomini di non poter esperire utilmente tale tipo di azione poiché ancora praticante avvocato: difatti, il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la restituzione di documentazione condominiale nei confronti della signora veniva dichiarato nullo per mancanza dei necessari requisiti a patrocinare da parte Parte_2 dell'odierna opposta proprio perché praticante avvocato, e non abilitata alla difesa per tale tipo di contenzioso.
Concludeva chiedendo: l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo n.
568/2018; l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., nei confronti dell'avv. Olga FA a titolo di
[...]
responsabilità professionale in duplice veste di amministratore p.t. e di legale del Parte_1
con condanna della stessa al pagamento dei danni economici nel frattempo causati;
con
[...]
spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, impugnando l'atto di opposizione in ogni sua parte in quanto totalmente infondato in fatto e diritto e chiedendo di essere liquidata, sulla base delle tariffe indicate dalle tabelle ministeriali. Inoltre, impugnava la spiegata riconvenzionale in quanto inammissibile, infondata e carente di ogni elemento.
Faceva rilevare come in qualità di mandatario del , per evitare d'incorrere in decadenze, Parte_1
l'amministratore p.t. può agire o resistere in giudizio per le materie non esorbitanti dalle proprie competenze.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese.
Letto l'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di euro 7.480,95, avendo l'opposta ammesso l'intervenuto pagamento di una parte della somma da parte del Parte_1
Il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, disponeva la rimessione in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
L'opposizione va parzialmente accolta.
Nel merito va preliminarmente rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente. Ebbene nel caso in esame il opponente non ha in maniera specifica contestato lo Parte_1 svolgimento dell'attività da parte dell'avv. FA, limitandosi ad eccepire il mancato conferimento del mandato da parte dell'assemblea e la mancata redazione di un preventivo come per legge.
Data, pertanto, per provata, l'attività svolta, come per altro anche in parte documentata dagli atti allegati alla II memoria ex art 183 co 6 c.p.c., devono essere analizzate le eccezioni proposte.
In primo luogo, va accolta l'eccezione di parziale pagamento sollevata dalla parte opponente, per altro non contestata dall'opposta, che ha anzi ammesso il pagamento. La relativa somma, pari ad €
2.562,00, deve essere pertanto decurtata dal dovuto totale.
Quanto al potere dell'amministratore, l'art 1131 c.c. stabilisce che “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.”
Deve quindi ritenersi che con riferimento a tutte le controversie che rientrano nella gestione ordinaria dell'edificio (ex art 1130 c.c.), l'amministratore possa conferire autonomamente mandato al difensore, sia per agire che per resistere in giudizio, senza necessità di una previa o successiva delibera assembleare: si tratta di questioni riguardanti, ad esempio, il rispetto del regolamento, l'uso delle cose comuni, la riscossione delle quote condominiali. In termini, Cass. civ. sentenza n. 8286 del
20/04/2005 ha anche avuto modo di chiarire che “spetta all'amministratore del in via Parte_1
esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, con la conseguenza che in tali casi egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del
.” Parte_1
Al contrario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1131 c.c., laddove si esorbiti dai conferimenti previsti dall'articolo precedente, l'amministratore è tenuto a darne notizia all'assemblea, e a munirsi di specifica autorizzazione a conferire mandato.
Tale distinguo può essere mantenuto anche laddove l'amministratore sia egli stesso avvocato, e voglia procedere a conferire a sé stesso il mandato: ciò sarà autonomamente possibile nel caso delle attribuzioni ex art 1130 c.c, mentre, al contrario, richiederà la delibera assembleare nei casi che esorbitano l'ordinaria gestione. A conforto di tale conclusione si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, a parere della quale
"l'amministratore di un condominio, che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense, può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., per l'esercizio delle facoltà conferitegli degli artt. 1130 e 1131 c.c., senza autorizzazioni, procure o deliberazioni di altri soggetti, ma nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specifica sua qualità" (Cass. civ. 5 giugno 1992 n.
6947).
In applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, considerando che i giudizi in questioni sono stati instaurati per la riscossione di somme di denaro o comunque vertono in materia di impugnazione di delibera, deve ritenersi corretto l'operato dell'amministratore che ha conferito a sé stesso il mandato, rientrandosi nell'ambito delle attribuzione ex art 1130 e 1131 c.c.. Né risulta che il contratto di mandato così formatosi sia stato impugnato, né che ne sia stata richiesto l'annullamento per eventuale – e non dedotto- conflitto di interessi (ex art 1395 c.c.).
Per altro va rilevato, per mera completezza motivazionale, assorbenti le considerazioni sopra riportate, che nel verbale dell'assemblea del giorno 26/02/2016, per i procedimenti pendenti tra il e i signori e l'amministratore p.t. Parte_1 Parte_3 Controparte_1
avv. FA Olga veniva nominata specificamente quale avvocato difensore (pur essendo stata dedotta l'impugnazione di tali delibere, di tanto non è stata fornita alcuna prova in giudizio).
Quanto all'ulteriore eccezione, avente ad oggetto la mancata redazione di apposito preventivo, si ritiene che il mancato rilascio di un preventivo non sia idoneo ad incidere sul diritto alla prestazione.
In questi termini, la Corte di cassazione si è espressa ritenendo “non necessaria, ai fini della sussistenza del diritto al compenso, l'esistenza di un preventivo scritto. Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale -non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez.6 - 3,
Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993)- e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti. Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità
è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193). Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza
n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale.” (così ordinanza n.
33193 del 2022).
Deve essere infine esaminata la domanda riconvenzionale proposta, la quale va parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del compenso totale dovuto.
Ed infatti, nell'ambito del procedimento ex art 700 c.p.c. avverso l'ex amministratore p.t.
[...]
, la FA – regolarmente munita di mandato assembleare – agiva in giudizio pur non Parte_2 essendo abilitata all'esercizio della professione forense: difatti, il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la restituzione di documentazione condominiale veniva dichiarato nullo per mancanza dei necessari requisiti a patrocinare da parte dell'avv. FA.
Sul punto, parte opposta faceva rilevare che rispetto al contezioso indicato era stato proposto anche reclamo innanzi al collegio e che nel corso del suddetto reclamo parte delle spese di giudizio erano state poste in capo al chiedeva, quindi, il risarcimento del relativo danno patrimoniale Parte_1
subito.
Preliminarmente, in diritto, va rilevato che la Cassazione si è espressa in termini, chiarendo che “La costituzione in giudizio innanzi al tribunale in una causa di valore indeterminato tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere
l'attività nei limiti indicati nell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni -, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale”
(Sez. 3, Sentenza n. 26898 del 19/12/2014).
Deve, comunque, ritenersi “pacifica, in generale, la sussistenza della nullità assoluta ed insanabile della costituzione del contratto di opera professionale stipulato tra un cliente ed un professionista legale non abilitato” (Sez. 2, Ordinanza n. 20108 del 2022).
Alla luce di quanto innanzi detto, nessuna pretesa economica può essere avanzata da parte opposta, in quanto il contratto stipulato è da ritenersi nullo, mentre va accolta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, in quanto l'attività espletata dall'avv. FA, in assenza del titolo abilitativo alla professione forense, ha arrecato al condominio un danno, costituito nella condanna alle spese processuali. In termini, infatti, l'art.1338 c.c stabilisce che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”; nel caso di specie emerge chiaramente, dal verbale di conferimento incarico, che la FA, la quale non avrebbe potuto non conoscere la sua situazione professionale, non abbia di tanto reso edotta l'assemblea condominiale. Sul punto deve rilevarsi che il ha concluso transazione omnicomprensiva, avente ad Parte_1
oggetto anche altre poste, oltre a quella di cui al reclamo indicato, ragion per cui il risarcimento va quantificato nella somma richiesta dall'avv. Lavorante nell'atto di precetto, pari ad € 1.418,89. Al contrario si ritiene non dovuta la somma ulteriore richiesta e corrisposta quale compenso dall'avv.
Lavorante per la procedura esecutiva, ritenendosi l'esborso di tale somma causalmente collegata al contegno del rimasto inadempiente, più che al comportamento dell'avv. FA. Parte_1
È, invece, da rigettare l'ulteriore richiesta di risarcimento basata sulla responsabilità professionale in veste di amministratore p.t. del condominio in quanto nulla è stato prodotto da parte Pt_1
opponente circa il pregiudizio economico che il condominio avrebbe sopportato. Inoltre, dalla lettura della documentazione depositata non si evince nessuna ipotesi di mala gestio nell'espletamento dell'attività di amministratrice di condominio, in quanto le impugnative delle delibere assembleari prodotte da parte opponente, rientrano nelle normali dinamiche condominiali e nei diritti dei condomini.
Tutto quanto doverosamente concluso in diritto, va calcolata la somma dovuta.
Per quanto riguarda le somme dovute dal P/Savarese all'avv. Olga FA, per le Parte_1
attività espletate, queste vanno rideterminate, sulla base di quanto anzidetto.
Sul punto l'opponente faceva rilevare come l 'Avv. Olga FA aveva già ricevuto dal
[...]
, a titolo di acconto per spese legali in relazione ai giudizi posti a base del ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo, nr. 3 pagamenti in contanti dell'importo, cadauno, pari ad euro 854,00 e così per un totale complessivo pari ad euro 2.562,00, allegando nell'opposizione fatture firmate e quietanzate dall'avv. Olga FA, così come risulta dalle fatture nr. 03/2017 del 05.03.2017, nr.
04/2017 del 26/04/2017 e nr. 06/2017 del 06/06/2017 allegate.
Parte opposta, come detto, nulla osservava sulla somma ricevuta e riduceva la richiesta inizialmente avanzata da euro 10.042,95 a euro 7.480,95.
A tale cifra va ulteriormente sottratto il compenso richiesto per il giudizio ex art 700 c.p.c. – non dovuto per le ragioni anzidette – e per il conseguente giudizio di opposizione a precetto (per un totale di € 1.851,00).
Infine, operando una compensazione con quanto dovuto in accoglimento della riconvenzionale esperita, va ulteriormente sottratta la somma pari ad € 1.418,89. In termini va rilevato che nel caso in esame il credito e il relativo controcredito risultano, come da consolidata giurisprudenza, certi, liquidi ed esigibili, in quanto oggetto di vaglio e di accertamento dal giudice nel medesimo giudizio, ex art
1243 c.c..
Il totale dovuto è pertanto pari ad € 4.211,06, oltre CPA e IVA se spettanti.
Quanto alle spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, così provvede;
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente Parte_1
- per l'effetto condanna, operata la compensazione come in parte motiva, e in parziale accoglimento della domanda di pagamento dei compensi professionali avanzata, il al pagamento, in favore dell'avv. Olga FA, della somma Parte_1
pari ad € 4.211,06, oltre CPA e IVA se spettanti, oltre interessi dalla data della domanda.
- Compensa le spese del presente procedimento. depositato telematicamente in data 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, in data 21/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2815 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F./P.I. , rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 P.IVA_1
in atti, dall'avv. Criscuolo Marco, presso cui elettivamente domicilia;
OPPONENTE
E
AVV. OLGA CALIFANO, C.F./P.I. , rapp.ta e difesa da sé stessa. C.F._1
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a d.i.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi nelle forme cartolari, le parti costituite hanno concluso alle proprie memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti,
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 19.03.2018 il Tribunale di Nocera Inferiore emetteva, su ricorso dell'Avv. Olga FA, decreto ingiuntivo n. 568/18, con il quale ingiungeva al di pagare in Parte_1 favore dell'istante la somma di € 10.074,95 nonché di provvedere al pagamento delle spese del procedimento monitorio liquidate in € 145,50 per esborsi ed al pagamento di € 500,00 per onorari in favore del difensore costituito, oltre C.P.A. ed I.V.A.
Con atto di citazione regolarmente notificato, il condominio proponeva opposizione Parte_1
avverso il suddetto decreto, e spiegava domanda riconvenzionale, convenendo innanzi a Codesto Tribunale l'Avv. Olga FA per ivi sentire accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità del D.I. opposto e per l'effetto revocare lo stesso.
A sostegno della propria opposizione deduceva, in via preliminare, la carenza dei requisiti previsti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, in particolare per la mancanza di un espresso mandato conferito dal per tutti i giudizi che l'opposta indica a base del Parte_1
decreto ingiuntivo.
Al riguardo, parte opponente faceva rilevare come da atto di nomina dell'amministratore p.t. del avvenuta in data 24.04.2015, l'avv. Olga FA veniva nominata Parte_1 legale del suindicato limitatamente, però, all'eventuale proposizione di un'azione Parte_1 giudiziaria nei confronti del precedente amministratore p.t., per non aver quest'ultimo provveduto a consegnare la documentazione ancora in suo possesso.
Inoltre faceva rilevare, in difetto di pattuizione scritta del compenso concordato con il cliente, la totale assenza di prova in punto di misura del compenso del professionista, idonea ad incidere anche sulla determinazione ad opera del giudice visto che l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto -legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
L'opponente lamentava, inoltre, come l 'avv. Olga FA poneva a base del credito asseritamente avanzato a titolo di spettanze professionali in qualità di legale del la Parte_1 Parte_1
complessiva somma pari ad euro 10.042,95, senza tuttavia indicare di aver ricevuto dal
[...]
, a titolo di acconto per spese legali in relazione ai giudizi posti a base del ricorso Parte_1 per decreto ingiuntivo, 3 pagamenti in contanti dell'importo, cadauno, pari ad euro 854,00 e così per un totale complessivo pari ad euro 2.562,00; all'uopo, l'opponente allegava all'opposizione fatture firmate e quietanzate dall'avv. Olga FA.
All'esito dell'opposizione, parte opponente proponeva domanda riconvenzionale facendo valere la responsabilità della ricorrente per male gestio sia in qualità di legale che di amministratore p.t..
In particolare, l'avv. Olga FA in data 24.04.2015 veniva nominata, come detto, legale del condominio limitatamente all'eventuale proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti della precedente amministratrice p.t. per non aver quest'ultima, all'epoca, consegnato dei documenti condominiali in corso di passaggio di consegne. Parte opposta, tuttavia, non avvertiva i condomini di non poter esperire utilmente tale tipo di azione poiché ancora praticante avvocato: difatti, il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la restituzione di documentazione condominiale nei confronti della signora veniva dichiarato nullo per mancanza dei necessari requisiti a patrocinare da parte Parte_2 dell'odierna opposta proprio perché praticante avvocato, e non abilitata alla difesa per tale tipo di contenzioso.
Concludeva chiedendo: l'accoglimento dell'opposizione con revoca del decreto ingiuntivo n.
568/2018; l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dal Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., nei confronti dell'avv. Olga FA a titolo di
[...]
responsabilità professionale in duplice veste di amministratore p.t. e di legale del Parte_1
con condanna della stessa al pagamento dei danni economici nel frattempo causati;
con
[...]
spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, impugnando l'atto di opposizione in ogni sua parte in quanto totalmente infondato in fatto e diritto e chiedendo di essere liquidata, sulla base delle tariffe indicate dalle tabelle ministeriali. Inoltre, impugnava la spiegata riconvenzionale in quanto inammissibile, infondata e carente di ogni elemento.
Faceva rilevare come in qualità di mandatario del , per evitare d'incorrere in decadenze, Parte_1
l'amministratore p.t. può agire o resistere in giudizio per le materie non esorbitanti dalle proprie competenze.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese.
Letto l'art. 648 c.p.c., veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, limitatamente all'importo di euro 7.480,95, avendo l'opposta ammesso l'intervenuto pagamento di una parte della somma da parte del Parte_1
Il giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, disponeva la rimessione in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
L'opposizione va parzialmente accolta.
Nel merito va preliminarmente rilevato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore- opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Proprio in ragione della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., l'opponente è, quindi, altresì gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda proposta dal creditore ingiungente. Ebbene nel caso in esame il opponente non ha in maniera specifica contestato lo Parte_1 svolgimento dell'attività da parte dell'avv. FA, limitandosi ad eccepire il mancato conferimento del mandato da parte dell'assemblea e la mancata redazione di un preventivo come per legge.
Data, pertanto, per provata, l'attività svolta, come per altro anche in parte documentata dagli atti allegati alla II memoria ex art 183 co 6 c.p.c., devono essere analizzate le eccezioni proposte.
In primo luogo, va accolta l'eccezione di parziale pagamento sollevata dalla parte opponente, per altro non contestata dall'opposta, che ha anzi ammesso il pagamento. La relativa somma, pari ad €
2.562,00, deve essere pertanto decurtata dal dovuto totale.
Quanto al potere dell'amministratore, l'art 1131 c.c. stabilisce che “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.”
Deve quindi ritenersi che con riferimento a tutte le controversie che rientrano nella gestione ordinaria dell'edificio (ex art 1130 c.c.), l'amministratore possa conferire autonomamente mandato al difensore, sia per agire che per resistere in giudizio, senza necessità di una previa o successiva delibera assembleare: si tratta di questioni riguardanti, ad esempio, il rispetto del regolamento, l'uso delle cose comuni, la riscossione delle quote condominiali. In termini, Cass. civ. sentenza n. 8286 del
20/04/2005 ha anche avuto modo di chiarire che “spetta all'amministratore del in via Parte_1
esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, con la conseguenza che in tali casi egli non necessita di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del
.” Parte_1
Al contrario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 1131 c.c., laddove si esorbiti dai conferimenti previsti dall'articolo precedente, l'amministratore è tenuto a darne notizia all'assemblea, e a munirsi di specifica autorizzazione a conferire mandato.
Tale distinguo può essere mantenuto anche laddove l'amministratore sia egli stesso avvocato, e voglia procedere a conferire a sé stesso il mandato: ciò sarà autonomamente possibile nel caso delle attribuzioni ex art 1130 c.c, mentre, al contrario, richiederà la delibera assembleare nei casi che esorbitano l'ordinaria gestione. A conforto di tale conclusione si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, a parere della quale
"l'amministratore di un condominio, che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense, può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., per l'esercizio delle facoltà conferitegli degli artt. 1130 e 1131 c.c., senza autorizzazioni, procure o deliberazioni di altri soggetti, ma nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specifica sua qualità" (Cass. civ. 5 giugno 1992 n.
6947).
In applicazione delle suddette coordinate ermeneutiche, considerando che i giudizi in questioni sono stati instaurati per la riscossione di somme di denaro o comunque vertono in materia di impugnazione di delibera, deve ritenersi corretto l'operato dell'amministratore che ha conferito a sé stesso il mandato, rientrandosi nell'ambito delle attribuzione ex art 1130 e 1131 c.c.. Né risulta che il contratto di mandato così formatosi sia stato impugnato, né che ne sia stata richiesto l'annullamento per eventuale – e non dedotto- conflitto di interessi (ex art 1395 c.c.).
Per altro va rilevato, per mera completezza motivazionale, assorbenti le considerazioni sopra riportate, che nel verbale dell'assemblea del giorno 26/02/2016, per i procedimenti pendenti tra il e i signori e l'amministratore p.t. Parte_1 Parte_3 Controparte_1
avv. FA Olga veniva nominata specificamente quale avvocato difensore (pur essendo stata dedotta l'impugnazione di tali delibere, di tanto non è stata fornita alcuna prova in giudizio).
Quanto all'ulteriore eccezione, avente ad oggetto la mancata redazione di apposito preventivo, si ritiene che il mancato rilascio di un preventivo non sia idoneo ad incidere sul diritto alla prestazione.
In questi termini, la Corte di cassazione si è espressa ritenendo “non necessaria, ai fini della sussistenza del diritto al compenso, l'esistenza di un preventivo scritto. Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale -non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez.6 - 3,
Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993)- e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti. Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità
è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (…)” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193). Quanto poi ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c.c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza
n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con Decreto ministeriale.” (così ordinanza n.
33193 del 2022).
Deve essere infine esaminata la domanda riconvenzionale proposta, la quale va parzialmente accolta, con conseguente rideterminazione del compenso totale dovuto.
Ed infatti, nell'ambito del procedimento ex art 700 c.p.c. avverso l'ex amministratore p.t.
[...]
, la FA – regolarmente munita di mandato assembleare – agiva in giudizio pur non Parte_2 essendo abilitata all'esercizio della professione forense: difatti, il ricorso ex art. 700 c.p.c. per la restituzione di documentazione condominiale veniva dichiarato nullo per mancanza dei necessari requisiti a patrocinare da parte dell'avv. FA.
Sul punto, parte opposta faceva rilevare che rispetto al contezioso indicato era stato proposto anche reclamo innanzi al collegio e che nel corso del suddetto reclamo parte delle spese di giudizio erano state poste in capo al chiedeva, quindi, il risarcimento del relativo danno patrimoniale Parte_1
subito.
Preliminarmente, in diritto, va rilevato che la Cassazione si è espressa in termini, chiarendo che “La costituzione in giudizio innanzi al tribunale in una causa di valore indeterminato tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell'albo professionale degli avvocati ed abilitato a svolgere
l'attività nei limiti indicati nell'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 - ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni -, è affetta da nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale”
(Sez. 3, Sentenza n. 26898 del 19/12/2014).
Deve, comunque, ritenersi “pacifica, in generale, la sussistenza della nullità assoluta ed insanabile della costituzione del contratto di opera professionale stipulato tra un cliente ed un professionista legale non abilitato” (Sez. 2, Ordinanza n. 20108 del 2022).
Alla luce di quanto innanzi detto, nessuna pretesa economica può essere avanzata da parte opposta, in quanto il contratto stipulato è da ritenersi nullo, mentre va accolta la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente, in quanto l'attività espletata dall'avv. FA, in assenza del titolo abilitativo alla professione forense, ha arrecato al condominio un danno, costituito nella condanna alle spese processuali. In termini, infatti, l'art.1338 c.c stabilisce che “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”; nel caso di specie emerge chiaramente, dal verbale di conferimento incarico, che la FA, la quale non avrebbe potuto non conoscere la sua situazione professionale, non abbia di tanto reso edotta l'assemblea condominiale. Sul punto deve rilevarsi che il ha concluso transazione omnicomprensiva, avente ad Parte_1
oggetto anche altre poste, oltre a quella di cui al reclamo indicato, ragion per cui il risarcimento va quantificato nella somma richiesta dall'avv. Lavorante nell'atto di precetto, pari ad € 1.418,89. Al contrario si ritiene non dovuta la somma ulteriore richiesta e corrisposta quale compenso dall'avv.
Lavorante per la procedura esecutiva, ritenendosi l'esborso di tale somma causalmente collegata al contegno del rimasto inadempiente, più che al comportamento dell'avv. FA. Parte_1
È, invece, da rigettare l'ulteriore richiesta di risarcimento basata sulla responsabilità professionale in veste di amministratore p.t. del condominio in quanto nulla è stato prodotto da parte Pt_1
opponente circa il pregiudizio economico che il condominio avrebbe sopportato. Inoltre, dalla lettura della documentazione depositata non si evince nessuna ipotesi di mala gestio nell'espletamento dell'attività di amministratrice di condominio, in quanto le impugnative delle delibere assembleari prodotte da parte opponente, rientrano nelle normali dinamiche condominiali e nei diritti dei condomini.
Tutto quanto doverosamente concluso in diritto, va calcolata la somma dovuta.
Per quanto riguarda le somme dovute dal P/Savarese all'avv. Olga FA, per le Parte_1
attività espletate, queste vanno rideterminate, sulla base di quanto anzidetto.
Sul punto l'opponente faceva rilevare come l 'Avv. Olga FA aveva già ricevuto dal
[...]
, a titolo di acconto per spese legali in relazione ai giudizi posti a base del ricorso Parte_1
per decreto ingiuntivo, nr. 3 pagamenti in contanti dell'importo, cadauno, pari ad euro 854,00 e così per un totale complessivo pari ad euro 2.562,00, allegando nell'opposizione fatture firmate e quietanzate dall'avv. Olga FA, così come risulta dalle fatture nr. 03/2017 del 05.03.2017, nr.
04/2017 del 26/04/2017 e nr. 06/2017 del 06/06/2017 allegate.
Parte opposta, come detto, nulla osservava sulla somma ricevuta e riduceva la richiesta inizialmente avanzata da euro 10.042,95 a euro 7.480,95.
A tale cifra va ulteriormente sottratto il compenso richiesto per il giudizio ex art 700 c.p.c. – non dovuto per le ragioni anzidette – e per il conseguente giudizio di opposizione a precetto (per un totale di € 1.851,00).
Infine, operando una compensazione con quanto dovuto in accoglimento della riconvenzionale esperita, va ulteriormente sottratta la somma pari ad € 1.418,89. In termini va rilevato che nel caso in esame il credito e il relativo controcredito risultano, come da consolidata giurisprudenza, certi, liquidi ed esigibili, in quanto oggetto di vaglio e di accertamento dal giudice nel medesimo giudizio, ex art
1243 c.c..
Il totale dovuto è pertanto pari ad € 4.211,06, oltre CPA e IVA se spettanti.
Quanto alle spese di giudizio, stante la reciproca soccombenza, le stesse possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, così provvede;
- accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente Parte_1
- per l'effetto condanna, operata la compensazione come in parte motiva, e in parziale accoglimento della domanda di pagamento dei compensi professionali avanzata, il al pagamento, in favore dell'avv. Olga FA, della somma Parte_1
pari ad € 4.211,06, oltre CPA e IVA se spettanti, oltre interessi dalla data della domanda.
- Compensa le spese del presente procedimento. depositato telematicamente in data 21/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Fusco