Articolo 9 della Legge 11 luglio 2002, n. 148
Articolo 8
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9 agosto 2002
Art. 9. 1. Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni.

Entrata in vigore il 9 agosto 2002
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