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Sentenza 29 agosto 2024
Sentenza 29 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 29/08/2024, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1116/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta Altri contratti da: d'opera
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.° 1116/2021 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 24.1.2024 promossa
DA
, nata a [...] il 23 Parte_1
agosto 1938, residente in [...], (Cod.
Fisc. ) rappresentata in forza di CodiceFiscale_1
Integrazione a Procura Generale redatta in Sermide e Felonica (MN) data 20.10.2021 a ministero della Dott. coadiutore Persona_1
del Notaio Dott. ssa Rep. N. 9054 Racc. n. 5812 Per_2 Per_3
dalla Sig. ra , nata a [...] il Parte_2
4 agosto 1965, residente ivi, via Garibaldi n. 81, (Cod. Fisc.
[...]
) che si allega (doc. A); C.F._2 Parte_3
pagina 1 di 9 , nata a [...] il [...], residente in [...]Pt_4
Virgilio (MN), via 1° Maggio n. 13, (Cod. Fisc. C.F._3
); , nata a [...] il 4
[...] Parte_2
agosto 1965, residente ivi, via Garibaldi n. 81, (Cod. Fisc.
[...]
), la quale interviene in questo atto in proprio e per C.F._2
conto ed in rappresentanza di , nato a Parte_5
Quistello (MN) il 4 marzo 1976, residente in Auburn - Alabama
(Stati Uniti d'America), via Glendale Circle n. 1690, (Cod. Fisc.
), nella sua qualità di procuratrice speciale CodiceFiscale_4
in forza di atto ricevuto dal vicecommissario amministrativo consolare e sociale delegato alle funzioni notarili con Parte_6
decreto n. 2 del 4 giugno 2020, presso la sede del Consolato
Generale d'Italia in Miami, in data 1° luglio 2020 rep. n. 78/2020, che si allega al presente atto (doc. all. B); Parte_7
, nato a [...] il [...], residente in
[...]
Novellara (RE), via Benedetto Marcello n. 4, (Cod. Fisc.
[...]
); , nata a [...] il 23 C.F._5 Parte_8
agosto 1968, residente in [...], (Cod.
Fisc. ; , nato a CodiceFiscale_6 Parte_9
Mantova il 30 luglio 1971, residente in [...], (Cod. Fisc. ); CodiceFiscale_7
nato a [...] il [...], Parte_10
residente in [...], (Cod. Fisc.
[...]
), tutti difesi ed assistiti ed elettivamente C.F._8
domiciliati presso e nello studio dall'Avv. Matteo Ronconi del Foro di Mantova (Cod. Fisc. – PEC C.F._9
pagina 2 di 9 in Mantova, Via Anton Email_1
Maria Viani n. 3, giusta procura che si allega. L'Avv. Matteo
Ronconi indica, ai fini degli avvisi e delle comunicazioni, il n. tel.
0376324656, il n. fax 0376226756, e l'indirizzo P.E.C.
Email_1
APPELLANTI
CONTRO con sede in Moglia (MN), via Controparte_1
Einaudi, 37,C.F. e P.IV , con l'avv. Nicola Buffoli, di P.IV_1
Mantova, C.F. e l'avv. Paolo Loda, di C.F._10
Brescia, C.F. , dai quali è rappresentata e C.F._11
difesa e presso il cui studio in Brescia, via Floriano Ferramola, 4, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al presente atto (i difensori indicano, ai fini degli avvisi, delle comunicazioni e delle notificazioni, il n. tel. 0376223517, il n. fax
0376229442, l'indirizzo P.E.C. - Email_2
avv. Nicola Buffoli – , il n. tel. 03043000, il n. fax 03047897,
l'indirizzo P.E.C. - avv. Paolo Email_3
Loda).
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 746/2021 emessa dal
Tribunale di Mantova Seconda Sezione Civile il 2.8.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:: come da atto telematico, da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 3 di 9 Per parte appellata: come da atto telematico, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_11
proponeva opposizione avverso il decreto n.° 350/17, emesso dal
Tribunale di Mantova nei confronti dello stesso con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 30.678,36, oltre ad interessi e spese, quale saldo dovuto dalle fatture prodotte in sede monitoria e relative a lavorazioni agricole, svolte negli anni 2013 e 2014, presso l'azienda dell'ingiunto.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza della prova scritta prevista dall'art. 634 c.p.c., non avendo dimesso l'estratto autentico delle scritture contabili;
quanto al merito, rilevava come le tre fatture monitoriamente azionate, fossero relative a prestazioni effettuate nel biennio 2013/2014 (Fattura 23 del 23.12.2013 per € 1.353,00, Fattura
16 del 29.11.2014 per € 992,20, Fattura 2 del 13.02.2017 per €
28.333,16), l'ultima delle quali, mai inviata all'attore ed emessa nell'immediatezza della richiesta di ingiunzione, che veniva in toto contestata;
eccepiva che, in ogni caso, gli importi riportati da tutte e tre le fatture risultavano errati, sia per quanto riguardava le superfici effettivamente lavorate, sia quanto alle lavorazioni effettivamente rese che quanto ai costi applicati;
da ultimo, l'opponente contestava pagina 4 di 9 di aver mai ricevuto dall'opposta la fornitura di un telo di copertura indicato nella fattura, unitamente, alle voci “smontaggio e rimontaggio” per il complessivo importo di € 4.600,00 oltre IV. costituitasi tempestivamente, contestava la Controparte_1
ricostruzione dell'attore allegando che tutte le prestazioni di servizi effettuate dall'opposta negli anni 2013 e 2014, erano state concordate con il quale, annotava scrupolosamente in Parte_11
un'agenda personale tutte le lavorazioni svolte;
che le fatture emesse, erano state tutte regolarmente inviate;
che l'opposizione era, comunque, pretestuosa, avendo controparte asserito l'erroneità dei conteggi effettuati, soltanto, in relazione a complessivi € 10.908,93
“(oltre iva di legge)” e così in totale € 12.551,82, senza corrispondere alcunchè; che, quanto alle ultime due voci della fattura n.° 2/2017, aveva richiesto, specificamente, a Parte_11 [...]
di effettuare la sostituzione del telo di copertura di un CP_1
hangar situato nella di lui proprietà rovinatosi a causa della vetustà e delle intemperie e che la convenuta aveva provveduto ad acquistare il telo richiesto presso la al prezzo di € Parte_12
1.952,00, come da relative fatture, al trasporto ed all'installazione nella proprietà dell'opponente.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali e C.T.U., a cura del Dott.
. Persona_4
Dichiarata l'interruzione del procedimento per intervenuto decesso di l'opposizione veniva riassunta dai suoi eredi Parte_11
pagina 5 di 9 , , Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_5
Giuseppe, e Pt_8 Pt_9 Pt_10
Il Tribunale con sentenza del 2.8.2021 dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n.° 350/17 emesso nei confronti di Parte_11
condannava gli attori in riassunzione, nella loro qualità di
[...]
eredi di al pagamento, in favore di Parte_11 [...]
dell'importo di € 19.000,02, oltre ad interessi legali di CP_1
mora, ex artt. 4 e 5, D. Lgs. 9.10.2002, n.° 231, da calcolarsi dalla data di emissione della fattura n.° 23 del 23 dicembre 2013, quanto ad € 881,07, oltre IV di legge e della fattura n.° 16 del 29 novembre 2014, quanto ad € 891,95 oltre IV di legge, sino al saldo effettivo, e, dalla data del 10.03.2017 al saldo quanto all'importo di €
15.500,00; compensava le spese nella misura del 30% con condanna degli attori in riassunzione, alla rifusione dell'ulteriore 70% delle spese di lite sostenute da parte convenuta;
poneva, in via definitiva, a carico di parte attrice nella misura del 70% ed a carico di parte convenuta nella misura del 30%, le spese di C.T.U..
La sentenza era gravata, da Parte_1 Controparte_2
, , , Giuseppe, e a
[...] Parte_2 Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10
cui resisteva, Controparte_1
La causa come da ordinanza del 23.2.2022, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.1.2024 data in cui veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 6 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo gli appellanti sostengono che la sentenza è censurabile in quanto emessa su presupposti contraddittori ed illogici.
In particolare, gli appellanti lamentano l'errata valutazione delle prove testimoniali assunte ed il recepimento acritico delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, ultronea rispetto al quesito formulato dal giudice di primo grado.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato dal momento che l'indagine svolta dal C.T.U., è stata ampia, esaustiva ed Per_4
immune da vizi logici e nella relazione de 22.9.2022, lo stesso, ha risposto compiutamente e con corrette evidenze tecniche, a tutte le osservazioni presentate dal C.T.P. degli appellanti Dott. (cfr. Per_5
pagg. nn.° 15-18 C.T.U.).
Tale motivo è infondato, anche relativamente alle altre doglianze essendo in esso riproposte le medesime osservazioni alla C.T.U. svolte nel precedente giudizio, già oggetto di precise ed articolate risposte del C.T.U., condivise dal Tribunale, senza che vi sia necessità di procedere ad ulteriori accertamenti tecnici, in questa sede.
E' appena il caso di richiamare il consolidato e condivisibile insegnamento del Supremo Collegio secondo cui, “nel giudizio
d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico
d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della
pagina 7 di 9 sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art.
342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata del decisione impugnata” (Cass. n.° 3302/2013).
Infine, la sentenza è corretta e motivata anche relativamente alla valutazione delle prove testimoniali assunte dal momento che, diversamente da quanto sostenuta dagli appellanti, il Tribunale ha tenuto conto di tutte le emergenze testimoniali, tant'è che alcune voci non erano state riconosciute a nonostante il Controparte_1
diverso avviso del C.T.U. (€ 2.500,00 per “operazioni di smontaggio
e rimontaggio del telo di copertura”).
In conclusione, l'appello va respinto e di conseguenza, la sentenza impugnata, integralmente, confermata.
Le spese del grado devono essere, poste a carico della soccombente parte appellante , Parte_13 Parte_2 CP_2
, , Giuseppe, e secondo la
[...] Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10
liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da Parte_13
, Giuseppe,
[...] Parte_2 CP_2 Pt_5
e avverso la sentenza n.° 746/2021 emessa Pt_8 Pt_9 Pt_10
dal Tribunale di Mantova il 2.8.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
pagina 8 di 9 - condanna la parte appellante , Parte_13 Controparte_2
, , , Giuseppe, e alla
[...] Parte_2 Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10
rifusione delle spese di giudizio del presente grado a favore di
[...]
che liquida in complessivi € 3.966,00 (di cui € CP_1
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IV e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante , Parte_13 Parte_2 CP_2
, Giuseppe, e l'onere del Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10
pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 luglio
2024.
Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe Serao
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A OGGETTO:
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta Altri contratti da: d'opera
dott. Giuseppe Serao Presidente Relatore
dott. Lucia Cannella Consigliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.° 1116/2021 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 24.1.2024 promossa
DA
, nata a [...] il 23 Parte_1
agosto 1938, residente in [...], (Cod.
Fisc. ) rappresentata in forza di CodiceFiscale_1
Integrazione a Procura Generale redatta in Sermide e Felonica (MN) data 20.10.2021 a ministero della Dott. coadiutore Persona_1
del Notaio Dott. ssa Rep. N. 9054 Racc. n. 5812 Per_2 Per_3
dalla Sig. ra , nata a [...] il Parte_2
4 agosto 1965, residente ivi, via Garibaldi n. 81, (Cod. Fisc.
[...]
) che si allega (doc. A); C.F._2 Parte_3
pagina 1 di 9 , nata a [...] il [...], residente in [...]Pt_4
Virgilio (MN), via 1° Maggio n. 13, (Cod. Fisc. C.F._3
); , nata a [...] il 4
[...] Parte_2
agosto 1965, residente ivi, via Garibaldi n. 81, (Cod. Fisc.
[...]
), la quale interviene in questo atto in proprio e per C.F._2
conto ed in rappresentanza di , nato a Parte_5
Quistello (MN) il 4 marzo 1976, residente in Auburn - Alabama
(Stati Uniti d'America), via Glendale Circle n. 1690, (Cod. Fisc.
), nella sua qualità di procuratrice speciale CodiceFiscale_4
in forza di atto ricevuto dal vicecommissario amministrativo consolare e sociale delegato alle funzioni notarili con Parte_6
decreto n. 2 del 4 giugno 2020, presso la sede del Consolato
Generale d'Italia in Miami, in data 1° luglio 2020 rep. n. 78/2020, che si allega al presente atto (doc. all. B); Parte_7
, nato a [...] il [...], residente in
[...]
Novellara (RE), via Benedetto Marcello n. 4, (Cod. Fisc.
[...]
); , nata a [...] il 23 C.F._5 Parte_8
agosto 1968, residente in [...], (Cod.
Fisc. ; , nato a CodiceFiscale_6 Parte_9
Mantova il 30 luglio 1971, residente in [...], (Cod. Fisc. ); CodiceFiscale_7
nato a [...] il [...], Parte_10
residente in [...], (Cod. Fisc.
[...]
), tutti difesi ed assistiti ed elettivamente C.F._8
domiciliati presso e nello studio dall'Avv. Matteo Ronconi del Foro di Mantova (Cod. Fisc. – PEC C.F._9
pagina 2 di 9 in Mantova, Via Anton Email_1
Maria Viani n. 3, giusta procura che si allega. L'Avv. Matteo
Ronconi indica, ai fini degli avvisi e delle comunicazioni, il n. tel.
0376324656, il n. fax 0376226756, e l'indirizzo P.E.C.
Email_1
APPELLANTI
CONTRO con sede in Moglia (MN), via Controparte_1
Einaudi, 37,C.F. e P.IV , con l'avv. Nicola Buffoli, di P.IV_1
Mantova, C.F. e l'avv. Paolo Loda, di C.F._10
Brescia, C.F. , dai quali è rappresentata e C.F._11
difesa e presso il cui studio in Brescia, via Floriano Ferramola, 4, è elettivamente domiciliata, come da procura speciale in calce al presente atto (i difensori indicano, ai fini degli avvisi, delle comunicazioni e delle notificazioni, il n. tel. 0376223517, il n. fax
0376229442, l'indirizzo P.E.C. - Email_2
avv. Nicola Buffoli – , il n. tel. 03043000, il n. fax 03047897,
l'indirizzo P.E.C. - avv. Paolo Email_3
Loda).
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza n.° 746/2021 emessa dal
Tribunale di Mantova Seconda Sezione Civile il 2.8.2021.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:: come da atto telematico, da intendersi qui integralmente trascritte.
pagina 3 di 9 Per parte appellata: come da atto telematico, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_11
proponeva opposizione avverso il decreto n.° 350/17, emesso dal
Tribunale di Mantova nei confronti dello stesso con cui era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 30.678,36, oltre ad interessi e spese, quale saldo dovuto dalle fatture prodotte in sede monitoria e relative a lavorazioni agricole, svolte negli anni 2013 e 2014, presso l'azienda dell'ingiunto.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza della prova scritta prevista dall'art. 634 c.p.c., non avendo dimesso l'estratto autentico delle scritture contabili;
quanto al merito, rilevava come le tre fatture monitoriamente azionate, fossero relative a prestazioni effettuate nel biennio 2013/2014 (Fattura 23 del 23.12.2013 per € 1.353,00, Fattura
16 del 29.11.2014 per € 992,20, Fattura 2 del 13.02.2017 per €
28.333,16), l'ultima delle quali, mai inviata all'attore ed emessa nell'immediatezza della richiesta di ingiunzione, che veniva in toto contestata;
eccepiva che, in ogni caso, gli importi riportati da tutte e tre le fatture risultavano errati, sia per quanto riguardava le superfici effettivamente lavorate, sia quanto alle lavorazioni effettivamente rese che quanto ai costi applicati;
da ultimo, l'opponente contestava pagina 4 di 9 di aver mai ricevuto dall'opposta la fornitura di un telo di copertura indicato nella fattura, unitamente, alle voci “smontaggio e rimontaggio” per il complessivo importo di € 4.600,00 oltre IV. costituitasi tempestivamente, contestava la Controparte_1
ricostruzione dell'attore allegando che tutte le prestazioni di servizi effettuate dall'opposta negli anni 2013 e 2014, erano state concordate con il quale, annotava scrupolosamente in Parte_11
un'agenda personale tutte le lavorazioni svolte;
che le fatture emesse, erano state tutte regolarmente inviate;
che l'opposizione era, comunque, pretestuosa, avendo controparte asserito l'erroneità dei conteggi effettuati, soltanto, in relazione a complessivi € 10.908,93
“(oltre iva di legge)” e così in totale € 12.551,82, senza corrispondere alcunchè; che, quanto alle ultime due voci della fattura n.° 2/2017, aveva richiesto, specificamente, a Parte_11 [...]
di effettuare la sostituzione del telo di copertura di un CP_1
hangar situato nella di lui proprietà rovinatosi a causa della vetustà e delle intemperie e che la convenuta aveva provveduto ad acquistare il telo richiesto presso la al prezzo di € Parte_12
1.952,00, come da relative fatture, al trasporto ed all'installazione nella proprietà dell'opponente.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali e C.T.U., a cura del Dott.
. Persona_4
Dichiarata l'interruzione del procedimento per intervenuto decesso di l'opposizione veniva riassunta dai suoi eredi Parte_11
pagina 5 di 9 , , Parte_1 Controparte_2 Parte_2 Pt_5
Giuseppe, e Pt_8 Pt_9 Pt_10
Il Tribunale con sentenza del 2.8.2021 dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo n.° 350/17 emesso nei confronti di Parte_11
condannava gli attori in riassunzione, nella loro qualità di
[...]
eredi di al pagamento, in favore di Parte_11 [...]
dell'importo di € 19.000,02, oltre ad interessi legali di CP_1
mora, ex artt. 4 e 5, D. Lgs. 9.10.2002, n.° 231, da calcolarsi dalla data di emissione della fattura n.° 23 del 23 dicembre 2013, quanto ad € 881,07, oltre IV di legge e della fattura n.° 16 del 29 novembre 2014, quanto ad € 891,95 oltre IV di legge, sino al saldo effettivo, e, dalla data del 10.03.2017 al saldo quanto all'importo di €
15.500,00; compensava le spese nella misura del 30% con condanna degli attori in riassunzione, alla rifusione dell'ulteriore 70% delle spese di lite sostenute da parte convenuta;
poneva, in via definitiva, a carico di parte attrice nella misura del 70% ed a carico di parte convenuta nella misura del 30%, le spese di C.T.U..
La sentenza era gravata, da Parte_1 Controparte_2
, , , Giuseppe, e a
[...] Parte_2 Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10
cui resisteva, Controparte_1
La causa come da ordinanza del 23.2.2022, era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.1.2024 data in cui veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 6 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo gli appellanti sostengono che la sentenza è censurabile in quanto emessa su presupposti contraddittori ed illogici.
In particolare, gli appellanti lamentano l'errata valutazione delle prove testimoniali assunte ed il recepimento acritico delle risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio, ultronea rispetto al quesito formulato dal giudice di primo grado.
Ad avviso della Corte, il motivo è infondato dal momento che l'indagine svolta dal C.T.U., è stata ampia, esaustiva ed Per_4
immune da vizi logici e nella relazione de 22.9.2022, lo stesso, ha risposto compiutamente e con corrette evidenze tecniche, a tutte le osservazioni presentate dal C.T.P. degli appellanti Dott. (cfr. Per_5
pagg. nn.° 15-18 C.T.U.).
Tale motivo è infondato, anche relativamente alle altre doglianze essendo in esso riproposte le medesime osservazioni alla C.T.U. svolte nel precedente giudizio, già oggetto di precise ed articolate risposte del C.T.U., condivise dal Tribunale, senza che vi sia necessità di procedere ad ulteriori accertamenti tecnici, in questa sede.
E' appena il caso di richiamare il consolidato e condivisibile insegnamento del Supremo Collegio secondo cui, “nel giudizio
d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico
d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della
pagina 7 di 9 sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art.
342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata del decisione impugnata” (Cass. n.° 3302/2013).
Infine, la sentenza è corretta e motivata anche relativamente alla valutazione delle prove testimoniali assunte dal momento che, diversamente da quanto sostenuta dagli appellanti, il Tribunale ha tenuto conto di tutte le emergenze testimoniali, tant'è che alcune voci non erano state riconosciute a nonostante il Controparte_1
diverso avviso del C.T.U. (€ 2.500,00 per “operazioni di smontaggio
e rimontaggio del telo di copertura”).
In conclusione, l'appello va respinto e di conseguenza, la sentenza impugnata, integralmente, confermata.
Le spese del grado devono essere, poste a carico della soccombente parte appellante , Parte_13 Parte_2 CP_2
, , Giuseppe, e secondo la
[...] Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10
liquidazione di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da Parte_13
, Giuseppe,
[...] Parte_2 CP_2 Pt_5
e avverso la sentenza n.° 746/2021 emessa Pt_8 Pt_9 Pt_10
dal Tribunale di Mantova il 2.8.2021, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
pagina 8 di 9 - condanna la parte appellante , Parte_13 Controparte_2
, , , Giuseppe, e alla
[...] Parte_2 Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10
rifusione delle spese di giudizio del presente grado a favore di
[...]
che liquida in complessivi € 3.966,00 (di cui € CP_1
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario IV e CPA, come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante , Parte_13 Parte_2 CP_2
, Giuseppe, e l'onere del Pt_5 Pt_8 Pt_9 Pt_10
pagamento di una somma pari al contributo unificato versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 31 luglio
2024.
Il Presidente estensore
Dott. Giuseppe Serao
pagina 9 di 9