Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/07/2023, n. 12295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12295 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/07/2023
N. 12295/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07740/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7740 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Montano Lucino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Sticchi Damiani in Roma, p.zza San Lorenzo in Lucina, 26;
contro
G.S.E. S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Fiorentini, Luciano Mariani, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Angelo Pacileo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Stefano Fiorentini in Roma, via Nizza 45;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. GSE/P20170046835 del 12.6.2017, recante “procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del D.M. 31 gennaio 2014, relativo all'impianto fotovoltaico denominato “MUNICIPIO 1” n. 810757, di potenza pari a 13,50 kW, sito in via Liveria, 7, nel Comune di Montano Lucino (CO). Soggetto responsabile: Comune di Montano Lucino. Conclusione del procedimento” con il quale è stata disposta la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 5.5.2011 (c.d. “Quarto Conto Energia”) e l'annullamento del provvedimento di ammissione agli incentivi dell'impianto in titolarità del Comune ricorrente;
- ove occorra, i) del provvedimento prot. n. GSE/P20140113508 del 6.8.2014, recante sospensione dell'erogazione delle tariffe incentivanti; ii) del provvedimento prot. n. GSE/P20140154391 del 30.10.2014, con cui il GSE ha disposto l'annullamento parziale del provvedimento di sospensione degli incentivi, fatta salva la maggiorazione per i componenti prodotti nel territorio dell'Unione Europea; iii) del provvedimento prot. n. GSE/P20150071199 del 1.9.2015, recante comunicazione di avvio del procedimento di verifica documentale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, e in particolare, ove occorra, e nei termini precisati con il presente atto, dell'art. 21 del D.M. 5.5.2011, nonché dell'art. 11 e dell'All. 1 al D.M. 31.1.2014;
per l'accertamento
- del diritto del Comune ricorrente agli incentivi di cui al d.m. 5.5.2011, nella misura riconosciuta con il provvedimento di ammissione del 19.6.2014 prot. FTV_01173839 e per la condanna del GSE all'erogazione delle tariffe incentivanti spettanti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6\3\2018:
Ulteriori motivi di impugnazione dei provvedimenti già impugnati nel giudizio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\10\2020 :
per l'annullamento
di tutti gli atti già in precedenza impugnati in relazione a quanto previsto dall'art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, con cui è stato modificato l'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con atto depositato in data 6 giugno 2023 parte ricorrente ha dichiarato essere sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame essendo stato l’impianto di cui è titolare ammesso, con provvedimento GSE/P2023001426078 del 16 maggio 2023, al beneficio della tariffa incentivante decurtata nella misura del 10% ai sensi dell’art. 57-quater, comma 1, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, chiedendo la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
Ritenuto di dover prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame proveniente da parte ricorrente, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo sulla cui base la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (ex plurimis, da ultimo: Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023 n. 120; 8 settembre 2022, n. 7816; 23 maggio 2022, n. 4031; 14 marzo 2022, n. 1781; 10 febbraio 2022, n. 968);
Invero, il processo amministrativo è improntato al principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avervi più interesse, in tal modo provocando la doverosa ed obbligata presa d’atto del giudice, non venendo in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo che possa consentire al giudice la prosecuzione del processo;
Ritenuto, quindi, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame;
Ritenuto che le spese di lite possano essere equamente compensate tra le parti come da richiesta di parte ricorrente, con intervenuta adesione del G.S.E., tenuto conto della costituzione meramente di rito delle altre Amministrazioni intimate e dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma - Sezione Terza Ter
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Paola Patatini, Consigliere
Roberto Maria Giordano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO