Ordinanza cautelare 13 ottobre 2022
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 22/12/2025, n. 23397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23397 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23397/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10824/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10824 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Gallone, Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari,
- del provvedimento di inidoneità del 15 giugno 2022 con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura selettiva di cui al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 "Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato in GU - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 5 del 15 giugno 2022, citato nel decreto di esclusione, laddove esclude dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS-per mancato superamento del modulo n. 2 della prova di capacità operativa;
- del provvedimento Registro Decreti.-OMISSIS-del 24 giugno 2022 con il quale è stata decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva;
- del D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 "Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato in GU - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018, unitamente all'art. 5 comma 4 del D.M. 26 ottobre 2018 "Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'automatica esclusione del candidato dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la sua cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova, anche nel caso di infortunio avvenuto nel corso della prova stessa, che non consenta al candidato di portarla a termine;
- dell' Allegato C «Prova di capacità operativa» al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che «l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo»;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 la dott.ssa ES RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato, con atti presupposti, l’esclusione dalla procedura selettiva in epigrafe, cui ha partecipato, riservata al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ed iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, l’esclusione è fondata sul verbale della Commissione esaminatrice n. 5 del 15.06.2022 “ da cui risulta che [il ricorrente] non ha superato il modulo n. 2 della prova di capacità operativa ”.
Trattasi, in particolare, della prova concernente la valutazione della capacità di reazione motoria, di coordinazione e di equilibrio, consistente in: A) Salita della fune –passaggio sulla piattaforma –discesa della pertica; B) Traslocazione sulla trave di equilibrio; C) Scavalcamento della parete; D) Attraversamento del tunnel; E) Salita e discesa ripetute di una rampa di scale; la prova è svolta dal candidato previa imbragatura di sicurezza e collegamento al collegamento al sistema anticaduta e si intende superata laddove il candidato rispetti il tempo di esecuzione prestabilito dal Bando.
2. Avverso l’esclusione il ricorrente si è rivolto al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per “ eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, non adeguatezza, ingiustizia manifesta, nonché per contrarietà ai principi di correttezza, buona fede, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost .”.
In estrema sintesi, secondo il ricorrente il mancato superamento della prova sarebbe stato determinato dal malfunzionamento del sistema anticaduta, sulla base della seguente ricostruzione: “(…) giunto al punto di dover eseguire l'esercizio A (…) si verificava il malfunzionamento del dispositivo di protezione -collegato alla imbragatura di sicurezza- che entra in funzione in caso di caduta. Per tale motivo, proprio a causa di tale malfunzionamento del dispositivo predisposto dalla PA, accadeva che il candidato, giunto quasi ai 5 metri di altezza, scivolava alcuni metri più in basso senza che l'apposito dispositivo di protezione ne arrestasse immediatamente la caduta. Ciò gli provocava un trauma alla spalla sinistra e delle lacerazioni da sfregamento della pelle delle mani. Nonostante ciò il candidato risaliva la fune portando a termine quell'esercizio seppur con fortissimi dolori. Gli addetti intervenivano immediatamente scusandosi per l'inesatto "aggancio" del dispositivo di protezione, e gli chiedevano di proseguire con l'esecuzione dei successivi esercizi. Tuttavia, giunto allo scavalcamento della parete in legno di 2 metri - che è peraltro la prova più semplice per il ricorrente - quest'ultimo avvertiva un forte dolore alla spalla sinistra assieme al bruciore delle mani, tali da non consentirgli discavalcare la parete di legno. Per tale motivo era costretto ad interrompere la prova e pertanto veniva espulso dalla procedura selettiva ”.
Il ricorrente ha inoltre esposto di essere successivamente rientrato nella città di residenza e, recatosi al Pronto Soccorso del luogo, è “ stato dimesso con la diagnosi di "trauma distrattivo alla spalla sinistra" e prognosi di giorni 10 ”, come da documentazione in atti.
Il ricorrente ha dunque dedotto che il mancato superamento della prova è stato determinato soltanto dalla negligenza dimostrata dagli addetti al collegamento del dispositivo di protezione anticaduta e ha, altresì, contestato la previsione del Bando che, per simili evenienze, non consente la ripetizione della prova.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in resistenza, depositando memoria corredata dalla pertinente documentazione.
4. Con ordinanza n. 6364 del 13.10.2022, rimasta inappellata, è stata respinta l’istanza cautelare e, successivamente, il ricorrente non ha più svolto difese.
5. All’udienza di riduzione dell’arretrato del 3.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, dovendo il Collegio rilevare che – sulla base di quanto risulta in atti – la Commissione esaminatrice si è soltanto legittimamente limitata ad applicare la lex specialis della procedura, secondo cui “ l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte [ciò che è pacificamente avvenuto nella fattispecie, avendo il ricorrente interrotto il secondo esercizio] , anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”.
Peraltro, nel presente contenzioso non può rilevare l’eventuale illegittimità della previsione per cui l’esclusione opera “ anche in conseguenza di infortunio occorso durante l'esecuzione della prova stessa ”, perché l’evenienza dell’infortunio denunciato dal ricorrente non è stata dimostrata in atti.
Sul punto, infatti, il Collegio non può che evidenziare – come già rilevato in sede cautelare – che al verbale della prova (avverso il quale non è stata proposta querela di falso) non emerge né che durante lo svolgimento della stessa si sia verificato un malfunzionamento del « dispositivo di protezione collegato alla imbragatura di sicurezza che entra in funzione in caso di caduta », né che il ricorrente abbia subito un infortunio (mentre è data invece evidenza di infortuni occorsi ad altri candidati tempestivamente accompagnati al Presidio sanitario del 118 presente all’esterno della struttura dove è stata espletata la procedura concorsuale).
Inoltre, il ricorrente non ha offerto alcuna prova che il trauma distrattivo alla spalla sinistra accertato il 16.06.2022 dall’Azienda Ospedaliera Universitaria della città di residenza sia stato subito durante lo svolgimento della prova, mentre, peraltro, il verbale di Pronto Soccorso prodotto attesta « l’assenza di lesioni cutanee visibili » in capo allo stesso in data 16.06.2022 (circostanza che quindi non corrobora la ricostruzione dei fatti offerta nel ricorso sull’infortunio che avrebbe comportato « lacerazioni da sfregamento della pelle delle mani »).
7. In conclusione, per quanto detto il ricorso deve essere respinto.
8. Sussistono comunque giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA RA AV, Presidente FF
Claudio Vallorani, Consigliere
ES RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES RI | MA RA AV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.