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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4882 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei Magistrati: dott. US De IO Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. OS De RO Consigliere est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 4629/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 543/2020del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 6.3.2020, vertente
TRA
, Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), , CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
) (C.F. Pt_4 CodiceFiscale_4 Parte_5
) ) rapp.ti e difesi C.F._5 Parte_6 CodiceFiscale_6 dall'avv. Marco Monetti ), CodiceFiscale_7
APPELLANTI
E
(C.F. )e Controparte_1 C.F._8 Controparte_2
( ) rapp.ti e difesi dall'avv. Vincenzo OL (C.F.: ) C.F._9 C.F._10
APPELLATI
NONCHÉ
e Controparte_3 Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. depositate dagli appellanti in data 8 aprile 2025 e dagli appellati il 7 aprile 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 17/27 luglio 2012 e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Avellino , Parte_6 Parte_4 [...]
Parte_5 Controparte_5 Controparte_4 Parte_3 Parte_1
, per sentir dichiarare l'esistenza del
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_3 diritto di servitù pedonale e carrabile in favore degli attori per intervenuta usucapione per possesso pacifico e continuato ultra ventennale;
condannare i convenuti alla cessazione delle molestie e al ripristino della situazione quo ante ed al risarcimento dei danni causati nella somma da determinarsi in via equitativa dal giudice nei limiti di € 1.032,00; dichiarare l'ampliamento della servitù carrabile già esistente per le motivazioni di cui sopra, previa determinazione dell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente, proporzionata al danno cagionato se del caso e in subordine anche come servitù coattiva ex art. 1051 c.c. e 1052 c.c..
A sostegno della domanda deducevano che:- era proprietario del fondo Controparte_1 montano sito nella zona Coppola di VI, cat. Fl. 10 p.lle 203 e 204 e era Controparte_2 proprietaria di un fondo sito nella medesima zona, fl. 10 p.lla 89;- ai suddetti terreni si accedeva in questo modo: dalla strada comunale Coppola, asfaltata, ci si immetteva nella via vicinale Furnillo larga circa 3 m,, percorribile con mezzi meccanici, percorsi circa 40 m. la via continuava su di un tracciato alternativo, diverso da quello riportato in mappa per la via Furnillo, di cui non vi era più traccia essendo stata assorbita dal bosco;
- che in origine detta strada si presentava inaccessibile essendo molto stretta e ripida, di fatto da oltre trent'anni l'accesso avveniva esclusivamente attraverso un tracciato alternativo che si snoda tra le particelle 73,74, 75,87, 150 e 151; - che detto tracciato alternativo, caratterizzato da alcune strozzature dovute alla presenza di rocce sporgenti, percorribile anche con piccoli mezzi meccanici, era stato utilizzato in modo pacifico e indisturbato da oltre trent'anni;- che i terreni di cui alle particelle 89,203 e 204 potevano dichiararsi fondi dominanti per quanto concerne la servitù di passaggio rispetto ai fondi riportati alle particelle 150 e 75 divenuti fondi serventi;
- che detta servitù non era mai stata contestata essendo stata esercitata in maniera pacifica e continuata da oltre trenta anni mediante passaggio pedonale, di animali da soma e di piccoli mezzi meccanici per la coltivazione dei castagneti;
- che nel mese di novembre 2010 i proprietari della particella 75 e 150 avevano, senza motivo e senza avviso, limitato l'accesso alla strada mediante la apposizione di putrelle in ferro all'imbocco del tracciato alternativo descritto ed assi in legno a circa
60 m dall'imbocco; - che a causa di dette installazioni la strada era divenuta percorribile solo a piedi, con gravi danni economici ed enormi disagi per gli istanti, che si ritrovavano di fatto con un fondo parzialmente intercluso perché non raggiungibile dai mezzi meccanici necessari per la sua coltivazione e comunque non sufficiente ai bisogni del fondo ed al suo conveniente uso;
- che era, pertanto, interesse degli istanti ottenere un ampliamento della servitù di passaggio carrabile già esistente.
Si costituivano , e che contestavano Parte_1 Parte_2 Parte_3 la fondatezza della domanda rilevando che gli attori, contrariamente a quanto prospettato nell'atto introduttivo, non erano titolari della servitù di passaggio sulla stradina di proprietà dei convenuti e degli altri litisconsorti.
Si costituiva rappresentando la non veridicità del percorso alternativo Controparte_3
(attraverso le p.lle 73,74,75,87,150 e 151) quale unico passaggio per accedere ai fondi di proprietà degli attori. Contestava poi la sussistenza di un acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sulla stradina, della quale era comproprietaria, in assenza del requisito dell'apparenza di cui all'art.1061 c.c. Deduceva, quanto alla pretese molestie arrecate agli attori, che la collocazione di putrelle in ferro si era resa necessaria in seguito all'abusiva modifica della stradina in oggetto, che era stata ampliata, in parte cementata e resa percorribile con autovetture ( la realizzazione di dette opere era stata denunciata alle competenti Autorità).
Nel corso del giudizio, nel quale si avvicendavano diversi istruttori, veniva espletata consulenza tecnica sui luoghi di causa.
Il giudizio veniva interrotto all'udienza del 3 ottobre 2017 per il decesso dell'avv. Imbriani, procuratore della convenuta . Controparte_3
Riassunto il giudizio, dopo diverse udienze fissate per la rinotifica alla convenuta
[...]
ed esibita documentazione relativa alla convenuta e ai suoi CP_3 Controparte_5 eredi, la causa veniva rinviata per la discussione ex art.281 quinquies cpc.
Con sentenza n.543/2020, pubblicata il 6.3.2020, il tribunale di Avellino così decideva: a) in accoglimento della domanda principale, dispone la costituzione della servitù di passaggio a favore del fondo di parte attrice secondo lo schema individuato alla pagina 9 della relazione peritale che fa parte integrante della presente sentenza;
b) condanna gli attori al pagamento della indennità ex articolo 1053 c.c. pari ad euro 1925,00;c) compensa le spese di lite. Il giudizio di appello
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e hanno interposto gravame avverso la sentenza n. 543/2020 del Parte_5 Parte_6
Tribunale di Avellino, formulando tre motivi di appello.
Hanno dedotto, quale primo motivo di gravame, la violazione e falsa applicazione dell'art 291
c.p.c e la conseguenziale nullità e/o inesistenza della sentenza di primo grado.In particolare, riportandosi ai rilievi formulati in primo grado in ordine alla mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta , hanno contestato la parte della sentenza Controparte_5 in cui il giudice di prime cure aveva affermato: “la notifica nei confronti di Controparte_5
, tempestivamente tentata dalle parti attrici, risulta acclarata per il tramite del deposito del
[...] certificato di morte della stessa, documento è stato registrato presso lo Stato Civile del Comune di
VI in data 01/04/2019, come da atto di morte integrale esibito in originale in udienza e depositato telematicamente in copia conforme all'originale. Al di là delle, a questo punto tardive, eccezioni svolte dai convenuti, coglie nel segno la riflessione delle parti attrici che essendo decorsi più di 10 anni dalla morte di non avendo alcun erede accettato Controparte_5
l'eredità, questa è stata devoluta ai germani (convenuti e costituiti in questo giudizio) CP_5 immessi nel possesso dei beni come per legge.” Hanno altresì rappresentato l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in diversi punti, sin dalla mancata constatazione dell'irregolarità della notifica alla convenuta , deceduta ventidue anni prima dell'instaurazione Controparte_5 del giudizio (in data 9 aprile 1990). Invero, atteso che la circostanza della morte della convenuta era emersa alla prima udienza- del 18.03.2013- e le parti avevano eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica, una volta accertato il decesso della litisconsorte necessaria, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, il giudice avrebbe dovuto sospendere il processo per consentire la regolare notifica agli eredi della de cuius.
Hanno formulato, come secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 143 c.p.c.
Rilievo peraltro già posto a fondamento dell'ordinanza del G.I. del 12.7.2017 che aveva dichiarato la nullità della notifica effettuata nei confronti di in quanto non era stata Controparte_5 data prova delle effettive ricerche svolte. Gli appellanti hanno evidenziato che anche in sede di riassunzione del processo, la difesa di parte attrice aveva rinnovato la notifica nei confronti della litisconsorte necessaria con le medesime modalità della precedente, ex Controparte_5 art.143 c.p.c., ancora una volta in assenza dei presupposti di legge.
Con ulteriore motivo hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art 132, comma 1 n 4 c.p.c. per difetto di motivazione. Hanno censurato la sentenza nella parte in cui il tribunale, riportandosi interamente alla consulenza tecnica espletata, non avrebbe valutato le deduzioni dei convenuti e, in sostanza, non avrebbe idoneamente motivato le ragioni poste a fondamento della sua decisione (con riguardo alla necessità del passaggio attraverso il percorso alternativo in favore del fondo degli attori cfr.pag.6 della sentenza). CP_1
Da qui le richieste conclusivamente formulate dagli appellanti: in via principale dichiarare la nullità e/o inesistenza della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art 291
c.p.c..; in via subordinata dichiarare la nullità della notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti per violazione e falsa applicazione dell'art 143 c.p.c.;in ogni caso, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui fa proprie le conclusioni nel merito della ctu per violazione
e falsa applicazione dell'art 132 comma 1 n 4. In via istruttoria disporre la consulenza sul quesito indicato nell'atto introduttivo, con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Costituiti in giudizio, e hanno eccepito in via Controparte_1 Controparte_2 preliminare l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito hanno instato per il rigetto del gravame, con vittoria di spese ed attribuzione in favore dell'avv.
OL dichiaratosi antistatario.
e ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e Controparte_3 Controparte_4 ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 7.9.2021.
Respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta depositate per l'udienza dell'8.4.2025, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c,, come modificato dall'art.54 del D.L.n.83/2012 convertito in L.n.143/2012 sollevata dall'appellata. Su tale profilo giova richiamare l'arresto della S.C. secondo il quale “gli artt.
342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto – legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretati nel senso, che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni adottate dal primo giudice. Resta tuttavia escluso – in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata- che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrappore a quella di primo grado” ( Cass. S.U. n. 27199 del 16/11/2017). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass. 8/4/2024, n. 9378; Cass.
28/7/2023, n. 23100). Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass.
28/10/2020 n. 23781). Sulla scorta di tali premesse, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato da , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e è idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità Pt_4 Parte_5 Parte_6 nel senso innanzi esposto, avendo gli stessi censurato la sentenza di primo grado attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esponendo altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di Avellino.
Osserva la Corte che l'appello è fondato.
Meritano accoglimento le doglianze degli appellanti, aventi ad oggetto la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di (nata a [...] il Controparte_5
15.2.1928) comproprietaria dei fondi montani siti in zona Coppola di VI identificati all'ufficio del territorio di Avellino (al N.C.E.U. foglio 10 p.lle 75 e 150), litisconsorte necessaria nel presente giudizio, finalizzato alla costituzione di una servitù di passaggio.
A tal fine occorre ripercorrere l'iter processuale del giudizio di primo grado, introdotto dagli attori e innanzi al tribunale di Avellino, sezione distaccata Controparte_1 Controparte_2 di VI (R.G. 10221/2012). Alla prima udienza del 18.3.2013 l'avv. Barbato - difensore dei convenuti Controparte_4
e - rilevava il difetto di contraddittorio nei confronti di Controparte_3 Controparte_5
e l'avv. Zambon - difensore dei convenuti e - dichiarava che Parte_5 Parte_4 detta convenuta era deceduta negli Stati Uniti da vari anni. Il procedimento veniva rinviato in prosieguo di prima comparizione per esibizione del certificato di morte;
venivano poi concessi i termini di cui all'art.183 co.6 c.p.c. e disposta consulenza tecnica sui luoghi di causa.
Con ordinanza del 12.7.2017 il G.I. dichiarava la nullità della notifica dell'atto di citazione a
(perchè mancante delle ricerche effettuate e delle informazioni assunte Controparte_5 ex art.143 c.p.c.) e ne ordinava la rinotifica.
All'udienza del 3.10.2017 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio per l'intervenuto decesso dell'avvocato Imbriani (difensore di ). Controparte_3
Il giudizio veniva riassunto nel 2018 dagli attori che notificavano nuovamente l'atto in riassunzione a (e non ai suoi eredi), sempre con le modalità di cui Controparte_5 all'art.143 c.p.c. All'atto della riassunzione gli attuali appellanti (originari convenuti CP_6
) depositavano certificato rilasciato dal comune di VI in data 5.4.2019 (attestante la
[...] morte di negli Stati Uniti in data 9 aprile 1990), certificato di Controparte_5 matrimonio della predetta (coniugata con ) ed i certificati di nascita dei tre figli. Persona_1
Il successivo Istruttore, pronunciando sull'eccezione di estinzione sollevata sin dall'inizio della causa rilevava, tra l'altro, che: “A fronte di tale riepilogo, questo Tribunale osserva che la questione della notifica a deve, sostanzialmente, ancora essere Controparte_5 esaminata, anche se, per le motivazioni espresse, deve rigettarsi la richiesta di estinzione, almeno per omessa notifica, visto che non è dato rilevarsi alcun termine perentorio che non sia stato rispettato. Osserva, tuttavia, questo Tribunale –sebbene con le riserve dettate dalla disamina di un fascicolo disarticolato e confuso, per cui si richiede sin da ora la collaborazione delle parti- che all'udienza del 3.10.2018 la GOP autorizzava la rinotifica nei confronti di , notifica Controparte_3 dichiarata nulla per errore delle parti attrici nella individuazione dell'indirizzo della stessa. Tale ordine di rinotifica è svolto ai sensi dell'art. 291 c.p.c. per cui il termine indicato dal Giudice –nel caso di specie sessanta giorni- è perentorio”.
In sentenza, infine, il G.I. aderiva alla prospettazione degli attori affermando che, essendo trascorsi più di 10 anni dalla morte di e non avendo gli eredi accettato Controparte_5
l'eredità, questa era devoluta ai germani (convenuti in questo giudizio e costituiti) immessi CP_5 nel possesso dei beni, come per legge. Ritenuto così superato il rilievo della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di e, successivamente, dei suoi eredi, Controparte_5 il giudice decideva nel merito la causa, accogliendo la domanda e disponendo la costituzione della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà attorea.
Cosi' ricostruiti i fatti di causa, deve rilevarsi la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario . Controparte_5
La Corte osserva, in via preliminare ed assorbente, che - sulla base della prospettazione degli attori e delle conclusioni, di cui alla citazione introduttiva del giudizio in primo grado come sopra testualmente riportate -il tribunale avrebbe dovuto integrare il contraddittorio nei confronti della citata convenuta comproprietaria della stradina in questione, sulla quale Controparte_5 doveva essere costituita la servitù di passaggio.
Risulta documentalmente provato (come da certificato di morte del 9.4.1990 in atti ) che
, comproprietaria insieme agli altri convenuti, dei fondi contigui a quello Controparte_5 attoreo è deceduta ancor prima dell'instaurazione del giudizio in cui era stata citata. In proposito va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (Cass.civ. 6/06/2013 n. 4360).
Inoltre, in tema di giudizio diretto all'accertamento dell'usucapione del diritto reale di proprietà e di servitù, nella specie, di passaggio su strada vicinale, la fattispecie del litisconsorzio necessario ricorre esclusivamente nel caso in cui la pluralità soggettiva sia rinvenibile dal lato passivo del rapporto, cioè tra coloro in danno dei quali la domanda è diretta, non anche nell'ipotesi in cui essa si riscontri dal lato attivo, coerentemente a quanto stabilito dal costante insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, per il quale: “In caso di domanda di accertamento dell'usucapione, ricorre il litisconsorzio necessario unicamente ove la pluralità di soggetti si collochi dal lato passivo, cioè ove siano più di uno i soggetti nei cui confronti è diretta la domanda (cosicché tutti costoro devono partecipare al processo), non anche nel caso in cui la pluralità si riscontri dal lato attivo.
Infatti, in tal caso, la domanda, ove accolta, conduce all'accertamento di un diritto di cui potranno giovarsi anche gli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio.” (Cass. civ. 20/12/2023, n.
35593; Cass.civ.20/03/2006 , n. 6163). Va aggiunto, con riferimento sia all'actio negatoria servitutis che a quella diretta all'accertamento di usucapione della servitù che, trattandosi di causa inscindibile, sussiste il litisconsorzio necessario fra i comproprietari dei fondi interessati dalla controversia (Cass. civ.18/12/2007 , n. 26653). E, con riferimento all'ipotesi di interclusione dei fondi (pure prospettata nel giudizio che occupa) la S.C. ha affermato che l'azione per la costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo intercluso deve essere promossa, nel caso in cui si frappongano più fondi rispetto all'accesso alla via pubblica, nei confronti di tutti i proprietari di tali altri fondi, in qualità di litisconsorti necessari, perché attiene a un rapporto unico e inscindibile, alla stregua dell'inidoneità di una pronuncia, che accolga la domanda proposta contro uno o alcuni soltanto di detti proprietari, al soddisfacimento dell'utilità per cui l'azione medesima è contemplata. ( Cass.civ.sez. un., 22/04/2013
n. 9685).
Conseguentemente, sulla scorta di quanto innanzi, nella fattispecie in esame l'appello non può essere esaminato nel merito, atteso che, alla stregua della domanda così come formulata in primo grado - finalizzata alla declaratoria di esistenza del diritto di servitù pedonale e carrabile in favore degli attori per intervenuta usucapione per possesso pacifico e continuato ultra ventennale, all'ampliamento della servitù carrabile già esistente previa determinazione dell'indennità dovuta al proprietario del fondo servente, proporzionata al danno cagionato se del caso e in subordine anche come servitù coattiva ex art. 1051 c.c. e 1052 c.c. - si configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, avendo il soggetto pretermesso, comproprietario del fondo in questione, come peraltro accertato nell'elaborato peritale del c.t.u., sul quale insisterebbe la pretesa servitù di passaggio, un preciso interesse a partecipare al procedimento di prime cure, ed essendo stato violato dalla sentenza di primo grado il diritto di difesa, non essendo stato consentito di partecipare al giudizio, al fine di potersi adeguatamente difendere. Nel caso in esame poi, il contraddittorio non è stato integrato neanche successivamente, dopo la riassunzione del giudizio, nei confronti degli eredi della convenuta
[...]
(nonostante gli attori ne abbiano sostanzialmente riconosciuto la qualità di Controparte_5 eredi).
Pertanto, nella specie, il Tribunale avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 102 c.p.c. e, non avendolo fatto, si è determinata la nullità radicale del procedimento e della sentenza di primo grado, che ben può essere rilevata anche d'ufficio e che non può essere sanata dal giudice d'appello, perché altrimenti le parti pretermesse perderebbero un grado di giudizio di merito, integrando la violazione del litisconsorzio necessario una delle tassative ipotesi di nullità, che impone, ai sensi del comma 1 dell'art. 354 c.p.c., in fase di appello, la rimessione della causa al giudice di primo grado, come da costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto
l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art.354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell' art.383 c.p.c., comma 3.”
(Cass. civ. ord. 30/12/2023, n. 36586).
In ordine alle spese di lite, occorre tener conto dell'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.” (Cass. civ., ord. 31/03/2022, n. 10485). Ciò posto, tenuto conto delle ragioni della decisione, del concreto svolgimento della vicenda processuale e della dirimente questione processuale del litisconsorzio necessario, non esaminata dal giudice di prime cure, nonostante la richiesta d'integrazione del contraddittorio avanzata dalla parte istante, concorrono gravi ed eccezionali ragioni, di cui al comma
2 dell'art. 92 c.p.c., vigente ratione temporis con riferimento alla data di deposito e notificazione dell'atto introduttivo in primo grado, per compensare interamente tra le parti le spese di lite del presente grado, dovendo provvedere ex novo sulle spese del primo grado del giudizio il Tribunale a seguito dell'eventuale riassunzione del processo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - IV Sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4629/2020 R.G.A.C, così provvede:
1. dichiara la nullità della sentenza del Tribunale di Avellino n.543/2020, pubblicata in data
6.3.2020;
2. rimette la causa al tribunale di Avellino;
3. compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30.9.2025
Il Presidente
US De IO
Il Consigliere est.
OS De RO