Ordinanza cautelare 7 novembre 2022
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 8053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8053 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08053/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03921/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3921 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Curcio Gargiulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Napoli in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- del provvedimento AS prot. -OMISSIS-del 19 luglio 2022 emesso dalla Questura della Provincia di Napoli;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi ivi incluso il rifiuto dell’accesso agli atti ed ai documenti ex l. 241/90 reso dal Questore della Provincia di Napoli in data 8 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 1924 del 7 novembre 2022;
Visto l’art. 73 co. 3 c.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa LE CO MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato e depositato il 23 agosto 2022, il ricorrente deduceva che:
- in data 30 giugno 2022 gli era stata notificata una comunicazione di avvio di procedimento ex artt. 7 e 8 della l. n. 241/90 finalizzata all’adozione del provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive in applicazione della l. n. 401/89;
- con tale comunicazione gli era contestata in particolare, la violazione dell’art. 6 bis , comma 2, l. 401/89 in quanto, in occasione dell’incontro di calcio tra le quadre RI e SA RZ del 20 marzo 2022 presso lo stadio Gobbato di Pomigliano D’Arco aveva invaso, unitamente ad altri, il terreno di gioco;
- aveva quindi presentato istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 e ss. l. n. 241/1990, ma che l’Amministrazione resistente aveva negato l’ostensione (8 luglio 2022) in ragione della pendenza di un’indagine penale, sicché gli atti richiesti sarebbero stati coperti da segreto istruttorio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 329 c.p.p. (art. 24 l. n. 241/1990);
- il 12 luglio 2022 aveva inviato, a mezzo del proprio difensore, memorie difensive, contestando il presupposto alla base del provvedimento interdittivo (invasione terreno di gioco) e rappresentando, anche a mezzo documentazione allegata, circostanze legittimanti la sua presenza in campo a fine gara, in particolare il proprio ruolo di dirigente, vice presidente e top sponsor della società sportiva U.S. RI 1927;
- il 2 agosto 2022, senza dare riscontro alle presentate memorie procedimentali, gli era stato notificato il provvedimento di AS.
2.- Tanto premesso in fatto, il ricorrente impugnava il provvedimento da ultimo menzionato, articolando, a sostegno, tre ordini di censure, con cui, in sintesi, lamentava: 1) l’illegittimità del diniego di accesso (primo e secondo motivo); 2) l’insussistenza dei presupposti per l’adozione del AS (terzo motivo), in ragione delle circostanze legittimanti la sua presenza in campo a fine partita, già rappresentate nelle memorie procedimentali.
3. - Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno (9 settembre 2022), successivamente depositando memoria (14 settembre 2022), con cui chiedeva l’integrale rigetto del gravame.
4. - Con ordinanza n. 1924 del 7 novembre 2022, era respinta l’istanza di tutela interinale.
5. - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, previo rilievo da parte del Collegio ex art. 73 comma 3 c.p.a. della possibile improcedibilità del ricorso per essere venuta meno l’efficacia dell’impugnato provvedimento interdittivo, il gravame era trattenuto in decisione.
6. - Vengono all’esame del Collegio:
a) il provvedimento (prot. -OMISSIS-del 19 luglio 2022) con cui il Questore di Napoli, in esito all’invasione di campo da parte dei tifosi dell’RI, verificatasi il 20 marzo 2022, presso lo stadio Gobbato di Pomigliano D’Arco, alla fine dell’incontro, svolto in campo neutro, tra la SSD RI -1927 e la SA RZ Calcio, ha disposto nei confronti del ricorrente, in applicazione dell’art. 6 bis l. n. 401/1989, il divieto di accesso, per anni 1, a decorrere dalla data di notifica, “a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all’estero, ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche e più specificatamente gli incontri, anche amichevoli, disputati dalla squadra della città di RI nonché dalla Nazionale Italiana, anche “under 21” nonché di tutte le squadre di calcio che militano nei campionati nazionali di serie “A” – “B”, “C” e “D” “Eccellenza” e “Promozione”, “Prima”, “Seconda” e “Terza Categoria” e a tutti gli incontri di calcio relativi alla Coppa Italia, Europa League, Champions League e Conference League con estensione del divieto ai luoghi antistanti gli stadi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane, agli scali aerei e portuali, ai caselli ed alle aree di servizio autostradali e ai luoghi comunque interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime manifestazioni, in concomitanza con le stesse. In particolare, per il Comune di RI, il divieto è esteso ai luoghi nel raggio di 200 metri dallo stadio “Pasquale Novi”, interessati alla sosta ed al transito dei tifosi diretti all’impianto, alla stazione ferroviaria ed ai caselli autostradali, da due ore prima dell’inizio a due ore dopo il termine della manifestazione sportiva”;
b) il diniego opposto dall’Amministrazione resistente all’istanza di accesso del 5 luglio 2022, e tendente ad ottenere, a mezzo invio alla propria casella PEC, “tutti gli atti relativi al procedimento [di adozione del AS]”.
7. - In tali termini riepilogato il thema decidendum , ritiene il Collegio doversi senz’altro dichiarare – conformemente d’ufficio effettuato in udienza ex art. 73, comma 3 c.p.a. ed in termini trascritto a verbale – l’improcedibilità del ricorso (sia della domanda di annullamento che della domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., quest’ultima legata alla prima da un nesso di evidente e stretta strumentalità), in ragione della sopravvenuta inefficacia lesiva del provvedimento interdittivo, che ha da tempo esaurito i suoi effetti (l’anno dalla “notifica”, pacificamente avvenuta il 2 agosto 2022, si è infatti concluso il 2 agosto del 2023): in ragione di tale circostanza nessuna utilità potrebbe trarre il ricorrente dalla decisione del gravame.
7.1. - Va quindi dichiarata l’improcedibilità del ricorso.
7.2. - Considerato il tenore della presente pronuncia e la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono i presupposti per compensare integralmente, tra tutte le parti, le spese di lite, salva espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile il ricorso;
- compensa le spese di lite, salva irripetibilità del contributo unificato versato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
PA ER, Presidente
LE CO MI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CO MI | PA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.