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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/06/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 871/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 871/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLINO Parte_1 C.F._1
ROSSANA;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Controparte_1 P.IVA_1
PIERFRANCESCO;
CONVENUTO
OGGETTO: INADEMPIMENTO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 14.03.17 , conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 796/2016 con il quale
[...] veniva ingiunto alla sig.ra di pagare al richiedente la somma di € 5.580,00, Parte_1
oltre interessi, a titolo di corrispettivo per lavori di ristrutturazione interna di un fabbricato di civile abitazione , sito in via Cilea n.20 in Cantinella di Corigliano.
Deduceva l'opponente il difetto dei requisiti richiesti dell'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo;
il mancato completamento dell'opera e la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, la violazione, da parte della Ditta AEGI., dei doveri di correttezza e buona fede, nonché il difetto di accettazione dell'opera da parte della committente.
pagina 1 di 4 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo
n.796/16 emesso dal tribunale di Castrovillari;
accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
ad ottenere il risarcimento ex art. 1218 c.c. della somma di € 15.000,00 a titolo di Pt_1 inadempimento contrattuale e per l'effetto condannare il sig. , in proprio e nella qualità, CP_2
al pagamento della suddetta somma o a quella minore o maggiore che verrà stabilita in via equitativa o attraverso idonea CTU;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'On.le giudicante non riconosca il diritto dell'opponente al risarcimento del danno, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n.726/16.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la , Controparte_1 la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare accertare e dichiarare la decadenza in capo a , della garanzia dei vizi e difformità delle opere di cui Parte_1 all'art.1667 c.c. e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare rigettare in quanto contraria alla buona fede, l'eccezione di inadempimento avanzata da e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo, nel merito Parte_1 rigettare le domande attoree e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, in via meramente gradata condannare, comunque l'opponente a pagare alla le somme CP_1
indicate nel decreto ingiuntivo o quelle minori o maggiori che risulteranno di giustizia
Espletata la prova testi, disposta CTU ed acquisita la relazione peritale, con ordinanza dell'11.03.25, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.
2.La pretesa di parte opposta è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini appresso detti.
Va preliminarmente osservato che a norma dell'art 1655 “L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Il contratto d'appalto ha forma libera. Può quindi essere concluso anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto pubblico.
Nel caso di specie, non è contestato che la ditta opposta abbia eseguito dei lavori per conto dell'opponente, ma solo l'inesatto adempimento della prestazione.
pagina 2 di 4 Neppure risulta contestato, nello specifico, il preventivo indicato all'allegato 4 del fascicolo di parte opponente, relativo alla “contabilità dei lavori extra” oggetto del presente giudizio, in cui
è indicato un primo corrispettivo totale di € 8.910,00 ed un secondo “conteggio totale” di €
6.500,00 (non contestato nello specifico come conteggio corretto), oltre ad un acconto ricevuto di € 3.000,00.
Il totale a dare, dunque, risulta pari ad € 3.500,00, che diventano 3.850,00 se si aggiunge l'IVA al 10%.
Si osserva ancora che a norma dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
Sul punto si condivide il principio secondo cui “in tema d'appalto l'art. 1665 c.c. pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificarsi come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se non si è preceduto alla verifica….” Cfr. Cass. Civ. sez.II 16.05.19 n. 13224)
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte opposta ( , Testimone_1
, , ), si evince che i lavori Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
indicati nel predetto allegato 4 sono stati completati (cfr. in particolare teste ), che non Tes_3
vi furono contestazioni, né nel corso dei lavori, né alla fine, che gli stessi furono consegnati nell'estate 2012.
Conseguentemente, anche assumendo come termine di consegna dei lavori la fine dell'estate e quindi settembre 2012, essendo la prima contestazione sull'inesatto completamento dell'opera pervenuta in data 05.12.12, la stessa deve ritenersi tardiva.
Fermo restando, le considerazioni che precedono, deve osservarsi che le risultanze della
CTU non possono ritenersi dirimenti, essendo il consulente intervenuto sui luoghi di causa a distanza di circa 10 anni dal compimento dell'opera, non potendo, pertanto, ritenersi accertato che lo stato dei luoghi descritto dal CTU corrispondesse a quello sussistente all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
pagina 3 di 4 Alla luce delle esposte considerazioni, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata l'opponente al pagamento della somma di € 3.850,00 in favore dell'opposta.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 3.850,00, oltre interessi dal 2012.
3. Condanna, altresì, la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 32,5 per spese vive, € 1.278,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese di CTU.
Castrovillari, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 871/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COPPOLINO Parte_1 C.F._1
ROSSANA;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLINARI Controparte_1 P.IVA_1
PIERFRANCESCO;
CONVENUTO
OGGETTO: INADEMPIMENTO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSIONI: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione del 14.03.17 , conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 796/2016 con il quale
[...] veniva ingiunto alla sig.ra di pagare al richiedente la somma di € 5.580,00, Parte_1
oltre interessi, a titolo di corrispettivo per lavori di ristrutturazione interna di un fabbricato di civile abitazione , sito in via Cilea n.20 in Cantinella di Corigliano.
Deduceva l'opponente il difetto dei requisiti richiesti dell'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo;
il mancato completamento dell'opera e la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte, la violazione, da parte della Ditta AEGI., dei doveri di correttezza e buona fede, nonché il difetto di accettazione dell'opera da parte della committente.
pagina 1 di 4 Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo
n.796/16 emesso dal tribunale di Castrovillari;
accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
ad ottenere il risarcimento ex art. 1218 c.c. della somma di € 15.000,00 a titolo di Pt_1 inadempimento contrattuale e per l'effetto condannare il sig. , in proprio e nella qualità, CP_2
al pagamento della suddetta somma o a quella minore o maggiore che verrà stabilita in via equitativa o attraverso idonea CTU;
in via subordinata nella denegata ipotesi in cui l'On.le giudicante non riconosca il diritto dell'opponente al risarcimento del danno, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di effetto il decreto ingiuntivo n.726/16.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la , Controparte_1 la quale contestava le avverse deduzioni chiedendo il rigetto dell'opposizione di cui deduceva l'infondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare accertare e dichiarare la decadenza in capo a , della garanzia dei vizi e difformità delle opere di cui Parte_1 all'art.1667 c.c. e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
in via preliminare rigettare in quanto contraria alla buona fede, l'eccezione di inadempimento avanzata da e, per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo, nel merito Parte_1 rigettare le domande attoree e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, in via meramente gradata condannare, comunque l'opponente a pagare alla le somme CP_1
indicate nel decreto ingiuntivo o quelle minori o maggiori che risulteranno di giustizia
Espletata la prova testi, disposta CTU ed acquisita la relazione peritale, con ordinanza dell'11.03.25, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali.
2.La pretesa di parte opposta è fondata per quanto di ragione e merita accoglimento nei termini appresso detti.
Va preliminarmente osservato che a norma dell'art 1655 “L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Il contratto d'appalto ha forma libera. Può quindi essere concluso anche oralmente, salvo nella circostanza in cui abbia ad oggetto la realizzazione di navi od aeromobili o in cui si tratti di un appalto pubblico.
Nel caso di specie, non è contestato che la ditta opposta abbia eseguito dei lavori per conto dell'opponente, ma solo l'inesatto adempimento della prestazione.
pagina 2 di 4 Neppure risulta contestato, nello specifico, il preventivo indicato all'allegato 4 del fascicolo di parte opponente, relativo alla “contabilità dei lavori extra” oggetto del presente giudizio, in cui
è indicato un primo corrispettivo totale di € 8.910,00 ed un secondo “conteggio totale” di €
6.500,00 (non contestato nello specifico come conteggio corretto), oltre ad un acconto ricevuto di € 3.000,00.
Il totale a dare, dunque, risulta pari ad € 3.500,00, che diventano 3.850,00 se si aggiunge l'IVA al 10%.
Si osserva ancora che a norma dell'art. 1667 c.c. l'appaltatore è tenuto alla garanzia per la difformità e i vizi dell'opera. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili purché in questo caso, non siano stati in malafede taciuti dall'appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta.
Sul punto si condivide il principio secondo cui “in tema d'appalto l'art. 1665 c.c. pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al quarto comma, prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificarsi come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la “ricezione senza riserve” da parte di quest'ultimo anche se non si è preceduto alla verifica….” Cfr. Cass. Civ. sez.II 16.05.19 n. 13224)
In particolare, dalle dichiarazioni rese dai testi di parte opposta ( , Testimone_1
, , ), si evince che i lavori Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
indicati nel predetto allegato 4 sono stati completati (cfr. in particolare teste ), che non Tes_3
vi furono contestazioni, né nel corso dei lavori, né alla fine, che gli stessi furono consegnati nell'estate 2012.
Conseguentemente, anche assumendo come termine di consegna dei lavori la fine dell'estate e quindi settembre 2012, essendo la prima contestazione sull'inesatto completamento dell'opera pervenuta in data 05.12.12, la stessa deve ritenersi tardiva.
Fermo restando, le considerazioni che precedono, deve osservarsi che le risultanze della
CTU non possono ritenersi dirimenti, essendo il consulente intervenuto sui luoghi di causa a distanza di circa 10 anni dal compimento dell'opera, non potendo, pertanto, ritenersi accertato che lo stato dei luoghi descritto dal CTU corrispondesse a quello sussistente all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
pagina 3 di 4 Alla luce delle esposte considerazioni, va revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannata l'opponente al pagamento della somma di € 3.850,00 in favore dell'opposta.
3.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 3.850,00, oltre interessi dal 2012.
3. Condanna, altresì, la parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta che liquida in € 32,5 per spese vive, € 1.278,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese di CTU.
Castrovillari, 7 giugno 2025
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
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