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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 302/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2022 depositato il 30/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1286 IMU 2016
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1287 IMU 2016
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1288 IMU 2016
proposto da
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1290 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, nato a [...] - c.f. CF_2 - ed ivi residente in [...]; Ricorrente_1, nato a [...] - c.f. CF_Ricorrente_1 - residente in [...]20100 Milano;
Nominativo_1, nata a [...] - c.f. CF_1 - ed ivi residente in [...]; Nominativo_3, nata a [...]
hanno impugnato con unico ricorso cumulativo i seguenti avvisi di accertamento relativi ad
IMU 2016: 1) avviso di accertamento n. 1286 notificato al sig. Ricorrente_1 a mezzo raccomandata ar. n. 6187422469772 in data 27-03-2022; 2) avviso di accertamento n. 1287 notificato alla sig.ra Nominativo_1 a mezzo posta privata Società_1 in data 30/03/2022; 3) avviso di accertamento n. 1288 notificato al sig. Nominativo_2 a mezzo posta privata Società_1 in data 30/03/2022; 4) avviso di accertamento n. 1290 notificato alla sig.ra Nominativo_3 a mezzo posta privata Società_1 in data 30/03/2022. Hanno dedotto l'illegittimità degli atti loro notificati a mezzo di servizio postale privato, il difetto di legittimazione attiva del funzionario che aveva sottoscritto gli atti, peraltro senza firma autografa ma a stampa senza specifica delega e notificati in forma cartacea ancorché emessi in formato digitale.
Hanno pure dedotto l'assenza di contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione e l'infondatezza nel merito della pretesa.
La causa, dopo alcuni rinvii ed in assenza di costituzione del comune di Canicattì, veniva posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente ragione connessa alla mancata dimostrazione della delega da parte dell'organo legittimato -Sindaco o Giunta- al funzionario che ha emesso gli atti impugnati dei poteri concernenti la ripresa fiscale- IMU- ancorché ciò risulti indicato negli atti impugnati.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in caso di contestazione specifica, da parte del contribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento,
l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale-cfr.
Cass.n.8505/2025-. Principi ribaditi da Cass.n.6697/2020 proprio con riferimento al tributo Ici ed alla necessità che in ambito di tributi locali l'onere di comprovare l'esistenza della delega spetti comunque all'ente che emette l'atto impugnato dal contribuente.
Sulla base di tali considerazioni in diritto e rilevata l'assenza di prova in ordine alla delega, contestata dai contribuenti, il ricorso, assorbiti gli altri motivi di censura in ragione del carattere più liquido della censura accolta, va accolto e gli atti impugnati vanno annullati, con condanna alle spese processuali liquidate come da dispositivo del comune di Canicattì in favore del procuratore distrattario dei ricorrenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna il comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del procuratore distrattario dei ricorrenti in euro 400,00 per ciascuno dei ricorrenti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CONTI ROBERTO GIOVANNI, Presidente e Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
VELLA ALESSANDRA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1296/2022 depositato il 30/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1286 IMU 2016
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1287 IMU 2016
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1288 IMU 2016
proposto da
Nominativo_3 - CF_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1290 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste nei propri atti scritti.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_2, nato a [...] - c.f. CF_2 - ed ivi residente in [...]; Ricorrente_1, nato a [...] - c.f. CF_Ricorrente_1 - residente in [...]20100 Milano;
Nominativo_1, nata a [...] - c.f. CF_1 - ed ivi residente in [...]; Nominativo_3, nata a [...]
hanno impugnato con unico ricorso cumulativo i seguenti avvisi di accertamento relativi ad
IMU 2016: 1) avviso di accertamento n. 1286 notificato al sig. Ricorrente_1 a mezzo raccomandata ar. n. 6187422469772 in data 27-03-2022; 2) avviso di accertamento n. 1287 notificato alla sig.ra Nominativo_1 a mezzo posta privata Società_1 in data 30/03/2022; 3) avviso di accertamento n. 1288 notificato al sig. Nominativo_2 a mezzo posta privata Società_1 in data 30/03/2022; 4) avviso di accertamento n. 1290 notificato alla sig.ra Nominativo_3 a mezzo posta privata Società_1 in data 30/03/2022. Hanno dedotto l'illegittimità degli atti loro notificati a mezzo di servizio postale privato, il difetto di legittimazione attiva del funzionario che aveva sottoscritto gli atti, peraltro senza firma autografa ma a stampa senza specifica delega e notificati in forma cartacea ancorché emessi in formato digitale.
Hanno pure dedotto l'assenza di contraddittorio preventivo, il difetto di motivazione e l'infondatezza nel merito della pretesa.
La causa, dopo alcuni rinvii ed in assenza di costituzione del comune di Canicattì, veniva posta in decisione all'udienza del 23 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per l'assorbente ragione connessa alla mancata dimostrazione della delega da parte dell'organo legittimato -Sindaco o Giunta- al funzionario che ha emesso gli atti impugnati dei poteri concernenti la ripresa fiscale- IMU- ancorché ciò risulti indicato negli atti impugnati.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in caso di contestazione specifica, da parte del contribuente, dei requisiti di legittimazione del sottoscrittore dell'avviso di accertamento,
l'Amministrazione finanziaria è tenuta, anche per il principio di vicinanza della prova, a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale-cfr.
Cass.n.8505/2025-. Principi ribaditi da Cass.n.6697/2020 proprio con riferimento al tributo Ici ed alla necessità che in ambito di tributi locali l'onere di comprovare l'esistenza della delega spetti comunque all'ente che emette l'atto impugnato dal contribuente.
Sulla base di tali considerazioni in diritto e rilevata l'assenza di prova in ordine alla delega, contestata dai contribuenti, il ricorso, assorbiti gli altri motivi di censura in ragione del carattere più liquido della censura accolta, va accolto e gli atti impugnati vanno annullati, con condanna alle spese processuali liquidate come da dispositivo del comune di Canicattì in favore del procuratore distrattario dei ricorrenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla gli atti impugnati. Condanna il comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del procuratore distrattario dei ricorrenti in euro 400,00 per ciascuno dei ricorrenti.