Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 302
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di legittimazione del funzionario sottoscrittore

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per la mancata dimostrazione della delega da parte del Sindaco o della Giunta al funzionario che ha emesso gli atti, nonostante la contestazione specifica dei contribuenti. L'Amministrazione è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega.

  • Altro
    Illegittimità della notifica a mezzo servizio postale privato

    La Corte ha assorbito questo motivo di censura, accogliendo il ricorso per il vizio di legittimazione del funzionario.

  • Altro
    Difetto di legittimazione attiva del funzionario

    La Corte ha assorbito questo motivo di censura, accogliendo il ricorso per il vizio di legittimazione del funzionario.

  • Altro
    Assenza di contraddittorio preventivo

    La Corte ha assorbito questo motivo di censura, accogliendo il ricorso per il vizio di legittimazione del funzionario.

  • Altro
    Difetto di motivazione

    La Corte ha assorbito questo motivo di censura, accogliendo il ricorso per il vizio di legittimazione del funzionario.

  • Altro
    Infondatezza nel merito della pretesa

    La Corte ha assorbito questo motivo di censura, accogliendo il ricorso per il vizio di legittimazione del funzionario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 302
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 302
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo