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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 14/12/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 829/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 829 EL Ruolo Generale ELle cause ELl'anno 2023,
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.to Massimo Marangio, come da mandato in C.F._2
atti;
- APPELLANTI -
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Viva e Angelo Viva, come da mandato in
[...]
atti;
- APPELLATI -
(p.i. ) in persona EL legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone, come da mandato in atti;
(p.i. ) in Parte_4 P.IVA_2
persona EL legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Chiarelli, come da mandato in atti;
- APPELLATE -
All'udienza EL 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto EL 18/11/2015 conveniva Parte_1 Controparte_3
, e per sentire accogliere le seguenti
[...] CP_1 Parte_3 conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto
e colpa esclusiva EL sig. e, per l'effetto; 2) condannare il sig. CP_1 [...]
il sig. e , in CP_1 Parte_3 Controparte_3
persona EL legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore ELl'attore, ELla somma di €. 236.326,19 o di quella somma minore o maggiore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore EL (…) procuratore anticipatario che, all'uopo, rende la dichiarazione di rito;
4) Salvezze illimitate.” Secondo la ricostruzione ELl'attore, in data 02/04/2014 alle ore 15:00 circa, in Lecce,
[...]
alla guida ELla propria autovettura AN Y tg. EJ050RJ, di proprietà anche di CP_1
, percorreva la rampa che dalla S.S. 694 conduce alla S.S. 101 – Lecce- Parte_3
Gallipoli, allorquando nell'effettuare una curva a sinistra, invadeva completamente la corsia opposta di marcia ed andava a scontrarsi con l'auto AL Romeo 156 tg. CE964SY, di proprietà di e nell'occasione condotta dal sig. , che Parte_2 Parte_1
transitava nel senso opposto di marcia occupando la propria corsia di pertinenza.
Deduceva, inoltre, l'attore che in seguito all'impatto frontale subiva lesioni fisiche. Sul posto interveniva la pattuglia locale P.M di Lecce – distaccamento di Maglie, nonché il servizio 118 che provvedeva all'immediato trasporto di presso l'Ospedale Parte_1
“V. Fazzi” di Lecce, ove gli veniva diagnosticato “trauma ELla strada, trauma cervicale, caviglia sx, torace, frattura amielica, lesione ELla lamina e EL processo articolare di C5
a sx” con postumi invalidanti nella misura EL 24% mentre il periodo di osservazione e prognosi sarebbe durato 194 giorni, seppur diversamente graduati. Sosteneva quindi di avere diritto al risarcimento EL danno non patrimoniale per le lesioni subite per un importo complessivo di € 236.326,19.
Con comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, si costituiva
[...]
che contestava la domanda, allegando una diversa ricostruzione dei fatti, CP_1
attribuendo la responsabilità EL sinistro al il quale a bordo ELl'AL Romeo, nella Pt_1
circostanza, aveva repentinamente invaso la corsia di marcia ELla PS, motivo per il quale il a bordo ELla sua auto PS era stato costretto a deviare a sinistra CP_1
occupando la corsia opposta, così finendo per collidere frontalmente con l'AL. Formulava
pagina 2 di 12 domanda riconvenzionale per le lesioni personali patite a causa EL sinistro, rappresentando altresì la circostanza ELla pendenza EL giudizio, rubricato al n. 5183/2015 r.g., instaurato unitamente all'altro comproprietario, , innanzi al Giudice di pace di Lecce per Parte_3
i danni subiti dalla propria auto, chiedendo la riunione ELlo stesso al fascicolo EL
Tribunale; chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa e Controparte_2
. Parte_2
Si costituivano le compagnie assicurative contestando le avverse domande, mentre rimaneva contumace . Parte_3
Disposta la riunione dei giudizi, la causa, istruita a mezzo produzione documentale (nella quale era presente anche la CTU svolta nel giudizio penale e quella svolta nel giudizio dianzi al Giudice di Pace, proc. n 5183/2015), due CTU medico legali e CTU dinamica, veniva decisa con sentenza n 2445/2023, pubblicata in data 13/09/2023, con la quale il
Tribunale di Lecce così decideva:
a) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, CP_1
dichiara responsabile in via esclusiva EL sinistro avvenuto il Parte_1
02.04.2014 alle ore 15:00 circa sulla S.S. 101;
b) condanna in solido la compagnia , e Controparte_2 Parte_2 [...]
a pagare € 22.922,91, oltre accessori come in motivazione, in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento EL danno non patrimoniale ed € 2.772,29, CP_1
oltre accessori come in motivazione, a titolo di risarcimento EL danno patrimoniale;
c) condanna in solido la compagnia e a pagare € 9.600,00, Parte_5 Parte_2
oltre accessori come in motivazione, in solido, in favore di e Parte_3 [...]
a titolo di risarcimento EL danno patrimoniale; CP_1
d) rigetta ogni altra domanda;
e) condanna in solido , la e Parte_1 Parte_2 Parte_5 [...]
alla rifusione ELle spese di lite in favore EL difensore di CP_2 CP_1
e , dichiaratosi antistatario, liquidate in € 9.500,00 oltre spese Parte_3
forfettarie, IVA e CAP come per legge;
f) pone definitivamente le spese di tutte le CTU a carico di e Parte_5 [...]
con diritto di rivalsa ELle altre parti anche parziale in caso di anticipo. CP_2
Il Giudice, sulla base ELle risultanze istruttorie, riteneva provata la dinamica allegata dal convenuto e rigettava pertanto la domanda attorea, accogliendo quella CP_1
pagina 3 di 12 riconvenzionale EL CP_1
Avverso la sentenza, notificata in data 25/09/2023, hanno proposto appello
[...]
e con atto di citazione EL 09/10/2023, chiedendone la riforma con Parte_1 Parte_2
due motivi che saranno di seguito esaminati.
Si sono costituiti e , nonché la compagnia di assicurazione Parte_3 CP_1
, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Parte_4
Si è costituita aderendo alle difese degli appellanti. Controparte_4
All'udienza di discussione EL 26 novembre 2025, tenuta ai sensi ELl'art. 352 cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale sulla base ELle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, rubricato: “errata lettura ed interpretazione degli atti ELl'istruttoria ELla causa, errata ricostruzione ELla dinamica EL sinistro”, gli appellanti deducono che il primo giudice, nel ritenere provata la dinamica EL sinistro allegata dai e nell'attribuire al l'esclusiva responsabilità EL sinistro, avrebbe fatto mal CP_1 Pt_1
governo ELle risultanze istruttorie per aver ritenuto attendibile il teste sulle cui Tes_1
dichiarazioni, rese in sede di spontanee informazioni, si sarebbe basata la CTU. Il
Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare che la presunta rottura EL braccio sx ELl'alfa Romeo, che avrebbe causato lo sbandamento con invasione ELla corsia opposta, non si era verificata durante la marcia, ma dopo l'incidente, allorché l'autovettura era stata agganciata e trasportata dal carroattrezzi, manovra eseguita per ben due volte su un veicolo che doveva essere demolito e, conseguentemente, svolta senza le dovute accortezze. Tale fatto si rileverebbe dal confronto ELle fotografie allegate nel rapporto ELla Polizia
LE. Dalle stesse, scattate immediatamente dopo l'impatto, emergerebbe – secondo gli appellanti - che la ruota posteriore sinistra ELl'AL Romeo era in tale momento perfettamente integra e non aveva alcuna deviazione, mentre dalle foto EL CT ing.
allegate in atti al fascicolo ELl'attore, si evincerebbe che la ruota non era più Per_1
in linea con il veicolo. Inoltre, se il braccio si fosse rotto, si sarebbero rinvenuti segni ELla ruota strisciata sull'asfalto, non riscontrati. Infine, sarebbe inverosimile la rottura a causa ELl'urto contro il cordolo, ritenuta dal CTU.
Il motivo di appello è infondato.
Si premette che la Corte non può ignorare che il teste è da ritenersi poco credibile. Tes_1
Infatti egli, in sede di prova testi, ha riferito dichiarazioni EL tutto contraddittorie rispetto a pagina 4 di 12 quelle rese in sede di audizione a sommarie informazioni. In particolare, il agli Tes_1 agenti di Polizia ha dichiarato: “Alle ore 15,00 circa EL 2-04-2014 provenivo da Brindisi ed ero diretto a Gallipoli alla guida di un autocarro Fiat Iveco Daily. Dopo aver percorso la SS 694 allo svincolo per la SS 101 Gallipoli svincolavo. Davanti a me vi erano due veicoli ed il primo dei due era una autovettura di colore bianco. Il conducente di questo veicolo circolava sul lato ELla carreggiata e mi precedeva a circa mt. 100. Quando io svincolavo il predetto si trovava oltre metà ELla rampa. Ad un certo punto ho notato che questo veicolo di colore bianco si spostava sulla semicarreggiata opposta con manovra improvvisa in quanto su quest'ultima sopraggiungeva un altro veicolo proveniente da
Lecce – SS 101 diretto sulla Tang. Ovest in direzione Tang. Est. Il conducente di quest'ultimo veicolo nel percorrere il tratto iniziale ELlo svincolo curvilineo a destra invadeva la semicarreggiata di pertinenza ELl'autovettura di colore bianco. Pertanto il conducente di quest'ultimo veicolo per evitare l'urto si portava sulla semicarreggiata destinata all'opposto senso di marcia entrando in collisione con l'autovettura che sopraggiungeva dalla SS 101. Io mi trovavo da solo in auto, mi sono fermato, ho visto che il conducente ELl'autovettura che proveniva dalla SS 101 scendeva dal veicolo, si dirigeva verso l'altra auto forse per soccorrere il conducente che era rimasto incastrato tra le lamiere. Ricordo che detto conducente, che comunque era ferito, era abbastanza giovane.
Non ho notato se nell'autovettura AL Romeo vi fossero altre persone trasportate.
Nell'autovettura di colore bianco invece ho visto che vi era solo una persona ferita che era rimasta incastrata tra le lamiere. Quando stava per arrivare l'ambulanza io ero ancora sul posto ed ancor prima che arrivasse giungeva un'autovettura ELla Polizia. Non mi sono dichiarato teste ELl'accaduto in quanto nella immediatezza non ci ho pensato. Mi sono allontanato dal luogo EL sinistro ed il giorno dopo leggendo sul quotidiano quanto riportato in relazione all'incidente lo ritenevo non preciso dal mio punto di vista, parlandone tra conoscenti in un bar di LA. Dopo qualche giorno venivo contattato dall'avvocato di LA, il quale mi chiedeva come fosse avvenuto detto CP_5
incidente. Preciso che il conducente ELl'autovettura di colore bianco non lo conoscevo.
Ora so che è di LA ma con lo stesso non ho mai avuto rapporti di amicizia e non è nemmeno parente. Preciso che all'ora ELl'incidente tornavo da Brindisi dalla demolizione
Cannone ove mi ero recato per acquistare dei pezzi che non ho trovato. Era la prima volta che andavo da detto demolitore e non ricordo il nominativo ELla persona con la quale ho parlato per l'acquisto dei pezzi. Preciso che attualmente sono disoccupato e mi occupavo
pagina 5 di 12 EL settore meccanico. Non ho altro da aggiungere o modificare” (veds, in termini, il verbale S.I.T.).
, ascoltato in udienza, ha invece dichiarato: “Conosco la vicenda per cui è Testimone_2
causa perché quando è avvenuto il sinistro ero alla guida ELl'Iveco Daily, da solo, perché rientravo dal lavoro. Avevo già svoltato per prendere la Lecce – Gallipoli e dalla rampa di uscita ho visto l'impatto. Preciso che la AN Y scendeva verso Gallipoli, era all'altezza ELla curva, mentre l'altra auto AL Romeo, era già uscita dalla curva e si dirigeva verso la rampa di salita in tangenziale. Posso dire che ho visto l'AL che imboccava la curva fuoriuscendo dalla corsia di marcia dalla stessa percorsa. Io ero nello stesso senso di marcia ELla AN Y;
aggiungo che tra me e la AN Y c'erano altre macchine ma comunque avevo la visuale libera perché il Daily è un mezzo alto rispetto alle autovetture
e comunque ero in prospettiva tale da poter vedere, come da schizzo planimetrico che redigo. Preciso che l'impatto a cui ho assistito è avvenuto nella corsia percorsa dalla
AN Y. Sulla posizione sub 3 (memoria 183 co. VI n. 2 c.p.c. ) posso dire di aver CP_1
visto una reciproca sbandata da parte di entrambi i conducenti. Preciso sul punto che
l'AL ha sbandato per prima. Sulla posizione sub 4 ho già risposto per quanto detto sopra.
Una volta superato il luogo EL sinistro ho notato che sulla Lecce – Gallipoli stazionava una pattuglia di forze ELl'ordine; preciso che si trattava di Polizia. Ho atteso fino a quando non è arrivata l'ambulanza. Aggiungo che dopo aver assistito all'impatto ho arrestato il mezzo su cui ero e sono sceso. Tuttavia avendo visto la pattuglia che già interveniva non ho chiamato né avvisato le forze di polizia. Visto che era già intervenuta una poliziotta non mi sono ulteriormente avvicinato e sono andato via. Notavo vi fossero già ELle persone ferme sul luogo ELl'incidente. Non ho lasciato il mio recapito telefonico a nessuno in occasione EL sinistro. Il giorno successivo, però, mentre ero al bar con amici ho visto che sul giornale si parlava EL sinistro a cui avevo assistito. Al ché questo mio amico di cui non ricordo il cognome ed il cui nome è Massimo o Per_2
mi hanno detto che il conducente ELla AN Y era di LA. ADR A quel punto sono stato contattato per rendere testimonianza, non so dire da chi. Preciso che io ho reso le mie dichiarazioni solo alla Polizia LE di Maglie. ADR Non ho visto che i conducenti ELle auto scendevano dalle proprie vetture. Sulla posizione sub 18 (memoria
183 co. VI n. 2 c.p.c. “vero che al momento ELlo scontro non vi erano sul luogo CP_1 altre autovetture”) posso dire che è vera”.
Dal confronto ELle due dichiarazioni innanzi riportate si rilevano contraddizioni. Il teste pagina 6 di 12 ha prima dichiarato che l'impatto avveniva nella corsia opposta a quella percorsa dal CP_1
(circostanza allegata anche dallo stesso ) per poi, inspiegabilmente dichiarare in sede CP_1
testimoniale che l'impatto era avvenuto nella corsia di pertinenza EL Non solo, alla CP_1
Polizia ha dichiarato di essersi fermato e di aver visto che il conducente ELl'autovettura bianca, rimasto incastrato tra le lamiere, veniva soccorso dal conducente ELl'AL Romeo che era sceso dal veicolo e che era ferito. In udienza, invece, ha dichiarato: “Non ho visto che i conducenti ELle auto scendevano dalle proprie autovetture”. Ed ancora, alla Polizia
LE aveva riferito: “davanti a me vi erano due veicoli e il primo dei due era una autovettura di colore bianco” (si precisa che l'auto bianca era la AN Y EL , per CP_1
poi riferire in sede di prova testi che fra lui e la AN vi erano altre auto, senza nemmeno precisare quante. Già questi elementi sono di per sé sufficienti per ritenere il poco Tes_1
credibile, senza volersi troppo soffermare sulla inverosimile circostanza secondo cui lo stesso non ha ritenuto opportuno, pur avendo assistito ad un grave sinistro in cui vi erano feriti, di fermarsi a fornire le generalità all'agente che era nel frattempo sopraggiunta.
Tuttavia, la scarsa credibilità EL teste non può condurre all'accoglimento ELl'appello, per essere la ricostruzione ELla dinamica posta a fondamento ELla decisione basata su una serie di elementi che prescindono dalla testimonianza innanzi richiamata e in parte – come detto - contraddittoria.
In primo luogo, deve rilevarsi che lo stesso CTU ing. ha precisato, rispondendo Per_1
alle osservazioni EL CT di parte prof. , di non aver basato “le sue conclusioni Per_3
sulle affermazioni EL teste tant'è che già nella relazione redatta in sede penale è Tes_1
stato chiarito che non vi erano elementi tecnici per confermare o confutare la suddetta versione dinamica. La compatibilità tecnica ELla versione dinamica EL Mangia sussiste semplicemente per il fatto che non vi sono elementi oggettivi rinvenienti dall'indagine peritale che contrastano con la stessa versione”.
Diversamente da quanto si sostiene nell'appello, inoltre, il primo Giudice ha valutato e interpretato correttamente, in maniera esaustiva, tutti gli atti e l'istruttoria ELla causa ed in particolare le risultanze ELle CTU tecniche e sulla scorta di ciò ha ritenuto provata la dinamica descritta dai , ossia lo spostamento improvviso ELl'AL sulla corsia CP_1
opposta percorsa dalla AN Y, il successivo spostamento ELla AN Y sull'altra corsia con manovra di emergenza, il rientro ELl'AL sulla propria originaria corsia e, quindi,
l'impatto tra le due autovetture.
Il Giudice ha riportato quindi dati oggettivi, riscontrati dai consulenti di ufficio, che hanno pagina 7 di 12 in concreto rilevato che: “dagli atti di causa risulta che l'inclinazione presentata dall'AL
Romeo al momento ELl'impatto era maggiore di quella necessaria per eseguire la curva posta alla propria sinistra ed è compatibile con una manovra di rientro nella propria corsia (cfr., sul punto, le condivisibili conclusioni tecniche tratte dal perito a pp. 15 e 16 ELla perizia redatta in sede penale)”, sottolineando come il consulente medesimo avesse dato risalto alla circostanza che, in base alla posizione di quiete ELle auto, l'alfa Romeo avesse una significativa inclinazione a dx rispetto alla tangente superiore a quella necessaria per compiere il tratto curvilineo.
Il Tribunale ha, inoltre, solo aggiunto, a sostegno ELlo sbandamento ELl'AL Romeo, la verosimile rottura EL braccio posteriore ELla ruota sinistra poco prima ELl'impatto, motivando: “che la rilevata rottura EL braccio posteriore ELla ruota sinistra ELl'AL suffraga indirettamente la dinamica ivi riportata. Sebbene non possa affermarsi, secondo il criterio EL “più probabile che non”, che detta sospensione si sia rotta proprio a causa ELl'urto contro una ELle due aiuole spartitraffico situate pochi mt. prima EL punto in cui
è avvenuto l'impatto tra le due auto, va però evidenziato, per un verso, che “il veicolo non può aver viaggiato per lungo tempo con la ruota posteriore in quelle condizioni. Pertanto si può logicamente ritenere che il danno non si sia avuto nella collisione, ma nei secondi immediatamente precedenti all'urto” (cfr. p. 18 CTU resa in sede penale) e, per altro verso, che è EL tutto verosimile che la causa ELlo sbandamento EL sia rinvenibile Pt_1
proprio nel predetto cedimento. Il perito ha infatti chiarito che “la rottura EL braccio ELla sospensione, …, determina soltanto una eliminazione di un vincolo che impedisce alla ruota di ruotare non solo intorno all'asse trasversale, ma intorno all'asse longitudinale. L'eliminazione EL suddetto vincolo non comporta alcuna deformazione permanente o alcun blocco ELla ruota, ma comporta semplicemente la libertà ELla ruota di ruotare intorno ad un asse longitudinale” (cfr. pp. 8 e 9 chiarimenti resi nell'odierno giudizio). D'altro canto, l'ausiliario ha evidenziato che va sicuramente esclusa la rottura di tale elemento meccanico a causa ELl'impatto tra le due auto (così a p. 6 CTU ivi svolta) ed è ragionevolmente da scartare l'ipotesi per la quale detto braccio si sarebbe rotto durante le fasi di soccorso stradale e di custodia (cfr. p. 13). Del resto, è più verosimile che la rottura EL braccio sia avvenuta comunque prima EL sinistro, considerato che tra le cause ELl'evento vi è anche l'usura (pure rilevata dal CTU con riferimento agli pneumatici;
cfr. 8). In sostanza, sebbene non possa dirsi con il criterio di giudizio EL più probabile che non quale sia stata la causa EL cedimento ELla sospensione ELl'AL – e,
pagina 8 di 12 EL resto, tale dato non appare neppure rilevante con riferimento alla ricostruzione ELla dinamica – è da ritenersi verosimile che si sia rotta poco prima ELl'impatto tra le auto e
Pt_ che abbia cagionato lo sbandamento ELl stessa” (cfr. sentenza).
La motivazione EL Tribunale sul raggiungimento ELla prova in ordine alla dinamica allegata dal , basata come detto su dati oggettivi, non risulta scalfita efficacemente CP_1
dal motivo di appello che si limita, invero, a richiamare contestazioni alla CTU alle quali il consulente ha già efficacemente risposto.
In particolare, con riguardo al momento in cui si sarebbe rotto il braccio sx ELl (che Pt_6
secondo l'appellante, in base al raffronto ELle foto, sarebbe da collocarsi in un momento successivo al sinistro e sarebbe stato causato dal trasporto ELl'AL presso il luogo di custodia), il CTU ing. ha chiarito quanto segue: “Riguardo, poi, alla fotografia Per_1
contenuta nel rapporto ELla Polizia LE, non vi è alcun dubbio circa il fatto che presso il demolitore la deviazione ELla ruota posteriore sinistra fosse più evidente. Ciò è dovuto al fatto che, per verificare lo stato EL veicolo, lo scrivente ha sollevato il mezzo, come dimostra la foto alla pagina n. 11 ELla relazione inviata alle parti, e la ruota è stata messa nella condizione di ruotare liberamente. Una volta appoggiato nuovamente il veicolo al suolo la deviazione ELla ruota si è resa molto più evidente ed è stata fotografata”.
Destituito di fondamento è anche l'assunto degli appellanti in base al quale la rottura EL braccio, ove avvenuta prima EL sinistro, avrebbe dovuto lasciare tracce sull'asfalto, avendo il CTU chiarito - nella risposta alle osservazioni - che lo sbandamento EL veicolo, determinato dalla rottura EL braccio ELl'ammortizzatore ELla ruota, determina una difficoltà nel mantenere in traiettoria il veicolo, ma non produce tracce sull'asfalto.
Pertanto, le valutazioni ELla parte appellante, secondo cui il braccio sx si sarebbe rotto nel corso EL trasporto presso la sede di custodia, non è suffragata da alcuna prova o argomentazione convincente.
La ricostruzione ELla dinamica EL sinistro correttamente fatta dal primo giudice resta ferma sia che la rottura EL braccio sx sia stata causata dall'urto sul cordolo, sia che sia stata determinata da altra causa, come già rilevato dal Tribunale, posto che è certa la rottura prima EL sinistro e la conseguente difficoltà di mantenere in traiettoria l'auto.
Deve aggiungersi che lo sbandamento ELl'alfa Romeo si ricava anche da un importante passaggio ELla consulenza svolta nel giudizio dinanzi al Giudice di pace dal CTU
, il quale ha evidenziato che la diversa marca e misura di pneumatici montati su Per_4
pagina 9 di 12 tale auto (per essere quelli anteriori diversi da quelli posteriori) determina la perdita di stabilità in particolar modo nell'affrontare le curve, ossia nella manovra che il stava Pt_1
affrontando (una curva a dx).
In definitiva, la ricostruzione EL sinistro da parte EL Tribunale si fonda su una serie di elementi oggettivi non scalfiti dalle doglianze ELla parte appellante, che ha reiterato deduzioni già ampiamente discusse in primo grado e correttamente valutate dal CTU nel giungere alle conclusioni poi recepite dal primo giudice.
2. - Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per violazione ELl'art. 2054 co. II cod. civ.. Secondo l'appellante, vi sarebbero state omissioni EL non CP_1
valutate dal Tribunale, che avrebbero imposto quantomeno l'applicazione EL concorso di colpa EL nella causazione EL danno. CP_1
Il motivo non è fondato, atteso che il primo giudice ha esaustivamente motivato anche in relazione a tale aspetto, correttamente ritenendo non esigibile dal l'arresto ELla CP_1
marcia ELla sua auto, in quanto la AN Y era seguita da altre autovetture, per cui, arrestandosi, avrebbe creato ulteriore pericolo e turbativa per altri veicoli.
Il Tribunale ha sul punto rilevato, con considerazioni oggettive e qui condivise, che: “al
non può rimproverarsi di aver invaso l'altra corsia posto che costui si è trovato a CP_1
fronteggiare una pregressa e improvvisa manovra pericolosa compiuta dal . È ben Pt_1 noto al Tribunale che, in generale, nel caso di scontro tra veicoli, “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento ELla presunzione di colpa concorrente, sancito dall'art. 2054 EL c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (così, su tutte, Cass. civ. Sez. III Sent., 16/05/2008, n. 12444), ma è altrettanto innegabile che vi sono talune condotte che, per la loro imprevedibilità o gravità, possono costituire unica causa ELl'incidente (come accade, ad esempio, nella condotta, parificabile a quella odierna di invasione di corsia, ELla circolazione cd. contromano;
cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 20/06/2013, n. 15504 che ha ritenuto per l'appunto “causa esclusiva EL sinistro” il contegno di un conducente che aveva viaggiato, tra l'altro, contromano). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con motivazione condivisa dal Tribunale, ha chiarito che “l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro
pagina 10 di 12 conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva EL sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'art.
2054 c.c., comma 2, quando, alternativamente: (a) uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole EL codice ELla strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida ELl'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva EL sinistro, in virtù ELla massima d'esperienza res ipsa loquitur” (così, chiaramente, Cass. civ. Sez.
III, Sent., (ud. 22/06/2015) 14-10-2015, n. 20618). In sostanza, nella vicenda in esame, il
non ha rispettato il divieto di superamento ELla linea di mezzeria, sancito dagli artt. CP_1
40 e 146 EL c.d.s., proprio al fine di evitare la turbativa creata dalla improvvisa manovra EL che, ex ante e da sola, considerata la sua imprevedibilità e gravità, è stata Pt_1
causa ELl'impatto. Al di là di tale condotta, solo formalmente censurabile a mente EL disposto normativo innanzi citato, alcuna ulteriore condotta colposa è rimproverabile al conducente ELla AN PS. Del resto, non era neppure esigibile una condotta alternativa tesa ad arrestare la marcia ELl'auto, considerato che la AN PS era seguita da altre vetture (una di queste condotta, come già esposto, dal e, quindi, Tes_1 avrebbe creato ulteriore pericolo e turbativa per altri veicoli”.
La censura ELl'appellante non coglie quindi nel segno, perché omette di considerare che la manovra EL fu resa necessaria dall'improvvisa occupazione di corsia da parte CP_1
ELl'auto EL una invasione repentina e non prevedibile che, secondo i dettami ELla Pt_1
richiamata giurisprudenza di legittimità, fa sì che sia considerata l'unica causa EL sinistro, come tale idonea a determinare il superamento ELla presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cod. civ..
In definitiva, in base allo schizzo allegato alla CTU dall'ing. il tempo che il Per_1
ha avuto tra l'avvistamento ELla manovra EL e l'impatto è stato di circa due CP_1 Pt_1
secondi, inidoneo a consentire valutazioni comparative e alternative rispetto alla deviazione a sinistra, per cui deve ritenersi la condotta di guida EL nella circostanza CP_1
giustificato e idonea a determinare il superamento ELla presunzione di pari responsabilità.
La Cassazione ha stabilito infatti che: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno
pagina 11 di 12 dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta ELl'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte ELl'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cass. n. 29927/2024).
Ne deriva il rigetto ELl'appello, con condanna degli appellanti al pagamento ELle spese di lite in favore di , e CP_1 Parte_7 Parte_4
Si dichiarano compensate le spese tra e le altre parti EL giudizio. Controparte_6
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi ELl'art. 1, co. 17, ELla Legge
24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 EL D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- ELla sussistenza ELl'obbligo di versamento da parte ELl'appellante ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede;
1. rigetta l'appello;
2. condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e ELle spese di questo grado, che liquida in complessivi € CP_1 Parte_7
5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
3. condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
ELle spese di questo grado che liquida in complessivi € Parte_4
5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
4. compensa le spese di lite tra e le altre parti EL giudizio;
Controparte_7
5. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, EL DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio EL 10 dicembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta da: dott.ssa Anna Rita PASCA - Presidente dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 829 EL Ruolo Generale ELle cause ELl'anno 2023,
T R A
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dagli avv.to Massimo Marangio, come da mandato in C.F._2
atti;
- APPELLANTI -
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_3 Parte_3 C.F._4
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Carlo Viva e Angelo Viva, come da mandato in
[...]
atti;
- APPELLATI -
(p.i. ) in persona EL legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone, come da mandato in atti;
(p.i. ) in Parte_4 P.IVA_2
persona EL legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Chiarelli, come da mandato in atti;
- APPELLATE -
All'udienza EL 26 novembre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
pagina 1 di 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con atto EL 18/11/2015 conveniva Parte_1 Controparte_3
, e per sentire accogliere le seguenti
[...] CP_1 Parte_3 conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto
e colpa esclusiva EL sig. e, per l'effetto; 2) condannare il sig. CP_1 [...]
il sig. e , in CP_1 Parte_3 Controparte_3
persona EL legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento, in favore ELl'attore, ELla somma di €. 236.326,19 o di quella somma minore o maggiore che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
3) con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore EL (…) procuratore anticipatario che, all'uopo, rende la dichiarazione di rito;
4) Salvezze illimitate.” Secondo la ricostruzione ELl'attore, in data 02/04/2014 alle ore 15:00 circa, in Lecce,
[...]
alla guida ELla propria autovettura AN Y tg. EJ050RJ, di proprietà anche di CP_1
, percorreva la rampa che dalla S.S. 694 conduce alla S.S. 101 – Lecce- Parte_3
Gallipoli, allorquando nell'effettuare una curva a sinistra, invadeva completamente la corsia opposta di marcia ed andava a scontrarsi con l'auto AL Romeo 156 tg. CE964SY, di proprietà di e nell'occasione condotta dal sig. , che Parte_2 Parte_1
transitava nel senso opposto di marcia occupando la propria corsia di pertinenza.
Deduceva, inoltre, l'attore che in seguito all'impatto frontale subiva lesioni fisiche. Sul posto interveniva la pattuglia locale P.M di Lecce – distaccamento di Maglie, nonché il servizio 118 che provvedeva all'immediato trasporto di presso l'Ospedale Parte_1
“V. Fazzi” di Lecce, ove gli veniva diagnosticato “trauma ELla strada, trauma cervicale, caviglia sx, torace, frattura amielica, lesione ELla lamina e EL processo articolare di C5
a sx” con postumi invalidanti nella misura EL 24% mentre il periodo di osservazione e prognosi sarebbe durato 194 giorni, seppur diversamente graduati. Sosteneva quindi di avere diritto al risarcimento EL danno non patrimoniale per le lesioni subite per un importo complessivo di € 236.326,19.
Con comparsa di costituzione e risposta, con domanda riconvenzionale, si costituiva
[...]
che contestava la domanda, allegando una diversa ricostruzione dei fatti, CP_1
attribuendo la responsabilità EL sinistro al il quale a bordo ELl'AL Romeo, nella Pt_1
circostanza, aveva repentinamente invaso la corsia di marcia ELla PS, motivo per il quale il a bordo ELla sua auto PS era stato costretto a deviare a sinistra CP_1
occupando la corsia opposta, così finendo per collidere frontalmente con l'AL. Formulava
pagina 2 di 12 domanda riconvenzionale per le lesioni personali patite a causa EL sinistro, rappresentando altresì la circostanza ELla pendenza EL giudizio, rubricato al n. 5183/2015 r.g., instaurato unitamente all'altro comproprietario, , innanzi al Giudice di pace di Lecce per Parte_3
i danni subiti dalla propria auto, chiedendo la riunione ELlo stesso al fascicolo EL
Tribunale; chiedeva altresì di essere autorizzato a chiamare in causa e Controparte_2
. Parte_2
Si costituivano le compagnie assicurative contestando le avverse domande, mentre rimaneva contumace . Parte_3
Disposta la riunione dei giudizi, la causa, istruita a mezzo produzione documentale (nella quale era presente anche la CTU svolta nel giudizio penale e quella svolta nel giudizio dianzi al Giudice di Pace, proc. n 5183/2015), due CTU medico legali e CTU dinamica, veniva decisa con sentenza n 2445/2023, pubblicata in data 13/09/2023, con la quale il
Tribunale di Lecce così decideva:
a) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, CP_1
dichiara responsabile in via esclusiva EL sinistro avvenuto il Parte_1
02.04.2014 alle ore 15:00 circa sulla S.S. 101;
b) condanna in solido la compagnia , e Controparte_2 Parte_2 [...]
a pagare € 22.922,91, oltre accessori come in motivazione, in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento EL danno non patrimoniale ed € 2.772,29, CP_1
oltre accessori come in motivazione, a titolo di risarcimento EL danno patrimoniale;
c) condanna in solido la compagnia e a pagare € 9.600,00, Parte_5 Parte_2
oltre accessori come in motivazione, in solido, in favore di e Parte_3 [...]
a titolo di risarcimento EL danno patrimoniale; CP_1
d) rigetta ogni altra domanda;
e) condanna in solido , la e Parte_1 Parte_2 Parte_5 [...]
alla rifusione ELle spese di lite in favore EL difensore di CP_2 CP_1
e , dichiaratosi antistatario, liquidate in € 9.500,00 oltre spese Parte_3
forfettarie, IVA e CAP come per legge;
f) pone definitivamente le spese di tutte le CTU a carico di e Parte_5 [...]
con diritto di rivalsa ELle altre parti anche parziale in caso di anticipo. CP_2
Il Giudice, sulla base ELle risultanze istruttorie, riteneva provata la dinamica allegata dal convenuto e rigettava pertanto la domanda attorea, accogliendo quella CP_1
pagina 3 di 12 riconvenzionale EL CP_1
Avverso la sentenza, notificata in data 25/09/2023, hanno proposto appello
[...]
e con atto di citazione EL 09/10/2023, chiedendone la riforma con Parte_1 Parte_2
due motivi che saranno di seguito esaminati.
Si sono costituiti e , nonché la compagnia di assicurazione Parte_3 CP_1
, resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. Parte_4
Si è costituita aderendo alle difese degli appellanti. Controparte_4
All'udienza di discussione EL 26 novembre 2025, tenuta ai sensi ELl'art. 352 cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale sulla base ELle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, rubricato: “errata lettura ed interpretazione degli atti ELl'istruttoria ELla causa, errata ricostruzione ELla dinamica EL sinistro”, gli appellanti deducono che il primo giudice, nel ritenere provata la dinamica EL sinistro allegata dai e nell'attribuire al l'esclusiva responsabilità EL sinistro, avrebbe fatto mal CP_1 Pt_1
governo ELle risultanze istruttorie per aver ritenuto attendibile il teste sulle cui Tes_1
dichiarazioni, rese in sede di spontanee informazioni, si sarebbe basata la CTU. Il
Tribunale avrebbe inoltre omesso di considerare che la presunta rottura EL braccio sx ELl'alfa Romeo, che avrebbe causato lo sbandamento con invasione ELla corsia opposta, non si era verificata durante la marcia, ma dopo l'incidente, allorché l'autovettura era stata agganciata e trasportata dal carroattrezzi, manovra eseguita per ben due volte su un veicolo che doveva essere demolito e, conseguentemente, svolta senza le dovute accortezze. Tale fatto si rileverebbe dal confronto ELle fotografie allegate nel rapporto ELla Polizia
LE. Dalle stesse, scattate immediatamente dopo l'impatto, emergerebbe – secondo gli appellanti - che la ruota posteriore sinistra ELl'AL Romeo era in tale momento perfettamente integra e non aveva alcuna deviazione, mentre dalle foto EL CT ing.
allegate in atti al fascicolo ELl'attore, si evincerebbe che la ruota non era più Per_1
in linea con il veicolo. Inoltre, se il braccio si fosse rotto, si sarebbero rinvenuti segni ELla ruota strisciata sull'asfalto, non riscontrati. Infine, sarebbe inverosimile la rottura a causa ELl'urto contro il cordolo, ritenuta dal CTU.
Il motivo di appello è infondato.
Si premette che la Corte non può ignorare che il teste è da ritenersi poco credibile. Tes_1
Infatti egli, in sede di prova testi, ha riferito dichiarazioni EL tutto contraddittorie rispetto a pagina 4 di 12 quelle rese in sede di audizione a sommarie informazioni. In particolare, il agli Tes_1 agenti di Polizia ha dichiarato: “Alle ore 15,00 circa EL 2-04-2014 provenivo da Brindisi ed ero diretto a Gallipoli alla guida di un autocarro Fiat Iveco Daily. Dopo aver percorso la SS 694 allo svincolo per la SS 101 Gallipoli svincolavo. Davanti a me vi erano due veicoli ed il primo dei due era una autovettura di colore bianco. Il conducente di questo veicolo circolava sul lato ELla carreggiata e mi precedeva a circa mt. 100. Quando io svincolavo il predetto si trovava oltre metà ELla rampa. Ad un certo punto ho notato che questo veicolo di colore bianco si spostava sulla semicarreggiata opposta con manovra improvvisa in quanto su quest'ultima sopraggiungeva un altro veicolo proveniente da
Lecce – SS 101 diretto sulla Tang. Ovest in direzione Tang. Est. Il conducente di quest'ultimo veicolo nel percorrere il tratto iniziale ELlo svincolo curvilineo a destra invadeva la semicarreggiata di pertinenza ELl'autovettura di colore bianco. Pertanto il conducente di quest'ultimo veicolo per evitare l'urto si portava sulla semicarreggiata destinata all'opposto senso di marcia entrando in collisione con l'autovettura che sopraggiungeva dalla SS 101. Io mi trovavo da solo in auto, mi sono fermato, ho visto che il conducente ELl'autovettura che proveniva dalla SS 101 scendeva dal veicolo, si dirigeva verso l'altra auto forse per soccorrere il conducente che era rimasto incastrato tra le lamiere. Ricordo che detto conducente, che comunque era ferito, era abbastanza giovane.
Non ho notato se nell'autovettura AL Romeo vi fossero altre persone trasportate.
Nell'autovettura di colore bianco invece ho visto che vi era solo una persona ferita che era rimasta incastrata tra le lamiere. Quando stava per arrivare l'ambulanza io ero ancora sul posto ed ancor prima che arrivasse giungeva un'autovettura ELla Polizia. Non mi sono dichiarato teste ELl'accaduto in quanto nella immediatezza non ci ho pensato. Mi sono allontanato dal luogo EL sinistro ed il giorno dopo leggendo sul quotidiano quanto riportato in relazione all'incidente lo ritenevo non preciso dal mio punto di vista, parlandone tra conoscenti in un bar di LA. Dopo qualche giorno venivo contattato dall'avvocato di LA, il quale mi chiedeva come fosse avvenuto detto CP_5
incidente. Preciso che il conducente ELl'autovettura di colore bianco non lo conoscevo.
Ora so che è di LA ma con lo stesso non ho mai avuto rapporti di amicizia e non è nemmeno parente. Preciso che all'ora ELl'incidente tornavo da Brindisi dalla demolizione
Cannone ove mi ero recato per acquistare dei pezzi che non ho trovato. Era la prima volta che andavo da detto demolitore e non ricordo il nominativo ELla persona con la quale ho parlato per l'acquisto dei pezzi. Preciso che attualmente sono disoccupato e mi occupavo
pagina 5 di 12 EL settore meccanico. Non ho altro da aggiungere o modificare” (veds, in termini, il verbale S.I.T.).
, ascoltato in udienza, ha invece dichiarato: “Conosco la vicenda per cui è Testimone_2
causa perché quando è avvenuto il sinistro ero alla guida ELl'Iveco Daily, da solo, perché rientravo dal lavoro. Avevo già svoltato per prendere la Lecce – Gallipoli e dalla rampa di uscita ho visto l'impatto. Preciso che la AN Y scendeva verso Gallipoli, era all'altezza ELla curva, mentre l'altra auto AL Romeo, era già uscita dalla curva e si dirigeva verso la rampa di salita in tangenziale. Posso dire che ho visto l'AL che imboccava la curva fuoriuscendo dalla corsia di marcia dalla stessa percorsa. Io ero nello stesso senso di marcia ELla AN Y;
aggiungo che tra me e la AN Y c'erano altre macchine ma comunque avevo la visuale libera perché il Daily è un mezzo alto rispetto alle autovetture
e comunque ero in prospettiva tale da poter vedere, come da schizzo planimetrico che redigo. Preciso che l'impatto a cui ho assistito è avvenuto nella corsia percorsa dalla
AN Y. Sulla posizione sub 3 (memoria 183 co. VI n. 2 c.p.c. ) posso dire di aver CP_1
visto una reciproca sbandata da parte di entrambi i conducenti. Preciso sul punto che
l'AL ha sbandato per prima. Sulla posizione sub 4 ho già risposto per quanto detto sopra.
Una volta superato il luogo EL sinistro ho notato che sulla Lecce – Gallipoli stazionava una pattuglia di forze ELl'ordine; preciso che si trattava di Polizia. Ho atteso fino a quando non è arrivata l'ambulanza. Aggiungo che dopo aver assistito all'impatto ho arrestato il mezzo su cui ero e sono sceso. Tuttavia avendo visto la pattuglia che già interveniva non ho chiamato né avvisato le forze di polizia. Visto che era già intervenuta una poliziotta non mi sono ulteriormente avvicinato e sono andato via. Notavo vi fossero già ELle persone ferme sul luogo ELl'incidente. Non ho lasciato il mio recapito telefonico a nessuno in occasione EL sinistro. Il giorno successivo, però, mentre ero al bar con amici ho visto che sul giornale si parlava EL sinistro a cui avevo assistito. Al ché questo mio amico di cui non ricordo il cognome ed il cui nome è Massimo o Per_2
mi hanno detto che il conducente ELla AN Y era di LA. ADR A quel punto sono stato contattato per rendere testimonianza, non so dire da chi. Preciso che io ho reso le mie dichiarazioni solo alla Polizia LE di Maglie. ADR Non ho visto che i conducenti ELle auto scendevano dalle proprie vetture. Sulla posizione sub 18 (memoria
183 co. VI n. 2 c.p.c. “vero che al momento ELlo scontro non vi erano sul luogo CP_1 altre autovetture”) posso dire che è vera”.
Dal confronto ELle due dichiarazioni innanzi riportate si rilevano contraddizioni. Il teste pagina 6 di 12 ha prima dichiarato che l'impatto avveniva nella corsia opposta a quella percorsa dal CP_1
(circostanza allegata anche dallo stesso ) per poi, inspiegabilmente dichiarare in sede CP_1
testimoniale che l'impatto era avvenuto nella corsia di pertinenza EL Non solo, alla CP_1
Polizia ha dichiarato di essersi fermato e di aver visto che il conducente ELl'autovettura bianca, rimasto incastrato tra le lamiere, veniva soccorso dal conducente ELl'AL Romeo che era sceso dal veicolo e che era ferito. In udienza, invece, ha dichiarato: “Non ho visto che i conducenti ELle auto scendevano dalle proprie autovetture”. Ed ancora, alla Polizia
LE aveva riferito: “davanti a me vi erano due veicoli e il primo dei due era una autovettura di colore bianco” (si precisa che l'auto bianca era la AN Y EL , per CP_1
poi riferire in sede di prova testi che fra lui e la AN vi erano altre auto, senza nemmeno precisare quante. Già questi elementi sono di per sé sufficienti per ritenere il poco Tes_1
credibile, senza volersi troppo soffermare sulla inverosimile circostanza secondo cui lo stesso non ha ritenuto opportuno, pur avendo assistito ad un grave sinistro in cui vi erano feriti, di fermarsi a fornire le generalità all'agente che era nel frattempo sopraggiunta.
Tuttavia, la scarsa credibilità EL teste non può condurre all'accoglimento ELl'appello, per essere la ricostruzione ELla dinamica posta a fondamento ELla decisione basata su una serie di elementi che prescindono dalla testimonianza innanzi richiamata e in parte – come detto - contraddittoria.
In primo luogo, deve rilevarsi che lo stesso CTU ing. ha precisato, rispondendo Per_1
alle osservazioni EL CT di parte prof. , di non aver basato “le sue conclusioni Per_3
sulle affermazioni EL teste tant'è che già nella relazione redatta in sede penale è Tes_1
stato chiarito che non vi erano elementi tecnici per confermare o confutare la suddetta versione dinamica. La compatibilità tecnica ELla versione dinamica EL Mangia sussiste semplicemente per il fatto che non vi sono elementi oggettivi rinvenienti dall'indagine peritale che contrastano con la stessa versione”.
Diversamente da quanto si sostiene nell'appello, inoltre, il primo Giudice ha valutato e interpretato correttamente, in maniera esaustiva, tutti gli atti e l'istruttoria ELla causa ed in particolare le risultanze ELle CTU tecniche e sulla scorta di ciò ha ritenuto provata la dinamica descritta dai , ossia lo spostamento improvviso ELl'AL sulla corsia CP_1
opposta percorsa dalla AN Y, il successivo spostamento ELla AN Y sull'altra corsia con manovra di emergenza, il rientro ELl'AL sulla propria originaria corsia e, quindi,
l'impatto tra le due autovetture.
Il Giudice ha riportato quindi dati oggettivi, riscontrati dai consulenti di ufficio, che hanno pagina 7 di 12 in concreto rilevato che: “dagli atti di causa risulta che l'inclinazione presentata dall'AL
Romeo al momento ELl'impatto era maggiore di quella necessaria per eseguire la curva posta alla propria sinistra ed è compatibile con una manovra di rientro nella propria corsia (cfr., sul punto, le condivisibili conclusioni tecniche tratte dal perito a pp. 15 e 16 ELla perizia redatta in sede penale)”, sottolineando come il consulente medesimo avesse dato risalto alla circostanza che, in base alla posizione di quiete ELle auto, l'alfa Romeo avesse una significativa inclinazione a dx rispetto alla tangente superiore a quella necessaria per compiere il tratto curvilineo.
Il Tribunale ha, inoltre, solo aggiunto, a sostegno ELlo sbandamento ELl'AL Romeo, la verosimile rottura EL braccio posteriore ELla ruota sinistra poco prima ELl'impatto, motivando: “che la rilevata rottura EL braccio posteriore ELla ruota sinistra ELl'AL suffraga indirettamente la dinamica ivi riportata. Sebbene non possa affermarsi, secondo il criterio EL “più probabile che non”, che detta sospensione si sia rotta proprio a causa ELl'urto contro una ELle due aiuole spartitraffico situate pochi mt. prima EL punto in cui
è avvenuto l'impatto tra le due auto, va però evidenziato, per un verso, che “il veicolo non può aver viaggiato per lungo tempo con la ruota posteriore in quelle condizioni. Pertanto si può logicamente ritenere che il danno non si sia avuto nella collisione, ma nei secondi immediatamente precedenti all'urto” (cfr. p. 18 CTU resa in sede penale) e, per altro verso, che è EL tutto verosimile che la causa ELlo sbandamento EL sia rinvenibile Pt_1
proprio nel predetto cedimento. Il perito ha infatti chiarito che “la rottura EL braccio ELla sospensione, …, determina soltanto una eliminazione di un vincolo che impedisce alla ruota di ruotare non solo intorno all'asse trasversale, ma intorno all'asse longitudinale. L'eliminazione EL suddetto vincolo non comporta alcuna deformazione permanente o alcun blocco ELla ruota, ma comporta semplicemente la libertà ELla ruota di ruotare intorno ad un asse longitudinale” (cfr. pp. 8 e 9 chiarimenti resi nell'odierno giudizio). D'altro canto, l'ausiliario ha evidenziato che va sicuramente esclusa la rottura di tale elemento meccanico a causa ELl'impatto tra le due auto (così a p. 6 CTU ivi svolta) ed è ragionevolmente da scartare l'ipotesi per la quale detto braccio si sarebbe rotto durante le fasi di soccorso stradale e di custodia (cfr. p. 13). Del resto, è più verosimile che la rottura EL braccio sia avvenuta comunque prima EL sinistro, considerato che tra le cause ELl'evento vi è anche l'usura (pure rilevata dal CTU con riferimento agli pneumatici;
cfr. 8). In sostanza, sebbene non possa dirsi con il criterio di giudizio EL più probabile che non quale sia stata la causa EL cedimento ELla sospensione ELl'AL – e,
pagina 8 di 12 EL resto, tale dato non appare neppure rilevante con riferimento alla ricostruzione ELla dinamica – è da ritenersi verosimile che si sia rotta poco prima ELl'impatto tra le auto e
Pt_ che abbia cagionato lo sbandamento ELl stessa” (cfr. sentenza).
La motivazione EL Tribunale sul raggiungimento ELla prova in ordine alla dinamica allegata dal , basata come detto su dati oggettivi, non risulta scalfita efficacemente CP_1
dal motivo di appello che si limita, invero, a richiamare contestazioni alla CTU alle quali il consulente ha già efficacemente risposto.
In particolare, con riguardo al momento in cui si sarebbe rotto il braccio sx ELl (che Pt_6
secondo l'appellante, in base al raffronto ELle foto, sarebbe da collocarsi in un momento successivo al sinistro e sarebbe stato causato dal trasporto ELl'AL presso il luogo di custodia), il CTU ing. ha chiarito quanto segue: “Riguardo, poi, alla fotografia Per_1
contenuta nel rapporto ELla Polizia LE, non vi è alcun dubbio circa il fatto che presso il demolitore la deviazione ELla ruota posteriore sinistra fosse più evidente. Ciò è dovuto al fatto che, per verificare lo stato EL veicolo, lo scrivente ha sollevato il mezzo, come dimostra la foto alla pagina n. 11 ELla relazione inviata alle parti, e la ruota è stata messa nella condizione di ruotare liberamente. Una volta appoggiato nuovamente il veicolo al suolo la deviazione ELla ruota si è resa molto più evidente ed è stata fotografata”.
Destituito di fondamento è anche l'assunto degli appellanti in base al quale la rottura EL braccio, ove avvenuta prima EL sinistro, avrebbe dovuto lasciare tracce sull'asfalto, avendo il CTU chiarito - nella risposta alle osservazioni - che lo sbandamento EL veicolo, determinato dalla rottura EL braccio ELl'ammortizzatore ELla ruota, determina una difficoltà nel mantenere in traiettoria il veicolo, ma non produce tracce sull'asfalto.
Pertanto, le valutazioni ELla parte appellante, secondo cui il braccio sx si sarebbe rotto nel corso EL trasporto presso la sede di custodia, non è suffragata da alcuna prova o argomentazione convincente.
La ricostruzione ELla dinamica EL sinistro correttamente fatta dal primo giudice resta ferma sia che la rottura EL braccio sx sia stata causata dall'urto sul cordolo, sia che sia stata determinata da altra causa, come già rilevato dal Tribunale, posto che è certa la rottura prima EL sinistro e la conseguente difficoltà di mantenere in traiettoria l'auto.
Deve aggiungersi che lo sbandamento ELl'alfa Romeo si ricava anche da un importante passaggio ELla consulenza svolta nel giudizio dinanzi al Giudice di pace dal CTU
, il quale ha evidenziato che la diversa marca e misura di pneumatici montati su Per_4
pagina 9 di 12 tale auto (per essere quelli anteriori diversi da quelli posteriori) determina la perdita di stabilità in particolar modo nell'affrontare le curve, ossia nella manovra che il stava Pt_1
affrontando (una curva a dx).
In definitiva, la ricostruzione EL sinistro da parte EL Tribunale si fonda su una serie di elementi oggettivi non scalfiti dalle doglianze ELla parte appellante, che ha reiterato deduzioni già ampiamente discusse in primo grado e correttamente valutate dal CTU nel giungere alle conclusioni poi recepite dal primo giudice.
2. - Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza per violazione ELl'art. 2054 co. II cod. civ.. Secondo l'appellante, vi sarebbero state omissioni EL non CP_1
valutate dal Tribunale, che avrebbero imposto quantomeno l'applicazione EL concorso di colpa EL nella causazione EL danno. CP_1
Il motivo non è fondato, atteso che il primo giudice ha esaustivamente motivato anche in relazione a tale aspetto, correttamente ritenendo non esigibile dal l'arresto ELla CP_1
marcia ELla sua auto, in quanto la AN Y era seguita da altre autovetture, per cui, arrestandosi, avrebbe creato ulteriore pericolo e turbativa per altri veicoli.
Il Tribunale ha sul punto rilevato, con considerazioni oggettive e qui condivise, che: “al
non può rimproverarsi di aver invaso l'altra corsia posto che costui si è trovato a CP_1
fronteggiare una pregressa e improvvisa manovra pericolosa compiuta dal . È ben Pt_1 noto al Tribunale che, in generale, nel caso di scontro tra veicoli, “l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento ELla presunzione di colpa concorrente, sancito dall'art. 2054 EL c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente” (così, su tutte, Cass. civ. Sez. III Sent., 16/05/2008, n. 12444), ma è altrettanto innegabile che vi sono talune condotte che, per la loro imprevedibilità o gravità, possono costituire unica causa ELl'incidente (come accade, ad esempio, nella condotta, parificabile a quella odierna di invasione di corsia, ELla circolazione cd. contromano;
cfr., sul punto, Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 20/06/2013, n. 15504 che ha ritenuto per l'appunto “causa esclusiva EL sinistro” il contegno di un conducente che aveva viaggiato, tra l'altro, contromano). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con motivazione condivisa dal Tribunale, ha chiarito che “l'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità. Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro
pagina 10 di 12 conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva EL sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'art.
2054 c.c., comma 2, quando, alternativamente: (a) uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole EL codice ELla strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
(b) uno dei conducenti provi che la condotta di guida ELl'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva EL sinistro, in virtù ELla massima d'esperienza res ipsa loquitur” (così, chiaramente, Cass. civ. Sez.
III, Sent., (ud. 22/06/2015) 14-10-2015, n. 20618). In sostanza, nella vicenda in esame, il
non ha rispettato il divieto di superamento ELla linea di mezzeria, sancito dagli artt. CP_1
40 e 146 EL c.d.s., proprio al fine di evitare la turbativa creata dalla improvvisa manovra EL che, ex ante e da sola, considerata la sua imprevedibilità e gravità, è stata Pt_1
causa ELl'impatto. Al di là di tale condotta, solo formalmente censurabile a mente EL disposto normativo innanzi citato, alcuna ulteriore condotta colposa è rimproverabile al conducente ELla AN PS. Del resto, non era neppure esigibile una condotta alternativa tesa ad arrestare la marcia ELl'auto, considerato che la AN PS era seguita da altre vetture (una di queste condotta, come già esposto, dal e, quindi, Tes_1 avrebbe creato ulteriore pericolo e turbativa per altri veicoli”.
La censura ELl'appellante non coglie quindi nel segno, perché omette di considerare che la manovra EL fu resa necessaria dall'improvvisa occupazione di corsia da parte CP_1
ELl'auto EL una invasione repentina e non prevedibile che, secondo i dettami ELla Pt_1
richiamata giurisprudenza di legittimità, fa sì che sia considerata l'unica causa EL sinistro, come tale idonea a determinare il superamento ELla presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cod. civ..
In definitiva, in base allo schizzo allegato alla CTU dall'ing. il tempo che il Per_1
ha avuto tra l'avvistamento ELla manovra EL e l'impatto è stato di circa due CP_1 Pt_1
secondi, inidoneo a consentire valutazioni comparative e alternative rispetto alla deviazione a sinistra, per cui deve ritenersi la condotta di guida EL nella circostanza CP_1
giustificato e idonea a determinare il superamento ELla presunzione di pari responsabilità.
La Cassazione ha stabilito infatti che: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale,
l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno
pagina 11 di 12 dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta ELl'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte ELl'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cass. n. 29927/2024).
Ne deriva il rigetto ELl'appello, con condanna degli appellanti al pagamento ELle spese di lite in favore di , e CP_1 Parte_7 Parte_4
Si dichiarano compensate le spese tra e le altre parti EL giudizio. Controparte_6
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi ELl'art. 1, co. 17, ELla Legge
24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 EL D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- ELla sussistenza ELl'obbligo di versamento da parte ELl'appellante ELl'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
(Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede;
1. rigetta l'appello;
2. condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
e ELle spese di questo grado, che liquida in complessivi € CP_1 Parte_7
5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
3. condanna e , in solido, al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
ELle spese di questo grado che liquida in complessivi € Parte_4
5.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%;
4. compensa le spese di lite tra e le altre parti EL giudizio;
Controparte_7
5. da atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, EL DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio EL 10 dicembre 2025.
Il Giudice Aus. Estensore Il Presidente dott.ssa Crescenza Dongiovanni dott.ssa Anna Rita Pasca
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