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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 349/2024
TRA
, nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
res. te in c.da Volimento, 444 di Corigliano- Rossano (Cs), elett. te dom. to in Via II Acqua di Vale, 9 in Rossano - Corigliano A.U. di Rossano presso lo studio dell'Avv. Giusi Sisca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024 parte ricorrente ha convenuto dinanzi a questo
Tribunale l per sentirla condannare all'erogazione dell'indennità di per il periodo CP_2
30.8.2021 – 19.9.2021.
A sostegno della propria domanda evidenziava che a seguito di originario rigetto della domanda nel mese di ottobre 2021 riceveva comunicazione con la quale l' CP_2
comunicava la correttezza della documentazione depositata, con conseguente riconoscimento del periodo ai fini dell'indennità di malattia. Evidenziava, dunque, che nonostante la regolare presentazione della domanda amministrativa, e della documentazione a sostegno della stessa, l'istituto non erogava le somme.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_2
ricorrente.
In particolare, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria in quanto proposta oltre il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 47, comma 2, del
D.P.R. 639/70, nel testo sostituito dall'art. 4, DL 384/92, conv. con L 438/92.
La causa, avente natura documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
Preliminarmente, deve rilevarsi che risulta fondata l'eccezione di decadenza formulata dall' in memoria di costituzione. CP_2
Invero, alla luce della documentazione versata in atti, emerge che al momento del deposito del ricorso (26.1.2024) era già spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n. 438/92 di conversione del
DL n. 384/92).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 47 cit. la decadenza triennale (comma 2) è prevista per i trattamenti pensionistici e il termine annuale (comma 3) per le prestazioni temporanee.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì che il dies a quo del termine decadenziale debba individuarsi dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ciò in quanto, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. VI Lavoro, Ord. dell'1/06/2022, n. 17809; Cass. civ. sez. L, Sent. n. 7527 del
29/03/2010; Cass. civ. sez. L, Sent. n. 17562 del 23/08/2011; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del 29/05/2009; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 6018 del 21-03-2005; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 13276 del 06-06-2007; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 25670 del
7/12/2007; Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza del 24-11-2016, n. 24100; Cass. civ. Sez. lavoro, sentenza del 24-03-2017, n. 7681), “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge
n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo"
- la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta a evitare un'incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
Le ragioni della scelta interpretativa più sopra operata risiedono, dunque, nella stessa ratio del sistema e, in particolare, nella finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale.
Alla base di tale istituto vi è la fissazione da parte del legislatore di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale resta precluso l'esercizio del diritto con la conseguenza che la decadenza può essere evitata solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto;
nella fattispecie può essere impedita solo con la proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, la finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale, è quella di tutelare l'interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese pubbliche gravanti sui bilanci dello Stato, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro, 19/03/2014, n. 6331; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del
29/05/2009; Cass. civ. 27 marzo 1996 n. 2743; Cass. 1° dicembre 1998 n. 12141; Cass.
Sez. Un. 4 luglio 1989 n. 3197) che ha precisato che la decadenza sostanziale in materia previdenziale «è di ordine pubblico in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per
l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto».
In tal senso, l'aver disposto la decorrenza del termine ex art. 47 cit. dalla “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo” indica con certezza che, nell'irrilevanza della sorte del procedimento medesimo, comunque, alla sua scadenza (300 gg.), comincia a decorrere il termine per azionare il diritto in sede giudiziaria tanto che, anche in ipotesi di ricorso amministrativo tardivo, non è consentito lo spostamento in avanti del suddetto termine.
Infatti, dalla lettura della normativa - all'interno della quale il disposto del. D.L. n. 103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma d'interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico
(cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente CP_2
ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, il CP_2
termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico
(90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
- in ogni caso, sia in presenza dell'atto reiettivo dell sia in caso di “silenzio”, CP_2
il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento, a nulla rilevando né l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa né la decisione del ricorso tardivamente proposto né la decisione tardiva sul ricorso amministrativo.
In concreto, dunque, nella fattispecie in esame, il termine complessivo di decadenza decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa è pari al massimo a tre anni più 300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri 90 quale termine entro il quale il Comitato deve CP_1
decidere il ricorso stesso).
Orbene, la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa nel mese di agosto 2021 e, pertanto, al momento del deposito del ricorso (26.1.2024), era abbondantemente spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione nel merito, il ricorso va rigettato, per intervenuta decadenza. Le spese di lite, in considerazione della dichiarazione in atti, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Spese compensate.
Castrovillari, 21.1.2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 349/2024
TRA
, nato il [...] in [...] e Parte_1 C.F._1
res. te in c.da Volimento, 444 di Corigliano- Rossano (Cs), elett. te dom. to in Via II Acqua di Vale, 9 in Rossano - Corigliano A.U. di Rossano presso lo studio dell'Avv. Giusi Sisca, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale e Umberto Ferrato giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.1.2024 parte ricorrente ha convenuto dinanzi a questo
Tribunale l per sentirla condannare all'erogazione dell'indennità di per il periodo CP_2
30.8.2021 – 19.9.2021.
A sostegno della propria domanda evidenziava che a seguito di originario rigetto della domanda nel mese di ottobre 2021 riceveva comunicazione con la quale l' CP_2
comunicava la correttezza della documentazione depositata, con conseguente riconoscimento del periodo ai fini dell'indennità di malattia. Evidenziava, dunque, che nonostante la regolare presentazione della domanda amministrativa, e della documentazione a sostegno della stessa, l'istituto non erogava le somme.
Si costituiva in giudizio l' , contestando con varie argomentazioni la domanda della CP_2
ricorrente.
In particolare, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria in quanto proposta oltre il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 47, comma 2, del
D.P.R. 639/70, nel testo sostituito dall'art. 4, DL 384/92, conv. con L 438/92.
La causa, avente natura documentale, viene decisa all'odierna udienza.
***
Preliminarmente, deve rilevarsi che risulta fondata l'eccezione di decadenza formulata dall' in memoria di costituzione. CP_2
Invero, alla luce della documentazione versata in atti, emerge che al momento del deposito del ricorso (26.1.2024) era già spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del
D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (come modificato dalla legge n. 438/92 di conversione del
DL n. 384/92).
Com'è noto, ai sensi dell'art. 47 cit. la decadenza triennale (comma 2) è prevista per i trattamenti pensionistici e il termine annuale (comma 3) per le prestazioni temporanee.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, altresì che il dies a quo del termine decadenziale debba individuarsi dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
Ciò in quanto, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. VI Lavoro, Ord. dell'1/06/2022, n. 17809; Cass. civ. sez. L, Sent. n. 7527 del
29/03/2010; Cass. civ. sez. L, Sent. n. 17562 del 23/08/2011; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del 29/05/2009; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 6018 del 21-03-2005; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 13276 del 06-06-2007; Cass. civ. sez. L, sentenza n. 25670 del
7/12/2007; Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza del 24-11-2016, n. 24100; Cass. civ. Sez. lavoro, sentenza del 24-03-2017, n. 7681), “in tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella legge
n. 438 del 1992), dopo avere enunciato due diverse decorrenze della decadenza (dalla data della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della detta decisione), individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo"
- la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge
n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno).
Tale disposizione - per configurarsi quale norma di chiusura volta a evitare un'incontrollabile dilatabilità del termine di una decadenza avente natura pubblica - deve trovare applicazione anche se il ricorso amministrativo o la decisione sul ricorso siano intervenuti in ritardo rispetto al termine previsto.
Le ragioni della scelta interpretativa più sopra operata risiedono, dunque, nella stessa ratio del sistema e, in particolare, nella finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale.
Alla base di tale istituto vi è la fissazione da parte del legislatore di un termine perentorio entro il quale il titolare del diritto deve compiere una determinata attività, in difetto della quale resta precluso l'esercizio del diritto con la conseguenza che la decadenza può essere evitata solo dall'esercizio del diritto mediante il compimento dell'atto previsto;
nella fattispecie può essere impedita solo con la proposizione della domanda giudiziale.
Pertanto, la finalità che la legge ha assegnato al termine decadenziale, è quella di tutelare l'interesse alla definitività e alla certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese pubbliche gravanti sui bilanci dello Stato, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. civ. Sez. lavoro, 19/03/2014, n. 6331; Cass. civ. sez. U, sentenza n. 12718 del
29/05/2009; Cass. civ. 27 marzo 1996 n. 2743; Cass. 1° dicembre 1998 n. 12141; Cass.
Sez. Un. 4 luglio 1989 n. 3197) che ha precisato che la decadenza sostanziale in materia previdenziale «è di ordine pubblico in quanto annoverabile fra quelle dettate a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per
l'ente previdenziale, di rinunziare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto».
In tal senso, l'aver disposto la decorrenza del termine ex art. 47 cit. dalla “scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento dell'iter amministrativo” indica con certezza che, nell'irrilevanza della sorte del procedimento medesimo, comunque, alla sua scadenza (300 gg.), comincia a decorrere il termine per azionare il diritto in sede giudiziaria tanto che, anche in ipotesi di ricorso amministrativo tardivo, non è consentito lo spostamento in avanti del suddetto termine.
Infatti, dalla lettura della normativa - all'interno della quale il disposto del. D.L. n. 103 del 1991, art. 6 si pone rispetto al disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 come norma d'interpretazione autentica non suscettibile come tale di mutarne l'impianto contenutistico
(cfr. al riguardo sentenza Corte Cost. n. 246 del 1992) - e dalla ratio ad essa sottesa emergono tre diversi dies a quibus:
- ove sia stata emanato un provvedimento dell' , a seguito di un precedente CP_2
ricorso amministrativo, la notifica del provvedimento determina il giorno dal quale decorre, a seconda del tipo di prestazione richiesta, il triennio o l'anno di cui al suddetto art. 47;
- se il ricorso amministrativo è stato presentato ma l' non ha provveduto, il CP_2
termine decorre dalla data del ricorso amministrativo maggiorato del tempo teorico
(90 giorni L. n. 88 del 1989, ex art.46, comma 6), previsto per la decisione;
- in ogni caso, sia in presenza dell'atto reiettivo dell sia in caso di “silenzio”, CP_2
il dies a quo è rappresentato dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, cui viene addizionato il termine prescritto per l'esaurimento dell'intero procedimento amministrativo pari a giorni trecento, a nulla rilevando né l'eventuale decisione tardiva dell'istituto sulla domanda amministrativa né la decisione del ricorso tardivamente proposto né la decisione tardiva sul ricorso amministrativo.
In concreto, dunque, nella fattispecie in esame, il termine complessivo di decadenza decorrente dalla data di presentazione della domanda amministrativa è pari al massimo a tre anni più 300 giorni (120 giorni per decidere sulla domanda, 90 pari al termine massimo per presentare il ricorso amministrativo gerarchico al Comitato provinciale avverso il provvedimento dell' , ed altri 90 quale termine entro il quale il Comitato deve CP_1
decidere il ricorso stesso).
Orbene, la ricorrente ha presentato la domanda amministrativa nel mese di agosto 2021 e, pertanto, al momento del deposito del ricorso (26.1.2024), era abbondantemente spirato il termine decadenziale previsto dall'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione nel merito, il ricorso va rigettato, per intervenuta decadenza. Le spese di lite, in considerazione della dichiarazione in atti, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del dott. Giordano Avallone, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Spese compensate.
Castrovillari, 21.1.2025
Il Giudice
dott. Giordano Avallone