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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/09/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4374/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio legale, Parte_1 C.F._1 come da indirizzi ordinario e pec in atti, dell'avv. Maria Rita Martucci, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione
-Opponente-
E
(p.iva ) rappresentata in forza di procura notarile in atti da Controparte_1 P.IVA_1
(p.iva ), in persona del leg. rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da indirizzo ordinario e pec in atti presso lo studio legale dell'avv.
De Paola Cristina in Avellino, come indicato in atti, unitamente all'avv. Stefano Meneghini, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
-Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 970/2021 emesso il 3.8.21, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 55.624,61, oltre interessi e spese di procedura. L'esposizione debitoria deriva da scoperto di conto corrente (n. 01767/1000/2066) stipulato in data 27.3.14 con il (filiale di Mercogliano), derivante Controparte_3 dall'esecuzione di un contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi stipulato il 23.6.2017 collegato al c/c. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda di pagamento dell'opposta.
Eccepiva, in particolare: la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, attesa la mancata prova dell'inclusione del credito in lite nell'operazione di cessione di crediti in blocco pubblicata in G.U.; -l'inesistenza del credito, per mancata richiesta di sconfino o di fido sul c/c, che aveva sempre presentato un saldo attivo, come reso palese dal fatto che in data 13.12.2017, in epoca successiva alla presunta esposizione debitoria, il direttore della filiale aveva autorizzato un bonifico dell'importo di € 140.000,00 proprio previo accertamento del saldo attivo del c/c.
L'opponente, tra le eccezioni poste a sostegno dell'opposizione, procedeva anche alla contestazione dell'improcedibilità della domanda di pagamento per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, atteso che l'avviso di convocazione era stato inviato al domicilio eletto presso il difensore costituito e non alla parte opponente personalmente presso il proprio domicilio.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa ritualmente depositata con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU contabile.
Indi, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è solo in minima parte fondata per i seguenti motivi.
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento per la nullità e/o invalidità della procedura di mediazione attivata dall'opposta.
Al riguardo, vanno confermate le argomentazioni contenute nell'ordinanza emessa in data
31.10.23.
Infatti, poiché il d.lgs. 28/2010 non prevede un'apposita disciplina relativamente all'attivazione della procedura di mediazione in corso di causa (come avvenuto nel caso in esame), deve ritenersi che la comunicazione dell'invito effettuata, come nel caso in esame, alla parte al domicilio eletto presso il difensore costituito in giudizio sia certamente idoneo a garantire la ricezione dell'invito e l'effettiva conoscibilità dello stesso per la parte.
In tale senso si è espressa, in modo condivisibile la giurisprudenza di merito, che ha ritenuto tale forma di comunicazione pienamente conforme al disposto ed alla ratio dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 (cfr. Trib Asti 735/22 del 28.10.22; Tribunale di Avellino sent. 178/2023; Corte App. Napoli
586/2024).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta.
Orbene, l'opposta ha depositato documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva, rappresentata dalla pubblicazione dell'avviso del contratto di cessione, intercorso in data
10.12.2020 tra (in cui era confluita per fusione per incorporazione la Controparte_4
società in data 10.10.2018) e stipulato ai sensi degli artt. 1, Controparte_3 Controparte_1
4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II n. 145 del 12.12.2020.
In punto di diritto, giova osservare che la Corte di Cassazione, con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha affermato che nell'ipotesi in cui il trasferimento del credito sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, ma che tale prova è priva di vincoli di forma e, pertanto, può essere fornita anche in base a presunzioni.
Nei casi in cui (come nel caso in esame) la cessione dei crediti sia avvenuta in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 del suddetto articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c., non costituisce tuttavia di per sé prova della cessione.
Tuttavia, anche siffatta pubblicazione, unitamente ad altri elementi, può essere valutata quale presunzione (cfr. Cass. 2019/17110; Cass. 2021/29973; Cass. 2020/24798; 2023/17944; Cass.
2023/21821).
Tale elemento indiziario, nel caso in esame, risulta corroborato da altri elementi presuntivi fortemente significativi, rappresentati sia dalla pubblicizzazione dell'operazione di cartolarizzazione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese in base all'art. 58 co. TUB (cfr. visura della CCIIA in atti), sia dal certificato ex art. 50 TUB relativo al rapporto ceduto, sia dal fatto che l'opposta è in possesso del contratto di c/c e del contratto collegato di, nonché degli estratti conto del rapporto ceduto (cfr. documentazione allegata al fascicolo dell'opposta e CTU).
Dunque, appaiono prive di pregio le eccezioni contenute nell'atto di opposizione in merito alla carenza di legittimazione attiva e passiva, risultando pienamente provate in capo alle parti la qualifica di debitore ceduto e di creditore cessionario. Ebbene, risulta opportuno, a questo punto, passare all'esame dell'eccezione di merito sollevata dall'opponente relativa all'inesistenza dello scoperto di c/c.
Va premesso e sottolineato che tale eccezione risulta basata su un'argomentazione piuttosto specifica, rappresentata dal fatto che, in data 13.12.2017, cioè in epoca successiva alla presunta esposizione debitoria, il direttore della filiale della banca cedente, aveva autorizzato un bonifico dell'importo di € 140.000,00 proprio previo accertamento del saldo attivo del conto corrente.
Tuttavia, va da subito posto in luce, come attraverso l'espletamento della CTU contabile è stata effettuata una completa ricostruzione del rapporto di c/c e del contratto collegato di prestazione di servizi di investimento, entrambi sopra dettagliatamente indicati.
L'opposta ha depositato ampia e sufficiente documentazione relativa a tali contratti. Tale documentazione ha consentito di individuare il momento in cui si è generato il debito in lite e di accertare l'effettiva esistenza dello stesso al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare, il CTU ha esaminato il contratto di c/c stipulato in data 27.3.2014, rilevando la pattuizione per iscritto, pienamente conforme al disposto dell'art. 117 TUB, delle condizioni contrattuali, nonché procedendo ad una completa ricostruzione del rapporto sulla base di tutti gli estratti conto depositati;
per il solo IV trimestre 2015 è stato depositato esclusivamente il conto a scalare e, quindi, legittimamente il ctu ha effettuato la ricomposizione del movimento partendo dai saldi per valuta.
Il CTU ha escluso l'usurarietà del tasso di interesse pattuito (pari al 22,846%), in quanto inferiore al tasso soglia di periodo, ed ha confermato l'esattezza e correttezza dell'applicazione degli interessi sui saldi debitori generati dalle operazioni registrate sul c/c sino all'ultimo estratto conto disponibile al 31.3.2019 (cfr. CTU pagg. 5 e 6).
Poi, il CTU ha esaminato il contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi stipulato in data 23.6.17 e collegato al contratto di conto corrente, procedendo ad una dettagliata ricostruzione delle somme, di volta in volta, investite e disinvestite, riportate nella tabella della pag. 10 della CTU. Tale tabella contiene tutti gli acquisti di titoli di investimento e le vendite degli stessi effettuate dall'opponente nel periodo compreso tra il 4.7.17 ed il 12.12.2017.
L'esame della tabella consente di accertare che l'opponente ha proceduto all'acquisto di titoli per poi rivenderli solitamente dopo pochi giorni dall'acquisto (meno di 30 gg.), riuscendo ad ottenere sempre un guadagno (fatta eccezione per titoli Chrysler, acquistati il 25.7.17 e venduti 7.8.17).
Venendo, a questo punto, alla questione controversa tra le parti, è necessario evidenziare che dall'esame della tabella suindicata emerge che nelle date del 10.11.17 e del 21.11.17, l'opponente ha effettuato due acquisti di n. 2000 titoli ciascuno Unicredit Ord RG per gli importi di € 32.761,42
e di € 33.022,06. Poi, in data 12.12.2017 ha effettuato la vendita di tali titoli all'importo di €
70.786,69.
L'opponente sostiene che la non abbia contabilizzato la vendita di una parte di tali titoli (n. CP_4
2000) effettuata in data 8.12.2017 per € 32.666,44, nonostante l'operazione risulti da una schermata home banking di pari data (cfr. documentazione allegata alle note d'udienza di parte opponente).
Tale tesi non è convincente.
In primo luogo, la schermata home banking depositata dall'opponente contiene la dicitura “+
32.666,44 € disinvestimenti, R e XME salvadanaio non contabilizzato”.
Se è vero che tale disinvestimento non si ritrova nell'estratto conto;
è parimenti vero che si trattava di un'operazione non contabilizzata, che evidentemente è stata nell'estratto conto inglobata nell'accredito del 12.12.2017 della maggior somma di € 70.789,79 corrispondente al disinvestimento di n. 2000 titoli, acquistati nelle date del (come sopra già indicato) (cfr. CTU pagg.
11 e ss.).
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che non risultano effettuati acquisti di ulteriori titoli della medesima tipologia che non fossero stati disinvestiti nel periodo di durata del conto corrente.
Pertanto, ad avviso del Giudicante, mancando la prova della vendita di titoli diversi da quelli per i quali è stata accreditata la maggior somma di € 70.789,79, la schermata depositata dall'opponente, in quanto relativa ad un disinvestimento “non contabilizzato” non può costituire idonea prova del mancato accredito da parte della banca di somme dovute all'opponente.
Poi, va detto che non è condivisibile neppure la tesi attorea secondo cui la prova che il saldo fosse attivo si potrebbe desumere dall'autorizzazione al bonifico di € 140.000,00 concessa dalla banca in data 13.12.2017. Al riguardo si osserva che l'art. 15 co. 2 sez. A delle norme del contratto di conto corrente prevedeva la possibilità per la banca di autorizzare operazioni allo scoperto senza la concessione di apertura di credito, con obbligo di rimborso entro il termine di 10 gg. dalla data in cui era stato utilizzato.
Del resto, nella ricostruzione del c/c emerge chiaramente che al momento del bonifico, in data
13.12.2017, di € 140.000,00, il conto presentava un saldo attivo di € 110.673,51 (cfr. allegato n. 4 alla CTU).
Dunque, viste le conclusioni del CTU -che sono fatte proprie dal Giudicante in quanto fondate su attenta analisi contabile e motivazione immune da vizi logici- alla data del 30.7.19, momento in cui è avvenuto il giroconto a sofferenza del saldo del c/c il saldo negativo era pari ad €
41.534,75.
Infatti, il CTU ha ridotto l'importo degli interessi di mora calcolati dall'opposta nel periodo compreso tra il 31.3.19 ed il 30.7.19, applicando il tasso di interesse previsto nel contratto.
Non trova giustificazione l'applicazione di un tasso d'interesse maggiore sia per tale periodo, sia per il periodo successivo, fino alla data dell'1.1.21.
Le indicazioni contenute nel contratto non consentono di ritenere validamente applicato il tasso degli interessi di mora, pari al 14,0125%, come indicato nell'estratto notarile in atti.
Le spiegazioni fornite dal CTP dell'opposta nelle note critiche alla CTU (applicazione del tasso corrispondente alla minor misura del TSU pro tempore vigente per la categoria di operazioni aperture di credito in conto corrente) appaiono prive di pregio, in quanto disancorate da precise previsioni contrattuali, dalla natura del contratto che non prevedeva l'apertura di credito in c/c e non supportate da dettagliati calcoli. In definitiva, risulta applicato un tasso di mora assolutamente arbitrario, non determinato, né determinabile sulla scorta delle previsioni contrattuali.
Pertanto, dalla data dell'1.1.2021 gli interessi di mora devono calcolarsi applicando il tasso legale.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese vengono compensate in ragione di metà; per la restante metà seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo con applicazione di valori dello scaglione del d.m. 147/22 in cui rientra il credito (da € 52.000,01 ad € 260.000,00). Per le medesime ragioni le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo;
b) Condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di € € 41.534,75, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'1.1.21 al soddisfo;
c) Compensa le spese in ragione di metà e pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in eguale misura;
d) condanna l'opponente a pagare all'opposta la restante metà delle spese di lite, che liquida in €
7.051,50, oltre spese gen. al 15% e accessori come per legge
Avellino, l'8.9.25 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del
Giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, viste le conclusioni così come precisate dalle parti ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4374/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliato presso lo studio legale, Parte_1 C.F._1 come da indirizzi ordinario e pec in atti, dell'avv. Maria Rita Martucci, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce all'atto di citazione
-Opponente-
E
(p.iva ) rappresentata in forza di procura notarile in atti da Controparte_1 P.IVA_1
(p.iva ), in persona del leg. rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata come da indirizzo ordinario e pec in atti presso lo studio legale dell'avv.
De Paola Cristina in Avellino, come indicato in atti, unitamente all'avv. Stefano Meneghini, dal quale è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
-Opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 970/2021 emesso il 3.8.21, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 55.624,61, oltre interessi e spese di procedura. L'esposizione debitoria deriva da scoperto di conto corrente (n. 01767/1000/2066) stipulato in data 27.3.14 con il (filiale di Mercogliano), derivante Controparte_3 dall'esecuzione di un contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi stipulato il 23.6.2017 collegato al c/c. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo, con rigetto della domanda di pagamento dell'opposta.
Eccepiva, in particolare: la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta, attesa la mancata prova dell'inclusione del credito in lite nell'operazione di cessione di crediti in blocco pubblicata in G.U.; -l'inesistenza del credito, per mancata richiesta di sconfino o di fido sul c/c, che aveva sempre presentato un saldo attivo, come reso palese dal fatto che in data 13.12.2017, in epoca successiva alla presunta esposizione debitoria, il direttore della filiale aveva autorizzato un bonifico dell'importo di € 140.000,00 proprio previo accertamento del saldo attivo del c/c.
L'opponente, tra le eccezioni poste a sostegno dell'opposizione, procedeva anche alla contestazione dell'improcedibilità della domanda di pagamento per mancato espletamento della procedura di mediazione obbligatoria, atteso che l'avviso di convocazione era stato inviato al domicilio eletto presso il difensore costituito e non alla parte opponente personalmente presso il proprio domicilio.
L'opposta si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa ritualmente depositata con cui chiedeva il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita tramite acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di CTU contabile.
Indi, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è solo in minima parte fondata per i seguenti motivi.
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento per la nullità e/o invalidità della procedura di mediazione attivata dall'opposta.
Al riguardo, vanno confermate le argomentazioni contenute nell'ordinanza emessa in data
31.10.23.
Infatti, poiché il d.lgs. 28/2010 non prevede un'apposita disciplina relativamente all'attivazione della procedura di mediazione in corso di causa (come avvenuto nel caso in esame), deve ritenersi che la comunicazione dell'invito effettuata, come nel caso in esame, alla parte al domicilio eletto presso il difensore costituito in giudizio sia certamente idoneo a garantire la ricezione dell'invito e l'effettiva conoscibilità dello stesso per la parte.
In tale senso si è espressa, in modo condivisibile la giurisprudenza di merito, che ha ritenuto tale forma di comunicazione pienamente conforme al disposto ed alla ratio dell'art. 8 del d.lgs. 28/2010 (cfr. Trib Asti 735/22 del 28.10.22; Tribunale di Avellino sent. 178/2023; Corte App. Napoli
586/2024).
Parimenti infondata è l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta.
Orbene, l'opposta ha depositato documentazione idonea a dimostrare la propria legittimazione attiva, rappresentata dalla pubblicazione dell'avviso del contratto di cessione, intercorso in data
10.12.2020 tra (in cui era confluita per fusione per incorporazione la Controparte_4
società in data 10.10.2018) e stipulato ai sensi degli artt. 1, Controparte_3 Controparte_1
4 e 7.1 della Legge n. 130/1999 sulla cartolarizzazione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana Parte II n. 145 del 12.12.2020.
In punto di diritto, giova osservare che la Corte di Cassazione, con orientamento pienamente condiviso dal Collegio, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha affermato che nell'ipotesi in cui il trasferimento del credito sia contestato dal debitore, deve essere fornita dal creditore cessionario una prova autonoma, ma che tale prova è priva di vincoli di forma e, pertanto, può essere fornita anche in base a presunzioni.
Nei casi in cui (come nel caso in esame) la cessione dei crediti sia avvenuta in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 del suddetto articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c., non costituisce tuttavia di per sé prova della cessione.
Tuttavia, anche siffatta pubblicazione, unitamente ad altri elementi, può essere valutata quale presunzione (cfr. Cass. 2019/17110; Cass. 2021/29973; Cass. 2020/24798; 2023/17944; Cass.
2023/21821).
Tale elemento indiziario, nel caso in esame, risulta corroborato da altri elementi presuntivi fortemente significativi, rappresentati sia dalla pubblicizzazione dell'operazione di cartolarizzazione nel competente Ufficio del Registro delle Imprese in base all'art. 58 co. TUB (cfr. visura della CCIIA in atti), sia dal certificato ex art. 50 TUB relativo al rapporto ceduto, sia dal fatto che l'opposta è in possesso del contratto di c/c e del contratto collegato di, nonché degli estratti conto del rapporto ceduto (cfr. documentazione allegata al fascicolo dell'opposta e CTU).
Dunque, appaiono prive di pregio le eccezioni contenute nell'atto di opposizione in merito alla carenza di legittimazione attiva e passiva, risultando pienamente provate in capo alle parti la qualifica di debitore ceduto e di creditore cessionario. Ebbene, risulta opportuno, a questo punto, passare all'esame dell'eccezione di merito sollevata dall'opponente relativa all'inesistenza dello scoperto di c/c.
Va premesso e sottolineato che tale eccezione risulta basata su un'argomentazione piuttosto specifica, rappresentata dal fatto che, in data 13.12.2017, cioè in epoca successiva alla presunta esposizione debitoria, il direttore della filiale della banca cedente, aveva autorizzato un bonifico dell'importo di € 140.000,00 proprio previo accertamento del saldo attivo del conto corrente.
Tuttavia, va da subito posto in luce, come attraverso l'espletamento della CTU contabile è stata effettuata una completa ricostruzione del rapporto di c/c e del contratto collegato di prestazione di servizi di investimento, entrambi sopra dettagliatamente indicati.
L'opposta ha depositato ampia e sufficiente documentazione relativa a tali contratti. Tale documentazione ha consentito di individuare il momento in cui si è generato il debito in lite e di accertare l'effettiva esistenza dello stesso al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare, il CTU ha esaminato il contratto di c/c stipulato in data 27.3.2014, rilevando la pattuizione per iscritto, pienamente conforme al disposto dell'art. 117 TUB, delle condizioni contrattuali, nonché procedendo ad una completa ricostruzione del rapporto sulla base di tutti gli estratti conto depositati;
per il solo IV trimestre 2015 è stato depositato esclusivamente il conto a scalare e, quindi, legittimamente il ctu ha effettuato la ricomposizione del movimento partendo dai saldi per valuta.
Il CTU ha escluso l'usurarietà del tasso di interesse pattuito (pari al 22,846%), in quanto inferiore al tasso soglia di periodo, ed ha confermato l'esattezza e correttezza dell'applicazione degli interessi sui saldi debitori generati dalle operazioni registrate sul c/c sino all'ultimo estratto conto disponibile al 31.3.2019 (cfr. CTU pagg. 5 e 6).
Poi, il CTU ha esaminato il contratto di prestazione di servizi di investimento e servizi aggiuntivi stipulato in data 23.6.17 e collegato al contratto di conto corrente, procedendo ad una dettagliata ricostruzione delle somme, di volta in volta, investite e disinvestite, riportate nella tabella della pag. 10 della CTU. Tale tabella contiene tutti gli acquisti di titoli di investimento e le vendite degli stessi effettuate dall'opponente nel periodo compreso tra il 4.7.17 ed il 12.12.2017.
L'esame della tabella consente di accertare che l'opponente ha proceduto all'acquisto di titoli per poi rivenderli solitamente dopo pochi giorni dall'acquisto (meno di 30 gg.), riuscendo ad ottenere sempre un guadagno (fatta eccezione per titoli Chrysler, acquistati il 25.7.17 e venduti 7.8.17).
Venendo, a questo punto, alla questione controversa tra le parti, è necessario evidenziare che dall'esame della tabella suindicata emerge che nelle date del 10.11.17 e del 21.11.17, l'opponente ha effettuato due acquisti di n. 2000 titoli ciascuno Unicredit Ord RG per gli importi di € 32.761,42
e di € 33.022,06. Poi, in data 12.12.2017 ha effettuato la vendita di tali titoli all'importo di €
70.786,69.
L'opponente sostiene che la non abbia contabilizzato la vendita di una parte di tali titoli (n. CP_4
2000) effettuata in data 8.12.2017 per € 32.666,44, nonostante l'operazione risulti da una schermata home banking di pari data (cfr. documentazione allegata alle note d'udienza di parte opponente).
Tale tesi non è convincente.
In primo luogo, la schermata home banking depositata dall'opponente contiene la dicitura “+
32.666,44 € disinvestimenti, R e XME salvadanaio non contabilizzato”.
Se è vero che tale disinvestimento non si ritrova nell'estratto conto;
è parimenti vero che si trattava di un'operazione non contabilizzata, che evidentemente è stata nell'estratto conto inglobata nell'accredito del 12.12.2017 della maggior somma di € 70.789,79 corrispondente al disinvestimento di n. 2000 titoli, acquistati nelle date del (come sopra già indicato) (cfr. CTU pagg.
11 e ss.).
Tale conclusione è avvalorata dal fatto che non risultano effettuati acquisti di ulteriori titoli della medesima tipologia che non fossero stati disinvestiti nel periodo di durata del conto corrente.
Pertanto, ad avviso del Giudicante, mancando la prova della vendita di titoli diversi da quelli per i quali è stata accreditata la maggior somma di € 70.789,79, la schermata depositata dall'opponente, in quanto relativa ad un disinvestimento “non contabilizzato” non può costituire idonea prova del mancato accredito da parte della banca di somme dovute all'opponente.
Poi, va detto che non è condivisibile neppure la tesi attorea secondo cui la prova che il saldo fosse attivo si potrebbe desumere dall'autorizzazione al bonifico di € 140.000,00 concessa dalla banca in data 13.12.2017. Al riguardo si osserva che l'art. 15 co. 2 sez. A delle norme del contratto di conto corrente prevedeva la possibilità per la banca di autorizzare operazioni allo scoperto senza la concessione di apertura di credito, con obbligo di rimborso entro il termine di 10 gg. dalla data in cui era stato utilizzato.
Del resto, nella ricostruzione del c/c emerge chiaramente che al momento del bonifico, in data
13.12.2017, di € 140.000,00, il conto presentava un saldo attivo di € 110.673,51 (cfr. allegato n. 4 alla CTU).
Dunque, viste le conclusioni del CTU -che sono fatte proprie dal Giudicante in quanto fondate su attenta analisi contabile e motivazione immune da vizi logici- alla data del 30.7.19, momento in cui è avvenuto il giroconto a sofferenza del saldo del c/c il saldo negativo era pari ad €
41.534,75.
Infatti, il CTU ha ridotto l'importo degli interessi di mora calcolati dall'opposta nel periodo compreso tra il 31.3.19 ed il 30.7.19, applicando il tasso di interesse previsto nel contratto.
Non trova giustificazione l'applicazione di un tasso d'interesse maggiore sia per tale periodo, sia per il periodo successivo, fino alla data dell'1.1.21.
Le indicazioni contenute nel contratto non consentono di ritenere validamente applicato il tasso degli interessi di mora, pari al 14,0125%, come indicato nell'estratto notarile in atti.
Le spiegazioni fornite dal CTP dell'opposta nelle note critiche alla CTU (applicazione del tasso corrispondente alla minor misura del TSU pro tempore vigente per la categoria di operazioni aperture di credito in conto corrente) appaiono prive di pregio, in quanto disancorate da precise previsioni contrattuali, dalla natura del contratto che non prevedeva l'apertura di credito in c/c e non supportate da dettagliati calcoli. In definitiva, risulta applicato un tasso di mora assolutamente arbitrario, non determinato, né determinabile sulla scorta delle previsioni contrattuali.
Pertanto, dalla data dell'1.1.2021 gli interessi di mora devono calcolarsi applicando il tasso legale.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese vengono compensate in ragione di metà; per la restante metà seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo con applicazione di valori dello scaglione del d.m. 147/22 in cui rientra il credito (da € 52.000,01 ad € 260.000,00). Per le medesime ragioni le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sez. civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo;
b) Condanna l'opponente a pagare all'opposta la somma di € € 41.534,75, oltre interessi al tasso legale dalla data dell'1.1.21 al soddisfo;
c) Compensa le spese in ragione di metà e pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti in eguale misura;
d) condanna l'opponente a pagare all'opposta la restante metà delle spese di lite, che liquida in €
7.051,50, oltre spese gen. al 15% e accessori come per legge
Avellino, l'8.9.25 IL GIUDICE
Dott.ssa Teresa Cianciulli