Art. 5.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio alle dipendenze dell'Ente zolfi italiani da almeno tre anni, puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nella allegata tabella.
Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale stesso continuera' a prestare servizio presso l'Ente zolfi italiani anche dopo la presentazione della domanda di assunzione e fino al termine indicato nel precedente articolo 4, primo comma.
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in servizio alle dipendenze dell'Ente zolfi italiani da almeno tre anni, puo' chiedere di essere assunto alle dipendenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei limiti numerici e per le singole categorie indicate nella allegata tabella.
Le domande per le assunzioni devono essere presentate, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale stesso continuera' a prestare servizio presso l'Ente zolfi italiani anche dopo la presentazione della domanda di assunzione e fino al termine indicato nel precedente articolo 4, primo comma.