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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 04/02/2026, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1681/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
IM TO, RE
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16366/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80908 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 Srl ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 80908 - IMU relativo all'anno d'imposta 2020, con il quale il Comune di Roma contestava l'omesso/ parziale versamento dell'imposta per alcuni immobili di sua proprietà. L'accertamento è stato determinato sulla base di un insufficiente versamento da parte della società ricorrente per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, pari a € 21.560,00.
La ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento era illegittimo per violazione del disposto di cui all'art.2 del d.l. 102/2013. Nel merito, la contribuente ha eccepito l'erroneità della valutazione operata da
Roma Capitale – dipartimento risorse economiche – direzione entrate tributarie c/o aequa Roma s.p.A., osservando che gli immobili oggetto di accertamento sarebbero esentati dal pagamento del tributo in quanto si tratterebbe di immobili c.d. “merce”, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati.
Roma Capitale – dipartimento risorse economiche – direzione entrate tributarie c/o aequa Roma s.p.A., costituendosi in giudizio, ha chiesto il parziale rigetto del ricorso, affermando che l'avviso era correttamente motivato per ciò che concerne le unità immobiliari site in Indirizzo_1 (di cui al Piano di Zona Madonnetta 2) riportate ai progressivi dal n. 25 al n. 79 del prospetto dell'accertato, mentre per tutte le altre unità immobiliari, identificate con i progressivi dal n. 1 al n. 24 e dal n. 80 al n. 96 ,a seguito della documentazione prodotta dall'istante, riteneva soddisfatti i requisiti ex lege richiesti per beneficiare dell'esenzione ex art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124.
All'udienza del 19/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne la legittimità dell'avviso di accertamento per insufficiente versamento IMU relativo all'anno di imposta 2020.
Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha espressamente riconosciuto la fondatezza delle doglianze della società contribuente per ciò che concerne le unità immobiliari, identificate con i progressivi dal n. 1 al n. 24 e dal n. 80 al n. 96, ritenendo concretizzato per queste, il beneficio di cui all'art. 2 del d.l. 31 agosto
2013, n. 102. Infatti,
l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124, aveva previsto per le imprese edili l'esonero, per l'anno 2013, dal pagamento “della seconda rata dell'imposta municipale propria … relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, previsione poi estesa a regime dal 2014 tramite l'art. 13, comma 9 bis, d.l. n. 201 del 2011 che, nella versione così riformata dal comma 2 del già citato art. 2, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”). Per poter fruire della agevolazione devono sussistere, quindi, contestualmente requisiti di natura soggettiva e di natura oggettiva. È necessario evidenziare che l'esclusione dall'imposta scatta quando il fabbricato è ultimato e quindi accatastato. Sino a tale momento l'imposta municipale è comunque dovuta sul valore venale dell'area edificabile. I fabbricati devono essere destinati alla vendita. In particolare, la destinazione alla vendita può essere direttamente desunta dall'iscrizione del fabbricato costruito tra i prodotti finiti e le merci nella voce dello stato patrimoniale attivo, ovvero nel libro
Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata. Per questo, è senza dubbio importante la modalità di contabilizzazione dei fabbricati: per avvalersi dell'esenzione gli immobili devono essere iscritti in bilancio nell'attivo circolante o nelle rimanenze e non tra le immobilizzazioni.
Diversamente per le unità immobiliari site in Indirizzo_1 (di cui al Piano di Zona Madonnetta 2) riportate ai progressivi dal n. 25 al n. 79, composte da n. 23 appartamenti con relative pertinenze, nel Bilancio di esercizio relativo all'anno di imposta 2020, iscritte tra le Immobilizzazioni, voce Immobilizzazioni Materiali, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che gli stessi fossero destinati alla vendita quale caratteristica dell'attività di impresa. L'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali è indice della destinazione del bene ad un utilizzo durevole nell'attività aziendale e non alla cessione nell'ambito del ciclo produttivo.
Pertanto tali immobili non possono essere qualificati come fabbricati merce e, di conseguenza, non beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124.
P.Q.M.
La Corte annulla l'avviso di accertamento opposto limitatamente agli immobili identificati con i progressivi da 1 a 24 e dal numero 80. Conferma l'avviso di accertamento opposto per gli immobili di Indirizzo_1 (di cui al piano di zona Madonnetta 2) riportati ai progressivi dal numero 25 al 79. Dispone la rideterminazione dell'imposta dovuta in conformità alla presente sentenza. Compensa le spese di lite tra le parti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
IM TO, RE
SELMI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16366/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 80908 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 412/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta agli atti
Resistente: si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la società Ricorrente_1 Srl ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo in rettifica n. 80908 - IMU relativo all'anno d'imposta 2020, con il quale il Comune di Roma contestava l'omesso/ parziale versamento dell'imposta per alcuni immobili di sua proprietà. L'accertamento è stato determinato sulla base di un insufficiente versamento da parte della società ricorrente per un importo complessivo, comprensivo di sanzioni, interessi e spese, pari a € 21.560,00.
La ricorrente ha sostenuto che l'avviso di accertamento era illegittimo per violazione del disposto di cui all'art.2 del d.l. 102/2013. Nel merito, la contribuente ha eccepito l'erroneità della valutazione operata da
Roma Capitale – dipartimento risorse economiche – direzione entrate tributarie c/o aequa Roma s.p.A., osservando che gli immobili oggetto di accertamento sarebbero esentati dal pagamento del tributo in quanto si tratterebbe di immobili c.d. “merce”, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati.
Roma Capitale – dipartimento risorse economiche – direzione entrate tributarie c/o aequa Roma s.p.A., costituendosi in giudizio, ha chiesto il parziale rigetto del ricorso, affermando che l'avviso era correttamente motivato per ciò che concerne le unità immobiliari site in Indirizzo_1 (di cui al Piano di Zona Madonnetta 2) riportate ai progressivi dal n. 25 al n. 79 del prospetto dell'accertato, mentre per tutte le altre unità immobiliari, identificate con i progressivi dal n. 1 al n. 24 e dal n. 80 al n. 96 ,a seguito della documentazione prodotta dall'istante, riteneva soddisfatti i requisiti ex lege richiesti per beneficiare dell'esenzione ex art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124.
All'udienza del 19/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia concerne la legittimità dell'avviso di accertamento per insufficiente versamento IMU relativo all'anno di imposta 2020.
Nel caso di specie, l'Amministrazione resistente ha espressamente riconosciuto la fondatezza delle doglianze della società contribuente per ciò che concerne le unità immobiliari, identificate con i progressivi dal n. 1 al n. 24 e dal n. 80 al n. 96, ritenendo concretizzato per queste, il beneficio di cui all'art. 2 del d.l. 31 agosto
2013, n. 102. Infatti,
l'art. 2 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124, aveva previsto per le imprese edili l'esonero, per l'anno 2013, dal pagamento “della seconda rata dell'imposta municipale propria … relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”, previsione poi estesa a regime dal 2014 tramite l'art. 13, comma 9 bis, d.l. n. 201 del 2011 che, nella versione così riformata dal comma 2 del già citato art. 2, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”). Per poter fruire della agevolazione devono sussistere, quindi, contestualmente requisiti di natura soggettiva e di natura oggettiva. È necessario evidenziare che l'esclusione dall'imposta scatta quando il fabbricato è ultimato e quindi accatastato. Sino a tale momento l'imposta municipale è comunque dovuta sul valore venale dell'area edificabile. I fabbricati devono essere destinati alla vendita. In particolare, la destinazione alla vendita può essere direttamente desunta dall'iscrizione del fabbricato costruito tra i prodotti finiti e le merci nella voce dello stato patrimoniale attivo, ovvero nel libro
Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata. Per questo, è senza dubbio importante la modalità di contabilizzazione dei fabbricati: per avvalersi dell'esenzione gli immobili devono essere iscritti in bilancio nell'attivo circolante o nelle rimanenze e non tra le immobilizzazioni.
Diversamente per le unità immobiliari site in Indirizzo_1 (di cui al Piano di Zona Madonnetta 2) riportate ai progressivi dal n. 25 al n. 79, composte da n. 23 appartamenti con relative pertinenze, nel Bilancio di esercizio relativo all'anno di imposta 2020, iscritte tra le Immobilizzazioni, voce Immobilizzazioni Materiali, la ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che gli stessi fossero destinati alla vendita quale caratteristica dell'attività di impresa. L'iscrizione tra le immobilizzazioni materiali è indice della destinazione del bene ad un utilizzo durevole nell'attività aziendale e non alla cessione nell'ambito del ciclo produttivo.
Pertanto tali immobili non possono essere qualificati come fabbricati merce e, di conseguenza, non beneficiano dell'esenzione prevista dall'art. 2 del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 ottobre 2013, n. 124.
P.Q.M.
La Corte annulla l'avviso di accertamento opposto limitatamente agli immobili identificati con i progressivi da 1 a 24 e dal numero 80. Conferma l'avviso di accertamento opposto per gli immobili di Indirizzo_1 (di cui al piano di zona Madonnetta 2) riportati ai progressivi dal numero 25 al 79. Dispone la rideterminazione dell'imposta dovuta in conformità alla presente sentenza. Compensa le spese di lite tra le parti.