Sentenza 19 febbraio 2026
Decreto collegiale 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1268 del 2025, proposto da
CE IR, rappresentato e difeso dall'avvocato CE Amato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taormina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato CE De Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Catania n. 4009/2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taormina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. TO LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente esponeva che con la sentenza indicata in epigrafe il Comune di Taormina era stato condannato ad adottare, nel termine di 120 gg. dalla comunicazione della stessa pronuncia, le misure previste dall’ordinamento per far venir meno l'occupazione sine titulo dei fondi di proprietà del medesimo ricorrente mediante emanazione del provvedimento ablatorio o con la stipula di un contratto di acquisto delle relative aree, ovvero con l’adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42- bis del T.U. n. 327 del 2001.
Rilevato che la sentenza, passata in giudicato, era rimasta ineseguita da parte dell’Amministrazione, esperiva l’azione di ottemperanza, chiedendo, dunque, di ordinare al Comune intimato l’esecuzione della predetta pronuncia, con indicazione delle relative modalità, ed eventualmente mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo, nominando, altresì, un Commissario per il caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, con la fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
Infine, chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
2. Si costituiva in giudizio il Comune di Taormina, il quale, con memoria depositata in data 26 settembre 2025, riferiva di intervenuti contatti con il privato per addivenire ad una soluzione negoziale, tuttavia non raggiunta, seguiti dall’avvio del procedimento per l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, come da comunicazione protocollo n. 45920 del 16 settembre 2025.
Per tale ragione chiedeva la concessione di un termine per il completamento del procedimento amministrativo e, quindi, il rinvio della decisione al cui esito dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2.1. Successivamente, con un’ulteriore memoria depositata, in data 9 ottobre 2025, a seguito del deposito di documentazione da parte del ricorrente, precisava che l’estensione dei terreni occupati e, dunque da acquisire, secondo i propri calcoli sarebbe stato pari a mq. 973 e non a mq. 2132, come, invece sarebbe stato erroneamente indicato dal ricorrente, in quanto la particella n. 3251 non avrebbe mai formato oggetto di espropriazione né di occupazione alcuna, come, peraltro, sarebbe stato documentato, anche fotograficamente, dallo stesso tecnico del ricorrente.
Ribadiva, per il resto, di aver avviato il procedimento per l’esecuzione del giudicato nell’ambito del quale sarebbe stata garantita la partecipazione dell’interessato.
2.2. Infine, in data 20 ottobre 2025, il Comune depositava in giudizio copia della determinazione dirigenziale n. 1840 del 15/10/2025 con cui era stato adottato il decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/2001.
3. All’udienza del 21 ottobre 2025, il ricorrente, rilevato che quest’ultimo provvedimento avrebbe riguardato una superficie inferiore rispetto a quella effettivamente occupata, si riservava di proporre impugnazione ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
Conseguentemente, il Collegio rinviava la discussione alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
5. In vista di tale ultima udienza, il ricorrente depositava una memoria nella quale rappresentava di aver proposto innanzi a questo Tribunale autonomo ricorso (iscritto al numero RG 2554/2025) per l’annullamento del predetto decreto di acquisizione sanante, basato, soprattutto, sul rilievo dell’asserita incompetenza del dirigente ad adottare tale provvedimento, la cui emanazione sarebbe spettata solo al Consiglio comunale.
Sul presupposto che, per tale ultime ragioni, l’Amministrazione non avrebbe mai dato esecuzione alla sentenza oggetto dell’odierno giudizio di ottemperanza e che il Comune di Taormina, quindi, sarebbe stato totalmente inadempiente, chiedeva un rinvio della decisione in attesa della pronuncia sul giudizio da ultimo instaurato o, in subordine, la nomina di un Commissario ad acta al quale avrebbe dovuto specificarsi di non tener conto della determinazione dirigenziale n.1840 del 15/10/2025.
6. All’udienza in camera di consiglio del 27 gennaio 2026, il Collegio, rilevata la sussistenza i possibili profili di improcedibilità del ricorso in conseguenza dell’avvenuta adozione del provvedimento ex art. 42 bis impugnato con separato ricorso n. 2554/2025, udite le parti anche sul punto, poneva il ricorso in decisione.
7. Ciò premesso, in conformità all’avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a. dato in udienza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
7.1. É incontestato, infatti, che l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. 327/01, che, in sé (al di là dei vizi da cui sarebbe affetto, secondo il ricorrente) rappresenta, indubbiamente, una delle possibili modalità, espressamente previste, di esecuzione della sentenza per la cui ottemperanza il ricorrente ha agito in giudizio.
Va, d’altronde, rilevato che astrattamente l’odierno ricorrente avrebbe potuto contestare la regolarità degli atti compiuti dall’Amministrazione per l’ottemperanza della predetta sentenza - anche, eventualmente, in relazione ai profili di competenza all’adozione dell’atto degli organi e degli uffici dell’Amministrazione – nell’ambito del procedimento in esame, sulla scorta delle previsioni di cui al comma 6 dell’art. 114 c.p.a, secondo cui “ il giudice [dell’ ottemperanza, n.d.r.] conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza ”, per quanto deve pur rilevarsi che, generalmente, la giurisprudenza ritiene che in tali ipotesi li giudizio di ottemperanza non sia la sede idonea per contestare il nuovo provvedimento (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 4203/2014).
7.2. Anche alla luce di questi ultimi rilievi, nell’evidenziare la piena legittimità della scelta del ricorrente di presentare un distinto ricorso per l’impugnazione del provvedimento di acquisizione sanante adottato dall’Amministrazione intimata non può, tuttavia, non prendersi atto di come tale opzione e, più a monte, la stessa adozione del provvedimento da parte dell’Amministrazione, implichino oggettivamente la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente a coltivare il presente procedimento; ed infatti, contrariamente a quanto affermato dallo stesso ricorrente nella memoria da ultimo depositata, deve prendersi atto che l’Amministrazione, al di là di eventuali vizi, che verranno esaminati nel distinto giudizio già instaurato, di incompetenza degli organi dell’Amministrazione ad emanare il predetto atto, ha comunque provveduto ad ottemperare alle statuizioni contenute nella sentenza fino ad allora rimasta ineseguita.
Tale esito del giudizio corrisponde a quanto generalmente riconosciuto dalla giurisprudenza, la quale, da ultimo, in un caso analogo, ha dichiarato improcedibile il ricorso per ottemperanza, per sopravvenuta carenza d'interesse, a seguito dell'adozione del provvedimento di acquisizione sanante (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/3/2022 n. 1746).
8. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione in base al principio della soccombenza virtuale, atteso che l’adozione del citato provvedimento è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per le ragioni di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Taormina alla refusione del contributo unificato e al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente, che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AG NN ON, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
TO LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO LL | AG NN ON |
IL SEGRETARIO