Trib. Pescara, sentenza 03/04/2025, n. 394
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Sentenza 3 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Pescara dal Giudice Carmine Di Fulvio, riguarda una controversia tra una società di telecomunicazioni e un Comune, in merito al pagamento di canoni di locazione per l'uso di un terreno. La parte ricorrente ha contestato la legittimità del decreto ingiuntivo emesso a suo carico, sollevando questioni di difetto di giurisdizione e nullità di alcune clausole contrattuali, sostenendo che il contratto fosse in contrasto con la normativa sulle comunicazioni elettroniche. Dall'altra parte, il Comune ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, contestando le eccezioni sollevate dalla società e sostenendo la validità del credito vantato.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, affermando che il rapporto tra le parti fosse di natura privatistica, inquadrabile come locazione, e non concessione amministrativa. Ha sottolineato che il bene in questione apparteneva al patrimonio disponibile del Comune, escludendo l'applicabilità delle norme che limitano l'imposizione di oneri per l'uso di beni pubblici. Inoltre, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, evidenziando che il Comune aveva fornito prove di atti interruttivi della prescrizione. Infine, ha compensato le spese legali, riconoscendo la complessità della questione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pescara, sentenza 03/04/2025, n. 394
    Giurisdizione : Trib. Pescara
    Numero : 394
    Data del deposito : 3 aprile 2025

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