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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/04/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2763/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2763/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Oggi 3 aprile 2025 alle ore 10.35 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
Per la società opponente è presente l'avv. Paolo Mazzotta, in sostituzione degli avv.ti CP_2
Alfonso Mezzotero e Angela Martire, il quale contesta integralmente e partitamente le “note conclusive” depositate dal in data 26.11.2024. La parte opponente si Controparte_1
riporta integralmente alla nota conclusiva autorizzata depositata in data 27.11.2024, oltre che agli atti precedenti, e insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Ferma l'eccezione di difetto di giurisdizione, solamente nell'ipotesi (che sin d'ora si impugna) che possa attribuirsi qualsiasi somma a titolo di canone contrattuale (in violazione della disciplina di settore), si evidenzia (per scrupolo e ove necessario) che tale somma -ferma l'assorbente eccezione di nullità dell'art. 4 del contratto inter partes- non potrebbe essere rivalutata per Istat. Difatti, con riferimento al terzultimo capoverso dell'art. 4 bis di pagina 1 di 14 cui alla convenzione sub doc. 1, si evidenzia che è previsto un meccanismo di rivalutazione automatico: la Cassazione (Cass. Civ., Sent. n. 6490/2017, 3014/2012, 24753/2008) ha da tempo chiarito che la clausola con la quale le parti convengono l'aggiornamento automatico del canone di locazione, senza necessità di richiesta espressa da parte del locatore o che miri ad esonerare il locatore dall'onere di effettuare la richiesta di adeguamento Istat anno per anno, è nulla ai sensi dell'art. 79 l.
392/1978, in quanto diretta ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con quanto previsto dall'art. 32 l. 392/1978.
Quanto alla disciplina applicabile nel merito (nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione) si evidenzia che, molto recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 maggio 2024, n. 14849, ha confermato che: a) “Trattando dell'art. 93 del CCE la Corte
Costituzionale (sentenza n. 336 del 2005; poi Corte cost., n. 450 del 2006; Corte Cost., sentenza n. 272 del 2010; Corte Cost., sentenza n. 47 del 2015) evidenzia che tale disposizione "deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna regione potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di "tutela della concorrenza", sub specie di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore" (sentenze della Corte costituzionale richiamate da
Cass. n. 10221 del 2019)”. b) “L'art. 93 ha subito diverse modifiche nel tempo. In particolare, a decorrere dal 1giugno 2012 (a seguito dell'art. 68 del D. Lgs. n. 70 del 2012) si è stabilito che "nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto (...) fatta salva (...)". c) “Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 1agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione". d) “La sentenza di questa Corte n.
283 del 10 gennaio 2017” ha ribadito che “tale principio ha trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 93, comma 2, del CCE, come novellato dall'art. 68 del D. Lgs. n. 70 del 2012, la quale ha precisato "in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del pagina 2 di 14 canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". e) “È di tutta evidenza - altrimenti la disposizione non avrebbe alcun significato, essendo la prescrizione suindicata già desumibile dal testo dell'art. 93, comma 2, - che "la norma ha inteso stabilire il canone interpretativo unico applicabile alla disposizione specifica concernente "gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica", prescrivendo che la disposizione in parola debba essere interpretata nel senso che essi siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (TOSAP e COSAP) previsti dal comma 2 della disposizione succitata". f) “Per tale ragione, resta esclusa "per tali soggetti l'applicabilità del comma 1, che concerne genericamente "l'impianto di reti" o "l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica", vietando alle amministrazioni, anche locali, di imporre "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge".
Per il è presente l'Avv. Giulio Maria Garofalo il quale si riporta alle note Controparte_1 autorizzate e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Contesta, altresì, le note depositate dalla non accettando il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, delle quali CP_2
rileva la tardività e l'inammissibilità. Le sentenze allegate alle suddette note risultano inconferenti, in quanto alcune riguardano beni del patrimonio indisponibile (doc. n. 43, 44 e 47 di controparte), mentre il doc. n. 45 non prende in considerazione l'ultima modifica legislativa (D.lgs n. 207 del 2021) ed il doc. 46 è una sentenza del Tribunale di Cremona il cui orientamento, come già dedotto ampiamente, è stato ribaltato dalla Corte d'Appello di Brescia in senso assolutamente sfavorevole per la CP_2
L'eccezione di prescrizione risulta strumentale ed è smentita per tabulas (cfr. docc. nn.
7-12 che contengono prova inequivocabile dell'invio delle missive). Le ulteriori argomentazioni ed i fatti dedotti per la prima volta con le suddette note oltre lo spirare del termine per le preclusioni assertive sono lesivi del principio del contraddittorio e non possono trovare accoglimento. Giova, inoltre, sinteticamente aggiungere che la difesa della non ha speso, nelle note, nemmeno una parola CP_2
sull'esaustiva ordinanza della Dott.ssa e sui principi e norme dalla stessa richiamati, tutti in Per_1
senso conforme alle tesi del ed all'orientamento giurisprudenziale dominante;
non ha provato CP_1
la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo e, quindi, non ha provato la natura indisponibile del bene dell'Ente; né, infine, ha mai spiegato perché la sta continuando a stipulare contratti di CP_2
locazione (cfr., da ultimo, i docc. nn. 39-41) con i Comuni di tutta Italia aventi lo stesso oggetto del contratto di cui, in questa sede, ha invocato la nullità, sconfessando espressamente le proprie tesi.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_2
pagina 3 di 14 il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2763/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale avv. Salvatore con il patrocinio dell'avv. ALFONSO MEZZOTERO e dell'avv. Parte_2
ANGELA MARTIRE
PARTE RICORRENTE OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIULIO MARIA GAROFALO
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio presentato in data 21.7.2023 il ha chiesto Controparte_1
ed ottenuto l'emissione nei confronti della del Parte_1
decreto ingiuntivo di € 172.689,11, oltre a interessi e spese di procedura, a titolo di pagamento dei canoni di locazione dovuti per gli anni dal 2015 al 2023, in virtù di contratto stipulato da detto Comune con la n data 20.12.2004 , avente ad oggetto la porzione di terreno di Controparte_3
mq 80 (ottanta) circa, sita nel Comune di , località C.da Collefreddo, distinta al Catasto Controparte_1
pagina 4 di 14 Terreni dello stesso Comune di , al foglio n. 21 – Particella n. 93 – Porzione Area Controparte_1
cimiteriale –, anni per i quali l'ingiunta si era limitata a versare per gli anni dal 2015 al 2019 e per il
2022 l'importo di € 516,46 annuali e per gli anni 2022 e 2023 l'importo di € 800,00 annuali, in luogo del canone pattuito in contratto, mentre per gli anni 2020 e 2021 nulla aveva versato.
Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto tempestiva opposizione formulando le seguenti conclusioni:
<< IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE DI RITO: accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui al paragrafo 3 del presente atto il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale e la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – in considerazione della ricorrenza di un rapporto inter partes di tipo concessorio e non di locazione privatistica – e, per l'effetto, annullarsi e revocarsi il decreto opposto del Tribunale di Pescara (n. 978/2023 – n. 2610/2023 r.gen) in conseguenza del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ogni conseguenza di legge.
NEL MERITO E IN MERO SUBORDINE:
- previa declaratoria in merito alla prescrizione del diritto di credito fatto valere dal Controparte_1
, come illustrato al paragrafo 2., e previo accertamento in ogni caso della nullità – originaria
[...]
o sopravvenuta – o l'inefficacia sopravvenuta dell'art. 4 della convenzione contrattuale inter partes in punto di determinazione del corrispettivo (art. 4), per violazione di norme imperative (art. 93 del
Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D.Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L.
160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. della predetta disposizione nulla o inefficace, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP e determinate nella misura minima di Euro 516,46 annui nonché a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Pescara (n. 978 / 23 – n. 2610 / 23 r. gen.), accertandosi e dichiarandosi che l'opponente nulla deve al convenuto opposto avendo corrisposto gli Parte_1 CP_1
importi di cui all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all' art. 63 del D.Lgs. 446/1997 nonché, infine, all'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019 vigenti ratione temporis.
- Previa ogni più opportuna declaratoria, respingersi ogni domanda del in Controparte_1
quanto inammissibile, prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione. >>.
pagina 5 di 14 Il Comune opposto si è costituito in giudizio con apposita memoria nella quale ha così concluso:
< − in via preliminare/pregiudiziale in rito: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, in modo particolare per i motivi indicati al par. n. 2, l'eccezione di difetto di giurisdizione;
− in via preliminare nel merito: rigettare, per le causali esposte in narrativa, in particolare per i motivi indicati al par. n. 3, l'eccezione di prescrizione spiegata da parte opponente;
− nel merito: rigettare, per le causali esposte in narrativa, il ricorso in opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 978/2023 – R.G. 2610/2023 emesso dal Tribunale di Pescara;
− sempre nel merito, in ogni caso, anche in caso di revoca, annullamento, pronuncia di inefficacia, nullità e/o qualsiasi modifica al decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il credito della parte opposta nei confronti di per il complessivo importo di Euro € 175.913,75 oltre accessori, CP_2
spese ed interessi moratori, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare il credito della parte opposta nei confronti di per l'importo di € 92.825,70, oltre accessori, spese ed interessi CP_2 moratori, o per l'eventuale diverso importo del credito vantato dal anche Controparte_1
in misura maggiore o minore, come ritenuto di giustizia o come risulterà dall'espletanda istruttoria, con condanna dell'opponente al pagamento di quanto accertato;
o, in estremo subordine, con condanna al pagamento quantomeno di Euro 516,46 per il COSAP dell'anno 2020;
− in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase monitoria e della presente fase di cognizione, o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., con compensazione, anche parziale, delle spese del giudizio;
− ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per quanto dedotto al par. n. 7, con condanna della ad una somma CP_2 pari all'importo dei compensi e/o equitativamente determinata >>.
……….
Come evidenziato nell'ordinanza emessa il 1.9.2023, l'oggetto del presente giudizio riguarda il pagamento delle rate del canone pattuito per gli anni 2015-2022, dovute da Parte_1
(d'ora in poi anche solo al in forza del contratto di
[...] CP_2 Controparte_1
locazione registrato il 23/02/2005 al n. 1286, serie 3, con durata novennale, rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni, avente ad oggetto una porzione di terreno di circa 80 mq, sita nel Comune di
[...]
, contrada Collefreddo, iscritta a catasto terreni al foglio 21, particella 93, destinata in base al CP_1
pagina 6 di 14 contratto all'istallazione di infrastrutture e impianti di telecomunicazione e telefonia mobile;
pretesa creditoria che l'opponente contesta con le argomentazioni che si stanno pe esaminare.
Va in questa sede ribadito quanto già osservato con la medesima ordinanza.
L'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto ha fonte negoziale e, segnatamente, nella clausola che determina l'ammontare del canone pattuito e la sua rivalutazione e ne detta scadenze, termini e modalità di pagamento (v. art. 4).
L'opponente sostiene, in sintesi, l'illegittimità del decreto ingiuntivo eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel merito, la nullità e/o l'inefficacia della clausola pattizia che ne determina l'ammontare in misura superiore al contributo dovuto per legge, poiché ritenuta in contrasto con la disciplina, imperativa e inderogabile, di cui all'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche e art. 63 del D.L. n. 446/1997 nonché all'art. 1 comma 831 bis L. 160/2019.
Il Comune opposto, da parte sua, contesta che possa trattarsi di una concessione di beni pubblici, trattandosi di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente locale, che esula, come tale, dal regime pubblicistico e dall'ambito di applicazione della norma citata.
Il comma 1 dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) testualmente recita: “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. Il successivo comma 2, nella versione risultante dalla novella apportata dal d.lgs. n. 70/2012, statuisce: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed
f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle
pagina 7 di 14 gallerie di cui all'art. 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. Tale disciplina è stata considerata, dall'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente, come espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione munita di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, ai quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti (v. Corte Cost., n. 336/2005, n. 450/2006, n. 272/2010, n. 47/2015; Cons. Stato, n.
2335/2016).
Sull'art. 93 d.lgs. d.lgs. n. 259/2003 è, poi, intervenuto l'art. 12, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n.
33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), che, nella sua originaria versione, testualmente recita: “
3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
Tale ultima disposizione è stata integrata dall'art.
8-bis, comma 1, lettera c), d.-l. 14 dicembre 2018, n.
135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nella versione così modificata, stabilisce: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Si tratta di due norme di interpretazione autentica, che tuttavia non ampliano il limite di applicazione del citato art. 93, ora 54, del Codice delle comunicazioni elettroniche, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 e poi 54 a tasse o canoni applicabili solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
Ciò posto, occorre interrogarsi sull'applicabilità della citata normativa al rapporto oggetto di causa e, pagina 8 di 14 nella specie, all'area oggetto di tale rapporto.
In primo luogo, si osserva che la porzione di terreno di circa 80 mq, sita nel comune di
[...]
, contrada Collefreddo, iscritta a catasto terreni al foglio 21, particella 93, locata ad CP_1 CP_2 vada ascritta, come dedotto dal Comune, al patrimonio disponibile dell'Ente.
[...]
Come da costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'Ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'Ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 6019/2016; conf. Ex multis Cass., Sez. Un., n. 14865/2006; n. 12251/2009; n.
8362/2013; n. 13664/2019; n.21991/2020).
Applicando tale fermo e concorde insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve constatarsi che, in questo caso, l'opponente non ha prodotto l'atto amministrativo del Controparte_1
da cui inferire la volontà dello stesso di destinare a pubblico servizio le aree su cui insistono gli impianti di non essendo stato allegato agli atti alcun atto amministrativo comunale che CP_2
disponga in tal senso.
Va al riguardo precisato che gli impianti in esame ricadono al foglio 21, particella 93, che è al di fuori del perimetro cimiteriale, così come si evince chiaramente dalle planimetrie catastali e dalle fotografie in atti. E lo stesso contratto in discussione, pur parlando di “Porzione di area cimiteriale”, specifica che il si sarebbe impegnato a far rispettare il contratto “anche in caso di alienazione o cessione CP_1 dell'area”, termini che confermano la natura di bene disponibile. Inoltre, tale bene è stato ricompreso nella “Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione valorizzazione, ai pagina 9 di 14 sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nelle Legge n. 133/2008” per l'anno
2016. Né appare sufficiente l'oggettiva destinazione delle “opere” alla fruizione, di generale interesse, del servizio di telecomunicazioni per imprimere natura pubblicistica alla relazione giuridica intercorsa con la P.A., dovendo necessariamente affiancarsi al requisito oggettivo, anche quello soggettivo, di cui all'art. 826 c.c. u.c., il quale è costituito da una manifestazione di volontà dell'ente proprietario, espressa in un atto amministrativo ad hoc, da cui desumere che il bene sia stato destinato al soddisfacimento di un'esigenza della collettività (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18133/2015). Senza considerare, poi, che la natura di bene patrimoniale indisponibile, ai fini che qui interessano, non può dedursi dalla destinazione impressa al medesimo bene con il contratto in esame, perché dovrebbe essere precedere alla stipula del contratto.
Vero che l'art. 88, comma 6, della L.
1.8.2003 n. 259 prevede che, ai fini dell'installazione dell'impianto, “il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture”: tuttavia, l'utilizzo del termine “concessione” non comporta l'attribuzione della natura “indisponibile” del bene su cui insistono le infrastrutture, dato che la disposizione – dettata ai fini edilizi – accoglie all'evidenza una nozione generica di “concessione”, riferita alla cd. concessione in uso, quale semplice messa a disposizione del bene, e non già alla
“concessione amministrativa” di beni demaniali (e patrimoniali indisponibili), istituto regolato dalla normativa speciale che non viene in considerazione nella fattispecie.
In definitiva, dovendo considerarsi il bene immobile come appartenente al patrimonio disponibile del
Comune di , il cui godimento è stato concesso a (e, prima di allora, a Controparte_1 CP_2
nell'esercizio dell'autonomia negoziale e paritetica dell'Ente locale (e non della sua Controparte_4
veste pubblicistica), viene a realizzarsi un ordinario rapporto di diritto privato, inquadrabile nello schema della locazione, conseguendone, oltre che la giurisdizione del Tribunale adito, diritti e obblighi di natura esclusivamente patrimoniale.
Ciò conduce ad escludere il rapporto per cui è causa dal divieto imposto dall'art. 93, comma 2 CEE, norma che facendo “salva” solamente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e succ. mod., calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e) ed f), del medesimo articolo, non può che avere, quale presupposto pagina 10 di 14 applicativo, l'occupazione di “strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile” ovvero di “strade, corsi, piazze e, comunque, beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”.
La stessa Suprema Corte, ragionando sulla portata dell'art. 93, comma 2 D.lgs. cit., si è espressa in questi termini: “Tale disposizione non ha affatto una funzione impositiva, e al contrario persegue espressamente lo scopo di preservare i fornitori di reti di comunicazione elettronica da ulteriori oneri, mentre il richiamo di salvaguardia d'efficacia tanto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TO) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (CO) presuppone la debenza dell'uno o dell'altro, secondo la disciplina propria dell'uno e dell'altro istituto, puntualmente richiamata nelle sue coordinate normative. In termini ancora più chiari, il citato art. 93 non obbliga i fornitori di reti di comunicazione elettronica a pagare la TO o il CO, ma fa salva la debenza di tali oneri, se e in quanto dovuti secondo le rispettive discipline”.
È infatti solo con riferimento ai beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile degli
Enti minori che l'amministrazione esercita il potere impositivo della fiscalità locale.
Se detto tributo o detto canone non sono fruibili – come accade per i beni ricompresi nel patrimonio disponibile dei Comuni – la speciale disciplina sopra dettata non può trovare applicazione, restando dunque dovuti dal privato (in quanto legittimi) i canoni di locazione pattuiti per l'utilizzo del bene appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente.
In tal senso si pone la maggioritaria e preferibile giurisprudenza di merito (C. App. Milano, n.
4178/2018; Trib. Torino, n. 5059/2018; Trib. Ivrea, n.394/2019; C. App. Trieste, n. 48/2021; Trib.
Modena, n. 1192/2022; Trib. Pavia 324/2023; C. App. Venezia, n. 2488/2023; C. App. Napoli
637/2023; C. App Brescia 1620/2023).
Deve, poi, darsi atto che successivamente ai succitati interventi normativi, il Legislatore è nuovamente intervenuto con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, abrogando la TO e CO (art. 1, co. 847) per istituire il nuovo “canone unico patrimoniale” (art. 1, co. 816), con decorrenza dall'esercizio di bilancio
2021. L'art.1, co. 819, della legge n.160/2019, individua il presupposto impositivo del CUP nella
“occupazione, …, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. La legge n. 108/2021, in sede di conversione del decreto legge n. 77/2021 (“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di pagina 11 di 14 rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”), ha poi introdotto i commi 831 e 831-bis. Testualmente, i predetti commi prevedono che, “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata … In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete…”. Il comma 831-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione».
Il D.lgs 8 novembre 2021, n. 207 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) ha, infine, sostituito l'art. 93 del vecchio Codice, con il nuovo art. 54 del D.lgs n. 259/2003 che oggi recita: “Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma
816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178.
Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre
2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.”.
pagina 12 di 14 Invero, la suddetta disposizione, nel fare salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma
816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non può che riferirsi alle fattispecie in cui detta imposizione
è dovuta ai sensi della normativa che la prevede, con l'esclusione quindi di spazi ed aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente.
Tale interpretazione risulta confermata dall'utilizzo, nella predetta disposizione, della locuzione
“imporre”, che presuppone necessariamente l'esercizio di un poter pubblicistico e non la stipulazione di un contratto iure privatorum.
Tutto ciò premesso, e ribadito che l'obbligazione in oggetto ha natura contrattuale, ne consegue che, poiché l'entità del canone è stata pattuita ed accettata dalle parti contraenti, la , subentrata a CP_2
risulta obbligata al suo pagamento, avendo tra l'altro il prodotto idonei atti CP_3 CP_1
interruttivi della prescrizione quinquennale (doc. 8, 9, 10, 12- si tratta di comunicazioni a mezzo p.e.c., con relative ricevute di consegna, di richieste di pagamento dei canoni, datate 14/07/2016, 08/03/2017,
07/05/2020 e 06/05/2021 -), che rendono infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
In ordine al quantum richiesto, le contestazioni nel ricorso introduttivo del giudizio appaiono generiche, posto che nel ricorso monitorio il ha specificato che gli importi richiesti sono stati CP_1 rivalutati (l'art. 4 del contratto di locazione stabilisce il canone annuo in € 16.000,00 da aggiornarsi automaticamente, senza che il locatore ne faccia richiesta, “in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo come accertato dall'ISTAT”) e sono al netto dei pagamenti parziali già effettuati. Né si possono valutare, perché intempestive le deduzioni relative all'omessa richiesta di anno in anno della rivalutazione.
L'opposizione va, quindi, respinta.
Le spese di lite vanno, tuttavia, dichiarate compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni giuridiche decisive e la persistenza nella giurisprudenza di contrasto interpretativo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
2) Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
pagina 13 di 14 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
CONVALIDE DI SFRATTO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2763/2023 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE OPPONENTE
e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
Oggi 3 aprile 2025 alle ore 10.35 innanzi al dott. Carmine Di Fulvio, sono comparsi:
Per la società opponente è presente l'avv. Paolo Mazzotta, in sostituzione degli avv.ti CP_2
Alfonso Mezzotero e Angela Martire, il quale contesta integralmente e partitamente le “note conclusive” depositate dal in data 26.11.2024. La parte opponente si Controparte_1
riporta integralmente alla nota conclusiva autorizzata depositata in data 27.11.2024, oltre che agli atti precedenti, e insiste nell'accoglimento delle conclusioni ivi riportate. Ferma l'eccezione di difetto di giurisdizione, solamente nell'ipotesi (che sin d'ora si impugna) che possa attribuirsi qualsiasi somma a titolo di canone contrattuale (in violazione della disciplina di settore), si evidenzia (per scrupolo e ove necessario) che tale somma -ferma l'assorbente eccezione di nullità dell'art. 4 del contratto inter partes- non potrebbe essere rivalutata per Istat. Difatti, con riferimento al terzultimo capoverso dell'art. 4 bis di pagina 1 di 14 cui alla convenzione sub doc. 1, si evidenzia che è previsto un meccanismo di rivalutazione automatico: la Cassazione (Cass. Civ., Sent. n. 6490/2017, 3014/2012, 24753/2008) ha da tempo chiarito che la clausola con la quale le parti convengono l'aggiornamento automatico del canone di locazione, senza necessità di richiesta espressa da parte del locatore o che miri ad esonerare il locatore dall'onere di effettuare la richiesta di adeguamento Istat anno per anno, è nulla ai sensi dell'art. 79 l.
392/1978, in quanto diretta ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con quanto previsto dall'art. 32 l. 392/1978.
Quanto alla disciplina applicabile nel merito (nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione) si evidenzia che, molto recentemente, la Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 maggio 2024, n. 14849, ha confermato che: a) “Trattando dell'art. 93 del CCE la Corte
Costituzionale (sentenza n. 336 del 2005; poi Corte cost., n. 450 del 2006; Corte Cost., sentenza n. 272 del 2010; Corte Cost., sentenza n. 47 del 2015) evidenzia che tale disposizione "deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. In mancanza di un tale principio, infatti, ciascuna regione potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti. È evidente che la finalità della norma è anche quella di "tutela della concorrenza", sub specie di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore" (sentenze della Corte costituzionale richiamate da
Cass. n. 10221 del 2019)”. b) “L'art. 93 ha subito diverse modifiche nel tempo. In particolare, a decorrere dal 1giugno 2012 (a seguito dell'art. 68 del D. Lgs. n. 70 del 2012) si è stabilito che "nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto (...) fatta salva (...)". c) “Il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "l'art. 93, comma 2, del D. Lgs. 1agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione". d) “La sentenza di questa Corte n.
283 del 10 gennaio 2017” ha ribadito che “tale principio ha trovato conferma nella nuova formulazione dell'art. 93, comma 2, del CCE, come novellato dall'art. 68 del D. Lgs. n. 70 del 2012, la quale ha precisato "in senso restrittivo, che nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa o del pagina 2 di 14 canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche". e) “È di tutta evidenza - altrimenti la disposizione non avrebbe alcun significato, essendo la prescrizione suindicata già desumibile dal testo dell'art. 93, comma 2, - che "la norma ha inteso stabilire il canone interpretativo unico applicabile alla disposizione specifica concernente "gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica", prescrivendo che la disposizione in parola debba essere interpretata nel senso che essi siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (TOSAP e COSAP) previsti dal comma 2 della disposizione succitata". f) “Per tale ragione, resta esclusa "per tali soggetti l'applicabilità del comma 1, che concerne genericamente "l'impianto di reti" o "l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica", vietando alle amministrazioni, anche locali, di imporre "oneri o canoni che non siano stabiliti per legge".
Per il è presente l'Avv. Giulio Maria Garofalo il quale si riporta alle note Controparte_1 autorizzate e chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Contesta, altresì, le note depositate dalla non accettando il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove, delle quali CP_2
rileva la tardività e l'inammissibilità. Le sentenze allegate alle suddette note risultano inconferenti, in quanto alcune riguardano beni del patrimonio indisponibile (doc. n. 43, 44 e 47 di controparte), mentre il doc. n. 45 non prende in considerazione l'ultima modifica legislativa (D.lgs n. 207 del 2021) ed il doc. 46 è una sentenza del Tribunale di Cremona il cui orientamento, come già dedotto ampiamente, è stato ribaltato dalla Corte d'Appello di Brescia in senso assolutamente sfavorevole per la CP_2
L'eccezione di prescrizione risulta strumentale ed è smentita per tabulas (cfr. docc. nn.
7-12 che contengono prova inequivocabile dell'invio delle missive). Le ulteriori argomentazioni ed i fatti dedotti per la prima volta con le suddette note oltre lo spirare del termine per le preclusioni assertive sono lesivi del principio del contraddittorio e non possono trovare accoglimento. Giova, inoltre, sinteticamente aggiungere che la difesa della non ha speso, nelle note, nemmeno una parola CP_2
sull'esaustiva ordinanza della Dott.ssa e sui principi e norme dalla stessa richiamati, tutti in Per_1
senso conforme alle tesi del ed all'orientamento giurisprudenziale dominante;
non ha provato CP_1
la sussistenza del requisito oggettivo e soggettivo e, quindi, non ha provato la natura indisponibile del bene dell'Ente; né, infine, ha mai spiegato perché la sta continuando a stipulare contratti di CP_2
locazione (cfr., da ultimo, i docc. nn. 39-41) con i Comuni di tutta Italia aventi lo stesso oggetto del contratto di cui, in questa sede, ha invocato la nullità, sconfessando espressamente le proprie tesi.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_2
pagina 3 di 14 il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione all'esito della trattazione delle ulteriori cause dell'odierna udienza e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza;
tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2763/2023 r.g., vertente
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1
speciale avv. Salvatore con il patrocinio dell'avv. ALFONSO MEZZOTERO e dell'avv. Parte_2
ANGELA MARTIRE
PARTE RICORRENTE OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t. con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GIULIO MARIA GAROFALO
PARTE RESISTENTE OPPOSTA
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso monitorio presentato in data 21.7.2023 il ha chiesto Controparte_1
ed ottenuto l'emissione nei confronti della del Parte_1
decreto ingiuntivo di € 172.689,11, oltre a interessi e spese di procedura, a titolo di pagamento dei canoni di locazione dovuti per gli anni dal 2015 al 2023, in virtù di contratto stipulato da detto Comune con la n data 20.12.2004 , avente ad oggetto la porzione di terreno di Controparte_3
mq 80 (ottanta) circa, sita nel Comune di , località C.da Collefreddo, distinta al Catasto Controparte_1
pagina 4 di 14 Terreni dello stesso Comune di , al foglio n. 21 – Particella n. 93 – Porzione Area Controparte_1
cimiteriale –, anni per i quali l'ingiunta si era limitata a versare per gli anni dal 2015 al 2019 e per il
2022 l'importo di € 516,46 annuali e per gli anni 2022 e 2023 l'importo di € 800,00 annuali, in luogo del canone pattuito in contratto, mentre per gli anni 2020 e 2021 nulla aveva versato.
Avverso tale decreto l'ingiunta ha proposto tempestiva opposizione formulando le seguenti conclusioni:
<< IN VIA PREGIUDIZIALE E PRINCIPALE DI RITO: accertarsi e dichiararsi per i motivi di cui al paragrafo 3 del presente atto il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale e la sussistenza della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo – in considerazione della ricorrenza di un rapporto inter partes di tipo concessorio e non di locazione privatistica – e, per l'effetto, annullarsi e revocarsi il decreto opposto del Tribunale di Pescara (n. 978/2023 – n. 2610/2023 r.gen) in conseguenza del difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, con ogni conseguenza di legge.
NEL MERITO E IN MERO SUBORDINE:
- previa declaratoria in merito alla prescrizione del diritto di credito fatto valere dal Controparte_1
, come illustrato al paragrafo 2., e previo accertamento in ogni caso della nullità – originaria
[...]
o sopravvenuta – o l'inefficacia sopravvenuta dell'art. 4 della convenzione contrattuale inter partes in punto di determinazione del corrispettivo (art. 4), per violazione di norme imperative (art. 93 del
Codice delle Comunicazioni Elettroniche, art. 63 del D.Lgs. 446/1997, art. 1 comma 831 bis L.
160/2019), con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. della predetta disposizione nulla o inefficace, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP e determinate nella misura minima di Euro 516,46 annui nonché a titolo di canone unico patrimoniale ex art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019, revocarsi e/o annullarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di
Pescara (n. 978 / 23 – n. 2610 / 23 r. gen.), accertandosi e dichiarandosi che l'opponente nulla deve al convenuto opposto avendo corrisposto gli Parte_1 CP_1
importi di cui all'art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, all' art. 63 del D.Lgs. 446/1997 nonché, infine, all'art. 1 comma 831 bis L. 160 del 2019 vigenti ratione temporis.
- Previa ogni più opportuna declaratoria, respingersi ogni domanda del in Controparte_1
quanto inammissibile, prescritta e comunque infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione. >>.
pagina 5 di 14 Il Comune opposto si è costituito in giudizio con apposita memoria nella quale ha così concluso:
< − in via preliminare/pregiudiziale in rito: rigettare, per tutti i motivi di cui in narrativa, in modo particolare per i motivi indicati al par. n. 2, l'eccezione di difetto di giurisdizione;
− in via preliminare nel merito: rigettare, per le causali esposte in narrativa, in particolare per i motivi indicati al par. n. 3, l'eccezione di prescrizione spiegata da parte opponente;
− nel merito: rigettare, per le causali esposte in narrativa, il ricorso in opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo n. 978/2023 – R.G. 2610/2023 emesso dal Tribunale di Pescara;
− sempre nel merito, in ogni caso, anche in caso di revoca, annullamento, pronuncia di inefficacia, nullità e/o qualsiasi modifica al decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare il credito della parte opposta nei confronti di per il complessivo importo di Euro € 175.913,75 oltre accessori, CP_2
spese ed interessi moratori, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare il credito della parte opposta nei confronti di per l'importo di € 92.825,70, oltre accessori, spese ed interessi CP_2 moratori, o per l'eventuale diverso importo del credito vantato dal anche Controparte_1
in misura maggiore o minore, come ritenuto di giustizia o come risulterà dall'espletanda istruttoria, con condanna dell'opponente al pagamento di quanto accertato;
o, in estremo subordine, con condanna al pagamento quantomeno di Euro 516,46 per il COSAP dell'anno 2020;
− in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase monitoria e della presente fase di cognizione, o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., con compensazione, anche parziale, delle spese del giudizio;
− ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per quanto dedotto al par. n. 7, con condanna della ad una somma CP_2 pari all'importo dei compensi e/o equitativamente determinata >>.
……….
Come evidenziato nell'ordinanza emessa il 1.9.2023, l'oggetto del presente giudizio riguarda il pagamento delle rate del canone pattuito per gli anni 2015-2022, dovute da Parte_1
(d'ora in poi anche solo al in forza del contratto di
[...] CP_2 Controparte_1
locazione registrato il 23/02/2005 al n. 1286, serie 3, con durata novennale, rinnovabile tacitamente di sei anni in sei anni, avente ad oggetto una porzione di terreno di circa 80 mq, sita nel Comune di
[...]
, contrada Collefreddo, iscritta a catasto terreni al foglio 21, particella 93, destinata in base al CP_1
pagina 6 di 14 contratto all'istallazione di infrastrutture e impianti di telecomunicazione e telefonia mobile;
pretesa creditoria che l'opponente contesta con le argomentazioni che si stanno pe esaminare.
Va in questa sede ribadito quanto già osservato con la medesima ordinanza.
L'identificazione e la quantificazione del credito ingiunto ha fonte negoziale e, segnatamente, nella clausola che determina l'ammontare del canone pattuito e la sua rivalutazione e ne detta scadenze, termini e modalità di pagamento (v. art. 4).
L'opponente sostiene, in sintesi, l'illegittimità del decreto ingiuntivo eccependo in primo luogo il difetto di giurisdizione del Giudice adito e, nel merito, la nullità e/o l'inefficacia della clausola pattizia che ne determina l'ammontare in misura superiore al contributo dovuto per legge, poiché ritenuta in contrasto con la disciplina, imperativa e inderogabile, di cui all'art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche e art. 63 del D.L. n. 446/1997 nonché all'art. 1 comma 831 bis L. 160/2019.
Il Comune opposto, da parte sua, contesta che possa trattarsi di una concessione di beni pubblici, trattandosi di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente locale, che esula, come tale, dal regime pubblicistico e dall'ambito di applicazione della norma citata.
Il comma 1 dell'art. 93 d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) testualmente recita: “Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”. Il successivo comma 2, nella versione risultante dalla novella apportata dal d.lgs. n. 70/2012, statuisce: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno
l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed
f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle
pagina 7 di 14 gallerie di cui all'art. 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. Tale disciplina è stata considerata, dall'indirizzo interpretativo assolutamente prevalente, come espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione munita di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, ai quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti (v. Corte Cost., n. 336/2005, n. 450/2006, n. 272/2010, n. 47/2015; Cons. Stato, n.
2335/2016).
Sull'art. 93 d.lgs. d.lgs. n. 259/2003 è, poi, intervenuto l'art. 12, comma 3, d.lgs. 15 febbraio 2016, n.
33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità), che, nella sua originaria versione, testualmente recita: “
3. L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”.
Tale ultima disposizione è stata integrata dall'art.
8-bis, comma 1, lettera c), d.-l. 14 dicembre 2018, n.
135, convertito con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nella versione così modificata, stabilisce: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”.
Si tratta di due norme di interpretazione autentica, che tuttavia non ampliano il limite di applicazione del citato art. 93, ora 54, del Codice delle comunicazioni elettroniche, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 e poi 54 a tasse o canoni applicabili solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
Ciò posto, occorre interrogarsi sull'applicabilità della citata normativa al rapporto oggetto di causa e, pagina 8 di 14 nella specie, all'area oggetto di tale rapporto.
In primo luogo, si osserva che la porzione di terreno di circa 80 mq, sita nel comune di
[...]
, contrada Collefreddo, iscritta a catasto terreni al foglio 21, particella 93, locata ad CP_1 CP_2 vada ascritta, come dedotto dal Comune, al patrimonio disponibile dell'Ente.
[...]
Come da costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati ad un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell'Ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'Ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta ad un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del nomen iuris che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione, con la conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario” (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 6019/2016; conf. Ex multis Cass., Sez. Un., n. 14865/2006; n. 12251/2009; n.
8362/2013; n. 13664/2019; n.21991/2020).
Applicando tale fermo e concorde insegnamento della giurisprudenza di legittimità, deve constatarsi che, in questo caso, l'opponente non ha prodotto l'atto amministrativo del Controparte_1
da cui inferire la volontà dello stesso di destinare a pubblico servizio le aree su cui insistono gli impianti di non essendo stato allegato agli atti alcun atto amministrativo comunale che CP_2
disponga in tal senso.
Va al riguardo precisato che gli impianti in esame ricadono al foglio 21, particella 93, che è al di fuori del perimetro cimiteriale, così come si evince chiaramente dalle planimetrie catastali e dalle fotografie in atti. E lo stesso contratto in discussione, pur parlando di “Porzione di area cimiteriale”, specifica che il si sarebbe impegnato a far rispettare il contratto “anche in caso di alienazione o cessione CP_1 dell'area”, termini che confermano la natura di bene disponibile. Inoltre, tale bene è stato ricompreso nella “Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione valorizzazione, ai pagina 9 di 14 sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nelle Legge n. 133/2008” per l'anno
2016. Né appare sufficiente l'oggettiva destinazione delle “opere” alla fruizione, di generale interesse, del servizio di telecomunicazioni per imprimere natura pubblicistica alla relazione giuridica intercorsa con la P.A., dovendo necessariamente affiancarsi al requisito oggettivo, anche quello soggettivo, di cui all'art. 826 c.c. u.c., il quale è costituito da una manifestazione di volontà dell'ente proprietario, espressa in un atto amministrativo ad hoc, da cui desumere che il bene sia stato destinato al soddisfacimento di un'esigenza della collettività (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18133/2015). Senza considerare, poi, che la natura di bene patrimoniale indisponibile, ai fini che qui interessano, non può dedursi dalla destinazione impressa al medesimo bene con il contratto in esame, perché dovrebbe essere precedere alla stipula del contratto.
Vero che l'art. 88, comma 6, della L.
1.8.2003 n. 259 prevede che, ai fini dell'installazione dell'impianto, “il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture”: tuttavia, l'utilizzo del termine “concessione” non comporta l'attribuzione della natura “indisponibile” del bene su cui insistono le infrastrutture, dato che la disposizione – dettata ai fini edilizi – accoglie all'evidenza una nozione generica di “concessione”, riferita alla cd. concessione in uso, quale semplice messa a disposizione del bene, e non già alla
“concessione amministrativa” di beni demaniali (e patrimoniali indisponibili), istituto regolato dalla normativa speciale che non viene in considerazione nella fattispecie.
In definitiva, dovendo considerarsi il bene immobile come appartenente al patrimonio disponibile del
Comune di , il cui godimento è stato concesso a (e, prima di allora, a Controparte_1 CP_2
nell'esercizio dell'autonomia negoziale e paritetica dell'Ente locale (e non della sua Controparte_4
veste pubblicistica), viene a realizzarsi un ordinario rapporto di diritto privato, inquadrabile nello schema della locazione, conseguendone, oltre che la giurisdizione del Tribunale adito, diritti e obblighi di natura esclusivamente patrimoniale.
Ciò conduce ad escludere il rapporto per cui è causa dal divieto imposto dall'art. 93, comma 2 CEE, norma che facendo “salva” solamente la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, oppure il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e succ. mod., calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lett. e) ed f), del medesimo articolo, non può che avere, quale presupposto pagina 10 di 14 applicativo, l'occupazione di “strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile” ovvero di “strade, corsi, piazze e, comunque, beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”.
La stessa Suprema Corte, ragionando sulla portata dell'art. 93, comma 2 D.lgs. cit., si è espressa in questi termini: “Tale disposizione non ha affatto una funzione impositiva, e al contrario persegue espressamente lo scopo di preservare i fornitori di reti di comunicazione elettronica da ulteriori oneri, mentre il richiamo di salvaguardia d'efficacia tanto della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TO) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (CO) presuppone la debenza dell'uno o dell'altro, secondo la disciplina propria dell'uno e dell'altro istituto, puntualmente richiamata nelle sue coordinate normative. In termini ancora più chiari, il citato art. 93 non obbliga i fornitori di reti di comunicazione elettronica a pagare la TO o il CO, ma fa salva la debenza di tali oneri, se e in quanto dovuti secondo le rispettive discipline”.
È infatti solo con riferimento ai beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile degli
Enti minori che l'amministrazione esercita il potere impositivo della fiscalità locale.
Se detto tributo o detto canone non sono fruibili – come accade per i beni ricompresi nel patrimonio disponibile dei Comuni – la speciale disciplina sopra dettata non può trovare applicazione, restando dunque dovuti dal privato (in quanto legittimi) i canoni di locazione pattuiti per l'utilizzo del bene appartenente al patrimonio disponibile dell'Ente.
In tal senso si pone la maggioritaria e preferibile giurisprudenza di merito (C. App. Milano, n.
4178/2018; Trib. Torino, n. 5059/2018; Trib. Ivrea, n.394/2019; C. App. Trieste, n. 48/2021; Trib.
Modena, n. 1192/2022; Trib. Pavia 324/2023; C. App. Venezia, n. 2488/2023; C. App. Napoli
637/2023; C. App Brescia 1620/2023).
Deve, poi, darsi atto che successivamente ai succitati interventi normativi, il Legislatore è nuovamente intervenuto con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, abrogando la TO e CO (art. 1, co. 847) per istituire il nuovo “canone unico patrimoniale” (art. 1, co. 816), con decorrenza dall'esercizio di bilancio
2021. L'art.1, co. 819, della legge n.160/2019, individua il presupposto impositivo del CUP nella
“occupazione, …, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”. La legge n. 108/2021, in sede di conversione del decreto legge n. 77/2021 (“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di pagina 11 di 14 rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”), ha poi introdotto i commi 831 e 831-bis. Testualmente, i predetti commi prevedono che, “per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata … In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete…”. Il comma 831-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259/2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione».
Il D.lgs 8 novembre 2021, n. 207 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) ha, infine, sostituito l'art. 93 del vecchio Codice, con il nuovo art. 54 del D.lgs n. 259/2003 che oggi recita: “Le Pubbliche
Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma
816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178.
Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre
2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12.”.
pagina 12 di 14 Invero, la suddetta disposizione, nel fare salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma
816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non può che riferirsi alle fattispecie in cui detta imposizione
è dovuta ai sensi della normativa che la prevede, con l'esclusione quindi di spazi ed aree pubbliche facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente.
Tale interpretazione risulta confermata dall'utilizzo, nella predetta disposizione, della locuzione
“imporre”, che presuppone necessariamente l'esercizio di un poter pubblicistico e non la stipulazione di un contratto iure privatorum.
Tutto ciò premesso, e ribadito che l'obbligazione in oggetto ha natura contrattuale, ne consegue che, poiché l'entità del canone è stata pattuita ed accettata dalle parti contraenti, la , subentrata a CP_2
risulta obbligata al suo pagamento, avendo tra l'altro il prodotto idonei atti CP_3 CP_1
interruttivi della prescrizione quinquennale (doc. 8, 9, 10, 12- si tratta di comunicazioni a mezzo p.e.c., con relative ricevute di consegna, di richieste di pagamento dei canoni, datate 14/07/2016, 08/03/2017,
07/05/2020 e 06/05/2021 -), che rendono infondata l'eccezione di prescrizione formulata dall'opponente.
In ordine al quantum richiesto, le contestazioni nel ricorso introduttivo del giudizio appaiono generiche, posto che nel ricorso monitorio il ha specificato che gli importi richiesti sono stati CP_1 rivalutati (l'art. 4 del contratto di locazione stabilisce il canone annuo in € 16.000,00 da aggiornarsi automaticamente, senza che il locatore ne faccia richiesta, “in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo come accertato dall'ISTAT”) e sono al netto dei pagamenti parziali già effettuati. Né si possono valutare, perché intempestive le deduzioni relative all'omessa richiesta di anno in anno della rivalutazione.
L'opposizione va, quindi, respinta.
Le spese di lite vanno, tuttavia, dichiarate compensate tra le parti, attesa la complessità delle questioni giuridiche decisive e la persistenza nella giurisprudenza di contrasto interpretativo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo;
2) Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
pagina 13 di 14 Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza.
Pescara, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Carmine Di Fulvio
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