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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 13390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13390 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia PR deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 15853 dell'anno 2024 promossa da:
rappresentato e difeso Parte 1 nato a [...] il [...] C.F. C.F. 1 ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, Via dall'Avv. Argia Tria (CF. C.F. 2
Laurentina 749/a
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
Controparte_1 on il patrocinio dell'Avv. Simona Bognanni e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lucia Piscitelli
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1534/2024 del 31/01/2024 RG n. 162/2024
CONCLUSIONI:
per parte opponente "previo richiamo alle memorie 1,2,3 ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalla scrivente difesa, si insiste affinchè la causa venga rimessa sul ruolo per l'espletamento di idonea istruttoria, anche per prova orale, come richiesto nelle memorie suddette;
in subordine, ci si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione che qui si hanno per fedelmente trascritte";
per parte opposta - "Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare
Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto,
l'impugnato decreto ingiuntivo. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che CP_1
Parte 1 codice fiscale
, e p. iva[...] è creditrice nei confronti di C.F. 1 P.IVA 1 Via Guido Fubini 23, 00134 - Roma, RM per la somma di € 18.084,77, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sui seguenti motivi:
MANCATA CONOSCENZA/CONOSCIBILITA' DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
INESIGIBILITA' E INCERTEZZA DEL CREDITO;
CONTESTAZIONE DEI SERVIZI. MANCANZA DI PROVA DELLA LORO EROGAZIONE.
Tali motivi sono risultati infondati.
La controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui "In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico".
Ebbene nel caso in esame la CP 1 quale parte attrice in senso sostanziale, a fronte dei sollevati motivi di opposizione, ha puntualmente controdedotto su tutto quanto rilevato dal Parte 1 e ha fornito ampia prova documentale in replica.
CP 1 ha In particolare con il doc. 5 prodotto unitamente alla comparsa di costituzione la provato l'avvenuta presa visione del PIAZZOLLA delle Condizioni Generali contrattuali.
Con i documenti prodotti sub 7 e 8 la società opposta ha provato che i piani di rientro sottoscritti dall'odierno opponente erano due come da corrispondenza intercorsa. La ricostruzione dell'esattezza del credito azionato per totali euro 18.084,77 risulta dalle fatture insolute e dai predetti accordi ed è costituito da Euro 2.336,90 quale importo residuo ancora dovuto, a titolo di mancato rispetto degli accordi assunti, come da relativi piani di rientro debitamente sottoscritti ed Euro 15.747,87 quale importo complessivo dovuto in forza delle fatture insolute come elencate nell'estratto conto prodotto in sede monitoria unitamente con il relativo estratto autentico delle scritture contabili (vedi estratto conto prodotto in sede monitoria sub doc. 1.
Il credito azionato risulta caratterizzato da certezza sulla scorta dell' estratto conto sia della società
CP_1 sia della società Euroconference (doc. 9 e doc. 10).
Anche il motivo di opposizione sull'eccepita mancanza di prova della prestazione dei servizi è risultato smentito. A tale riguardo vi è il documento (doc. 11) relativo agli interventi eseguiti dalla CP 1
[...] a fronte di espresse richieste.
Deve darsi atto, quindi, all'esito dell'istruttoria svoltasi sui documenti prodotti, che la parte attrice in senso sostanziale del giudizio ha dato compiuta dimostrazione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, così assolvendo l'onere probatorio su di sé incombente a norma dell'art. 2697 primo comma c.C.
Al contrario l'opponente, quale parte sostanzialmente convenuta non ha provato fatti modificativi, impeditivi, estintivi dell'altrui diritto, il che porta a concludere che l'opposizione è risultata infondata in ogni suo motivo e va respinta.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità degli Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a €
26.000) e con esclusione della fase decisionale, non avendo parte opposta svolto le relative attività difensive. E così per compensi totali pari a Euro 3376,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1534/2024 del 31/01/2024 RG n.
162/2024, così provvede:
rigetta l'opposizione;
dichiara tenuta e condanna Parte 1 a rimborsare a CP 1 le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3376,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 26.9.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
Sonia PR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice o.t. Sonia PR deposita la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 15853 dell'anno 2024 promossa da:
rappresentato e difeso Parte 1 nato a [...] il [...] C.F. C.F. 1 ed elett.te dom.to presso il suo studio in Roma, Via dall'Avv. Argia Tria (CF. C.F. 2
Laurentina 749/a
PARTE ATTRICE/OPPONENTE
E
Controparte_1 on il patrocinio dell'Avv. Simona Bognanni e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Lucia Piscitelli
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione al Decreto ingiuntivo n. 1534/2024 del 31/01/2024 RG n. 162/2024
CONCLUSIONI:
per parte opponente "previo richiamo alle memorie 1,2,3 ex art. 171 ter c.p.c. depositate dalla scrivente difesa, si insiste affinchè la causa venga rimessa sul ruolo per l'espletamento di idonea istruttoria, anche per prova orale, come richiesto nelle memorie suddette;
in subordine, ci si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto di opposizione che qui si hanno per fedelmente trascritte";
per parte opposta - "Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare
Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo. Nel merito in via principale
Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto,
l'impugnato decreto ingiuntivo. Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che CP_1
Parte 1 codice fiscale
, e p. iva[...] è creditrice nei confronti di C.F. 1 P.IVA 1 Via Guido Fubini 23, 00134 - Roma, RM per la somma di € 18.084,77, oltre interessi legali dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende".
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
L'opposizione all'ingiunzione di pagamento avanzata dall'odierna parte opponente si articola fondamentalmente sui seguenti motivi:
MANCATA CONOSCENZA/CONOSCIBILITA' DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.
INESIGIBILITA' E INCERTEZZA DEL CREDITO;
CONTESTAZIONE DEI SERVIZI. MANCANZA DI PROVA DELLA LORO EROGAZIONE.
Tali motivi sono risultati infondati.
La controversia si risolve facendo corretta applicazione del principio di diritto enunciato dalla
Suprema Corte a SS.UU. (Cass. SS. UU. n. 13533/01) secondo cui "In conclusione, deve affermarsi che il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore. In tale eventualità i ruoli saranno invertiti. Chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento: sarà la controparte a dover neutralizzare l'eccezione, dimostrando il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico".
Ebbene nel caso in esame la CP 1 quale parte attrice in senso sostanziale, a fronte dei sollevati motivi di opposizione, ha puntualmente controdedotto su tutto quanto rilevato dal Parte 1 e ha fornito ampia prova documentale in replica.
CP 1 ha In particolare con il doc. 5 prodotto unitamente alla comparsa di costituzione la provato l'avvenuta presa visione del PIAZZOLLA delle Condizioni Generali contrattuali.
Con i documenti prodotti sub 7 e 8 la società opposta ha provato che i piani di rientro sottoscritti dall'odierno opponente erano due come da corrispondenza intercorsa. La ricostruzione dell'esattezza del credito azionato per totali euro 18.084,77 risulta dalle fatture insolute e dai predetti accordi ed è costituito da Euro 2.336,90 quale importo residuo ancora dovuto, a titolo di mancato rispetto degli accordi assunti, come da relativi piani di rientro debitamente sottoscritti ed Euro 15.747,87 quale importo complessivo dovuto in forza delle fatture insolute come elencate nell'estratto conto prodotto in sede monitoria unitamente con il relativo estratto autentico delle scritture contabili (vedi estratto conto prodotto in sede monitoria sub doc. 1.
Il credito azionato risulta caratterizzato da certezza sulla scorta dell' estratto conto sia della società
CP_1 sia della società Euroconference (doc. 9 e doc. 10).
Anche il motivo di opposizione sull'eccepita mancanza di prova della prestazione dei servizi è risultato smentito. A tale riguardo vi è il documento (doc. 11) relativo agli interventi eseguiti dalla CP 1
[...] a fronte di espresse richieste.
Deve darsi atto, quindi, all'esito dell'istruttoria svoltasi sui documenti prodotti, che la parte attrice in senso sostanziale del giudizio ha dato compiuta dimostrazione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda, così assolvendo l'onere probatorio su di sé incombente a norma dell'art. 2697 primo comma c.C.
Al contrario l'opponente, quale parte sostanzialmente convenuta non ha provato fatti modificativi, impeditivi, estintivi dell'altrui diritto, il che porta a concludere che l'opposizione è risultata infondata in ogni suo motivo e va respinta.
Riguardo alle spese di lite, in virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte opponente dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità degli Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014, secondo il valore medio dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a €
26.000) e con esclusione della fase decisionale, non avendo parte opposta svolto le relative attività difensive. E così per compensi totali pari a Euro 3376,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI ROMA, Sezione Undicesima Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, nella causa di Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1534/2024 del 31/01/2024 RG n.
162/2024, così provvede:
rigetta l'opposizione;
dichiara tenuta e condanna Parte 1 a rimborsare a CP 1 le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3376,00 per compensi, oltre spese generali nella percentuale del 15% dei compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, Roma, 26.9.2025
Si comunichi
Il g.o.t.
Sonia PR