Decreto cautelare 16 giugno 2025
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Decreto cautelare 11 settembre 2025
Decreto cautelare 13 settembre 2025
Decreto cautelare 16 settembre 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Decreto cautelare 22 dicembre 2025
Sentenza breve 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 29/01/2026, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07054/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7054 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Acireale, via Cosentini, 16;
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione n. -OMISSIS-del -OMISSIS- dalle graduatorie del concorso pubblico ADM/L68 riservato ai disabili ex l. n. 68/1999 per l’assunzione di 74 assistenti – prot. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la clausola di cui all’art. 1, comma 4, del bando di concorso;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente all’inserimento nella graduatoria di merito per la sede di Como o altra sede disponibile nella Regione Lombardia, con ogni conseguente provvedimento utile all’assunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. LE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Premesso che:
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla graduatoria definitiva del concorso in epigrafe adottato dall’Amministrazione per “(...) carenza del requisito di partecipazione di cui all’articolo 1, comma 4, del bando (...) in quanto non iscritto negli elenchi tenuti dal servizio di collocamento mirato ubicato nel territorio provinciale per il quale ha presentato la propria candidatura ”;
- nello specifico, con i motivi di ricorso il ricorrente deduce: la violazione dell’art. 8 della l. n. 68/99, in quanto l’iscrizione al Centro Per l’Impiego (CPI) presso la sede prescelta (Como) sarebbe una condizione ai fini dell’assunzione e non della partecipazione alla procedura concorsuale; la violazione dell’art. 16 della l. n. 68/99, giacché l’Amministrazione avrebbe illegittimamente introdotto un “filtro territoriale” nell’ambito di una procedura nazionale; la violazione della lex specialis (artt. 3 e 4), che non includerebbe tra i requisiti di ammissione l’iscrizione al CPI presso la sede prescelta; la contraddittorietà della lex specialis , in quanto il gravato art. 1, comma 4, sarebbe in contrasto con il successivo art. 9, comma 6, del bando, che contempla la possibilità, in caso di non assegnazione di posti previsti per un dato ambito provinciale, di attingere da altri ambiti provinciali con il maggior numero di idonei nella medesima Regione; la violazione delle disposizioni (art. 3 Cost., l. n. 183/2010, d.lgs n. 216/2003 e direttiva UE 2000/78/CE) che vietano forme di discriminazione dei disabili o la compressione dei loro diritti; la violazione dell’art. 35, comma 5- ter , d.lgs. n. 165/2001, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente motivare le ragioni circa la necessità del vincolo territoriale; la violazione degli artt. 1337 c.c., 3, 51 e 97 Cost., per l’irragionevolezza e la contrarietà ai principi di buona fede e correttezza della previsione di un requisito escludente immotivato e privo di base normativa;
- l’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della lex specialis e per omessa notifica a un controinteressato, concludendo per il rigetto nel merito del gravame;
- con successive memorie il ricorrente ha replicato alle eccezioni di rito formulate dalla difesa erariale, insistendo per l’accoglimento del ricorso;
- con ordinanza del 18 luglio 2025, n. 14252, è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, adempimento correttamente eseguito dal ricorrente;
- con ordinanza del 5 novembre 2025, n. 6210, è stata respinta l’istanza cautelare per carenza dei relativi presupposti;
- con istanza cautelare del 19 dicembre 2025 il ricorrente ha nuovamente domandato la sospensione del provvedimento impugnato invocando, quale fatto sopravvenuto, l’ordinanza n. 8973/2025 del Consiglio di Stato che, in una fattispecie similare, ha accolto l’appello cautelare ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito;
- all’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2026, previ avvisi alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., circa la sussistenza di un possibile profilo di irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della lex specialis , nonché in ordine alla possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Rilevato che:
- l’art. 1, comma 4, della lex specialis stabilisce che « Ciascun candidato potrà presentare domanda di partecipazione soltanto per i posti previsti in uno degli ambiti provinciali di cui al comma 3, purché iscritto negli elenchi tenuti dal competente servizio di collocamento mirato, presente nel corrispondente territorio provinciale », mentre il successivo art. 3, comma 1, lett. c), tra i requisiti di ammissione annovera la « iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione »
Considerato che:
- secondo la giurisprudenza prevalente, condivisa dal Collegio, in mancanza di criteri legali tipizzati, per i provvedimenti amministrativi occorre richiamare i criteri di interpretazione propri dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 c.c. (cfr. ex multis , Tar Lazio, Sez. IV ter , 14 luglio 2025, n. 13830), con la precisazione che assume carattere preminente la regola collegata all’interpretazione letterale, con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare (cfr. Cons. Stato, Sez, V, 25 marzo 2020, n. 2090);
Ritenuto che:
- sulla scorta del chiaro tenore letterale dell’art. 1, comma 4, della lex specialis , l’iscrizione negli elenchi tenuti dal competente servizio di collocamento mirato, presente nel corrispondente territorio provinciale dei posti messi a concorso, è prevista quale requisito di partecipazione alla procedura e non già come una condizione da valutare ai fini dell’assunzione come argomentato dal ricorrente;
- non può altresì condividersi la tesi del ricorrente secondo cui il successivo art. 3, sui requisiti di ammissione, non contemplerebbe detto requisito di partecipazione, in quanto l’espresso riferimento nel comma 1, lett. d), al CPI « territorialmente competente », non può che intendersi, alla luce anche del criterio di interpretazione sistematica, come riferito ai servizi di collocamento indicati nel precedente art. 1 (in termini, cfr. Cons Stato, sent. n. 2090/2020 cit., secondo il quale “ in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, è necessario fare ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui rilevano quelli dettati dall’art. 1363 cod. civ, dell’interpretazione complessiva delle clausole, le une per mezzo delle altre e dall’art. 1367 cod. civ., che, in ossequio al principio di conservazione degli atti giuridici, nel dubbio impone di seguire l’interpretazione che consente di mantenerne gli effetti, piuttosto che quella che ne determini la privazione ”); detta considerazione è corroborata dalla circostanza che nel format della domanda di partecipazione è riportata la dizione “ Centro per l’impiego territorialmente competente ”, seguito dalle sole sedi messe a concorso;
- la chiarezza della clausola impugnata (tra l’altro si tratta dell’unica disposizione evidenziata in grassetto nel bando) e il tenore complessivo della lex specialis , non potevano pertanto dar luogo ad equivoci, come del resto confermato dallo stesso comportamento del ricorrente il quale, ai fini della partecipazione al concorso, ha dichiarato nella domanda di partecipazione di essere iscritto presso il CPI di Como, mentre risulta essere iscritto presso il CPI di Catania;
- non può infine predicarsi la nullità della clausola in esame, sulla scorta di un’applicazione analogica dei principi espressi dall’Adunanza plenaria n. 22/20 come sostenuto dal ricorrente, trattandosi di una pronuncia che concerne la materia dei contratti pubblici ove, come è noto, vige il principio di tassatività delle cause di esclusione (oggi disciplinato dagli artt. 10, 94 e 95, d,lgs. n. 36/2023), mentre, nella fattispecie in esame, non vige alcuna diposizione legislativa che testualmente vieti, a pena di nullità, l’introduzione nel bando di una clausola che prescriva una condizione di partecipazione con “limitazione territoriale”;
- sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, va affermata la natura immediatamente lesiva della clausola in discorso, con la conseguenza che il ricorrente, al quale era impedita la partecipazione al concorso perché carente di un requisito di ammissione, avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente nel termine decadenziale di 60 giorni;
- va pertanto richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui “ Il bando di gara o di concorso o la lettera d'invito, normalmente impugnabili con l'atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale, devono tuttavia considerarsi immediatamente impugnabili allorché contengano clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione. In tale ipotesi, infatti, dette clausole, precludendo esse stesse la partecipazione dell'interessato alla procedura concorsuale, appaiono idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale nella situazione soggettiva dell'interessato ed a suscitare, di conseguenza, un interesse immediato all'impugnazione, dal momento che questo sorge al momento della lesione. ” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 gennaio 2003, n. 1 e, in termini, anche Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4);
Ritenuto in conclusione che:
- il ricorso è irricevibile per tardiva impugnazione dell’art. 1, comma 4, della lex specialis ;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito della lite e della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
Luca Biffaro, Primo Referendario
LE RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE RO | TA IC |
IL SEGRETARIO