Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5422/2024 V.G.
TRIBUNALE DI BARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Rosella Nocera Presidente
Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice rel.
Dott. Emanuele Pinto Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul reclamo proposto ai sensi degli artt. 739 e 473 bis 58 c.p.c. avverso il decreto di apertura di amministrazione di sostegno reso in data 14.10.2024 e comunicato in data 18.10.2024 dal
Giudice Tutelare del Tribunale di Bari – Got dott. Giuseppe Lagioia - nel procedimento n.
1910/2024 V.G. promosso da
AC MA (nata in [...] il [...]) e OL NN
(nata a Santeramo in [...] il [...]), rappresentate e difese, in forza di procure in atti, dall'avv. Cristiano Stefanì;
reclamanti contro
AC GR (nata a Santeramo in [...] il [...]), contumace;
reclamata nonché
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
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Il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta in data 4 febbraio 2025, a seguito di trattazione scritta, ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, trasmesso al PM il verbale di riserva della causa in decisione;
OSSERVA
Il presente reclamo è stato tempestivamente interposto in data 24.10.2024 da NI
AR e ES NN, avverso il provvedimento del 14.10.2024 emesso dal G.T. del Tribunale di Bari, con il quale è stata disposta la nomina dell'avv. Muschitelli GR quale amministratrice di sostegno della sig.ra ES.
In particolare, le parti reclamanti chiedono la revoca della misura dell'amministrazione di sostegno, ab origine richiesta dall'odierna reclamata, NI GR, figlia della beneficiata
(procedimento iscritto al N. 1910/2024 V.G. - Tribunale di Bari), adducendo la non necessità di un supporto in favore della ES in quanto autonoma e, ad ogni modo, assistita dalla figlia NI AR, e la nullità del verbale di audizione della beneficiaria, in quanto
“…in maniera del tutto irrituale, non è stata ascoltata da sola ma insieme a tutte le altre parti,
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Le reclamanti si dolgono, inoltre, della carenza di motivazione del decreto con cui è stata disposta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, non avendo l'organo giudicante tenuto conto delle affermazioni rese dalla beneficiata anche nella memoria depositata in atti.
NI GR, quantunque evocata in giudizio, non si costituita nell'ambito della presente fase di reclamo.
All'udienza del 04.02.2025, a seguito della trattazione cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
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In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della reclamata NI GR, la quale non ha inteso costituirsi in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
Nel merito, il reclamo non è fondato e non può conseguentemente trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Quale primo motivo di doglianza, le reclamanti assumono la non necessità della misura in discussione, per essere la ES autonoma.
Ebbene, tale circostanza è smentita dalla documentazione acquisita agli atti di causa e depositati nel procedimento di apertura della misura di sostegno in parola.
Ed invero, dal verbale della Commissione Medica per l'accertamento di handicap emerge che, con sentenza del 17.2.20212, la ES era stata già dichiarata invalida civile e che questa era affetta da demenza senile di grado avanzato;
all'esame obiettivo del 7.1.2023 la
Commissione Medica dà, inoltre, atto di aver riscontrato, a carico della perizianda,
'rallentamento ideo-motorio, lacune mnesiche'.
In particolare, il verbale in questione attesta, tra le altre patologie riscontrate (come, ad esempio,
l'invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione), la presenza di una demenza avanzata di tipo Alzheimer (cfr. verbale sanitario commissione medica allegato al fascicolo del giudizio di primo grado), malattia notoriamente incompatibile con la capacità di chi ne è afflitto di occuparsi coscientemente dei propri interessi, patrimoniali e non.
Ragion per cui, è da ritenersi non rilevante la circostanza, indicata in reclamo, relativa all'assenza di problematiche cardiologiche ai danni della ES, seppure anche tali patologie risultino dimostrate per tabulas (v. all. 2 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado).
A supporto della fondatezza del ricorso proposto dalla NI GR vi sono, altresì, gli esiti dell'audizione della ES, evincendosi dalle risposte da questa rese dinanzi al G.T. la necessità di un supporto costante (cfr. verbale di udienza del 10.9.2024).
Oltretutto, che la ES necessiti di un sostegno si evince da quanto sostenuto, già dinanzi al G.T., dalla stessa NI AR – odierna reclamante – secondo cui ella presta attività lavorativa in smart working, circostanza che le consente di essere in compagnia della madre, la quale è 'costantemente accudita e ausiliata dalla figlia AR' (cfr. memoria dell'8.8.2024).
Parimenti priva di pregio è l'ulteriore ragione di reclamo afferente le modalità di svolgimento dell'audizione della ES: nell'ambito del quadro normativo di riferimento non si ravvisa
2 la presenza di norme che obblighino il Giudice ad ascoltare il beneficiando “in modo esclusivo e privato”, così come sostiene parte reclamante, né, tantomeno, si evincono dalla lettura del verbale dell'udienza del 10.09.2024 elementi dai quali poter ragionevolmente desumere la presenza di un clima ostile alla tranquillità e serenità dell'interroganda al momento della sua audizione.
Diversamente da quanto sostenuto dalle reclamanti, deve rilevarsi che, alle domande assolutamente semplici rivolte dal GT alla ES, hanno fatto seguito delle risposte il cui contenuto ha subito messo in luce il decadimento cognitivo che la affligge (v. verbale ud. del
10.09.2024 “Alla stessa viene chiesto se è sposata e ha figli e dichiara di conoscere quale suo marito NI FE, ma di non avere figli”. Chiestole inoltre se conosce NI IC, NI GR e NI AR, riferisce che i primi due sono i fratelli e l'altra è la figlia.”) e che corrobora e rende attuale il quadro clinico già delineato dalla commissione medica a suo tempo interpellata per l'accertamento dell'invalidità civile (v. verbale sanitario allegato al fascicolo del giudizio di primo grado).
Ad abundantiam, giova evidenziare che proprio la presenza dei figli durante la sua audizione avrebbe potuto in astratto facilitarne il loro riconoscimento (aiutandosi con dei gesti), anche in ragione delle difficoltà nel comunicare della beneficiata, riscontrate dal GT e regolarmente verbalizzate (“Non è in grado di riferire altro anche perché riesce a comunicare con estrema difficoltà”).
Le circostanze tutte sopra evidenziate rendono evidente la non utilità di un approfondimento istruttorio e del riesame della beneficianda, come sollecitato in sede di reclamo.
Deve, in ultimo, evidenziarsi che il provvedimento impugnato non presenta carenze neppure sotto il profilo motivazionale, posto che il Giudice Tutelare, nel nominare l'amministratore di sostegno, ha dato atto - in assenza di rilevanti elementi di segno contrario evincibili dalle memorie depositate in giudizio – delle conclamate precarie condizioni di salute della
ES, incompatibili con la capacità di curare autonomamente i propri interessi e, ha, altresì, tenuto conto della conflittualità presente all'interno della cerchia familiare, che allo stato osta alla possibilità di nominare la NI AR, odierna parte reclamante, come amministratrice di sostegno della madre.
Oltretutto, in questa sede non è stata neppure avanzata, in via subordinata, una richiesta di sostituzione dell'amministratore nominato dal G.T..
Tutto quanto sopra rilevato impone la conferma del provvedimento impugnato, con conseguente rigetto del reclamo.
Venendo alla determinazione delle spese di lite, giova ricordare che, come ha più volte ribadito la Corte di Legittimità, “La condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.” (Cass. Civ. sent. n.
24750/13); pertanto nessuna condanna al pagamento delle spese processuali può essere pronunciata nei confronti delle reclamanti, nonostante le stesse risultino soccombenti nel presente giudizio, stante la contumacia di parte reclamate.
P.Q.M.
dichiara la contumacia di NI GR
3 rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento reclamato;
nulla per le spese.
Si dà atto dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1°-quater, D.P.R. n. 115/2012,
(inserito dall'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento da parte della parte reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1°-bis della medesima norma.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento reso fuori udienza alle parti e per gli ulteriori adempimenti di carattere fiscale.
Così deciso, in Bari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 1^ aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Tiziana Di Gioia dott.ssa Rosella Nocera
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT Dott. Vittorio Fiume.
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