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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8553 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 6548/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6548/2021 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 27.5.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casalnuovo (NA) alla via Nazionale Delle Puglie n. 37, giusta procura allegata all'atto introduttivo ATTORE E (P.IVA , in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1 carica presso la sede sita in al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale che CP_1 lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Irene Conte (C.F. ), giusta CodiceFiscale_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 22.5.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.3.2021, deducendo di aver Parte_1 subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 20.7.2017 a alla via Bosco di Capodimonte, all'altezza del civico n. 37, proponeva CP_1 domanda risarcitoria nei confronti del Controparte_1 A sostegno della domanda risarcitoria, in particolare, l'attore deduceva:
- che il giorno 20.7.2017, alle ore 09.40 circa, in località alla via Bosco di CP_1
Capodimonte n. 37, rovinava al suolo, riportando lesioni personali;
- che la caduta era stata causata da un basolo non stabile che al calpestio basculava;
- che sul luogo del sinistro interveniva, dopo essere stato allertato, il 118;
- che le persone accorse sul luogo riferivano di aver già notiziato il Comune del basolo non fissato al suolo;
pagina 1 di 6 - che non era stata apposta alcuna segnaletica sul luogo del sinistro;
- che, a seguito dell'infortunio, veniva trasportato presso l'ospedale “Cardarelli” dove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta dell'omero sinistro, con prognosi di 30 giorni e ricovero in ortopedia con immobilizzazione in Desault molle;
- che in data 26.7.2017 veniva operato per osteosintesi con chiodo Fixion e che veniva dimesso dopo due giorni con immobilizzazione e terapia. Tanto premesso, il chiedeva al il risarcimento dei danni non Pt_1 Controparte_1 patrimoniali, sub specie di danno biologico e danno morale, nonché il danno patrimoniale per spese mediche sostenute, ravvisando una responsabilità da custodia del suolo demaniale. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito. In particolare, rilevava che alla Polizia Locale non erano pervenute notizie inerenti al dissesto stradale come sostenuto dall'attore ed eccepiva l'esistenza del caso fortuito consistente nel non aver (l'attore) percepito con l'ordinaria diligenza l'esistenza di un'insidia stante la conoscenza dei luoghi di causa, vicini alla propria abitazione. Escussi i testi e all'udienza del 12.6.2023, ed espletata CTU Tes_1 Testimone_2 medico-legale, il Giudice, con ordinanza del 27.5.2025, assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta per quanto di ragione.
2. Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali. Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653). L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova.
pagina 2 di 6 Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651). Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
pagina 3 di 6 3. Orbene, nel caso di specie, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane dall'attore,
in citazione. Parte_1 In particolare, figlia dell'attore, escussa all'udienza del 12.6.2023, ha riferito Tes_1 che, nelle circostanze di tempo e di luogo già indicate in citazione, il padre, mentre stava attraversando la via Bosco di Capodimonte con lei e sua sorella, all'altezza del Testimone_2 civico n. 37, poggiava un piede su basolo che non era ben fissato a terra e perdeva l'equilibrio, cadendo a terra e battendo il lato sinistro del corpo, più precisamente la spalla sinistra;
che, in corrispondenza del punto in cui il padre era caduto, la sede stradale si presentava dissestata: in particolare, il basolo sul quale l'uomo aveva poggiato il piede era, sebbene non in apparenza, traballante e si era alzato col peso del corpo;
che la strada che percorrevano non presentava strisce pedonali;
che tale situazione di pericolo non risultava segnalata;
che, subito dopo la caduta, il lamentava un forte dolore alla spalla sinistra, motivo per cui, Pt_1 nell'immediatezza dell'accaduto, i presenti chiamavano l'ambulanza che giungeva sul luogo circa un'ora e mezza dopo, mentre i Vigili, seppur allertati, non arrivavano;
che, infine, il non Pt_1 percorreva spesso la via Bosco di Capodimonte in quanto, per raggiungere la sua abitazione, percorreva solitamente via Pio, in quanto più breve. Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate dall'altra teste, escussa Testimone_2 alla medesima udienza, la quale ha precisato che lei, sua sorella e suo padre Tes_1 Pt_1 erano di ritorno da una passeggiata nel bosco di Capodimonte e stavano per raggiungere via Solazzi, dove il padre vive insieme a sua moglie;
che, qualche giorno dopo, lei stessa si era recata sul luogo dell'incidente ed aveva notato che il basolo sul quale il padre era inciampato era stato fissato a terra con del cemento. Entrambe le testimoni hanno, inoltre, riferito che, al momento dell'incidente, non stavano camminando accanto al padre, bensì dietro di lui di circa 50/100 metri, aggiungendo di averlo visto inciampare su un basolo traballante e, poi, una volta avvicinatesi, di aver avuto conferma della non stabilità di quella lastra di pietra. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attore e l'incidente occorso allo stesso, questo giudice ritiene che l'attore abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lui, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa del dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da parte dell'ente convenuto, proprietario e custode della stessa. Va dunque affermata la responsabilità esclusiva del il quale era tenuto Controparte_1 alla custodia della via Bosco di Capodimonte e non ha fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo.
4. Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità del in ordine al sinistro in esame, CP_1 occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1 In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus.
pagina 4 di 6 Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attore, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto una “frattura spiroide scomposta medio-diafisaria dell'omero sinistro”, con esiti di natura permanente descritti nella relazione di perizia in atti, redatta dal nominato CTU, che ha richiesto un intervento di osteosintesi con chiodo di fixion (cfr. CTU a firma della dott.ssa pagg. 4 e ss.). Persona_1 Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 10% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in 9 giorni e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 30 (trenta) al 75% e in giorni 60 (sessanta) al 60% e in giorni 30 (trenta) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, tra l'altro, che lo stesso non è stato motivatamente contestato nemmeno da parte convenuta. Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attore, all'epoca dell'incidente, aveva 69 anni
– deve essere quantificato in € 17.242,00 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece,
pagina 5 di 6 calcolato in € 7.935,00, per un totale di complessivi € 25.177,00 (venticinquemilacentosettanta- sette/00). Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno da sofferenza (vecchia figura del danno c.d. “morale”) non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee ad integrare la richiamata voce di danno, se non con richiami a formule stereotipate non sufficienti a costituire prova in concreto del pregiudizio. Tale somma è determinata all'attualità, ma all'attore compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (luglio 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
5. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, in considerazione della documentazione che è stata prodotta dall'attore, deve liquidarsi la somma di € 107,00 (centosette/00), oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Le spese di lite sostenute dall'attore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del
, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere Controparte_1 liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Parimenti, le spese di CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere CP_1 le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 25.177,00 (venticinquemila- CP_1 centosettantasette/00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (luglio 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna il al pagamento in favore dell'attrice di € 170,00 Controparte_1
(centosette/00), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il l rimborso in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, liquidate in € 600,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico del Controparte_1
Napoli, 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6548/2021 R.G., assegnata in decisione con ordinanza del 27.5.2025, con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casalnuovo (NA) alla via Nazionale Delle Puglie n. 37, giusta procura allegata all'atto introduttivo ATTORE E (P.IVA , in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la Controparte_1 P.IVA_1 carica presso la sede sita in al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale che CP_1 lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Irene Conte (C.F. ), giusta CodiceFiscale_2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 22.5.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.3.2021, deducendo di aver Parte_1 subìto danni di natura patrimoniale e non patrimoniale in conseguenza dell'infortunio verificatosi in data 20.7.2017 a alla via Bosco di Capodimonte, all'altezza del civico n. 37, proponeva CP_1 domanda risarcitoria nei confronti del Controparte_1 A sostegno della domanda risarcitoria, in particolare, l'attore deduceva:
- che il giorno 20.7.2017, alle ore 09.40 circa, in località alla via Bosco di CP_1
Capodimonte n. 37, rovinava al suolo, riportando lesioni personali;
- che la caduta era stata causata da un basolo non stabile che al calpestio basculava;
- che sul luogo del sinistro interveniva, dopo essere stato allertato, il 118;
- che le persone accorse sul luogo riferivano di aver già notiziato il Comune del basolo non fissato al suolo;
pagina 1 di 6 - che non era stata apposta alcuna segnaletica sul luogo del sinistro;
- che, a seguito dell'infortunio, veniva trasportato presso l'ospedale “Cardarelli” dove gli veniva diagnosticata una frattura scomposta dell'omero sinistro, con prognosi di 30 giorni e ricovero in ortopedia con immobilizzazione in Desault molle;
- che in data 26.7.2017 veniva operato per osteosintesi con chiodo Fixion e che veniva dimesso dopo due giorni con immobilizzazione e terapia. Tanto premesso, il chiedeva al il risarcimento dei danni non Pt_1 Controparte_1 patrimoniali, sub specie di danno biologico e danno morale, nonché il danno patrimoniale per spese mediche sostenute, ravvisando una responsabilità da custodia del suolo demaniale. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il negando ogni Controparte_1 addebito. In particolare, rilevava che alla Polizia Locale non erano pervenute notizie inerenti al dissesto stradale come sostenuto dall'attore ed eccepiva l'esistenza del caso fortuito consistente nel non aver (l'attore) percepito con l'ordinaria diligenza l'esistenza di un'insidia stante la conoscenza dei luoghi di causa, vicini alla propria abitazione. Escussi i testi e all'udienza del 12.6.2023, ed espletata CTU Tes_1 Testimone_2 medico-legale, il Giudice, con ordinanza del 27.5.2025, assegnava la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e deve essere, quindi, accolta per quanto di ragione.
2. Preliminarmente deve dirsi che la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice deve essere correttamente inquadrata sotto l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. Invero, l'applicabilità o meno della suddetta disposizione nei confronti della Pubblica Amministrazione, allorché si tratti – come nel caso di specie – di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato, per lungo tempo è stata ed è tuttora fonte di contrasti giurisprudenziali. Una parte della giurisprudenza, infatti, sostiene che l'art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la P.A. non sarebbe in grado di compiere su detti beni l'effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone (in altre parole, considerato che la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. presuppone la violazione del dovere di vigilanza che si assume gravante sul custode, si sostiene che tale responsabilità non può sussistere laddove il dovere di vigilanza non è esigibile (cfr., ex multis, Cass., 23.7.2003, n. 11446). Ne consegue che la responsabilità della P.A. dovrebbe essere attratta sotto l'ambito di operatività della clausola generale di responsabilità extracontrattuale, sancita dall'art. 2043 c.c. Altra parte della giurisprudenza, invece, sostiene che l'art. 2051 c.c. possa e debba trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l'innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla P.A., quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa (cfr., su tutte, Cass., 1.10.2004, n. 19653). L'adesione all'uno o all'altro orientamento, come è noto, implica conseguenze rilevanti sotto il profilo dell'onere della prova.
pagina 2 di 6 Ed, infatti, nel primo caso, la giurisprudenza richiede che il danneggiato, per ottenere l'invocato risarcimento dalla P.A., dimostri la presenza di un'insidia o di un trabocchetto e, dunque, in ultima analisi, di un pericolo occulto, non visibile e non prevedibile dal danneggiato (pericolo che l'Amministrazione sarebbe tenuta a prevenire in applicazione del più generale principio del neminem laedere); nel secondo caso, invece, la prova di una simile circostanza non rientra tra gli oneri probatori posti a carico del danneggiato, il quale deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando – una volta che ciò sia provato – una vera e propria presunzione di responsabilità a carico dalla P.A./custode, la quale è tenuta a liberarsi dal relativo obbligo risarcitorio solo dimostrando, a propria volta, che il danno cagionato derivi da caso fortuito. Ebbene, fatta tale doverosa premessa, questo Giudice ritiene preferibile e maggiormente conforme al dato normativo l'orientamento da ultimo delineato, che configura in capo alla P.A., relativamente ai danni occorsi ai terzi, quale quello denunziato dall'odierna attrice, una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. Milita in tal senso, l'interpretazione letterale della norma che non prevede alcuna restrizione del suo campo di operatività al solo dovere di custodia gravante sui privati, con esclusione delle ipotesi in cui l'obbligo de quo gravi sulla P.A., atteso che l'unico limite contemplato dall'articolo in esame è l'esistenza del caso fortuito (cfr. Cass., 23.1.2009, n. 1691; nonché Cass., 14.3.2006, n. 5445 e Cass., 20.2.2006, n. 3651). Su tale questione la giurisprudenza consolidata e, da ultimo, la Cassazione Civile n. 11140/2024 ha chiarito che la responsabilità da cose in custodia è ravvisabile anche in relazione ai beni demaniali e quindi pure alle strade pubbliche, di talché agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione. Ne deriva che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un valido nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo. In modo del tutto condivisibile, poi, la Suprema Corte ha precisato che occorre distinguere tra situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale di cui si tratta, rispetto alle quali l'uso generalizzato e l'estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, e situazioni che si originano in conseguenza di comportamenti riferibili agli utenti ovvero ad una repentina od imprevedibile alterazione dello stato della cosa, rispetto alle quali si configura il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità. Nel primo caso, la prova liberatoria consiste nella dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dell'ente, di tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa, di modo che tale dimostrazione possa anche in via indiretta – e, cioè, per presunzione – giustificare la conclusione che la situazione pericolosa si sia originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile, attraverso il corretto e compiuto assolvimento della custodia e, dunque, per caso fortuito;
nel secondo caso, invece, la prova liberatoria si sposta inevitabilmente sul versante della verifica della esigibilità o della inesigibilità di un intervento dell'ente, volto a rimuovere la situazione pericolosa o a segnalarla agli utenti, nel lasso di tempo fra il verificarsi della situazione pericolosa e l'evento dannoso.
pagina 3 di 6 3. Orbene, nel caso di specie, la prova orale raccolta nel corso del giudizio ha consentito di ricostruire i fatti in maniera del tutto coincidente rispetto alla prospettazione fattane dall'attore,
in citazione. Parte_1 In particolare, figlia dell'attore, escussa all'udienza del 12.6.2023, ha riferito Tes_1 che, nelle circostanze di tempo e di luogo già indicate in citazione, il padre, mentre stava attraversando la via Bosco di Capodimonte con lei e sua sorella, all'altezza del Testimone_2 civico n. 37, poggiava un piede su basolo che non era ben fissato a terra e perdeva l'equilibrio, cadendo a terra e battendo il lato sinistro del corpo, più precisamente la spalla sinistra;
che, in corrispondenza del punto in cui il padre era caduto, la sede stradale si presentava dissestata: in particolare, il basolo sul quale l'uomo aveva poggiato il piede era, sebbene non in apparenza, traballante e si era alzato col peso del corpo;
che la strada che percorrevano non presentava strisce pedonali;
che tale situazione di pericolo non risultava segnalata;
che, subito dopo la caduta, il lamentava un forte dolore alla spalla sinistra, motivo per cui, Pt_1 nell'immediatezza dell'accaduto, i presenti chiamavano l'ambulanza che giungeva sul luogo circa un'ora e mezza dopo, mentre i Vigili, seppur allertati, non arrivavano;
che, infine, il non Pt_1 percorreva spesso la via Bosco di Capodimonte in quanto, per raggiungere la sua abitazione, percorreva solitamente via Pio, in quanto più breve. Tali circostanze sono state sostanzialmente confermate dall'altra teste, escussa Testimone_2 alla medesima udienza, la quale ha precisato che lei, sua sorella e suo padre Tes_1 Pt_1 erano di ritorno da una passeggiata nel bosco di Capodimonte e stavano per raggiungere via Solazzi, dove il padre vive insieme a sua moglie;
che, qualche giorno dopo, lei stessa si era recata sul luogo dell'incidente ed aveva notato che il basolo sul quale il padre era inciampato era stato fissato a terra con del cemento. Entrambe le testimoni hanno, inoltre, riferito che, al momento dell'incidente, non stavano camminando accanto al padre, bensì dietro di lui di circa 50/100 metri, aggiungendo di averlo visto inciampare su un basolo traballante e, poi, una volta avvicinatesi, di aver avuto conferma della non stabilità di quella lastra di pietra. Ebbene, ricostruita in tal modo la dinamica del sinistro ed anche in considerazione della compatibilità riscontrata dal CTU tra le lesioni subite dall'attore e l'incidente occorso allo stesso, questo giudice ritiene che l'attore abbia assolto l'onere probatorio che incombeva ex art. 2051 c.c. su di lui, dando prova della verificazione dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra il detto evento e la caduta verificatasi a causa del dell'omessa manutenzione della pavimentazione stradale da parte dell'ente convenuto, proprietario e custode della stessa. Va dunque affermata la responsabilità esclusiva del il quale era tenuto Controparte_1 alla custodia della via Bosco di Capodimonte e non ha fornito la prova della ricorrenza del “caso fortuito” – nei termini sopra indicati – nella determinazione del sinistro de quo.
4. Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità del in ordine al sinistro in esame, CP_1 occorre procedere alla liquidazione dei danni patiti in conseguenza da Parte_1 In ordine al quantum debeatur, vanno prese le mosse dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 11 novembre 2008 n. 26972, che ha posto dei condivisibili punti fermi in tema di risarcibilità dei danni derivanti da fatti illeciti. La Suprema Corte, infatti, nel ricostruire l'evoluzione storica della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ha ribadito la necessità di riportare la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno “patrimoniale” (art. 2043 c.c.) e danno “non patrimoniale” (art. 2059 c.c.), non ammettendo l'esistenza di un tertium genus.
pagina 4 di 6 Con riferimento al danno non patrimoniale la Suprema Corte, proseguendo nella lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. proposta in precedenti sentenze, ha ampliato rispetto a precedenti letture restrittive il concetto di danno “non patrimoniale”, ritenendo lo stesso risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge, secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in cui – come nel caso che occupa – il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione economica, quale è il diritto alla salute, presidiato a livello costituzionale dall'art. 32 Cost. In particolare, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c. il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato “danno biologico”, del quale è data, dagli artt. 138 e 139 d.lgs. n. 209/2005 (nuovo codice delle assicurazioni), specifica definizione normativa. Fuori dai casi costituenti reato e degli altri casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona, nel senso che deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata. In ogni caso, il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce “danno conseguenza”, che deve essere allegato e provato dal richiedente. Con riguardo ai pregiudizi non patrimoniali, soprattutto se diversi dal danno biologico, potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva e, attenendo il pregiudizio non biologico ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva potrà costituire anche l'unica fonte per la formazione del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri. Ciò premesso, l'attore, a causa del sinistro per cui è causa, ha subìto una “frattura spiroide scomposta medio-diafisaria dell'omero sinistro”, con esiti di natura permanente descritti nella relazione di perizia in atti, redatta dal nominato CTU, che ha richiesto un intervento di osteosintesi con chiodo di fixion (cfr. CTU a firma della dott.ssa pagg. 4 e ss.). Persona_1 Il predetto ausiliare ha valutato l'entità dei postumi nella misura del 10% di danno biologico permanente, quantificando, inoltre, l'inabilità temporanea totale (ITT) in 9 giorni e l'inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 30 (trenta) al 75% e in giorni 60 (sessanta) al 60% e in giorni 30 (trenta) al 25%. Il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio appare ben motivato e può, quindi, essere integralmente condiviso da questo giudice, tenuto conto, tra l'altro, che lo stesso non è stato motivatamente contestato nemmeno da parte convenuta. Ai fini della valutazione del danno, si ritiene di applicare in via analogica, sia per l'invalidità permanente che per quella temporanea, i criteri dettati dagli artt. 138 e 139 del nuovo codice delle assicurazioni così da offrire dei parametri che siano obiettivamente verificabili ma che non escludano la possibilità di adeguamento al caso concreto, per ricostruire – in modo quanto più possibile adeguato alla persona offesa – il valore umano perduto. Tali norme, d'altra parte – che stabiliscono i criteri per il risarcimento dei danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti – quanto al criterio dettato per l'invalidità permanente, si ispirano a quello che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, in conformità all'elaborazione giurisprudenziale italiana in materia. Applicando i detti criteri al caso di specie ed utilizzando i dati indicati nella espletata consulenza tecnica d'ufficio, le cui corrette risultanze vengono fatte proprie dal Giudicante, il danno da inabilità permanente – tenuto conto del fatto che l'attore, all'epoca dell'incidente, aveva 69 anni
– deve essere quantificato in € 17.242,00 mentre il danno da inabilità temporanea viene, invece,
pagina 5 di 6 calcolato in € 7.935,00, per un totale di complessivi € 25.177,00 (venticinquemilacentosettanta- sette/00). Nulla è dovuto a titolo di ristoro del danno da sofferenza (vecchia figura del danno c.d. “morale”) non essendo state dedotte e dimostrate adeguate e specifiche circostanze di fatto idonee ad integrare la richiamata voce di danno, se non con richiami a formule stereotipate non sufficienti a costituire prova in concreto del pregiudizio. Tale somma è determinata all'attualità, ma all'attore compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento liquidabile con gli interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (luglio 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza.
5. Quanto al risarcimento del danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute in dipendenza della malattia, in considerazione della documentazione che è stata prodotta dall'attore, deve liquidarsi la somma di € 107,00 (centosette/00), oltre interessi legali dal giorno del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza.
6. Le spese di lite sostenute dall'attore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza del
, in mancanza di nota specifica ex art. 75 disp. att. c.p.c., devono essere Controparte_1 liquidate d'ufficio, nella misura indicata in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità del giudizio). Parimenti, le spese di CTU – già liquidate, con separato decreto – devono essere poste definitivamente a carico del convenuto, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere CP_1 le somme eventualmente già versate all'ausiliario a titolo di anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna il Parte_1 [...] al pagamento in suo favore della somma di € 25.177,00 (venticinquemila- CP_1 centosettantasette/00), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sull'ammontare originario del credito devalutato all'epoca del fatto (luglio 2017), e di anno in anno rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI, dal giorno del fatto fino a quello di pubblicazione della sentenza;
- condanna il al pagamento in favore dell'attrice di € 170,00 Controparte_1
(centosette/00), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal dì del fatto fino alla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il l rimborso in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 del presente giudizio, liquidate in € 600,00 per spese vive, € 2.540,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- pone le spese di CTU in via definitiva a carico del Controparte_1
Napoli, 30/09/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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