Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20094/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n.
20094/2024 R.G. instaurato da con l'avv. DUSI LORENZA Parte_1 C.F._1
e con l'avv. DUSI LORENZA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e che di seguito si trascrivono integralmente:
“1) Assegnazione della casa coniugale, sita in Salò (BS) via Ponte Vecchio n. 19, alla moglie con gli arredi in essa contenuti.
2) Affidamento del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori i Persona_1
quali si impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
1
Durante il periodo extrascolastico i genitori staranno con il figlio minore quattro settimane, anche consecutive da concordare, di anno in anno, entro la fine di maggio. Tendenzialmente starà a luglio con la madre e ad agosto con il padre.
Per il resto del periodo di sospensione scolastica, varranno le modalità sopra concordate e relative al periodo scolastico, fatte salve eventuali eccezioni da concordare di volta in volta.
Per Durante le festività di Natale, starà per metà tempo di sospensione scolastica con l'uno e poi con l'altro genitore comprensivi di anno in anno del Natale o del Capodanno. Nell'anno in cui starà con la madre a Natale trascorrerà il giorno di Santo Stefano con il padre, seguendo di Per anno in anno il criterio dell'alternanza. Nel 2024 starà con il padre nel giorno di Natale. Per Durante le vacanze di Pasqua (e nel possibile e staranno con il papà o Per_2 Per_3
con la mamma il giorno di Pasqua o di Pasquetta, seguendo poi di anno in anno il criterio dell'alternanza. Nel 2025 i figli staranno con il papà nel giorno di Pasquetta. Per Nelle eventuali festività e ponti starà con l'uno o l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza. Le festività e ponti avranno inizio la sera del giorno precedente e finiranno la sera della stessa festività o ponte. I genitori si impegnano ad invertire di anno in anno
Per l'alternanza, evitando in tal modo che trascorra la stessa festività sempre con lo stesso genitore.
I genitori avranno la più ampia facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalitàdiversi rispetto a quelli sopra indicati, compatibilmente con i propri impegni e con quelli del figlio (doc. 12: piano genitoriale).
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione
(per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del minore quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova.
5) Il sig. verserà alla IG , a mezzo bonifico bancario Controparte_1 Parte_1 da eseguirsi entro il giorno 10 del mese, la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo nel mantenimento di ciascun figlio,
2 sino al raggiungimento dell'indipendenza economica per come individuata nel successivo capoverso.
Allo stato attuale il sig. verserà alla IG il suddetto assegno CP_1 Parte_1
Per solo per i figli e poiché , che vive fuori casa, è attualmente Per_3 Per_2
economicamente indipendente avendo una entrata fissa mensile e godendo di vitto e alloggio Per gratuiti in convitto. I genitori concordano espressamente che quando farà ritorno a casa e/o comunque dovesse perdere le entrate economiche che attualmente ha, il sig. CP_1
Per verserà alla IG 'assegno mensile di € 350,00 anche per . Pt_1
I genitori concordano altresì espressamente che i figli verranno considerati economicamente indipendenti allorquando guadagneranno la somma mensile di almeno €
1.500,00 e, pertanto, sino al raggiungimento di detta somma, il sig. continuerà a CP_1 versare alla IG l contributo mensile di € 350,00 per ciascun figlio. Pt_1
I genitori precisano che quanto sopra è da intendersi a miglior precisazione e in sostituzione rispetto a quanto indicato nell'accordo di mediazione.
6) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative necessarie per i figli, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo
d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (doc. 13).
7) L'assegno unico per il figlio minore continuerà a essere percepito dalla madre.
8) Le detrazioni fiscali per i figli spetteranno ai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile. I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rinnovo e/o il rilascio dei rispettivi passaporti e di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
11) A regolamentazione dei rapporti derivanti dal matrimonio, gli stessi convengono la cessione da parte degli stessi del diritto di nuda proprietà ai figli e del diritto di usufrutto alla moglie, e al marito nelle ipotesi sotto indicate, relativamente agli immobili di rispettiva proprietà degli stessi siti in Salò (BS) via Ponte Vecchio n. 19 e, in particolare, pertanto:
a) Il signor nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
residente a [...], si impegna a C.F._2
trasferire, il diritto di nuda proprietà ai figli, in parti uguali e indivise tra di loro:
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._3
residente a [...], nata a [...] il Parte_3
4.08.2003, C.F. residente a [...]
3 19, e nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, residente a [...], e il diritto di C.F._5
usufrutto alla IG nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
residente a [...], che si impegna C.F._1
ad accettare, dei seguenti immobili:
1) Immobile categoria A2 catastalmente individuato come segue: Sez. Urb. NCT Fg.
22 Particella 423 Sub. 2
2) Immobile categoria C6 catastalmente individuato come segue: Sez. Urb. NCT Fg.
22 Particella 423 Sub. 3 immobili meglio individuati nell'atto notarile e nella visura qui allegate (docc 9-
10) con quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero edificio ai sensi di legge;
b) La IG nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
residente a [...] si impegna a trasferire, il diritto di nuda proprietà ai figli, in parti uguali e indivise tra di loro: , nato a [...]_2
il 19.06.1995, C.F. , residente a [...]
n. 19, nata a [...] il [...], C.F. Parte_3 C.F._4
residente a [...], e nato a [...]_1
Garda (BS) il 23.02.2007, C.F. , residente a [...]
Ponte Vecchio n. 19, riservando per sé il diritto di usufrutto dei seguenti immobili:
1) Immobile categoria A2 catastalmente individuato come segue: Sez. Urb. NCT Fg.
22 Particella 423 Sub. 62) Immobile categoria C2 catastalmente individuato come segue: Sez. Urb.
NCT Fg.
22 Particella 423 Sub. 7 immobili meglio individuati nell'atto notarile e nella visura qui allegate (docc. 7-8) con quota proporzionale alla proprietà esclusiva delle parti comuni dell'intero edificio ai sensi di legge;
L'atto notarile di trasferimento dei suindicati immobili verrà stipulato entro giorni
30 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, compatibilmente con gli impegni del Notaio rogante.
c) I signori e concordano altresì che, in caso di Parte_1 Controparte_1
premorienza della IG l signor il diritto di usufrutto spetti, Pt_1 CP_1
successivamente, al medesimo signor;
viceversa in caso di Controparte_1
trasferimento definitivo della IG dagli immobili in oggetto, la Parte_1
4 medesima si impegna fin da ora ad intervenire in un atto notarile per trasferire/costituire il diritto di usufrutto su tutti gli immobili sopra indicati a favore del sig. . Controparte_1
d) Le spese notarili e le spese legali per la presente procedura di divorzio verranno sostenute integralmente dalla IG le parti concordano inoltre che qualora Pt_1
Per
dovesse frequentare in futuro una scuola secondaria di secondo grado privata, la spesa per il primo anno verrà pagata integralmente dal padre, mentre le successive al
50% come da Protocollo.
12) I coniugi odierni ricorrenti si impegnano ad abitare/occupare/godere degli immobili di cui sopra solo personalmente, e con i figli finchè vi permarranno, con divieto pertanto di condurvi ad abitare i rispettivi compagni.
13) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, le parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto derivante dal matrimonio e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
14) Le parti dichiarano di rinunciare espressamente alla facoltà di impugnare l'emananda sentenza di divorzio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/09/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Brescia (atto n. 561 parte II serie A) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025.
5 Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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