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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/11/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marisella Gatti Presidente dott. Antonino Fazio Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1971/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE PIACENZA;
RICORRENTE contro
(c.f. ), inabilitato, nato a [...] Controparte_1 C.F._1 l'11.05.1952, residente in [...], attualmente collocato c/o la CRA Fondazione Aride Breviglieri di AR TI (PC);
RESISTENTE non costituito
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 21.11.2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Piacenza ha proposto - sul presupposto della inadeguatezza della misura di protezione rispetto alla condizione clinica e alle necessità di cura di nato a [...] l'[...], Controparte_1 residente in [...], attualmente collocato c/o la CRA Fondazione Aride
Breviglieri di AR TI (PC) - domanda di revoca dell'inabilitazione cui il resistente si trovava sottoposto dal 2005 (curatela Trib. di Piacenza R.G.V.G. n. 64/2005), con contestuale istanza di trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
1.1) Con ordinanza dell'11.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25.02.2025, il G.I. disponeva un rinvio per procedere all'esame dell'inabilitato, rinvio disposto anche all'udienza dell'11.06.2025, in cui parimenti non compariva, nonostante la Controparte_1 regolarità della sua convocazione. Alla successiva udienza del 28.10.2025, preso atto dell'ulteriore rifiuto dell'inabilitato di ricevere copia della convocazione e di presenziare all'udienza, si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione.
2) Il Collegio ritiene che la domanda proposta debba essere accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti (in particolare, da quanto contenuto nell'acquisito fascicolo relativo al procedimento Tribunale di Piacenza R.G.V.G. n. 64/2005, relativo alla curatela di CP_1
, il resistente è affetto da schizofrenia e da disturbo da accumulo;
tale stato, perdurante ed
[...] irreversibile, pur mantenendo integra la capacità di intendere e di volere, determina un'impossibilità del beneficiario di organizzare la propria vita, non solo sotto il profilo economico, ma anche entro lo stretto ambito delle necessità quotidiane più elementari. Emerge, invero, che pur essendo Controparte_1 attualmente cosciente ed in grado di manifestare le proprie volontà, necessita di assistenza continua anche perché lo stato patologico di cui è affetto è destinato ad un costante ed inevitabile peggioramento. Questi, infatti, dal mese di gennaio 2022, vive presso la casa di riposo “Fondazione
Aride Breviglieri” sita in AR TI (PC).
A riguardo, il dott. psichiatra del CSM di Fiorenzuola D'Arda (PC), avente in carico Persona_1
l'inabilitato, sentito dal Giudice Tutelare, dott.ssa Federica Ceresini, all'udienza del 07.04.2022, ha riferito: “ho in carico il sessantanovenne, affetto da schizofrenia, dal 2003, alla morte della CP_1 madre;
è stato curato al domicilio ed introdotto in un centro diurno riabilitativo. Nel corso del tempo si è verificato un decadimento, il ha smesso la frequenza del centro diurno, è stato comunque CP_1 curato, ma si sono evidenziati aspetti originali, con manie di risparmio che lo hanno portato ad accumulare beni del tutto inutili e ad interrompere le relazioni con la persona incaricata delle pulizie e con gli altri condomini […] si è reso necessario un TSO, dopo il quale è stato ricoverato per due mesi, pagina 2 di 6 quindi in gennaio è stato trasferito nella casa di riposo di Morfasso, accettando di buon grado il ricovero […] Per ora appare compensato, accetta la terapia, ma non è dato comprendere se fra breve
l'inabilitato non vorrà fare rientro a casa. Allo stato la curatela appare adeguata, ma non sappiamo se la situazione attuale si manterrà, cosicché, dato che le condizioni del paziente, comunque, potranno solo andare peggiorando, appare opportuna la sostituzione della curatela con l'amministrazione di sostegno con poteri di sostituzione, con conferimento all'ADS di ampia delega sanitaria, oltreché di poteri di gestione patrimoniale, a tutela degli interessi di cura, assistenza e patrimoniali del paziente”.
All'udienza del 24.10.2024, sempre davanti al Giudice Tutelare, il nominato Curatore, avv. Alessandro
Stampais, ha rappresentato che: i medici curanti valutavano come fortemente compromesse le condizioni dell'inabilitato, il quale era stato sottoposto nuovamente a TSO in quanto rifiutava la somministrazione delle cure, ciò che aveva determinato uno scompenso connotato da spunti di aggressività, culminati nell'aggressione fisica in danno di un'operatrice; aveva Controparte_1 ripreso ad accumulare oggetti, che sottraeva ai locali della struttura e agli altri ospiti. Il Curatore, in particolare, ha riferito che “le condizioni del notevolmente peggiorate, appaiono irreversibili CP_1
e sono compromesse al punto che, secondo i medici, il ricovero definitivo in struttura è l'unica possibile collocazione, in considerazione delle necessità di cura e assistenza, tanto che da una struttura per anziani autosufficienti l'inabilitato è stato trasferito in una casa protetta, con assistenza infermieristica continuativa”. L'avv. Alessandro Stampais, poi, ha sostenuto che la curatela non appariva più la misura protettiva più adeguata a soddisfare le esigenze del beneficiario, che era inconsapevole della gravità delle proprie condizioni e, di conseguenza, incapace di autodeterminarsi nelle scelte sanitarie e in quelle relative alla cura della propria persona e del proprio patrimonio.
Deve, quindi, ritenersi che, tuttora, a causa di tale persistente infermità, si trovi Controparte_1 nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi e bisogni.
Invero, non può sottacersi che non è stato possibile procedere all'esame dell'inabilitato in Tribunale dal momento che questi ha sempre opposto un netto, ed ingiustificato, rifiuto non solo a comparire all'udienza, ma anche a riceverne formale convocazione. Tale perdurante ed inspiegabile diniego (a fronte del quale il Giudice Istruttore ha reputato che costituisse un inutile dispendio di spese e di energie processuali (finanziarie, di tempo, ecc …) procedere all'audizione del resistente nella struttura in cui lo stesso è ricoverato laddove, verosimilmente, questi, anche in quella sede, gli avrebbe negato il colloquio), a parere del Collegio, è possibile evincere una grave e profonda incapacità di comprendere ciò che è davvero funzionale alla cura delle proprie esigenze, personali ed economiche.
Come sostenuto da parte ricorrente, l'inabilitazione non può oggi ritenersi la misura più idonea a tutela del resistente, consentendo tale istituto il controllo e l'assistenza di un Curatore unicamente nel pagina 3 di 6 compimento di atti di straordinaria amministrazione, mentre l'inabilitato (il cui patrimonio è costituito: da risparmi, investiti in una polizza assicurativa;
da un conto corrente personale, dove viene accreditata la pensione di invalidità civile e dove vengono pagate le rette della struttura che lo ospita;
dalla piena proprietà di un appartamento, sito in Roveleto di Cadeo (PC), via Don Minzoni n. 12, del valore commerciale di € 75.000,00 circa, e di una autovettura d'epoca non marciante) necessita di essere assistito o rappresentato nel compimento anche di atti di ordinaria amministrazione (quali il prelievo dal conto corrente bancario di contanti per le esigenze quotidiane e per piccoli acquisti, la gestione dei propri risparmi, il saldo dei pagamenti arretrati) o relativi alla cura della persona.
Tanto premesso in fatto, la domanda va esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Rileva, infatti, il Collegio che il discrimen, quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione/inabilitazione ed amministrazione di sostegno non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione tradizionali, è
l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass., 12.06.2006, n. 13584; Cass., 29.11.2006, n. 23566).
Si è, infatti, osservato che l'art. 404 c.c., nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche per l'ipotesi in cui detta impossibilità finisce per l'identificarsi con l'incapacità anche totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente psichico.
In altre parole, si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (L. n. 6/2004), l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
In tal senso di è espressamente pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che: “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di pagina 4 di 6 attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass., 22.04.2009, n. 9628).
Ciò posto, si ritiene che la più elastica misura della amministrazione di sostegno è certamente più confacente al caso di specie in considerazione nella natura dei deficit intellettivi del resistente, non totalmente invalidanti e, come visto, non completamente estranianti dalla realtà circostante e sicuramente contenibili, sol che possa essergli affiancata una adeguata rete di collaborazione e un'attenta figura gestoria.
Il giudizio di inadeguatezza della inabilitazione è, del resto, confermato dalla portata della misura in parola tradizionalmente circoscritta alla cura degli interessi economico-patrimoniali dell'interessato; impostazione confermata dalla L. n. 219 del 2017, per la quale il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata (art. 3, comma 4).
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'assenza di rilevanti interessi economici e, di contro, la preponderante ricorrenza di problematiche patologiche richiedenti speditezza e maggiore elasticità gestionale depongano, conclusivamente, per l'inidoneità della misura dell'inabilitazione in atto, di cui va disposta senz'altro la revoca.
Va disposta, infine, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per gli adempimenti diretti all'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno.
3) Nulla deve disporsi sulle spese, essendo il ricorso stato proposto nell'interesse del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) REVOCA l'inabilitazione di nato a [...] l'[...], residente in Controparte_1
Cadeo (PC), via Don Minzoni n. 12, attualmente collocato c/o la CRA Aride Fondazione Breviglieri di
AR TI (PC);
2) DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Piacenza per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno a protezione di Controparte_1
3) ORDINA che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza, una volta passata in giudicato, venga annotata nell'apposito registro ex art. 423 c.c. e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
4) sulle spese di lite. CP_2
pagina 5 di 6 Così deciso in Piacenza il 30.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maddalena Ghisolfi
Il Presidente
dott.ssa Marisella Gatti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marisella Gatti Presidente dott. Antonino Fazio Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1971/2024 promossa da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE PIACENZA;
RICORRENTE contro
(c.f. ), inabilitato, nato a [...] Controparte_1 C.F._1 l'11.05.1952, residente in [...], attualmente collocato c/o la CRA Fondazione Aride Breviglieri di AR TI (PC);
RESISTENTE non costituito
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 21.11.2024, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Piacenza ha proposto - sul presupposto della inadeguatezza della misura di protezione rispetto alla condizione clinica e alle necessità di cura di nato a [...] l'[...], Controparte_1 residente in [...], attualmente collocato c/o la CRA Fondazione Aride
Breviglieri di AR TI (PC) - domanda di revoca dell'inabilitazione cui il resistente si trovava sottoposto dal 2005 (curatela Trib. di Piacenza R.G.V.G. n. 64/2005), con contestuale istanza di trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno.
1.1) Con ordinanza dell'11.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
25.02.2025, il G.I. disponeva un rinvio per procedere all'esame dell'inabilitato, rinvio disposto anche all'udienza dell'11.06.2025, in cui parimenti non compariva, nonostante la Controparte_1 regolarità della sua convocazione. Alla successiva udienza del 28.10.2025, preso atto dell'ulteriore rifiuto dell'inabilitato di ricevere copia della convocazione e di presenziare all'udienza, si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione.
2) Il Collegio ritiene che la domanda proposta debba essere accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti (in particolare, da quanto contenuto nell'acquisito fascicolo relativo al procedimento Tribunale di Piacenza R.G.V.G. n. 64/2005, relativo alla curatela di CP_1
, il resistente è affetto da schizofrenia e da disturbo da accumulo;
tale stato, perdurante ed
[...] irreversibile, pur mantenendo integra la capacità di intendere e di volere, determina un'impossibilità del beneficiario di organizzare la propria vita, non solo sotto il profilo economico, ma anche entro lo stretto ambito delle necessità quotidiane più elementari. Emerge, invero, che pur essendo Controparte_1 attualmente cosciente ed in grado di manifestare le proprie volontà, necessita di assistenza continua anche perché lo stato patologico di cui è affetto è destinato ad un costante ed inevitabile peggioramento. Questi, infatti, dal mese di gennaio 2022, vive presso la casa di riposo “Fondazione
Aride Breviglieri” sita in AR TI (PC).
A riguardo, il dott. psichiatra del CSM di Fiorenzuola D'Arda (PC), avente in carico Persona_1
l'inabilitato, sentito dal Giudice Tutelare, dott.ssa Federica Ceresini, all'udienza del 07.04.2022, ha riferito: “ho in carico il sessantanovenne, affetto da schizofrenia, dal 2003, alla morte della CP_1 madre;
è stato curato al domicilio ed introdotto in un centro diurno riabilitativo. Nel corso del tempo si è verificato un decadimento, il ha smesso la frequenza del centro diurno, è stato comunque CP_1 curato, ma si sono evidenziati aspetti originali, con manie di risparmio che lo hanno portato ad accumulare beni del tutto inutili e ad interrompere le relazioni con la persona incaricata delle pulizie e con gli altri condomini […] si è reso necessario un TSO, dopo il quale è stato ricoverato per due mesi, pagina 2 di 6 quindi in gennaio è stato trasferito nella casa di riposo di Morfasso, accettando di buon grado il ricovero […] Per ora appare compensato, accetta la terapia, ma non è dato comprendere se fra breve
l'inabilitato non vorrà fare rientro a casa. Allo stato la curatela appare adeguata, ma non sappiamo se la situazione attuale si manterrà, cosicché, dato che le condizioni del paziente, comunque, potranno solo andare peggiorando, appare opportuna la sostituzione della curatela con l'amministrazione di sostegno con poteri di sostituzione, con conferimento all'ADS di ampia delega sanitaria, oltreché di poteri di gestione patrimoniale, a tutela degli interessi di cura, assistenza e patrimoniali del paziente”.
All'udienza del 24.10.2024, sempre davanti al Giudice Tutelare, il nominato Curatore, avv. Alessandro
Stampais, ha rappresentato che: i medici curanti valutavano come fortemente compromesse le condizioni dell'inabilitato, il quale era stato sottoposto nuovamente a TSO in quanto rifiutava la somministrazione delle cure, ciò che aveva determinato uno scompenso connotato da spunti di aggressività, culminati nell'aggressione fisica in danno di un'operatrice; aveva Controparte_1 ripreso ad accumulare oggetti, che sottraeva ai locali della struttura e agli altri ospiti. Il Curatore, in particolare, ha riferito che “le condizioni del notevolmente peggiorate, appaiono irreversibili CP_1
e sono compromesse al punto che, secondo i medici, il ricovero definitivo in struttura è l'unica possibile collocazione, in considerazione delle necessità di cura e assistenza, tanto che da una struttura per anziani autosufficienti l'inabilitato è stato trasferito in una casa protetta, con assistenza infermieristica continuativa”. L'avv. Alessandro Stampais, poi, ha sostenuto che la curatela non appariva più la misura protettiva più adeguata a soddisfare le esigenze del beneficiario, che era inconsapevole della gravità delle proprie condizioni e, di conseguenza, incapace di autodeterminarsi nelle scelte sanitarie e in quelle relative alla cura della propria persona e del proprio patrimonio.
Deve, quindi, ritenersi che, tuttora, a causa di tale persistente infermità, si trovi Controparte_1 nell'impossibilità di provvedere autonomamente ai propri interessi e bisogni.
Invero, non può sottacersi che non è stato possibile procedere all'esame dell'inabilitato in Tribunale dal momento che questi ha sempre opposto un netto, ed ingiustificato, rifiuto non solo a comparire all'udienza, ma anche a riceverne formale convocazione. Tale perdurante ed inspiegabile diniego (a fronte del quale il Giudice Istruttore ha reputato che costituisse un inutile dispendio di spese e di energie processuali (finanziarie, di tempo, ecc …) procedere all'audizione del resistente nella struttura in cui lo stesso è ricoverato laddove, verosimilmente, questi, anche in quella sede, gli avrebbe negato il colloquio), a parere del Collegio, è possibile evincere una grave e profonda incapacità di comprendere ciò che è davvero funzionale alla cura delle proprie esigenze, personali ed economiche.
Come sostenuto da parte ricorrente, l'inabilitazione non può oggi ritenersi la misura più idonea a tutela del resistente, consentendo tale istituto il controllo e l'assistenza di un Curatore unicamente nel pagina 3 di 6 compimento di atti di straordinaria amministrazione, mentre l'inabilitato (il cui patrimonio è costituito: da risparmi, investiti in una polizza assicurativa;
da un conto corrente personale, dove viene accreditata la pensione di invalidità civile e dove vengono pagate le rette della struttura che lo ospita;
dalla piena proprietà di un appartamento, sito in Roveleto di Cadeo (PC), via Don Minzoni n. 12, del valore commerciale di € 75.000,00 circa, e di una autovettura d'epoca non marciante) necessita di essere assistito o rappresentato nel compimento anche di atti di ordinaria amministrazione (quali il prelievo dal conto corrente bancario di contanti per le esigenze quotidiane e per piccoli acquisti, la gestione dei propri risparmi, il saldo dei pagamenti arretrati) o relativi alla cura della persona.
Tanto premesso in fatto, la domanda va esaminata alla luce dell'attuale quadro normativo e giurisprudenziale.
Rileva, infatti, il Collegio che il discrimen, quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione/inabilitazione ed amministrazione di sostegno non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva, ai fini dell'applicazione delle misure di protezione tradizionali, è
l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass., 12.06.2006, n. 13584; Cass., 29.11.2006, n. 23566).
Si è, infatti, osservato che l'art. 404 c.c., nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche per l'ipotesi in cui detta impossibilità finisce per l'identificarsi con l'incapacità anche totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente psichico.
In altre parole, si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno (L. n. 6/2004), l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive, in tutto o in parte, di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
In tal senso di è espressamente pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che: “nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di pagina 4 di 6 attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c. in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass., 22.04.2009, n. 9628).
Ciò posto, si ritiene che la più elastica misura della amministrazione di sostegno è certamente più confacente al caso di specie in considerazione nella natura dei deficit intellettivi del resistente, non totalmente invalidanti e, come visto, non completamente estranianti dalla realtà circostante e sicuramente contenibili, sol che possa essergli affiancata una adeguata rete di collaborazione e un'attenta figura gestoria.
Il giudizio di inadeguatezza della inabilitazione è, del resto, confermato dalla portata della misura in parola tradizionalmente circoscritta alla cura degli interessi economico-patrimoniali dell'interessato; impostazione confermata dalla L. n. 219 del 2017, per la quale il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla medesima persona inabilitata (art. 3, comma 4).
Osserva il Collegio che, nel caso di specie, l'assenza di rilevanti interessi economici e, di contro, la preponderante ricorrenza di problematiche patologiche richiedenti speditezza e maggiore elasticità gestionale depongano, conclusivamente, per l'inidoneità della misura dell'inabilitazione in atto, di cui va disposta senz'altro la revoca.
Va disposta, infine, la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare per gli adempimenti diretti all'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno.
3) Nulla deve disporsi sulle spese, essendo il ricorso stato proposto nell'interesse del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) REVOCA l'inabilitazione di nato a [...] l'[...], residente in Controparte_1
Cadeo (PC), via Don Minzoni n. 12, attualmente collocato c/o la CRA Aride Fondazione Breviglieri di
AR TI (PC);
2) DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare di Piacenza per l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno a protezione di Controparte_1
3) ORDINA che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza, una volta passata in giudicato, venga annotata nell'apposito registro ex art. 423 c.c. e comunicata, entro dieci giorni, al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
4) sulle spese di lite. CP_2
pagina 5 di 6 Così deciso in Piacenza il 30.10.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Maddalena Ghisolfi
Il Presidente
dott.ssa Marisella Gatti
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