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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 8990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8990 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 2.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17114/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. ALAGNA FRANCESCO, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. MASI CHIARA, Controparte_1 con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
NO LA, domiciliata telematicamente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 23.7.2024, l'istante di cui in epigrafe premesso di essere stata dipendente della dal febbraio 2016 ad ottobre 2019, in virtù CP_1 di più contratti di lavoro subordinato, specificamente dedotti;
che il contratto sottoscritto era un contratto di somministrazione, e l'impresa utilizzatrice era l' dove effettivamente è stata resa Controparte_2 la prestazione;
che non è stato applicato correttamente il CCNL Comparto Sanità
Pubblica 2019 – 2021; che non le è stata riconosciuta correttamente l'indennità di mensa ex ART. 29 CCNL integrativo 2001; che, rispetto all' effettiva adibizione e alla reale attività svolta, non risultano pagate correttamente le indennità di cui all'art. 86 del CCNL Comparto Sanità 2018 ed in particolare i commi 3, 6 lettera
A e lettera C, 12, e 13 che si riferiscono all'indennità di lavoro prestato su tre turni, indennità infettiva, indennità intensiva, indennità di lavoro festivo ed indennità di lavoro notturno;
che da ultimo non le sono stati riconosciuti gli arretrati previsti dal CCNL Comparto Sanità triennio 2019 - 2021 del
02/11/2022.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive e per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa, in Controparte_2 persona del Direttore Generale p.t., e la in Controparte_1 persona del lr pt in solido e/o alternativamente al pagamento in favore di esso ricorrente dell'importo di € 4.249,81 per il periodo febbraio 2016 e sino al ottobre
2019 o il minore o maggiore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e 2099 cc, oltre accessori come per legge dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale eccepiva la infondatezza della domanda, in fatto e diritto
[...]
e ne chiedeva il rigetto.
Deduceva la nullità dell'avverso ricorso ex art. 414, nn. 3 e 4, carente e lacunoso, avendo il lavoratore omesso di allegare i fatti costitutivi della pretesa, che potevano consentire di ricostruire lo svolgimento in concreto del rapporto di lavoro, né gli stessi erano altrimenti desumibili dall'esame complessivo dell'atto e dei documenti con esso prodotti, deduceva la intervenuta prescrizione del credito ex art. 2948,
n. 4, c.c. rilevato che il ricorrente agiva per vedersi riconosciute alcune differenze retributive maturate nel periodo febbraio 2016 – ottobre 2019, essendo decorso il termine quinquennale per richiedere il pagamento delle somme stesse al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Nel merito, la infondatezza della domanda e il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla CP_1
Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_2 eccepiva la infondatezza della domanda, in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto.
Deduceva l'intervenuta prescrizione. Trattandosi di somme in ipotesi da corrispondere in relazione ad un rapporto di lavoro intervenuto tra il 2016 ed il
2019 riteneva la difesa che nel 2024 fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione per la complessità o parte delle somme reclamate col ricorso.
Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva in quanto il soggetto legittimato passivo nel presente giudizio era la società con cui il ricorrente intratteneva il proprio rapporto di lavoro.
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di nullità del ricorso e di prescrizione sollevate dalle resistenti.
Occorre al riguardo rilevare che nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) che il ricorso è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, ogni qualvolta lo stesso sia privo, dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (cfr. Cass. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio
2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n.820). La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e perfino in grado di appello. Sicché non possono ad esempio costituire causa di nullità né
l'omessa produzione, né la mancata indicazione del contrato collettivo applicabile al caso di specie, non essendo in grado tali omissioni di incidere sull'oggetto della domanda ed avendo il contratto solo un rilievo di carattere probatorio. La S.C. ha inoltre chiarito che è di norma irrilevante anche l'omessa notificazione dei conteggi analitici degli emolumenti retributivi richiesti (cfr. Cass. 10 novembre 2003,
n.16855); che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici ( Cass. n. 817 del 1999); che anzi anche deve ritenersi ininfluente perfino la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese, purché siano specificamente indicati i relativi titoli e gli elementi fattuali, in modo da consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa (cfr. Cass. 5 ottobre 2002, n.14292).
Nel caso di specie il ricorso risulta completo degli elementi essenziali e, dalla lettura complessiva dello stesso, in collegamento ai conteggi prodotti, alle buste paga ed ai cartellini marcatempo, si evincono con chiarezza i turni di lavoro osservati e le concrete mansioni disimpegnate dal ricorrente, specificati sia il petitum che la causa petendi dell' azione, sui quali ,a ben vedere, le parti evocate in giudizio si sono adeguatamente difese.
Anche l' eccezione di prescrizione va respinta.
Quanto ai buoni pasto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e la più recente n.21440/2024); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985 ..." (cfr. Corte d'Appello di
Roma, Sentenza n. 97/2025 del 14-01-2025)
Pertanto il diritto all' erogazione dei buoni pasto soggiace all' ordinario termine di prescrizione decennale ditachè gli emolumenti pretesi a tale titolo dalla parte ricorrente non risultavano prescritti all' atto del deposito del ricorso e della notifica dello stesso alle convenute. Invero, la parte attrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento contrattuale connesso al rapporto lavorativo, consistente nell'aver omesso di erogare i buoni pasto o il servizio mensa, come sarebbe stato obbligo della datrice.
Si tratta di domanda avente natura risarcitoria e fonte contrattuale, che quindi si prescrive nell'ordinario termine decennale, pacificamente non decorso nel caso di specie. (cfr. ex plurimis TRIBUNALE DI UDINE, Sentenza n. 26/2024 del 30-01-
2024)
Neppure gli arretrati richiesti sulla scorta del CCNL di settore applicabile nella specie appaiono estinti per prescrizione alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali condivisi da questo giudice.
Alla luce dell'evoluzione della disciplina dei licenziamenti si deve difatti prendere atto di una necessaria revisione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di decorrenza dei termini di prescrizione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con una importante decisione del settembre
2022 (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), sembra ormai essere giunta alla conclusione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità (nello stesso senso: Cass. 9 dicembre 2022, n. 36066; Cass. 9 dicembre 2022, n. 36108 e Cass. 13 dicembre
2022, n. 36292).
Da tale constatazione la Cassazione fa derivare la conclusione che, «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» .
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
6487/2025 dott.ssa Clara Ruggiero;
sent. n. 1431/2025 dott. Ciro Cardellicchio), che hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ed invero, Non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' secondo cui il Controparte_2 pagamento delle indennità richieste, ove riconosciute, spetterebbe esclusivamente all' quale datore di lavoro principale, e Controparte_1 neppure può ravvisarsi nella specie la tesi secondo cui l'Azienda ospedaliera potrebbe al più intervenire solo in via sussidiaria in caso di mancata ottemperanza del somministratore.
La disciplina della somministrazione di lavoro, come delineata dal D.Lgs. n.
81/2015 richiamato nell' atto introduttivo, prevede un regime di responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi. In particolare, l'art. 35, comma 2, del citato decreto stabilisce espressamente che:
“L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Firmato Da: RUGGIERO CLARA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello
ATe Serial#: C.F._1
Tale norma, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha configurato un'ipotesi di solidarietà passiva perfetta tra somministratore e utilizzatore, senza alcun beneficio d'ordine o preventiva escussione. Ne consegue che il lavoratore può agire indifferentemente nei confronti del somministratore, dell'utilizzatore o di entrambi, per l'intero credito retributivo, salvo il diritto di rivalsa tra coobbligati secondo la disciplina ordinaria delle obbligazioni solidali.
Nel merito parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli arretrati derivanti dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021.
Sul punto, va richiamato il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui: “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.
Tale principio, di derivazione comunitaria (art. 5 della Direttiva 2008/104/CE), costituisce un presidio fondamentale a tutela dei lavoratori somministrati e non può essere derogato né dalle parti né dalla contrattazione collettiva. Esso impone che al lavoratore somministrato siano applicate le medesime condizioni economiche e normative che sarebbero state applicate se fosse stato assunto direttamente dall'utilizzatore per svolgere le stesse mansioni. Nel caso di specie, è pacifico che la parte ricorrente abbia svolto mansioni di
Infermiere presso l' nel periodo Controparte_2 febbraio 2016 – ottobre 2019, con modalità di turnazione che prevedevano l'articolazione su tre turni.
Ciò posto, alla stessa dovevano essere applicate le medesime condizioni economiche previste dal CCNL Comparto Sanità ratione temporis applicabile per i dipendenti dell' con pari mansioni e inquadramento. CP_2
È altresì fondato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di mensa prevista dall'art. 29 CCNL integrativo 2001.
Tale disposizione, che deve essere applicata in virtù del principio di parità di trattamento, stabilisce espressamente che: “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dalla documentazione prodotta, in particolare dalle buste paga, risulta inequivocabilmente che la ricorrente ha prestato servizio nei giorni indicati, secondo una turnazione che rendeva pienamente applicabile il diritto all'indennità di mensa. La natura dell'attività lavorativa svolta dall'infermiere, articolata su turni e caratterizzata da continuità assistenziale, rende infatti impossibile la fruizione della pausa pranzo senza ricorrere a meccanismi di avvicendamento del personale, esattamente come accade per i dipendenti diretti dell'
[...]
con analoghe mansioni. Il valore unitario di tale indennità, come CP_2 correttamente quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso, ammonta a
€ 4,13 per ciascun giorno di effettiva presenza, importo che corrisponde alla conversione in euro dei valori originariamente espressi in lire nella disposizione contrattuale ed aggiornati dalla contrattazione collettiva successiva. Pertanto, considerate le giornate di effettiva presenza documentate per il periodo febbraio 2016 - ottobre 2019 ( come risulta dalle buste paga), l'importo complessivamente dovuto a titolo di indennità di mensa ammonta a € € 4.088,70.
Parimenti fondato è il diritto agli arretrati derivanti dall'applicazione del CCNL
Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 02/11/2022.
Il fatto che il CCNL sia stato rinnovato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro non esclude il diritto della parte ricorrente agli adeguamenti retributivi per il periodo in cui ha prestato servizio, trattandosi di diritti che maturano per effetto dell'applicazione retroattiva delle disposizioni economiche del contratto collettivo.
Nel caso di specie, l'art. 2, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 prevede espressamente che “gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del contratto medesimo”. Le successive tabelle dispongono prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, prevedendo quindi una chiara efficacia retroattiva degli adeguamenti economici.
Ne consegue che al ricorrente spettano gli incrementi stipendiali previsti dal rinnovato CCNL per il periodo di effettivo servizio (dicembre 2014 - ottobre 2019), da calcolarsi secondo i valori stabiliti dalle tabelle allegate al CCNL stesso. In particolare, in base agli incrementi previsti dall'art. 92 e dalle tabelle B e C allegate al CCNL, per il livello di inquadramento del ricorrente (corrispondente a quello dell'infermiere nel Comparto Sanità), gli incrementi mensili ammontano agli importi riportati nel conteggio allegato al ricorso e non contestati dalle parti convenute , per un totale complessivo a titolo di arretrati pari a € 161,11.
L'importo complessivo dovuto alla ricorrente, come quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso e non specificamente contestato nel suo ammontare dalle parti convenute, è pari a € 4.249,81, di cui € 4.088,70 per indennità di mensa ed € 161,11 per arretrati contrattuali.
Quanto al regime di responsabilità tra i convenuti, come già chiarito, l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce la solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi, ferma restando la disciplina dei rapporti interni tra coobbligati.
A tal proposito, l'art. 33, comma 2, del medesimo decreto prevede che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare
e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Tale disposizione, lungi dal configurare un regime di responsabilità sussidiaria dell'utilizzatore disciplina i rapporti interni tra somministratore e utilizzatore, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di rimborsare al primo gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti. Ciò non esclude, tuttavia, la responsabilità solidale verso il lavoratore, che può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro coobbligato.
Nel caso di specie, è incontestato che l' non ha adempiuto Controparte_2 all'obbligo di comunicare ad i miglioramenti economici derivanti CP_1 dal rinnovo del CCNL Comparto Sanità. Tale circostanza, sebbene rilevante nei rapporti interni tra coobbligati ai fini dell'eventuale rivalsa, non incide sulla posizione del dipendente, che ha diritto di ottenere il pagamento delle somme dovute da entrambi i convenuti in regime di solidarietà passiva.
I convenuti devono, pertanto essere condannati al pagamento della somma complessiva di € 4.249,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Condanna l' e l' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'importo complessivo di € 4.249,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
B) Condanna l' e l' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 1.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso, in Napoli, in data 03/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per il giorno 2.12.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17114/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. ALAGNA FRANCESCO, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e
, rapp.ta e difesa dall' avv. MASI CHIARA, Controparte_1 con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_2
NO LA, domiciliata telematicamente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 23.7.2024, l'istante di cui in epigrafe premesso di essere stata dipendente della dal febbraio 2016 ad ottobre 2019, in virtù CP_1 di più contratti di lavoro subordinato, specificamente dedotti;
che il contratto sottoscritto era un contratto di somministrazione, e l'impresa utilizzatrice era l' dove effettivamente è stata resa Controparte_2 la prestazione;
che non è stato applicato correttamente il CCNL Comparto Sanità
Pubblica 2019 – 2021; che non le è stata riconosciuta correttamente l'indennità di mensa ex ART. 29 CCNL integrativo 2001; che, rispetto all' effettiva adibizione e alla reale attività svolta, non risultano pagate correttamente le indennità di cui all'art. 86 del CCNL Comparto Sanità 2018 ed in particolare i commi 3, 6 lettera
A e lettera C, 12, e 13 che si riferiscono all'indennità di lavoro prestato su tre turni, indennità infettiva, indennità intensiva, indennità di lavoro festivo ed indennità di lavoro notturno;
che da ultimo non le sono stati riconosciuti gli arretrati previsti dal CCNL Comparto Sanità triennio 2019 - 2021 del
02/11/2022.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare che il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive e per l'effetto condannare, per le causali di cui in premessa, in Controparte_2 persona del Direttore Generale p.t., e la in Controparte_1 persona del lr pt in solido e/o alternativamente al pagamento in favore di esso ricorrente dell'importo di € 4.249,81 per il periodo febbraio 2016 e sino al ottobre
2019 o il minore o maggiore importo che dovesse essere ritenuto di giustizia da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e 2099 cc, oltre accessori come per legge dal dì della maturazione e sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la Controparte_1
la quale eccepiva la infondatezza della domanda, in fatto e diritto
[...]
e ne chiedeva il rigetto.
Deduceva la nullità dell'avverso ricorso ex art. 414, nn. 3 e 4, carente e lacunoso, avendo il lavoratore omesso di allegare i fatti costitutivi della pretesa, che potevano consentire di ricostruire lo svolgimento in concreto del rapporto di lavoro, né gli stessi erano altrimenti desumibili dall'esame complessivo dell'atto e dei documenti con esso prodotti, deduceva la intervenuta prescrizione del credito ex art. 2948,
n. 4, c.c. rilevato che il ricorrente agiva per vedersi riconosciute alcune differenze retributive maturate nel periodo febbraio 2016 – ottobre 2019, essendo decorso il termine quinquennale per richiedere il pagamento delle somme stesse al momento della notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Nel merito, la infondatezza della domanda e il difetto di titolarità passiva del rapporto in capo alla CP_1
Si costituiva in giudizio l' la quale Controparte_2 eccepiva la infondatezza della domanda, in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto.
Deduceva l'intervenuta prescrizione. Trattandosi di somme in ipotesi da corrispondere in relazione ad un rapporto di lavoro intervenuto tra il 2016 ed il
2019 riteneva la difesa che nel 2024 fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione per la complessità o parte delle somme reclamate col ricorso.
Eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva in quanto il soggetto legittimato passivo nel presente giudizio era la società con cui il ricorrente intratteneva il proprio rapporto di lavoro.
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di nullità del ricorso e di prescrizione sollevate dalle resistenti.
Occorre al riguardo rilevare che nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito e Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) che il ricorso è affetto da nullità insanabile, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, ogni qualvolta lo stesso sia privo, dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (cfr. Cass. 27 maggio 2008, n.13835; Cass. 5 febbraio
2008, n.2732; 16 gennaio 2007, n.820). La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che per aversi nullità del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., è necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione neanche attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e perfino in grado di appello. Sicché non possono ad esempio costituire causa di nullità né
l'omessa produzione, né la mancata indicazione del contrato collettivo applicabile al caso di specie, non essendo in grado tali omissioni di incidere sull'oggetto della domanda ed avendo il contratto solo un rilievo di carattere probatorio. La S.C. ha inoltre chiarito che è di norma irrilevante anche l'omessa notificazione dei conteggi analitici degli emolumenti retributivi richiesti (cfr. Cass. 10 novembre 2003,
n.16855); che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici ( Cass. n. 817 del 1999); che anzi anche deve ritenersi ininfluente perfino la mancanza di una originaria quantificazione monetaria delle pretese, purché siano specificamente indicati i relativi titoli e gli elementi fattuali, in modo da consentire al convenuto una immediata ed esauriente difesa (cfr. Cass. 5 ottobre 2002, n.14292).
Nel caso di specie il ricorso risulta completo degli elementi essenziali e, dalla lettura complessiva dello stesso, in collegamento ai conteggi prodotti, alle buste paga ed ai cartellini marcatempo, si evincono con chiarezza i turni di lavoro osservati e le concrete mansioni disimpegnate dal ricorrente, specificati sia il petitum che la causa petendi dell' azione, sui quali ,a ben vedere, le parti evocate in giudizio si sono adeguatamente difese.
Anche l' eccezione di prescrizione va respinta.
Quanto ai buoni pasto, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e la più recente n.21440/2024); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985 ..." (cfr. Corte d'Appello di
Roma, Sentenza n. 97/2025 del 14-01-2025)
Pertanto il diritto all' erogazione dei buoni pasto soggiace all' ordinario termine di prescrizione decennale ditachè gli emolumenti pretesi a tale titolo dalla parte ricorrente non risultavano prescritti all' atto del deposito del ricorso e della notifica dello stesso alle convenute. Invero, la parte attrice ha agito per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito dell'inadempimento contrattuale connesso al rapporto lavorativo, consistente nell'aver omesso di erogare i buoni pasto o il servizio mensa, come sarebbe stato obbligo della datrice.
Si tratta di domanda avente natura risarcitoria e fonte contrattuale, che quindi si prescrive nell'ordinario termine decennale, pacificamente non decorso nel caso di specie. (cfr. ex plurimis TRIBUNALE DI UDINE, Sentenza n. 26/2024 del 30-01-
2024)
Neppure gli arretrati richiesti sulla scorta del CCNL di settore applicabile nella specie appaiono estinti per prescrizione alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali condivisi da questo giudice.
Alla luce dell'evoluzione della disciplina dei licenziamenti si deve difatti prendere atto di una necessaria revisione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di decorrenza dei termini di prescrizione.
In particolare, la Corte di Cassazione, con una importante decisione del settembre
2022 (Cass. 6 settembre 2022, n. 26246), sembra ormai essere giunta alla conclusione che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge 92/2012 e del D.Lgs. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità (nello stesso senso: Cass. 9 dicembre 2022, n. 36066; Cass. 9 dicembre 2022, n. 36108 e Cass. 13 dicembre
2022, n. 36292).
Da tale constatazione la Cassazione fa derivare la conclusione che, «per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del
2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» .
Nel merito, la domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
Va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze ( cfr. ex multis sent. n.
6487/2025 dott.ssa Clara Ruggiero;
sent. n. 1431/2025 dott. Ciro Cardellicchio), che hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Ed invero, Non può essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' secondo cui il Controparte_2 pagamento delle indennità richieste, ove riconosciute, spetterebbe esclusivamente all' quale datore di lavoro principale, e Controparte_1 neppure può ravvisarsi nella specie la tesi secondo cui l'Azienda ospedaliera potrebbe al più intervenire solo in via sussidiaria in caso di mancata ottemperanza del somministratore.
La disciplina della somministrazione di lavoro, come delineata dal D.Lgs. n.
81/2015 richiamato nell' atto introduttivo, prevede un regime di responsabilità solidale tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi. In particolare, l'art. 35, comma 2, del citato decreto stabilisce espressamente che:
“L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Firmato Da: RUGGIERO CLARA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello
ATe Serial#: C.F._1
Tale norma, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha configurato un'ipotesi di solidarietà passiva perfetta tra somministratore e utilizzatore, senza alcun beneficio d'ordine o preventiva escussione. Ne consegue che il lavoratore può agire indifferentemente nei confronti del somministratore, dell'utilizzatore o di entrambi, per l'intero credito retributivo, salvo il diritto di rivalsa tra coobbligati secondo la disciplina ordinaria delle obbligazioni solidali.
Nel merito parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento degli arretrati derivanti dal CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019-2021.
Sul punto, va richiamato il principio di parità di trattamento sancito dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, secondo cui: “Per tutta la durata della missione presso l'utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore”.
Tale principio, di derivazione comunitaria (art. 5 della Direttiva 2008/104/CE), costituisce un presidio fondamentale a tutela dei lavoratori somministrati e non può essere derogato né dalle parti né dalla contrattazione collettiva. Esso impone che al lavoratore somministrato siano applicate le medesime condizioni economiche e normative che sarebbero state applicate se fosse stato assunto direttamente dall'utilizzatore per svolgere le stesse mansioni. Nel caso di specie, è pacifico che la parte ricorrente abbia svolto mansioni di
Infermiere presso l' nel periodo Controparte_2 febbraio 2016 – ottobre 2019, con modalità di turnazione che prevedevano l'articolazione su tre turni.
Ciò posto, alla stessa dovevano essere applicate le medesime condizioni economiche previste dal CCNL Comparto Sanità ratione temporis applicabile per i dipendenti dell' con pari mansioni e inquadramento. CP_2
È altresì fondato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di mensa prevista dall'art. 29 CCNL integrativo 2001.
Tale disposizione, che deve essere applicata in virtù del principio di parità di trattamento, stabilisce espressamente che: “Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Dalla documentazione prodotta, in particolare dalle buste paga, risulta inequivocabilmente che la ricorrente ha prestato servizio nei giorni indicati, secondo una turnazione che rendeva pienamente applicabile il diritto all'indennità di mensa. La natura dell'attività lavorativa svolta dall'infermiere, articolata su turni e caratterizzata da continuità assistenziale, rende infatti impossibile la fruizione della pausa pranzo senza ricorrere a meccanismi di avvicendamento del personale, esattamente come accade per i dipendenti diretti dell'
[...]
con analoghe mansioni. Il valore unitario di tale indennità, come CP_2 correttamente quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso, ammonta a
€ 4,13 per ciascun giorno di effettiva presenza, importo che corrisponde alla conversione in euro dei valori originariamente espressi in lire nella disposizione contrattuale ed aggiornati dalla contrattazione collettiva successiva. Pertanto, considerate le giornate di effettiva presenza documentate per il periodo febbraio 2016 - ottobre 2019 ( come risulta dalle buste paga), l'importo complessivamente dovuto a titolo di indennità di mensa ammonta a € € 4.088,70.
Parimenti fondato è il diritto agli arretrati derivanti dall'applicazione del CCNL
Comparto Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 02/11/2022.
Il fatto che il CCNL sia stato rinnovato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro non esclude il diritto della parte ricorrente agli adeguamenti retributivi per il periodo in cui ha prestato servizio, trattandosi di diritti che maturano per effetto dell'applicazione retroattiva delle disposizioni economiche del contratto collettivo.
Nel caso di specie, l'art. 2, comma 2, del CCNL Comparto Sanità 2019-2021 prevede espressamente che “gli effetti economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa previsione del contratto medesimo”. Le successive tabelle dispongono prevedono gli incrementi degli stipendi tabellari con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021, prevedendo quindi una chiara efficacia retroattiva degli adeguamenti economici.
Ne consegue che al ricorrente spettano gli incrementi stipendiali previsti dal rinnovato CCNL per il periodo di effettivo servizio (dicembre 2014 - ottobre 2019), da calcolarsi secondo i valori stabiliti dalle tabelle allegate al CCNL stesso. In particolare, in base agli incrementi previsti dall'art. 92 e dalle tabelle B e C allegate al CCNL, per il livello di inquadramento del ricorrente (corrispondente a quello dell'infermiere nel Comparto Sanità), gli incrementi mensili ammontano agli importi riportati nel conteggio allegato al ricorso e non contestati dalle parti convenute , per un totale complessivo a titolo di arretrati pari a € 161,11.
L'importo complessivo dovuto alla ricorrente, come quantificato nel prospetto contabile allegato al ricorso e non specificamente contestato nel suo ammontare dalle parti convenute, è pari a € 4.249,81, di cui € 4.088,70 per indennità di mensa ed € 161,11 per arretrati contrattuali.
Quanto al regime di responsabilità tra i convenuti, come già chiarito, l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce la solidarietà passiva tra somministratore e utilizzatore per i trattamenti retributivi e contributivi, ferma restando la disciplina dei rapporti interni tra coobbligati.
A tal proposito, l'art. 33, comma 2, del medesimo decreto prevede che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare
e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
Tale disposizione, lungi dal configurare un regime di responsabilità sussidiaria dell'utilizzatore disciplina i rapporti interni tra somministratore e utilizzatore, imponendo a quest'ultimo l'obbligo di rimborsare al primo gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti. Ciò non esclude, tuttavia, la responsabilità solidale verso il lavoratore, che può agire indifferentemente nei confronti dell'uno o dell'altro coobbligato.
Nel caso di specie, è incontestato che l' non ha adempiuto Controparte_2 all'obbligo di comunicare ad i miglioramenti economici derivanti CP_1 dal rinnovo del CCNL Comparto Sanità. Tale circostanza, sebbene rilevante nei rapporti interni tra coobbligati ai fini dell'eventuale rivalsa, non incide sulla posizione del dipendente, che ha diritto di ottenere il pagamento delle somme dovute da entrambi i convenuti in regime di solidarietà passiva.
I convenuti devono, pertanto essere condannati al pagamento della somma complessiva di € 4.249,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Condanna l' e l' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente dell'importo complessivo di € 4.249,81, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun credito al saldo effettivo;
B) Condanna l' e l' Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 1.200,00, oltre iva, cpa e contributo spese generali, con attribuzione.
Si comunichi. Così deciso, in Napoli, in data 03/12/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo