Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sul trasferimento di responsabilita' verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sul trasferimento di responsabilita' verso i rifugiati, con allegato, adottato a Strasburgo il 16 ottobre 1980.