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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/09/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza del 13/02/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 16/09/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3089 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata in [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Marco
Iannone, elettivamente domiciliata in Mercato San Severino (SA), al Corso Diaz, n. 209,
presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...], il [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale depositata C.F._2
unitamente alla memoria difensiva, dall'avv. Pasquale Calce, elettivamente domiciliata in
Battipaglia (SA), alla Via Ionio, n. 29, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_2
1 Resistente
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 31/05/2023, agiva dinanzi al Tribunale di Parte_1
Salerno – Sezione Lavoro al fine di vedere accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere l'importo complessivo di € 9.300,00, a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente.
Nel dettaglio, la ricorrente deduceva in via di fatto:
- che aveva lavorato alle dipendenze della resistente con le mansioni di badante nell'abitazione della stessa ubicata in Pontecagnano Faiano (SA), alla Via dello Statuto
s.n.c. dal 16/03/2021 al 30/09/2021;
- che solo in data 01/10/2021 sottoscriveva contratto di lavoro domestico di 25 ore settimanali, terminato il 07/03/2022 per intervenuto licenziamento;
- che aveva seguito le disposizioni della resistente, persona non autosufficiente, lavorando dalle ore 8.00 alle ore 20.00 tutti i giorni tranne la domenica e percependo, il giovedì
pomeriggio, una retribuzione integrativa di € 100,00 mensili;
- che dal terzo mese le era stato concesso il giovedì pomeriggio e la domenica ma i giorni festivi infrasettimanali erano considerati lavorativi;
- che si occupava dell'assistenza della resistente in modo totale: aiuto a vestirsi, igiene quotidiana, preparazione, supporto e consumazione pasti, somministrazione di farmaci e quant'altro necessario;
- che per le mansioni svolte la sua posizione lavorativa era ascrivibile al livello CS del
C.C.N.L. di categoria;
- che veniva retribuita con uno stipendio mensile di € 800,00, sempre corrisposto in contanti;
2 - che la resistente non aveva versato i contributi assicurativi dovuti per il periodo dal
16/03/2021 al 30/09/2021, non regolarizzando il rapporto di lavoro presso i competenti uffici;
- che aveva diritto a percepire la somma complessiva di € 9.300,00, di cui € 3.500,00 per le differenze retributive;
€ 1.000,00, per TFR;
€ 400,00 per differenze su tredicesima mensilità;
€ 900,00 per ferie;
€ 1.500,00 per lavoro straordinario, € 400,00 per spese di gestione ed €
1.600,00 per contributi non versati;
- che vani erano stati i tentativi di un bonario componimento della vertenza.
Sulla scorta di tali argomentazioni, riteneva di non essere stata retribuita nella misura adeguata, in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, ai sensi dell'art. 36
Costituzione, dell'art. 2099 c.c. e della contrattazione collettiva.
Alla luce delle suddette argomentazioni chiedeva al G.d.L. di:
<1) Accertare e dichiarare che nel periodo dal 16/03/2021 al 07/03/2022 è intercorso tra le
parti un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., nel quale la ricorrente ha svolto le
mansioni di badante, qualifica “assistente a persona non autosufficiente”, livello CS,
C.C.N.L. “Lavoro Domestico”, secondo le modalità indicate in premessa;
2) Per l'effetto, condannare la resistente Sig.ra al pagamento, in favore Controparte_1
della IG.ra di tutte le differenze retributive maturate e non remunerate, e Parte_2
contributi, compreso il T.F.R., per una somma complessiva di € 9.300,00, come da
conteggio allegato della premessa – oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria, o alla
somma che sarà ritenuta di giustizia>>.
Con vittoria di spese del giudizio con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva con memoria difensiva depositata telematicamente il 02/01/2024 , insistendo per il rigetto del ricorso, in Controparte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto.
In particolare, evidenziava che, regolarizzata la posizione di presenza irregolare sul territorio della ricorrente, circostanza che non le aveva consentito di assumerla da subito
3 regolarmente, provvedeva ad instaurare un rapporto di lavoro con prestazioni di 25 ore settimanali, a partire dall'01/10/2021, con un rapporto misto convivenza/ospitalità/collaborazione retribuita.
Rappresentava di aver sempre corrisposto alla ricorrente quanto dovuto, in considerazione della quantità e della qualità del lavoro espletato, tenuto conto anche delle modeste dimensioni dell'abitazione, della cui pulizia la ricorrente si occupava in modo marginale, non provvedendo neanche alla preparazione dei pasti.
Pertanto, quanto percepito dalla ricorrente doveva ritenersi satisfattivo, non potendo,
peraltro, la stessa rivendicare contributi asseritamente non versati, di pertinenza esclusiva dell'Istituto previdenziale.
Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale di rigettare la domanda.
3. Con ordinanza del 07/02/2024 venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalle parti e, quindi, nel corso del processo, espletato negativamente il tentativo di conciliazione,
si procedeva all'escussione dei testi , e . Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
4. Con ordinanza del 13/02/2025 il G.d.L., ritenutane la necessità, conferiva incarico di
C.T.U. al dott. , il quale prestava il giuramento il 18/02/2025 e provvedeva a Persona_1
depositare l'elaborato consulenziale in data 25/03/2025.
5. Si perveniva, dunque, all'udienza di discussione del 16/09/2025 che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
La ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, mentre,
la resistente nulla depositava.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Conviene innanzitutto dare succintamente conto delle risultanze delle dichiarazioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, le quali hanno ricostruito nel modo che segue le connotazioni del rapporto dedotto in ricorso.
1.1. Il teste , coniuge della nipote di , ha dichiarato di Testimone_1 Controparte_1
occuparsi, unitamente alla moglie, della resistente, essendo gli unici parenti residenti nella medesima zona.
In particolare, ha dichiarato che la viveva, con la pensione minima e CP_1
l'accompagnamento, in un immobile di sua proprietà (del dichiarante) sito in Pontecagnano
Faiano che le aveva concesso in comodato e di recarsi a trovarla quasi tutti i giorni,
lavorando nelle vicinanze.
In merito ai fatti di causa, ha sostenuto che, approssimativamente, nel periodo di aprile/maggio 2021, la veniva a sapere da un CAF sito in via Silvio Baratta che la CP_1
aveva bisogno di lavorare e, quindi, decideva di prenderla con sé. Parte_1
La doveva aiutarla con i servizi di casa e farle compagnia la notte, aiutandola Parte_1
anche di giorno negli spostamenti visto che la era costretta su una sedia a rotelle. CP_1
In particolare, la ricorrente era impegnata tutta la giornata salvo il giovedì pomeriggio, la domenica ed i giorni festivi;
Il rapporto di lavoro era durato circa 10 o 11 mesi in quanto la era molto scontenta di come lavorava la , giacché ella non puliva CP_1 Parte_1
bene la casa, non sapeva cucinare, non faceva quasi nulla e passava la maggior parte del tempo al telefono;
la pagava regolarmente alla la somma di € 800,00 CP_1 Parte_1
mensili, oltre eventuali straordinari, avendole anche corrisposto la 13^ mensilità.
1.2. La teste ha dichiarato di abitare con la ricorrente e di essere a Testimone_2
conoscenza del fatto che per un periodo di circa un anno, dal 2021 al 2022, ella aveva lavorato a casa di una IGnora italiana di nome , che abitava a Faiano. CP_1
5 La in quel periodo dormiva a casa di questa IGnora e di ciò era a conoscenza Parte_1
non solo perché nello stesso periodo non dormiva a casa loro ma anche perché, in un paio di circostanze, si era recata a Faiano a portare delle cose alla e l'aveva trovata Parte_1
lì a lavorare.
In particolare, le aveva portato la valigia per portare via i suoi effetti personali quando aveva smesso di lavorare per la IG.ra . CP_1
La teste ha anche dichiarato che la IG.ra non era autosufficiente ma era in sedia a CP_1
rotelle; che, per quanto ne sapeva, la provvedeva ad assisterla sia per l'igiene Parte_1
personale che per l'alimentazione, nonché provvedeva alla pulizia della casa e del giardino;
che quando chiamava al telefono la sentiva che dall'altra parte la IG.ra Parte_1 CP_1
la richiamava perché non voleva che ella si distraesse;
che la era libera soltanto Parte_1
il giovedì pomeriggio, la domenica ed i giorni festivi.
1.3. La teste ha affermato di vivere con la ricorrente e di essere a conoscenza Tes_3
del fatto che per un periodo di circa un anno la stessa aveva lavorato a casa di una IGnora
italiana di nome che abitava a Faiano. CP_1
La in quel periodo dormiva a casa della IG.ra e di tanto era a Parte_1 CP_1
conoscenza non soltanto perché nello stesso periodo la ricorrente non dormiva a casa loro ma anche perché, in un paio di circostanze, si era recata in autobus a Faiano a portare delle cose alla , incontrandola all'esterno dell'abitazione della IG.ra . Parte_1 CP_1
Per quanto aveva potuto vedere durante le videochiamate con la ricorrente e per quel che aveva appreso dalla stessa, la IG.ra non era autosufficiente ma era in sedia a rotelle CP_1
e la provvedeva ad assisterla sia per l'igiene personale che per l'alimentazione, Parte_1
nonché provvedeva alla pulizia della casa.
La ricorrente era libera soltanto il giovedì pomeriggio, la domenica ed i giorni festivi.
2. Come detto in precedenza la ricorrente in questa sede rivendica: A) una maggiore durata del rapporto;
B) un maggior orario di lavoro, con l'effettuazione di prestazioni straordinarie;
6 C) il conseguente diritto alla percezione di differenze stipendiali sulla retribuzione ordinaria e straordinaria nonché sul TFR;
D) il diritto alla percezione dell'indennità sostitutiva delle ferie.
Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie acquisite agli atti di causa e, particolarmente,
delle dichiarazioni testimoniali che precedono si può affermare:
1) che risulta provato il periodo lavorativo di cui al ricorso (dal 16.3.2021 al 7.3.2022)
maggiore rispetto a quello di cui al contratto di assunzione in atti, avendo dato atto di ciò in particolare il testimone;
Testimone_1
2) che, non risulta applicato al rapporto alcun CCNL, può essere applicato, solo parametricamente, il CCNL prodotto in atti da parte attrice;
3) che, con riferimento all'inquadramento mansionale della ricorrente, poiché nella dichiarazione Unilav risulta esplicitata la qualifica di "badante", che corrisponde al livello
CSuper del suddetto CCNL, la retribuzione va calcolata utilizzando parametricamente detto livello retributivo;
4) che può ritenersi provato l'orario di lavoro di cui in ricorso (si veda in tal senso la chiara ed attendibile testimonianza di ), ma senza i giovedì relativi ai primi tre mesi Testimone_1
e, specificamente: dalle 8,00 alle 20,00 tutti i giorni tranne il giovedì, in cui l'orario va calcolato dalle 8,00 alle 14,00, nonché la domenica, tutta la giornata, ed i giorni festivi;
vanno aggiunti, poi, tre giovedì pomeriggio (con orario dalle ore 14,00 alle 20,00) a febbraio 2022
ed uno a gennaio 2022;
5) che risulta debitamente provata anche la mancata fruizione di ferie in modo assoluto;
6) che relativamente al percepito, occorre attenersi a quanto dichiarato in ricorso e,
specificamente deve ritenersi che la ricorrente abbia percepito sempre la somma di € 800,00
netti mensili e quella di € 600,00 per 13^ mensilità.
3. Allo scopo, infine, di effettuare un corretto computo del dovuto questo giudice ha ritenuto necessario, sulla scorta dei dati di fatto accertati in precedenza, disporre un
7 approfondimento tecnico volto a ricostruire la differenza tra il dovuto ed il percepito in termini di retribuzione spettante ai sensi del succitato CCNL vigente tra le parti alla luce dei dati retributivi suddetti.
In particolare, è stato specificamente chiesto al CTU, per quel che qui rileva, di rispondere al seguente quesito:
<A) dica il Consulente, esaminata la documentazione in atti, quali siano le somme lorde in
ipotesi spettanti alla ricorrente a titolo di:
1) retribuzione ordinaria e straordinaria;
2) indennità sostitutiva delle ferie non fruite;
2) 13^ mensilità;
3) trattamento di fine rapporto;
provvedendo al calcolo del dovuto sulla scorta dei seguenti parametri:
- periodo da prendere in considerazione: dal 16.3.2021 al 7.9.2022;
- applicazione solo in via parametrica ex art. 36 Cost. del CCNL lavoro domestico, in atti;
- livello: livello CSuper;
- orario di lavoro: -- dalle 8,00 alle 20,00 tutti i giorni con esclusione del giovedì, in cui l'orario
va calcolato dalle 8,00 alle 14,00, della domenica (tutta la giornata) e dei giorni festivi, ma
con l'aggiunta di un giovedì pomeriggio (14,00-20,00) a gennaio 2022 e tre giovedì
pomeriggio a febbraio 2022;
B) detragga quanto risulta erogato sulla scorta di quanto dichiarato dal ricorrente in ricorso
(€ 800,00 mensili netti + € 600,00 netti per 13^) e di quanto risultante dalle quietanze
prodotte da parte convenuta;
C) dica, in via conclusiva, relativamente alle voci suddette, se residuano spettanze a credito
di parte attrice, distinguendole voce per voce;
8 D) abilita il CTU, in ogni caso, ove lo ritenga necessario, anche a seguito delle sollecitazioni
delle parti, a redigere ipotesi alternative, sempre sulla base di parametri emergenti dagli atti
di causa>>.
Il CTU ha osservato modalità di calcolo del tutto corrette, che vanno intese come qui recepite e richiamate, ed ha specificato dettagliatamente i criteri, esatti e conformi alle già richiamate previsioni della contrattazione collettiva, da lui utilizzati per il computo dei richiamati elementi della retribuzione dovuta.
In particolare appare corretta l'ipotesi 1 da lui predisposta in quanto appare maggiormente congruo attenersi, ex art. 36 Cost., alle previsioni economiche della contrattazione collettiva maggiormente rappresentative e diffuse nel settore di riferimento.
All'esito dei conteggi ivi svolti, dunque, si è appurata la spettanza dei seguenti importi lordi:
Retribuzione ordinaria € 3.924,05;
Lavoro straordinario € 2.809,27;
Tredicesima mensilità € 341,56;
Indennità sostitutiva delle ferie € 539,75
Trattamento di fine rapporto € 1.242,85
cioè, complessivamente € 8.857,48.
Su tutte le somme succitate, ovviamente, sono dovuti inoltre gli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo.
4. Quanto, in ultimo, alla ripartizione delle spese di lite, infine, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda di parte ricorrente sussistono i presupposti per la compensazione di un terzo delle spese di lite, restando, invece, a carico della parte resistente, ai sensi del principio della soccombenza, i resistenti due terzi delle competenze di causa, nella misura determinata, quanto all'intero ammontare delle spese, in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, come modificati dal D.M. n. 147/22.
9 Analogamente, le spese di CTU, che in favore del consulente gravano solidalmente a carico di entrambe le parti in causa, vanno, nei rapporti interni tra i debitori, poste per un quarto a carico di parte attrice, e tre quarti a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3089 dell'anno 2023, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiarata la sussistenza tra le parti di un rapporto lavorativo a tempo pieno per il periodo dal 16.3.2021 al 7.9.2022, condanna CP_1
a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive, per le causali
[...]
specificate in parte motiva, la somma lorda di € 8.857,48, oltre agli accessori ex art. 429,
comma 3, c.p.c., dalla data di maturazione delle singole spettanze al saldo;
2) rigetta nel resto le domande di parte attrice;
3) condanna al pagamento, in favore del ricorrente, dei due terzi delle Controparte_1
spese del giudizio, che liquida, nella loro interezza, in complessivi € 2.700,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge,
con attribuzione al Difensore antistatario, dichiarando compensate dette spese tra le parti per un terzo;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, per un quarto a carico della parte ricorrente e tre quarti a carico di parte convenuta, ferma restando la solidarietà tra le parti per l'intero nei confronti del CTU.
Salerno, 18.9.2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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