Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 18/04/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Daniela Lagani, ha pronunciato, ha pronunciato ex artt. 281 sexies – 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1899 R.G.A.C. per l'anno 2016
TRA
, C.F.: , rappresentato e difeso in giudizio, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall' Avv. Francesco De Luca e dall'Avv. Antonella Natale ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Moricca, n. 12, presso lo studio dell'Avv.
Francesco de Luca, giusta procura in atti
Parte attorea - opponente
CONTRO
C.F.: e C.F.: Controparte_1 C.F._2 Parte_2 rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. C.F._3
Felicia Cerra e dall'Avv. Lidia Pagliuso ed elettivamente domiciliati in Lamezia Terme, alla
Via G. Marconi n. 64 presso lo studio del primo difensore, giusta procura in atti
Parte convenuta- opposta
OGGETTO: Opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 292/2016, emesso da questo Tribunale in data 13.06.2016 e notificato in data 06.10.2016 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza in data odierna, mediante deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, con il Parte_1
quale il Tribunale di Lamezia Terme ha ingiunto il pagamento, in favore dei ricorrenti e , della somma di euro 10.000,00 oltre interessi e spese Controparte_1 Parte_2
per la procedura monitoria a titolo di restituzione del prestito che sarebbe stato dai medesimi
1
A fondamento dell'opposizione parte opponente ha eccepito, in via preliminare, la litispendenza e/o continenza del presente giudizio con il giudizio di separazione giudiziale dei coniugi (figlia degli odierni convenuti) e , iscritto al RG n. Parte_3 Parte_1
3291/2007 R.G.A.C. e definito dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 821/15 depositata il 9.12.2015 e non ancora passata in giudicato. In particolare, parte opponente ha dedotto che, nell'ambito di detto procedimento civile, la scrittura privata datata 11.02.2006, sarebbe stata prodotta dall'odierna convenuta, e oggetto di contestazione e Parte_3 disconoscimento ai sensi dell'art. 214 c.p.c.. A parere di parte opponente, dunque, il disconoscimento della scrittura privata, formulato nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Vibo Valentia precluderebbe un ulteriore accertamento nel presente giudizio.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente ha altresì eccepito l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria, disconoscendo la scrittura privata del 11.02.2006.
Premesso quanto sopra, parte opponente ha quindi chiesto all'adito Tribunale, preliminarmente, di accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la litispendenza e/o continenza del presente giudizio con il procedimento civile n. 3291/2007 R.G.A.C. pendente innanzi al Tribunale di Vibo Valentia e, nel merito, previo accertamento del difetto di autenticità della sottoscrizione di posta in calce alla scrittura privata datata Parte_1
11.02.2006, di revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. e con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità processuale aggravata, ex art 96
c.p.c.
2. Si sono costituiti in giudizio i coniugi eccependo, preliminarmente, la Controparte_2
mancanza dei presupposti per la dichiarazione della litispendenza, posto che la produzione della scrittura privata nel giudizio di separazione pendente innanzi al Tribunale di Vibo
Valentia è stata dichiarata inammissibile poiché tardiva e, in ogni caso, per difetto dei presupposti della litispendenza, ossia dell'identità, anche parziale, dei soggetti, della causa petendi e del petitum e considerato, in ogni caso, l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio di separazione dei coniugi.
Nel merito, i convenuti hanno formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. della scrittura privata posta a fondamento della pretesa creditoria azionata. Hanno quindi chiesto,
2 previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e previa verifica dell'autenticità della scrittura privata mediante consulenza tecnica d'ufficio, il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
3. Non concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concessi i termini di cui all'articolo 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante espletamento di
CTU grafologica e, all'esito, rinviata per la precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii dovuti alle disposizioni normative volte a fronteggiare la Pandemia
Covid-19, la causa è stata rinviata per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. Dopo ulteriori rinvii dovuti al mutamento dei magistrati che si sono susseguiti nella titolarità della causa e al carico di ruolo, disposta da parte dello scrivente giudicante, subentrato nella titolarità della causa nel mese di novembre
2024, la sostituzione dell'udienza di discussio ne con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con scadenza al 18.04.2024 , la causa è decisa nei termini seguenti.
4 L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione preliminare di litispendenza e/o continenza formulata da parte opponente.
E' noto che la litispendenza si verifica quando vengono proposte davanti a giudici diversi cause aventi lo stesso oggetto o gli stessi soggetti. Come chiarito dalla Corte di legittimità, a norma dell'art. 39 comma 1 c.p.c., qualora la medesima causa venga introdotta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione (Cass. civ. Sez. Un., 12/12/2013, n.27846). La giurisprudenza ha altresì chiarito che il giudice successivamente adito, al fine di stabilire se sussista la litispendenza, deve fare riferimento alla situazione processuale esistente al momento della sua pronuncia e deve respingere la relativa eccezione allorquando a tale data il giudizio preventivamente instaurato non sia più pendente (Cass. civ. sez. I, 05/07/2022, n.
21307).
Nel caso in esame non è configurabile un rapporto di litispendenza tra il giudizio di separazione fra (figlia degli opposti) e , instaurato dinanzi il Parte_3 Parte_1
Tribunale di Vibo Valentia ed il presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, giacché le cause presentano diversità dell'oggetto e di soggetti e tenuto conto che la sentenza
3 che ha definito il giudizio di separazione è passata in giudicato. Non vi è neppure alcuna preclusione derivante dal giudicato, posto che nel giudizio di separazione la produzione della scrittura privata è stata dichiarata inammissibile e, pertanto, l'autenticità della relativa sottoscrizione, non è stato oggetto di alcun accertamento giudiziale.
Ciò posto e venendo al merito dell'opposizione, occorre premettere che, come noto,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (in tal senso, a titolo esemplificativo, Cass. n.
2421/2006; Cass. n. 6663/2002; Cass. n. 6528/2000). Inoltre, quanto alla posizione sostanziale delle parti in giudizio, è altresì noto che il creditore opposto mantiene la veste di attore, mentre l'opponente quella di convenuto. Consegue che, sul piano del riparto dell'onere della prova, in applicazione della regola generale sancita dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore opposto (attore sostanziale) fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata mentre grava sull'opponente convenuto fornire la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi posti a fondamento delle relative eccezioni formulate.
Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata dagli odierni convenuti, e Controparte_1
è fondata sulla scrittura privata del 11/02/2006, sottoscritta da Parte_2 Parte_2
, , , e nella quale i
[...] Parte_3 Controparte_3 Controparte_1 Parte_1
coniugi dichiarano di dare in prestito a la somma di euro Controparte_2 Parte_1
10.000,00 per l'esecuzione di lavori di rifinitura interna nella casa sita in via Nazionale n. 338 di Ionadi (VV) e contenete altresì la dichiarazione di impegno di alla Parte_1 restituzione della somma, “appena ne ha disponibilità”.
Parte opponente, con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ha disconosciuto sia la propria sottoscrizione che il contenuto della scrittura privata, che è stata oggetto di tempestiva istanza di verificazione, formulata dai convenuti opposti.
Tanto premesso, la causa può essere decisa sulla base delle risultanze dell'espletata CTU grafologica, che ha accertato che la sottoscrizione apposta sulla scrittura privata, riferibile a
è apocrifa. Parte_1
Occorre premettere che le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio meritano di essere condivise, posto che l'accertamento è stato condotto con rigore metodologico ed il consulente ha espresso la propria valutazione con ragionamento tecnico scientifico logico ed esaustivo. Il Consulente ha inoltre basato l'accertamento sull'analisi delle sottoscrizioni
4 contestate e sul successivo confronto con le scritture comparative prodotte in copia, specificamente indicate nella relazione peritale (pag. 4) e anche con la sottoscrizione apposta sulla Procura alle liti e quelle eseguite in sede di saggio grafico (si vedano pagg. 5 e ss. della relazione di perizia tecnica).
In particolare, il Consulente ha rilevato, in sede di esame delle scritture comparative e di raffronto con quella contestata che, nonostante la presenza di analogie formali tra le grafie, la stessa è però fortemente contrastata da segni specifici di non-identità ed ha concluso, pertanto, che le analogie sono solo apparenti, mentre si impongono diverse e qualitative differenze che coinvolgono la diversità di temperamento e di livello grafico” (pag. 23 della relazione peritale). Il Consulente ha quindi concluso che “La sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 10.02.2006 è apocrifa e non è riferibile a ”. Parte_1
Accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta alla scrittura privata posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto e in difetto di ulteriori elementi che comprovano l'avvenuta corresponsione della somma di euro 10.000,00 dagli odierni convenuti all'opponente e l'obbligo restitutorio assunto da quest'ultimo, deve ritenersi acclarato che nulla è dovuto da parte opponente nei confronti di e , per Controparte_1 Parte_2
mancanza di prova del rapporto contrattuale e dunque del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata.
E' opportuno a questo punto evidenziare come le contestazioni mosse dai convenuti all'accertamento peritale, che a parere dei convenuti non sarebbe attendibile poiché il CTU avrebbe utilizzato scritture comparative in copia, sono prive di pregio, tenuto conto che l'accertamento, come confermato dagli stessi convenuti e come evidenziato dallo stesso consulente in sede di risposta alle osservazioni di parte, è stato condotto anche sulla base del saggio grafico che ha svolto un ruolo preminente nella comparazione e delle sottoscrizioni apposte sulla procura alle liti, oltre che sulla Carta di Identità e sul Porto d'Armi esibiti in originale durante le operazioni peritali e tenuto conto, infine che le scritture comparative in copia sono state prodotte dagli stessi convenuti e riconosciute dallo stesso che ha Pt_1
acconsentito al loro utilizzo.
Alla luce di quanto esposto il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Deve invece essere respinta la domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata da parte opponente.
5 Questo giudice condivide infatti l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale tra gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità in questione rientra anche il danno.
Conseguentemente, la liquidazione del danno, ancorchè possa effettuarsi d'ufficio, postula pur sempre la prova, gravante sulla parte richiedente il risarcimento, sia dell' “an” che del
“quantum”, o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (in tal senso, Cass. n.
9080/2013).
Parte opponente ha chiesto il risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata senza tuttavia provare il danno subito e senza neppure allegare concreti elementi dai quali desumere la sussistenza di un danno. La domanda deve pertanto essere rigettata.
6. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, con riduzione alla metà, tenuto conto della non complessità delle questioni in fatto e diritto sottese alla controversia e della limitata attività difensiva concretamente espletata nelle diverse fasi di giudizio.
Parimenti, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono essere poste a carico dei convenuti, soccombenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna parte opposta al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori come per legge e con distrazione in favore dei difensori, ex art. 93 c.p.c.
3) pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Lamezia Terme, 18 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Lagani
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