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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/06/2024, n. 3069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3069 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
N. 2689/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.06.2024, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2689/2024 R.G., promosso con ricorso depositato ex art. 281 undecies c.p.c. da
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Uljana Gazidede, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
Controparte_1
-parte resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 07.03.2024, ha Parte_1
impugnato il decreto di respingimento, emesso dalla Polizia di Frontiera di in data 13.02.2024 e CP_1
notificatole in pari data.
I.
2-Con decreto del 15.03.2023, il Tribunale ha ordinato al ricorrente la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'Amministrazione resistente, almeno quaranta giorni dell'udienza di comparizione, fissata per il 23.05.2024.
1 I.
3-Con il suddetto provvedimento, il Tribunale, dopo aver sollevato d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ha fissato per la discussione e la decisione l'udienza del 14.06.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti.
I.
4-Nelle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 13.06.2024, la ricorrente, dopo aver allegato di essere stata convocata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia per l'acquisizione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e di non avere, pertanto, più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha chiesto di definire il procedimento.
I.
5-All'udienza del 14.06.2024, fissata per la discussione e la decisione, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, il Tribunale si è riservato per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
II.
2-Rilevato, in particolare, che l'Amministrazione resistente non si è costituita, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha dimostrato di aver notificato alla controparte il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, nel termine assegnato dal Tribunale né, tantomeno, ha formulato alcuna istanza di remissione in termini.
II.
3-A prescindere, pertanto, dall'evidente difetto di giurisdizione del Tribunale atteso che l'art. 10, comma 1, bis del D. Lgs. 286/1998 prevede espressamente che “contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento”, deve, in ogni caso, osservarsi che, non avendo la parte ricorrente dimostrato di aver correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata instaurazione del contraddittorio.
IV.
1-L'improcedibilità del ricorso, precludendo, da un lato, l'esame nel merito della domanda,
e denotando, dall'altro lato, quantomeno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica ex art. 136, comma II, del DPR 115/2002 la revoca dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, ove provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 07.03.2014 da , così provvede: Parte_1
2 1) DICHIARA il ricorso improcedibile;
2) sulle spese;
CP_2
3) REVOCA, ove provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Così deciso in Bari, addì 26.06.2024.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo; dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 14.06.2024, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2689/2024 R.G., promosso con ricorso depositato ex art. 281 undecies c.p.c. da
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Uljana Gazidede, giusta procura in atti;
-parte ricorrente- contro
Controparte_1
-parte resistente-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Con ricorso, ex art. 281 undecies bis c.p.c., depositato il 07.03.2024, ha Parte_1
impugnato il decreto di respingimento, emesso dalla Polizia di Frontiera di in data 13.02.2024 e CP_1
notificatole in pari data.
I.
2-Con decreto del 15.03.2023, il Tribunale ha ordinato al ricorrente la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'Amministrazione resistente, almeno quaranta giorni dell'udienza di comparizione, fissata per il 23.05.2024.
1 I.
3-Con il suddetto provvedimento, il Tribunale, dopo aver sollevato d'ufficio il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ha fissato per la discussione e la decisione l'udienza del 14.06.2024, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti.
I.
4-Nelle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il 13.06.2024, la ricorrente, dopo aver allegato di essere stata convocata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Foggia per l'acquisizione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e di non avere, pertanto, più interesse alla prosecuzione del giudizio, ha chiesto di definire il procedimento.
I.
5-All'udienza del 14.06.2024, fissata per la discussione e la decisione, sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, il Tribunale si è riservato per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
II.
1-Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
II.
2-Rilevato, in particolare, che l'Amministrazione resistente non si è costituita, deve evidenziarsi che la ricorrente non ha dimostrato di aver notificato alla controparte il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, nel termine assegnato dal Tribunale né, tantomeno, ha formulato alcuna istanza di remissione in termini.
II.
3-A prescindere, pertanto, dall'evidente difetto di giurisdizione del Tribunale atteso che l'art. 10, comma 1, bis del D. Lgs. 286/1998 prevede espressamente che “contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento”, deve, in ogni caso, osservarsi che, non avendo la parte ricorrente dimostrato di aver correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti dell'Amministrazione, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile.
III.
1-Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata instaurazione del contraddittorio.
IV.
1-L'improcedibilità del ricorso, precludendo, da un lato, l'esame nel merito della domanda,
e denotando, dall'altro lato, quantomeno colpa grave nell'esercizio dell'azione, giustifica ex art. 136, comma II, del DPR 115/2002 la revoca dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello
Stato, ove provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di CP_1
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 07.03.2014 da , così provvede: Parte_1
2 1) DICHIARA il ricorso improcedibile;
2) sulle spese;
CP_2
3) REVOCA, ove provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Così deciso in Bari, addì 26.06.2024.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
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