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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/12/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4220/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4220/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Plontino n. 6/2, C.F. (avv. Laura Bugugnoli) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]2, Controparte_1
C.F. (avv. Laura Bugugnoli) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in MA DA (RA) il 06.06.2004, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 6, Parte I, anno 2004;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
MA DA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza dove riterranno opportuno, comunicandosi immediatamente ogni mutamento di indirizzo.
2. La casa familiare sita in Lugo (RA) Via Plontino n. 6/2, identificata al Catasto fabbricati di detto
Comune al Foglio 114 con le particelle 318 sub 2 cat A/3, sub 3 cat. C/6, sub 1 cat. C/2 nonchè corte identificata al catasto terreni di detto Comune al foglio 114, particella 318, viene assegnata alla
Sig.ra e verrà da questa abitata unitamente alla figlia . Parte_1 Persona_1
3. Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia quest'ultima Controparte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto attualmente assunta con contratto di apprendista cameriera a tempo determinato corrispondendole, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat entro il giorno 20 del mese, fino al raggiungimento dell'autonomia economica tale da farle vivere una vita dignitosa.
Per_ 4. Entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie riguardanti la figlia e si impegnano a provvedere – ad esibizione reciproca delle relative ricevute e/o fatture – a rimborsare il 50% (cinquanta) delle spese straordinarie. Le fatture saranno tutte intestate alla figlia e le spese saranno scaricate in misura del 50% da entrambi i coniugi.
5. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6. La casa familiare sita a Lugo (RA) alla Via Plontino n. 6/2, identificata al Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 114 con le particelle 318 sub 2 cat A/3, sub 3 cat. C/6, sub 1 cat. C/2 nonchè corte identificata al Catasto terreni di detto Comune al foglio 114, particella 318 in comproprietà dei Signori e , viene assegnata alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 Parte_1
, la quale vi risiederà insieme alla figlia , ed entrambe vi manterranno la
[...] Persona_1 propria residenza.
Per l'acquisto della casa familiare con atto di compravendita del 21.12.2017 a rogito Notaio Dott.
è stato acceso Mutuo nr. 741831508 presso per € Persona_2 Controparte_2
150.000,00 per nr. 366 rate, debito residuo al 30.09.2025 € 126.037,30, con scadenza finale al
30.06.2048, rata mensile variabile tra € 750,00 e 850,00 € per la quale i coniugi stabiliscono che, a partire dall'omologa della separazione consensuale questa verrà interamente corrisposta dal Sig.
, il quale si impegnerà all'integrale versamento sino ad intervento di nuovo Controparte_1 accordo tra le parti.
La sig.ra si impegnerà al pagamento di tutte le utenze nonché al versamento Parte_1 delle imposte erariali previste per la casa familiare e provvederà alla manutenzione ordinaria della stessa. Per le opere di straordinaria manutenzione che dovessero rendersi necessarie per la casa familiare i coniugi si accorderanno tra gli stessi mediante comunicazione scritta e parteciperanno al
50% ciascuno alle spese preventivamente concordate ed accettate da entrambi. Le parti si impegnano a corrispondere al 50% le eventuali richieste di omesso versamento di tributi o imposte che dovessero sopraggiungere dopo l'omologa della separazione e relative sino all'anno di imposta 2024.
7. L' autovettura Marca Fiat Grande Punto Tg. EA145YY, di proprietà della Sig.ra Parte_1
, viene lasciata in uso alla figlia ed entrambi i genitori si obbligano al
[...] Persona_1 pagamento al 50% ciascuno degli importi dell'assicurazione e del bollo e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo assegnato alla figlia sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della sig.ra ” Persona_1
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4220/2025 V.G. posta in decisione il 10/12/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Plontino n. 6/2, C.F. (avv. Laura Bugugnoli) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...]2, Controparte_1
C.F. (avv. Laura Bugugnoli) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
28/10/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito civile in MA DA (RA) il 06.06.2004, in regime patrimoniale di comunione dei beni, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 6, Parte I, anno 2004;
preso atto che l'udienza del 04/12/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
MA DA (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza dove riterranno opportuno, comunicandosi immediatamente ogni mutamento di indirizzo.
2. La casa familiare sita in Lugo (RA) Via Plontino n. 6/2, identificata al Catasto fabbricati di detto
Comune al Foglio 114 con le particelle 318 sub 2 cat A/3, sub 3 cat. C/6, sub 1 cat. C/2 nonchè corte identificata al catasto terreni di detto Comune al foglio 114, particella 318, viene assegnata alla
Sig.ra e verrà da questa abitata unitamente alla figlia . Parte_1 Persona_1
3. Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia quest'ultima Controparte_1 Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, in quanto attualmente assunta con contratto di apprendista cameriera a tempo determinato corrispondendole, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla stessa la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat entro il giorno 20 del mese, fino al raggiungimento dell'autonomia economica tale da farle vivere una vita dignitosa.
Per_ 4. Entrambi i coniugi contribuiranno alle spese straordinarie riguardanti la figlia e si impegnano a provvedere – ad esibizione reciproca delle relative ricevute e/o fatture – a rimborsare il 50% (cinquanta) delle spese straordinarie. Le fatture saranno tutte intestate alla figlia e le spese saranno scaricate in misura del 50% da entrambi i coniugi.
5. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a pretese di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di non avere più nulla a che pretendere.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
6. La casa familiare sita a Lugo (RA) alla Via Plontino n. 6/2, identificata al Catasto fabbricati di detto Comune al Foglio 114 con le particelle 318 sub 2 cat A/3, sub 3 cat. C/6, sub 1 cat. C/2 nonchè corte identificata al Catasto terreni di detto Comune al foglio 114, particella 318 in comproprietà dei Signori e , viene assegnata alla Sig.ra Parte_1 Controparte_1 Parte_1
, la quale vi risiederà insieme alla figlia , ed entrambe vi manterranno la
[...] Persona_1 propria residenza.
Per l'acquisto della casa familiare con atto di compravendita del 21.12.2017 a rogito Notaio Dott.
è stato acceso Mutuo nr. 741831508 presso per € Persona_2 Controparte_2
150.000,00 per nr. 366 rate, debito residuo al 30.09.2025 € 126.037,30, con scadenza finale al
30.06.2048, rata mensile variabile tra € 750,00 e 850,00 € per la quale i coniugi stabiliscono che, a partire dall'omologa della separazione consensuale questa verrà interamente corrisposta dal Sig.
, il quale si impegnerà all'integrale versamento sino ad intervento di nuovo Controparte_1 accordo tra le parti.
La sig.ra si impegnerà al pagamento di tutte le utenze nonché al versamento Parte_1 delle imposte erariali previste per la casa familiare e provvederà alla manutenzione ordinaria della stessa. Per le opere di straordinaria manutenzione che dovessero rendersi necessarie per la casa familiare i coniugi si accorderanno tra gli stessi mediante comunicazione scritta e parteciperanno al
50% ciascuno alle spese preventivamente concordate ed accettate da entrambi. Le parti si impegnano a corrispondere al 50% le eventuali richieste di omesso versamento di tributi o imposte che dovessero sopraggiungere dopo l'omologa della separazione e relative sino all'anno di imposta 2024.
7. L' autovettura Marca Fiat Grande Punto Tg. EA145YY, di proprietà della Sig.ra Parte_1
, viene lasciata in uso alla figlia ed entrambi i genitori si obbligano al
[...] Persona_1 pagamento al 50% ciascuno degli importi dell'assicurazione e del bollo e delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo assegnato alla figlia sino al raggiungimento dell'autonomia economica da parte della sig.ra ” Persona_1
- prende atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 17.12.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè